Articolo 10 della Legge 12 novembre 1949, n. 996
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 gennaio 1950
Art. 10.
Il registro di carico e scarico ed il registro di cui all'art. 2, nonche' i libretti delle licenze per apparecchi radioriceventi in prova non ancora esauriti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge a norma del successivo art. 11.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1950