Articolo 337 quinquies del Codice civile
Articolo 337 quaterArticolo 337 sexies
Versione
7 febbraio 2014
Art. 337-quinquies.

((Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)) ((I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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