Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2013, n. 10720
CASS
Sentenza 8 maggio 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di separazione personale tra coniugi, le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli esclusivamente per il giudizio di revisione ex art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, non anche per il giudizio di appello, promosso dal coniuge che richieda un incremento del contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico dell'altro coniuge, essendo tale estensione del sindacato del giudice sottesa alla natura degli interessi in gioco e all'immanenza del principio "rebus sic stantibus" che permea i procedimenti in materia di famiglia.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2013, n. 10720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10720
Data del deposito : 8 maggio 2013

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