Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
In tema di separazione personale tra coniugi, le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli esclusivamente per il giudizio di revisione ex art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, non anche per il giudizio di appello, promosso dal coniuge che richieda un incremento del contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico dell'altro coniuge, essendo tale estensione del sindacato del giudice sottesa alla natura degli interessi in gioco e all'immanenza del principio "rebus sic stantibus" che permea i procedimenti in materia di famiglia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2013, n. 10720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10720 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24694/2008 proposto da:
G.A. (c.f. (omesso) ), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso l'avvocato CHIBBARO Mario, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCLAFANI VALENTINO, DI BENEDETTO MAURIZIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
P.A.M. (C.F. (omesso) ), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII, 242, presso l'avvocato FRANCESCA LATINO GRISAFI, rappresentata e difesa dall'avvocato LATINO Carmelo, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 32/2008 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato CHIBBARO MARIO che si riporta agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta infondatezza e condanna aggravata alle spese art. 385, comma 4.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'Appello di Palermo, nel giudizio di separazione personale tra A..G. e A.M..P. , ha disposto l'aumento del contributo per il mantenimento dei due figli, a carico del G. , da 600 a 900 Euro. La decisione si è fondata sul raffronto tra le capacità reddituali dei due coniugi, caratterizzate per la P. da un reddito da lavoro annuo lordo pari a 27 mila Euro oltre alla possibilità di ricavare dalla locazione di un'unità abitativa di sua proprietà (peraltro rivendicata dal coniuge) il corrispettivo del canone e per il G. dal reddito da lavoro derivante dalla sua attività professionale di avvocato, quantificabile in circa 50 mila Euro l'anno oltre ad alcuni cespiti immobiliari;
nonché sulle aumentate esigenze di mantenimento, cura ed istruzione dei figli connesse alla loro crescita.
In ordine alle deduzioni ed allegazioni del G. , relative alla diminuzione della propria capacità reddituale, soprattutto in conseguenza dell'intervenuta separazione, la Corte ha escluso che fosse stato dimostrato uno stabile peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato dovendosi ritenere le circostanze indicate (quali il ricorso al credito bancario o azioni esecutive a suo carico, peraltro agevolmente ottenuto) elementi meramente temporanei e comunque inidonei a modificare il quadro di stabilità patrimoniale e reddituale d'insieme.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione G.A. , affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso A.M..P. . Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Ne primo motivo viene censurata, sotto il profilo della violazione della L. n. 898 del 2970, artt. 155 ter e quater, art. 156, comma 7 e art. 9, comma 1, la determinazione in aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori, in quanto adottata senza la giustificazione di fatti o circostanze nuove rispetto alla determinazione disposta all'udienza presidenziale del giudizio di separazione, nonostante la mancanza di miglioramenti reddituali e la comprovata evidenza di un rilevante peggioramento verificatosi dopo la separazione.
Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe fondato l'esame sulla sua situazione economico patrimoniale su mere presunzioni di carattere deduttivo, quali l'attività libero professionale avviata e la titolarità di cespiti immobiliari, del tutto privi di redditualità.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto:
"Si chiede di conoscere se in materia di rideterminazione in aumento della misura dell'assegno di mantenimento per i figli minori, nella fase di gravame, sia consentito al giudice d'appello d'ignorare la pertinente disciplina di cui all'art. 156 cod. civ., comma 7, ovvero quella di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1 (applicabile in via analogica in subiecta materia) e procedendo ad un novum judicium, di provvedere comunque alla rideterminazione dell'assegno, anche in assenza di giustificati motivi ovvero di fatti nuovi rispetto a quelli valutati e ponderati dalla decisione gravata, fatti che abbiano significativamente inciso, migliorandole le condizioni reddituali dell'onerato (motivi, fatti o circostanze che non abbiano formato oggetto di valutazione da parte del primo giudice, perché non conosciuti o comunque perché non correttamente delibati)". Il motivo è manifestamente infondato.
L'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli minori, posto a carico del ricorrente, non è conseguito ad un giudizio di revisione instaurato ai sensi dell'art. 155 ter cod. civ., ma all'esito dell'impugnazione della sentenza di primo grado. Oggetto di tale impugnazione è stata la richiesta di riesame delle circostanze di fatto valutate dal Tribunale al fine di giungere alla determinazione contestata. La parte ricorrente nell'esposizione del motivo mostra di confondere le due tipologie di giudizi. Il primo ha ad oggetto il diritto dei coniugi di richiedere, in ogni tempo, la modificazione delle statuizioni economiche precedentemente assunte, mediante un procedimento ad hoc, disciplinato, per la separazione personale dall'art. 155 ter cod. civ. e art. 710 cod. proc. civ., e per il divorzio dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 e successive modificazioni. Oggetto peculiare di tale giudizio è l'allegazione e la prova di circostanze sopravvenute rispetto a quelle sulle quali si era fondata la pregressa valutazione giudiziale (Cass. 2338 del 2006). L'impugnazione della sentenza di primo grado che abbia disposto un assegno di mantenimento in favore dei figli minori si fonda, invece, tendenzialmente sulla richiesta di una diversa valutazione delle medesime circostanze di fatto, allegate e dimostrate nel primo grado pur potendo prendere in considerazione anche elementi nuovi, maturati nel corso del procedimento, quali l'incremento delle esigenze dei figli minori, connesse alla loro crescita, (Cass. 10119 del 2006;
3925 del 2012). Le circostanze nuove costituiscono, di conseguenza, condizione necessaria esclusivamente per il giudizio di revisione ex art. 155 ter cod. civ. ed L. n. 898 del 1970, art. 9, ma non per il giudizio d'appello promosso dal coniuge che richieda un incremento del contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico dell'altro genitore. Nel caso di specie, il giudice del secondo grado ha fondato la propria decisione sia sulla rivalutazione delle circostanze di fatto preesistenti (le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, oggetto di valutazione comparativa) sia sull'oggettivo incremento delle esigenze dei figli minori legate allo loro crescita, ritenuto da questa Corte un fatto notorio che "non ha bisogno di specifica dimostrazione" (Cass. 17055/2007). In conclusione, deve escludersi che in sede d'appello della sentenza di separazione personale tra coniugi, il Collegio possa procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli minori solo in presenza di circostanze nuove, essendo tale requisito richiesto esclusivamente per le domande di revisione ex art. 155 ter cod. civ. e L. n. 898 del 1970, art. 9 e successive modificazioni, pur non essendo esclusa la possibilità di tenere conto di nuovi elementi di valutazione, essendo tale estensione del sindacato del giudice sottesa alla natura degli interessi in gioco e all'immanenza del principio "rebus sic stantibus" che permea i procedimenti in materia di famiglia. (Cass. 10119 del 2006). Nel secondo motivo viene dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione, l'ingiustificato aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei due figli minori, non essendo stato considerato, dalla sentenza impugnata, l'incremento delle spese derivanti dalla separazione, rappresentate dalla corresponsione dell'assegno in contestazione e dalla necessità di locare un'abitazione dopo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, nonché la notevole esposizione debitoria dovuta al pagamento di rate mensili di mutui e finanziamenti concessi da istituti di credito, anch'essi determinati dalla situazione economica verificatasi dopo la separazione. Viene censurata anche la omessa considerazione della circostanza relativa al fatto che la moglie fosse proprietaria di un immobile sito in località di villeggiatura potenzialmente produttivo di incremento reddituale oltre a godere della casa coniugale. Infine, viene posta in luce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto rivelatore di affidabilità e stabilità economica, il ricorso al credito bancario invece che dedurne il peggioramento della situazione patrimoniale e viene contestata la legittimità della decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data della sentenza impugnata, e non da quella d'appello.
Il motivo è manifestamente inammissibile per una duplicità di ragioni. La prima riguarda la formulazione del momento di sintesi ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che si presenta del tutto privo della "chiara indicazione del fatto controverso" riproducendo le argomentazioni già svolte nell'illustrazione del motivo ed indicando, ancorché del tutto genericamente, una pluralità di circostanze senza indicarne, coerentemente con il parametro normativo, la decisività (S.U. 20603 del 2007; S.U. 2652 del 2008). La seconda si fonda sul contenuto del motivo, rivolto a richiedere una non consentita rivalutazione dei fatti, esaurientemente esaminati dalla sentenza impugnata (Cass. 9233 del 2006; 2272 del 2007), con motivazione del tutto priva di vizi logici o lacune. Quanto alla dedotta sottovalutazione di alcune circostanze di fatto o alla contraddittorietà relativa ad altre, deve osservarsi che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale il giudizio comparativo dei redditi dei coniugi ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento non richieda un riscontro rigoroso del loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile valutazione comparativa della situazione complessiva di entrambi (Cass. 3974 del 2002; 13592 del 2006; 23051 del 2007; 25618 del 2007 ancorché in tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge, ma la ratio del principio è applicabile anche all'assegno per i figli minori). Nella specie la sentenza impugnata ha preso in esame tutti gli elementi confluenti sulla determinazione dei redditi delle parti, comprese le esposizioni debitorie e il ricorso al credito, dandone una valutazione diversa da quella indicata dal ricorrente ma ne' deficitaria ne' illogica. Inoltre, correttamente non è stata tenuta in considerazione, nella determinazione delle capacità reddituali dell'obbligato, l'incidenza dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, in quanto non qualificabile come elemento peggiorativo del reddito, attesa la preesistenza alla separazione di tale obbligo. Infine, deve rilevarsi la palese infondatezza della censura relativa alla errata decorrenza dell'assegno (peraltro priva della specifica formulazione di un motivo) in quanto per orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte "In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza".
(Cass. 10119 del 2006). Ne consegue che nella specie, la fissazione del dies a quo nella data di pubblicazione della sentenza impugnata costituisce già uno spostamento in avanti della decorrenza dell'assegno di mantenimento rispetto al criterio generalmente applicabile.
Non può essere accolta la richiesta del Procuratore Generale di applicare l'art. 385 cod. proc. civ., comma 4, in quanto l'infondatezza palese dei motivi di ricorso non appare sostenuta da una condotta consapevolmente contraria alla buona fede o ad un uso strumentale del processo (S.U. 25831 del 2007). Al rigetto del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento liquidandole in complessivi Euro 2200 di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge. In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013