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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11214/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 11214 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022 promossa da,
Parte_1
con avv. Andrea Pagnini del Foro di Prato giusto mandato in atti
-attore contro
Controparte_1
con avv. Mara Parigi giusto mandato in atti
-convenuta
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 12 giugno 2024
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di Firenze, accertati i fatti di cui in narrativa, respinta e disattesa ogni contraria eccezione, dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro avvenuto in Firenze, il 07.06.2016 all'interno dei locali della struttura ospedaliera di Villa Tessa e per
l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno biologico subito dall'attrice nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, il
pagina 1 di 7 tutto espressamente contenuto entro il limite di Euro 26.000,00=, per il quale, ai sensi della L. 488/99
e successive modifiche ed integrazioni, sarà assolto il contributo unificato nella misura di Euro
237,00=. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova testimoniale della Sig.ra Testimone_1
residente a [...], sui seguenti capitoli di prova:
[...]
1) “D.C.V. che il giorno 07.06.2016, vi trovavate all'interno della struttura ospedaliera Villa Monna
Tessa”;
2) “D.C.V. che, mentre Vi stavate recando al bagno situato lungo il corridoio del piano terra, avete assistito alla caduta della Sig.ra , causata dal pavimento bagnato”; Parte_1
3) “D.C.V. che nel bagno in questione non vi era alcuna segnalazione che informasse gli utenti del fatto che il pavimento era bagnato o comunque che ne vietasse l'uso al pubblico”
4) “D.C.V. che, a seguito della suddetta caduta, la Signora veniva soccorsa da una Parte_1
infermiera della struttura ospedaliera Villa Tessa, la quale ha poi provveduto a chiamare il 118, come da dichiarazione che Vi si mostra, (doc. 1).
Si chiede altresì ammettersi C.T.U. medico - legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro per cui è causa, la loro compatibilità con la Pt_1
riferita dinamica del sinistro, l'eventuale sussistenza di postumi invalidanti e la loro quantificazione ai fini della determinazione della misura del danno biologico.”
Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze, adversis rejectis
NEL MERITO:
- In via principale: accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità della convenuta nel CP_2
sinistro occorso alla sig.ra in data 7.6.2016, in quanto non provato il nesso causale tra cosa Pt_1
in custodia e danno, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di poiché CP_2
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in parte narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta, accertare il concorso di colpa della danneggiata nel sinistro e, conseguentemente, ridurre l'entità del risarcimento che risulterà dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- ancora in ipotesi: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità della convenuta, dichiarare eccessiva oltre che non provata la quantificazione dei danni formulata da parte attrice nell'atto di citazione
- con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori di legge nella misura del 23,80% per oneri riflessi.
pagina 2 di 7 IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria conclude come da comparsa di costituzione e risposta e CP_2 memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc.”
In fatto ed in diritto
La sig.ra ha chiesto all'intestato Tribunale la condanna dell' al risarcimento dei Pt_1 CP_3 danni subiti a causa della caduta all'interno dei locali di “Villa Tessa situata in Firenze, Via Gaetano
Pieraccini 17”, verificatasi mentre si accingeva ad uscire dal bagno posto al piano terra e causata dalla presenza del pavimento bagnato non segnalato agli utenti della struttura ospedaliera.
La sig.ra ha assunto che alla caduta assisteva la sig.ra che tentava di soccorrerla Pt_1 Tes_1
fino a quando sopraggiungeva un'infermiera che provvedeva a chiamare il 118 e che, rasportata al
Pronto Soccorlo, le veniva diagnosticata la “frattura scomposta a più frammenti dell'estremo prossimale di omero destro”.
La sig.ra ha invocato la responsabilità della struttura ospedaliera ai sensi dell'articolo 2043 Pt_1
cod. civ..
Si è costituita in giudizio l' contestando le prospettazioni attoree ed evidenziando nel CP_3 merito l'assenza di prova circa le modalità e la causa della caduta della nonché la Pt_1
contraddittorietà della dichiarazione scritta del teste oculare indicato ed allegata in citazione rispetto a quella prodotta nella comparsa di costituzione e risposta.
La convenuta ha istato per il rigetto della domanda e, in subordine, ha chiesto di accertare il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, commi I e II, c.p.c..
Concessi i richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita solo con l'acquisizione della documentazione versata in atti in quanto la difesa attorea non ha depositato le dette memorie né è comparsa all'udienza deputata all'ammissione delle istanze istruttorie.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
*** *** ***
La domanda attorea non può essere accolta in quanto le emergenze processuali non consentono di ritenere provato l'an debeatur.
Tale conclusione discende dal rilievo che l'attrice non ha adeguatamente provato come era suo onere ex art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo delle pretese risarcitorie (in tal senso Cass. Civ. nn.
7062/2005, 4279/2008, 858/2008, 3794/2008), l'effettivo accadimento del fatto storico così come narrato in atto di citazione con particolare riferimento all'esistenza di nesso causale tra le condizioni di pagina 3 di 7 potenziale pericolo che afferma essere state presenti sul pavimento della struttura ospedaliera e l'evento dannoso che assume verificatosi proprio in conseguenza di queste.
In particolare, l'onere probatorio riguardava il fatto che la caduta fosse stata provocata dal passaggio dell'attrice sul pavimento bagnato non segnalato stante la contestazione mossa dalla convenuta
[...]
(rif. comparsa di risposta pagg. 5 e 6) ai fatti storici narrati dall'attrice. CP_3
Nella fattispecie in esame la ha assunto di essere caduta in data 07.06.2016, alle ore 8,45 circa, Pt_1
mentre si trovava all'interno dei locali della struttura ospedaliera Villa Tessa, situata in Firenze, Via
Gaetano Pieraccini17.
Precisamente la ha allegato di essere scivolata a terra, dopo aver usufruito dei servizi igienici Pt_1
posti lungo il corridoio del piano terra, a causa del pavimento bagnato, e che al fatto assisteva la sig.ra
“la quale si trovava anch'ella all'interno della succitata struttura ospedaliera Testimone_1
e si stava accingendo ad entrare nei bagni in questione” (rif. Citazione pag. 3).
A conferma la difesa attorea ha depositato la dichiarazione rilasciata e sottoscritta in data 8 luglio 2016
(dopo un mese dall'evento) dalla testimone sig.ra (all. 1 citazione), e precisamente: Tes_1
Nel costruirsi in giudizio l'AOU ha contestato in modo specifico i fatti allegati dalla difesa attorea, precisando le inesattezze attoree in merito all'identificazione del luogo del sinistro, negando la dinamica dello stesso per come rappresentato in citazione ed il nesso di causa nonché la bontà della dichiarazione della prodotta dalla difesa . Tes_1 Pt_1
Su tale ultimo punto, difatti, la convenuta ha depositato una seconda dichiarazione resa di suo pugno dalla in data 22.6.2021 ed inviata all' dall'attuale legale della in data Tes_1 CP_3 Pt_1
23 giugno 2021 (vedi doc. 9 convenuta):
pagina 4 di 7 La convenuta in particolare ha contestato l'attendibilità della testimonianza della “…dal Tes_1
momento che, su un punto cruciale come aver assistito o meno alla caduta, la teste si contraddice affermando, una prima volta, di aver assistito alla caduta e, una seconda volta, di aver visto la signora
quando già era a terra” oltre a contraddirsi sul punto in cui l'attrice sarebbe caduta Pt_1
(pavimento del bagno o davanti wc?).
Pertanto, non risulta conforme a realtà quanto affermato dalla difesa attorea in comparsa conclusionale che “Non risulta che la dichiarazione sottoscritta dalla testimone oculare Testimone_1
resa a suo tempo sia stata contestata nella sua attualità e veridicità da parte convenuta.” (vedi pag.
3).
A fronte della contestazione specifica del fatto storico, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, nonché della veridicità della dichiarazione della depositata in atto di citazione Tes_1
incombeva, dunque, alla provare che la caduta si era verificata come dalla medesima allegato Pt_1
e che la testimone vi avesse effettivamente assistito.
In base al combinato disposto di cui all'art.115 cpc e degli artt. 416 e 167 c.p.c., quindi, la era Pt_1
tenuta a prendere posizione sulle contestazioni specificamente dedotte dalla convenuta e CP_3
sul contenuto della documentazione dalla stessa prodotta di segno contrario alle proprie allegazioni
(Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
Si evidenzia, difatti, che la Giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'operatività del principio di non contestazione incombente su ambo le parti: “Il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c. (…), così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che pagina 5 di 7 comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.)”; ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto
(Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del
2003)” (cfr. Cass. 19490/18).
Nella fattispecie in esame ciò non è avvenuto.
Non può certo ritenersi specifica la contestazione fatta dal difensore attoreo alla prima udienza del 12
Aprile 2023 del contenuto della comparsa di costituzione e risposta dell' in quanto CP_4
generica e di mero stile.
La difesa , poi, non ha depositato le memorie istruttorie ex art. 183 cpc, VI comma, decadendo Pt_1
così da ogni possibile contestazione delle difese, delle allegazioni e della produzione documentale effettuate dall CP_3
Nonostante quanto premesso assuma carattere assorbente, viene poi in rilievo l'ulteriore aspetto del contenuto della dichiarazione resa dalla stessa agli operatori del pronto soccorso ove era stata Pt_1 trasportata con il 118 laddove, alla voce “ANAMNESI”, si legge testualmente (doc. 2 attoreo):
A ben vedere, la nulla ha accennato ai sanitari circa la causa della caduta accidentale Pt_1 tantomeno l'ha imputata al pavimento bagnato della struttura ospedaliera convenuta.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso e riportate nel verbale, in quanto contenute in atto pubblico, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza di esse dal dichiarante;
tali dichiarazioni entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
pagina 6 di 7 Non sfugge allo scrivente Giudice che detto documento, pur dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco della dichiarazione e della sua provenienza dall'attrice, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni;
tuttavia ove tali dichiarazioni vengano fatte da una parte in causa e siano di segno contrario al suo interesse, né sono specificamente chiarite le ragioni per le quali le dichiarazione rese fossero difformi dalla realtà, queste hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma c.c.); che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass. n. 901/1992, 4608/2000).
Nel caso di specie, non può non evidenziarsi come, non vi sia riscontro nel certificato detto circa le specifiche modalità della caduta che risulta essere stata solo 'accidentale' quindi presumibilmente imputabile ad altre circostanze (malore, disattenzione) e non al pavimento bagnato.
In assenza di prova sull'an la domanda attorea deve essere rigettata non potendo il Giudice, con i propri poteri ufficiosi, supplire alle carenze difensive della parte.
Assorbita ogni altra questione in ragione del principio della cd 'ragione più liquida'.
Le spese di lite seguono la soccombenza attorea per come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m., scaglione della domanda indicato in citazione, valori minimi per tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) RIGETTA la domanda.
2) CONDANNA la sig.ra a rifondere all' Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre il rimborso delle spese generali nella
[...]
misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, lì 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 11214 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022 promossa da,
Parte_1
con avv. Andrea Pagnini del Foro di Prato giusto mandato in atti
-attore contro
Controparte_1
con avv. Mara Parigi giusto mandato in atti
-convenuta
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 12 giugno 2024
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di Firenze, accertati i fatti di cui in narrativa, respinta e disattesa ogni contraria eccezione, dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro avvenuto in Firenze, il 07.06.2016 all'interno dei locali della struttura ospedaliera di Villa Tessa e per
l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno biologico subito dall'attrice nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, il
pagina 1 di 7 tutto espressamente contenuto entro il limite di Euro 26.000,00=, per il quale, ai sensi della L. 488/99
e successive modifiche ed integrazioni, sarà assolto il contributo unificato nella misura di Euro
237,00=. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova testimoniale della Sig.ra Testimone_1
residente a [...], sui seguenti capitoli di prova:
[...]
1) “D.C.V. che il giorno 07.06.2016, vi trovavate all'interno della struttura ospedaliera Villa Monna
Tessa”;
2) “D.C.V. che, mentre Vi stavate recando al bagno situato lungo il corridoio del piano terra, avete assistito alla caduta della Sig.ra , causata dal pavimento bagnato”; Parte_1
3) “D.C.V. che nel bagno in questione non vi era alcuna segnalazione che informasse gli utenti del fatto che il pavimento era bagnato o comunque che ne vietasse l'uso al pubblico”
4) “D.C.V. che, a seguito della suddetta caduta, la Signora veniva soccorsa da una Parte_1
infermiera della struttura ospedaliera Villa Tessa, la quale ha poi provveduto a chiamare il 118, come da dichiarazione che Vi si mostra, (doc. 1).
Si chiede altresì ammettersi C.T.U. medico - legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro per cui è causa, la loro compatibilità con la Pt_1
riferita dinamica del sinistro, l'eventuale sussistenza di postumi invalidanti e la loro quantificazione ai fini della determinazione della misura del danno biologico.”
Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze, adversis rejectis
NEL MERITO:
- In via principale: accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità della convenuta nel CP_2
sinistro occorso alla sig.ra in data 7.6.2016, in quanto non provato il nesso causale tra cosa Pt_1
in custodia e danno, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di poiché CP_2
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in parte narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta, accertare il concorso di colpa della danneggiata nel sinistro e, conseguentemente, ridurre l'entità del risarcimento che risulterà dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- ancora in ipotesi: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità della convenuta, dichiarare eccessiva oltre che non provata la quantificazione dei danni formulata da parte attrice nell'atto di citazione
- con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori di legge nella misura del 23,80% per oneri riflessi.
pagina 2 di 7 IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria conclude come da comparsa di costituzione e risposta e CP_2 memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc.”
In fatto ed in diritto
La sig.ra ha chiesto all'intestato Tribunale la condanna dell' al risarcimento dei Pt_1 CP_3 danni subiti a causa della caduta all'interno dei locali di “Villa Tessa situata in Firenze, Via Gaetano
Pieraccini 17”, verificatasi mentre si accingeva ad uscire dal bagno posto al piano terra e causata dalla presenza del pavimento bagnato non segnalato agli utenti della struttura ospedaliera.
La sig.ra ha assunto che alla caduta assisteva la sig.ra che tentava di soccorrerla Pt_1 Tes_1
fino a quando sopraggiungeva un'infermiera che provvedeva a chiamare il 118 e che, rasportata al
Pronto Soccorlo, le veniva diagnosticata la “frattura scomposta a più frammenti dell'estremo prossimale di omero destro”.
La sig.ra ha invocato la responsabilità della struttura ospedaliera ai sensi dell'articolo 2043 Pt_1
cod. civ..
Si è costituita in giudizio l' contestando le prospettazioni attoree ed evidenziando nel CP_3 merito l'assenza di prova circa le modalità e la causa della caduta della nonché la Pt_1
contraddittorietà della dichiarazione scritta del teste oculare indicato ed allegata in citazione rispetto a quella prodotta nella comparsa di costituzione e risposta.
La convenuta ha istato per il rigetto della domanda e, in subordine, ha chiesto di accertare il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, commi I e II, c.p.c..
Concessi i richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita solo con l'acquisizione della documentazione versata in atti in quanto la difesa attorea non ha depositato le dette memorie né è comparsa all'udienza deputata all'ammissione delle istanze istruttorie.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
*** *** ***
La domanda attorea non può essere accolta in quanto le emergenze processuali non consentono di ritenere provato l'an debeatur.
Tale conclusione discende dal rilievo che l'attrice non ha adeguatamente provato come era suo onere ex art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo delle pretese risarcitorie (in tal senso Cass. Civ. nn.
7062/2005, 4279/2008, 858/2008, 3794/2008), l'effettivo accadimento del fatto storico così come narrato in atto di citazione con particolare riferimento all'esistenza di nesso causale tra le condizioni di pagina 3 di 7 potenziale pericolo che afferma essere state presenti sul pavimento della struttura ospedaliera e l'evento dannoso che assume verificatosi proprio in conseguenza di queste.
In particolare, l'onere probatorio riguardava il fatto che la caduta fosse stata provocata dal passaggio dell'attrice sul pavimento bagnato non segnalato stante la contestazione mossa dalla convenuta
[...]
(rif. comparsa di risposta pagg. 5 e 6) ai fatti storici narrati dall'attrice. CP_3
Nella fattispecie in esame la ha assunto di essere caduta in data 07.06.2016, alle ore 8,45 circa, Pt_1
mentre si trovava all'interno dei locali della struttura ospedaliera Villa Tessa, situata in Firenze, Via
Gaetano Pieraccini17.
Precisamente la ha allegato di essere scivolata a terra, dopo aver usufruito dei servizi igienici Pt_1
posti lungo il corridoio del piano terra, a causa del pavimento bagnato, e che al fatto assisteva la sig.ra
“la quale si trovava anch'ella all'interno della succitata struttura ospedaliera Testimone_1
e si stava accingendo ad entrare nei bagni in questione” (rif. Citazione pag. 3).
A conferma la difesa attorea ha depositato la dichiarazione rilasciata e sottoscritta in data 8 luglio 2016
(dopo un mese dall'evento) dalla testimone sig.ra (all. 1 citazione), e precisamente: Tes_1
Nel costruirsi in giudizio l'AOU ha contestato in modo specifico i fatti allegati dalla difesa attorea, precisando le inesattezze attoree in merito all'identificazione del luogo del sinistro, negando la dinamica dello stesso per come rappresentato in citazione ed il nesso di causa nonché la bontà della dichiarazione della prodotta dalla difesa . Tes_1 Pt_1
Su tale ultimo punto, difatti, la convenuta ha depositato una seconda dichiarazione resa di suo pugno dalla in data 22.6.2021 ed inviata all' dall'attuale legale della in data Tes_1 CP_3 Pt_1
23 giugno 2021 (vedi doc. 9 convenuta):
pagina 4 di 7 La convenuta in particolare ha contestato l'attendibilità della testimonianza della “…dal Tes_1
momento che, su un punto cruciale come aver assistito o meno alla caduta, la teste si contraddice affermando, una prima volta, di aver assistito alla caduta e, una seconda volta, di aver visto la signora
quando già era a terra” oltre a contraddirsi sul punto in cui l'attrice sarebbe caduta Pt_1
(pavimento del bagno o davanti wc?).
Pertanto, non risulta conforme a realtà quanto affermato dalla difesa attorea in comparsa conclusionale che “Non risulta che la dichiarazione sottoscritta dalla testimone oculare Testimone_1
resa a suo tempo sia stata contestata nella sua attualità e veridicità da parte convenuta.” (vedi pag.
3).
A fronte della contestazione specifica del fatto storico, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, nonché della veridicità della dichiarazione della depositata in atto di citazione Tes_1
incombeva, dunque, alla provare che la caduta si era verificata come dalla medesima allegato Pt_1
e che la testimone vi avesse effettivamente assistito.
In base al combinato disposto di cui all'art.115 cpc e degli artt. 416 e 167 c.p.c., quindi, la era Pt_1
tenuta a prendere posizione sulle contestazioni specificamente dedotte dalla convenuta e CP_3
sul contenuto della documentazione dalla stessa prodotta di segno contrario alle proprie allegazioni
(Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
Si evidenzia, difatti, che la Giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'operatività del principio di non contestazione incombente su ambo le parti: “Il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c. (…), così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che pagina 5 di 7 comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.)”; ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto
(Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del
2003)” (cfr. Cass. 19490/18).
Nella fattispecie in esame ciò non è avvenuto.
Non può certo ritenersi specifica la contestazione fatta dal difensore attoreo alla prima udienza del 12
Aprile 2023 del contenuto della comparsa di costituzione e risposta dell' in quanto CP_4
generica e di mero stile.
La difesa , poi, non ha depositato le memorie istruttorie ex art. 183 cpc, VI comma, decadendo Pt_1
così da ogni possibile contestazione delle difese, delle allegazioni e della produzione documentale effettuate dall CP_3
Nonostante quanto premesso assuma carattere assorbente, viene poi in rilievo l'ulteriore aspetto del contenuto della dichiarazione resa dalla stessa agli operatori del pronto soccorso ove era stata Pt_1 trasportata con il 118 laddove, alla voce “ANAMNESI”, si legge testualmente (doc. 2 attoreo):
A ben vedere, la nulla ha accennato ai sanitari circa la causa della caduta accidentale Pt_1 tantomeno l'ha imputata al pavimento bagnato della struttura ospedaliera convenuta.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso e riportate nel verbale, in quanto contenute in atto pubblico, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza di esse dal dichiarante;
tali dichiarazioni entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
pagina 6 di 7 Non sfugge allo scrivente Giudice che detto documento, pur dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco della dichiarazione e della sua provenienza dall'attrice, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni;
tuttavia ove tali dichiarazioni vengano fatte da una parte in causa e siano di segno contrario al suo interesse, né sono specificamente chiarite le ragioni per le quali le dichiarazione rese fossero difformi dalla realtà, queste hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma c.c.); che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass. n. 901/1992, 4608/2000).
Nel caso di specie, non può non evidenziarsi come, non vi sia riscontro nel certificato detto circa le specifiche modalità della caduta che risulta essere stata solo 'accidentale' quindi presumibilmente imputabile ad altre circostanze (malore, disattenzione) e non al pavimento bagnato.
In assenza di prova sull'an la domanda attorea deve essere rigettata non potendo il Giudice, con i propri poteri ufficiosi, supplire alle carenze difensive della parte.
Assorbita ogni altra questione in ragione del principio della cd 'ragione più liquida'.
Le spese di lite seguono la soccombenza attorea per come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m., scaglione della domanda indicato in citazione, valori minimi per tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) RIGETTA la domanda.
2) CONDANNA la sig.ra a rifondere all' Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre il rimborso delle spese generali nella
[...]
misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, lì 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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