Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1877, n. 4208
Articolo 2
Versione
11 gennaio 1878
Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 11 gennaio 1878