Art. 1.
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.