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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Differenze retributive Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, per integrazione salariale - CISOA nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
Registro Generale
SE
(con motivazione contestuale) N. 5420/24 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5420/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
CRONOLOGICO art. 127 ter cpc nel termine del giorno 21.02.2025, avente ad N. _______________ oggetto: “Differenze retributive per integrazione salariale”;
e vertente
tra
[...]
Parte_1 P.IVA_ rappresentato e difeso dall'avv. C. Miele in virtù
[...] n. R.B. Lav.
di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bellosguardo (Sa), Largo Fasanella, n. 8; Discusso nel termine del 21.02.2025 con scambio di note scritte
Ricorrente ex art. 127 ter cpc
e
Deposito minuta in persona del Presidente p.t., con Parte_2
_________________ sede in Controne (Sa), Via Uliveto snc;
Resistente contumace
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 540/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Parte_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 21.02.2025 la parte ricorrente costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di essere dipendente della con mansioni di operaio forestale e Parte_2
contratto a tempo indeterminato;
che la con delibera Parte_2
n. 48 in data 10.11.2014 aveva chiesto per i lavoratori idraulico-forestali l'applicazione dell'integrazione salariale (CISOA) ex lege n. 457/1992 per mancanza di fondi, relativamente al periodo 12.11.2014/31.12.2014; che, respinta la domanda da parte dell' nell'anno 2015, esso CP_1
ricorrente non aveva ricevuto la cassa integrazione e, quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la Comunità resistente al pagamento della somma di euro 2.856,66, relativa alla retribuzione per il suddetto periodo, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica a mezzo pec, agli atti), non si costituiva in giudizio la Comunità resistente nel termine fissato del giorno
21.02.2025, la quale pertanto rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 21.02.2025 la parte ricorrente costituita ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti
Giudizio n. 5420/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Pt_2 Parte_2 difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, Parte_1
va accolta.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, i lavoratori sottoposti a cassa integrazione guadagni a seguito di sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della Cig, alla retribuzione piena, che dovrà essere loro corrisposta dallo stesso datore di lavoro (Cass., Sez. Lav., n.
10516/2018; Cass., Sez. Lav., n. 25240/2014; Cass., Sez. Lav., n.
15207/2010).
Quindi, in virtù di tale principio consolidato, la domanda del ricorrente risulta pienamente fondata, dal momento che il rapporto di lavoro è stato sospeso unilateralmente dalla Comunità in assenza dei Pt_2
presupposti legittimanti l'intervento della Cig: l'odierno ricorrente, pertanto, ha diritto di percepire direttamente dalla parte datoriale il trattamento retributivo per il mese di sospensione del rapporto di lavoro, cioè per il periodo dal giorno 12.11.2014 al giorno 31.12.2014.
Per quanto riguarda, poi, la determinazione dell'importo spettante alla parte ricorrente, si deve fare riferimento alle buste paga allegate (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente e conteggi riportati in ricorso): quindi, la somma spettante all'odierno ricorrente, così determinata, risulta pari ad euro 2.856,66, oltre gli accessori di legge.
Inoltre, per completezza argomentativa, va precisato che non ricorrono nel caso di specie i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, essendo la
Regione del tutto estranea alla vicenda lavorativa dedotta in giudizio (in tal senso, cfr. Trib. Salerno, sentenza n. 2610 in data 14.11.2019, emessa nel giudizio n. 8052/2017, Presidente Cons. R. Gibboni;
Corte di
Appello Salerno sentenza n. 04/2023).
Egualmente non risulta necessario, ad avviso del Tribunale procedere ad
Giudizio n. 5420/24 R.G. Monaco c/o pag. 3 Parte_2 attività istruttoria, in quanto la documentazione allegata agli atti fornisce elementi più che sufficienti per la decisione della presente controversia.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono, melius re perpensa, gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto del comportamento processuale della parte resistente e della particolarità del caso: d'altra parte, come è noto, al di là delle valutazioni giuridiche inerenti il caso in oggetto, la fruisce in proposito dei fondi regionali, Parte_2
trattandosi di ente privo di autonomia finanziaria e impositiva, e quindi non può procedere ai relativi pagamenti se non a seguito dei finanziamenti dell'Ente a ciò preposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della con ricorso depositato in Parte_2
data 24.10.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna la Comunità resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.856,66, oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno in data 21.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5420/24 R.G. Monaco c/o pag. 4 Parte_2