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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1390 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023 rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere
Istruttore all'esito dell'udienza del 12.12.24, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Francesco Sacchi, presso il cui studio, sito in Catanzaro via G.
Iannoni n. 43, ha eletto domicilio;
- ATTORE IN RIASSUNZIONE =
CONTRO
rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1
procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Cimino presso lo studio del quale, sito in Catanzaro via Tommaso Campanella n. 55, ha eletto
1 domicilio;
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE =
Sulle seguenti conclusioni: per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle Parte_1 note di trattazione: “1) ritenere e dichiarare che l'apposizione del cancello sul confine tra la proprietà del sig. e la particella 201 non costituisce una Parte_1 limitazione all'esercizio del possesso da parte del resistente, essendo CP_1
detta particella gravata da una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del sig. ; 2) ritenere e dichiarare che non sussiste alcun divieto di passaggio Pt_1 attraverso il terreno di cui alla particella 201 per mezzi meccanici dell'esponente e di terzi;
3) per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n° 1730/2017 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 18/7-6/2017, inter partes, cassandola ai sensi dell'art. 360 n° 4 c.p.c., come disposto dalla Suprema Corte di Cassazione;
condannare il convenuto alle spese e competenze legali dei precedenti CP_1
giudizi di merito, revocando la condanna a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come disposto nella sentenza n° 1730/2017; 5) condannare il al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1 giudizio e di quello dinanzi la Corte di Cassazione, oltre oneri accessori ”; per il l'appellante rassegnate nell'atto Controparte_1
introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1.- dichiarare inammissibili e, in ogni caso, rigettare le domande proposte con l'atto di citazione in riassunzione dell'8.9.2023 e, conseguentemente, confermare la sentenza n.
2699/2012 del Tribunale di Catanzaro, nei limiti sopra precisati, al fine di tutelare da ogni turbativa il legittimo possesso del Condominio concludente;
2.- con vittoria di spese e competenze professionali, maggiorate come per legge”.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., il condominio adiva in giudizio, Controparte_1
dinanzi il Tribunale di Catanzaro, per sentirlo condannare alla Parte_1
immediata rimozione del cancello carraio posto al confine tra le rispettive proprietà.
A fondamento della pretesa, esso deduceva che: l'originario costruttore, P_
, aveva alienato tutte le porzioni del complesso condominiale, fatta
[...]
2 eccezione per lo spazio circostante che sarebbe rimasto di sua esclusiva proprietà; costui aveva consentito ai soli condomini di utilizzare detta porzione, individuata nel catasto al fg. 20, p.lle 571 e 569 lato Nord – chiesa e 201 lato Sud – via pubblica discesa Pietrolongo, per accedere ai locali in cui erano sistemati gli impianti;
lo spazio in esame era stato utilizzato da tutti i condomini anche per il parcheggio delle proprie autovetture e per le operazioni di carico e scarico merci;
l'uso così fattone da oltre trent'anni era divenuto impossibile a seguito della apposizione, ad opera di Pt_1
di un cancello sul confine tra lo spazio in questione e la particella 201; l'area
[...]
contesa, in quanto posta al servizio delle proprietà frontiste, doveva considerarsi, per analogia, un cortile, con tutto ciò che ne conseguiva in punto di operatività della presunzione di cui all'art. 1117 c.c. e di applicabilità della disciplina contenuta nell'art. 1120 c.c.; l'opera anzidetta, oltre ad essere illegittima perché impeditiva dell'esercizio dei poteri di uso e godimento comune spettanti ai condomini, non poteva considerarsi nemmeno necessaria attesa la possibilità, per il , di Pt_1
accedere al proprio immobile tanto dal lato della chiesa tanto dal lato della discesa
Pietrolongo. si costituiva per eccepire, preliminarmente, l'improponibilità della Parte_1 domanda, perché proposta oltre l'anno, nonché il difetto di legittimazione attiva, non essendo il condominio proprietario dell'area controversa. Nel merito, egli deduceva, a chiarimento del reale accadimento dei fatti, che nell'anno 1999 Controparte_3
Francesco, e gli avevano promesso in vendita un piccolo Per_1 CP_4 CP_5
fabbricato «con annessa corte di pertinenza esclusiva», confinante con proprietà
, proprietà eredi , pubblica via e;
immessosi nel Per_2 CP_1 CP_1 P_ possesso dell'immobile suddetto, egli aveva chiesto e ottenuto permesso per l'esecuzione di lavori (sistemazione e livellamento del terreno promesso) necessari per lo svolgimento della propria attività di elettrauto;
il diritto di servitù di passaggio carrabile era stato esercitato in buona fede, conformemente al proprio titolo e all'uso fattone dal precedente dante causa e, soprattutto, nella piena consapevolezza del
; l'area contestata, in quanto priva di delimitazioni e confini, veniva CP_1
utilizzata da sempre non soltanto dai condomini e dai proprietari confinanti, ma anche dalla collettività. Per le ragioni illustrate, egli chiedeva il rigetto della domanda, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento in proprio favore dell'acquisto per
3 usucapione della servitù di passaggio sulla stradina oggetto di giudizio.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 2699/2012, pubblicata il 2 agosto 2012, confermando il provvedimento emesso nella fase interdittale, accoglieva la domanda attorea in ragione della raggiunta prova dell'esercizio di un possesso sull'area oggetto di lite da parte del e del conseguente turbamento per effetto della CP_1
installazione del cancello ad opera del;
dichiarava inammissibile la domanda Pt_1 avanzata dal di accertamento dell'insussistenza di diritti del sul CP_1 Pt_1 bene per difetto della legittimazione attiva, non essendo lo stesso proprietario dell'area in esame;
conseguentemente, rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, dovendo la stessa essere proposta unicamente nei confronti del proprietario.
La decisione veniva impugnata da giacché ritenuta errata e ingiusta sotto Parte_1
i seguenti profili: 1) l'avere il giudice omesso di valutare e considerare – ancorché dirimente – la sentenza n. 1342/2008 con cui il Tribunale adito aveva accertato, da un lato, l'esistenza di una servitù pedonale e carrabile a favore del proprio dante causa e, dall'altro lato, la titolarità della porzione a valle della particella 201 in capo al CP_6
e non al;
2) la mancanza di contiguità tra i fondi;
3) l'inesistenza, nel P_
novero dei diritti reali, di una servitù prediale di parcheggio prevista e tutelata dall'ordinamento; 4) l'inammissibilità dell'azione di manutenzione avanzata dal per difetto della titolarità di una situazione di possesso o di detenzione CP_1 qualificata eventualmente tutelabile;
5) l'avere il giudice considerato la mera sostituzione di un cancello in rete metallica e legno già in loco insistente una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1067 c.c.; 6) la tardività della domanda, perché proposta oltre l'anno dal dedotto evento lesivo;
7) il difetto della legittimazione del ad avanzare azione di manutenzione nel possesso;
8) la violazione del CP_1 principio di cui all'art. 112 c.p.c. per avere il giudice ordinato ad esso appellante di astenersi dall'esercitare il passaggio, pedonale e con mezzi meccanici, nonostante la dichiarata inammissibilità della domanda petitoria correlata.
Il costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame e, dunque, la conferma CP_1
integrale della sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1730/2017, pubblicata il 6 ottobre
2017, rigettava l'appello sulla base di queste considerazioni:
4 − dall'istruttoria era emersa la prova della duplice circostanza dell'esercizio di un possesso sulla res da parte del e dell'esercizio di una servitù di CP_1
passaggio da parte del;
Pt_1
− il , a fronte del possesso anzidetto, ben poteva proporre azione ex CP_1
art. 1170 c.c.;
− l'azione doveva ritenersi ammissibile in quanto proposta entro l'anno dall'inizio dei lavori integranti la molestia del possesso;
− essa andava accolta in quanto la realizzazione del cancello sul confine aveva di fatto reso impossibile al condominio l'esercizio del possesso sulla particella
201.
Avverso la statuizione predetta proponeva ricorso in Cassazione per Parte_1 addurre, con un primo motivo, l'ingiustizia della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1067 c.c. e 112 c.p.c., avendo il Tribunale erroneamente qualificato come molestia la mera sostituzione di un cancello fatiscente, e, con un secondo motivo, l'ingiustizia della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. e 115 c.p.c., avendo il Tribunale ritenuto ammissibile l'azione nonostante la stessa fosse stata proposta (in data 16.01.2001) oltre l'anno dalla dedotta turbativa (questa da collocare temporalmente al 03.01.2000, quale data di inizio dei lavori).
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16932/2023, pubblicata il 14 agosto 2023, rigettava il secondo motivo, in quanto preliminare al merito, ritenendo che «… la corte d'Appello ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che i lavori eseguiti da non sono iniziati prima del mese di gennaio dell'anno Pt_1
2000, così che l'azione proposta dal ha rispettato il termine annuale CP_1 previsto dall'art. 1170 c.c. La denuncia di inizio dei lavori del 3 gennaio 2000, evidenziata dal ricorrente, non si pone in contraddizione con l'accertamento del giudice d'appello, non contestando d'altro canto il motivo la determinazione compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, limitandosi il ricorrente a parlare di
“semplice affermazione del consulente tecnico d'ufficio che non poteva certo costituire prova in ordine alla tempestività o meno dell'azione».
La Corte di legittimità accoglieva, invece, il primo motivo nei limiti di seguito riportati: «… non è dato comprendere come la sostituzione del cancello possa avere
5 causato una molestia o una impossibilità di esercizio del possesso sulla menzionata particella di terreno;
come emerge dal provvedimento reso nella fase interdittale, il ricorrente ha sostituito una recinzione già esistente, sostituzione che di per sé non costituisce spoglio, dato che il cancello è stato apposto sul confine, senza invasione dell'area di cui alla particella 201; i giudici di merito hanno poi ampliato la portata dell'originaria domanda, avendo esteso il divieto di passaggio attraverso il terreno di cui alla particella 201 ai mezzi di terzi o di maggiore portata, richiesta non formulata dal , con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Il motivo va accolto CP_1 laddove censura l'incoerenza della sentenza impugnata che dalle due premesse, secondo le quali il esercita il possesso sul terreno identificato con la CP_1
particella 201 e questo terreno è gravato da una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà di , ha tratto la conclusione per cui l'apposizione di un Pt_1
cancello di legno sul confine tra la proprietà di e la particella 201 costituisce Pt_1 una limitazione all'esercizio del possesso da parte del . Non si vede infatti CP_1
come – così come risulta dal provvedimento emerso nella fase interdittale, trascritto a pag. 8 del ricorso – la collocazione di un cancello sul confine, che ha sostituito una precedente costruzione in legno e rete metallica, costituisca di per sé spoglio, considerato che il cancello è stato apposto sul confine, senza invasione del terreno di cui alla particella 201 che non è interessato dal cancello (per esercitare il passaggio i condomini – è stato accertato nella fase interdittale – non devono attraversare il cancello, in quanto posto alla fine della zona in esame). L'argomentazione della
Corte d'appello, nella sua incoerenza e totale carenza sotto il profilo della individuazione della condotta di turbativa del possesso, è quindi non solo insufficiente, ma meramente apparente, così da dare luogo al vizio di nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., non necessità di rinvio della causa al giudice
d'appello. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza impugnata deve essere in tali limiti cassata».
Il giudizio veniva riassunto da affinché la Corte d'Appello adita, alla Parte_1
luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte, accertasse e dichiarasse che:
l'apposizione del cancello sul confine non costituiva una limitazione del possesso esercitato dal sulla particella 201, essendo questa gravata da una servitù CP_1
di passaggio a favore del proprio fondo;
non sussisteva alcun divieto di passaggio con
6 mezzi meccanici, per lui e per i terzi, attraverso il terreno di cui alla particella 201; la sentenza di primo grado andava dichiarata nulla ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.
Il , costituitosi pure in questa fase di giudizio, ribadiva la correttezza della CP_1
sentenza di primo grado sia in punto di adeguata e attenta valutazione del materiale probatorio sia in punto di interpretazione e applicazione delle norme di legge. Più in particolare, corretta risultava essere la decisione nella parte in cui il Tribunale aveva accertato «… che l'installazione del cancello ha di fatto aggravato la servitù di passaggio, a favore del fondo di , sull'area-strada utilizzata e posseduta dal Pt_1
, divenuta ad uso pubblico, ed ha valutato l'aggravamento come vietato ai CP_1 sensi dell'art. 1067 c.c.» (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta). Sulla base di quanto premesso, esso concludeva chiedendo di ordinare all'attore in riassunzione di far transitare persone e mezzi meccanici sulla particella 201 esclusivamente per raggiungere e varcare il suo cancello, posto al confine della sopra citata particella, e non anche per sostarvi o parcheggiarvi.
Concessi e spirati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 12.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere Istruttore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la riassunzione del giudizio l'attore ha chiesto a questa Corte di accertare, all'esito di una nuova e più attenta valutazione del materiale probatorio, che l'apposizione del cancello sul confine tra la sua proprietà e la particella 201 non ha comportato alcuna compromissione del possesso esercitato dal sulla CP_1
particella suddetta.
Un tale accertamento va effettuato prendendo le mosse dai seguenti postulati: 1)
l'azione intentata dal in primo grado deve essere qualificata quale azione CP_1 di manutenzione ex art. 1170 c.c.; 2) l'azione è stata proposta tempestivamente;
3) il non è proprietario della porzione della particella 201 oggetto del giudizio. CP_1
Sui primi due profili si è pronunciata, nel senso indicato, la Suprema Corte con l'ordinanza di cassazione con rinvio;
sull'ultimo, oggetto di accertamento con la sentenza cassata, non vi è stata impugnazione ad opera del . Su tali profili, CP_1
pertanto, è sceso il giudicato.
Prima di passare in rassegna gli elementi istruttori, è utile rammentare che il concetto
7 di molestia o turbativa del possesso è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la condotta in cui essa si sostanzia «comporta una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza» (Cass. n. 26787 del 23/10/2018).
Ad ulteriore chiarimento del concetto, la Suprema Corte ha puntualizzato che «non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso» (Cass. n.
1743 del 28/01/2005; è alla stregua di questo principio che la Corte ha escluso potesse integrare un'ipotesi di turbativa del possesso la costruzione di una recinzione con paletti in cemento precompresso che non aveva alterato la linea di confine di fatto tra due fondi).
La legittimazione a proporre azione di manutenzione può competere, logicamente, soltanto a chi eserciti un potere di fatto sulla cosa. Non può un soggetto dolersi della compressione di determinati poteri e facoltà se, in principio, quelle prerogative di fatto non le ha mai esercitate.
Il ha indicato, a riprova dell'esercizio di un possesso sulla porzione della CP_1
particella contesa, una serie di attività quali quella di transito, di parcheggio e di carico e scarico merci.
I fatti dedotti possono ritenersi pacifici perché non contestati – e, anzi, ammessi dal
– e perché confermati pure dagli informatori sentiti nella fase interdittale. Pt_1
Costoro hanno affermato che «da sempre i condomini di hanno CP_1
adoperato lo spazio compreso tra il fabbricato condominiale e la via, mi pare pubblica, denominata Discesa Pietrolongo, per parcheggiare le auto» (dichiarazione resa dall'informatore ) e che «prima della sostituzione, non Testimone_1 passavano mezzi, quando c'era la baracca la recinzione veniva adoperata per portare il mangime agli operai, successivamente la recinzione veniva attraversata per scaricare cassette di uva nel detto magazzino» (dichiarazione resa dall'informatore
). Testimone_2
Anche il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che «la p.lla 201 […] è destinata a strada comune a servizio dei rispettivi fabbricati frontisti di proprietà e CP_6
8 , ma solo limitatamente alla parte della particella n. 201 che è frontistante P_
il » (pag. 9 della relazione). CP_1 P_
Il possesso del Condominio, risolvendosi nell'esercizio di facoltà e poteri tipicamente spettanti ad un proprietario, può essere qualificato, sia pure solo sul piano fattuale, come potere di fatto ad immagine di un diritto di comproprietà tra tutti i condomini.
Con altrettanta certezza può dirsi acclarato l'utilizzo della stradina da parte del Pt_1
e, prima di lui, del suo dante causa.
Nel senso della esistenza, a favore dell'attore in riassunzione, di una situazione fattuale assimilabile ad una servitù di passaggio sulla stradina soccorrono numerosi elementi, quali accertamenti giudiziari pregressi, le dichiarazioni degli informatori, nonché l'ammissione dello stesso . CP_1
E invero, ciò che il contesta al non è l'utilizzo in sé della stradina CP_1 Pt_1 per il transito, seppure questo evitabile data l'esistenza di un accesso alternativo al proprio immobile (per come constatato anche dal consulente tecnico d'ufficio).
Piuttosto, ciò di cui si duole il è la realizzazione del cancello sul confine: CP_1
tale realizzazione avrebbe comportato – secondo l'ordito difensivo – un aggravamento del possesso ad immagine della servitù a sfavore del “fondo servente”, con conseguente, e inevitabile, limitazione dei poteri e delle facoltà sino a quel momento esercitati da tutti i condomini pienamente e liberamente.
L'aggravamento di cui si discorre si sarebbe concretizzato: nell'assoggettamento della via ad un uso generalizzato e ingovernabile da parte di terzi, clienti del , sia a Pt_1 piedi che con mezzi;
nell'utilizzo della stradina per il parcheggio dell'autovettura del
, del suo collaboratore e pure dei clienti dell'officina in attesa di essere ricevuti. Pt_1
Il riconduce la turbativa del proprio possesso alla realizzazione del CP_1
cancello sul confine.
Tuttavia, tale condotta, da sola considerata, non può dirsi abbia comportato, oggettivamente ed effettivamente, un apprezzabile compromissione dell'esercizio del possesso da parte dei condomini;
più precisamente, non può dirsi che il più consistente utilizzo, rispetto al passato, dell'area da parte del e di suoi clienti o Pt_1 collaboratori sia causalmente riconducibile all'apposizione del cancello e della recinzione (rectius, alla sostituzione della vecchia recinzione con una nuova).
L'informatore ha dichiarato: «… ho adoperato detto spazio per Testimone_1
9 parcheggiare il mio furgone ed effettuare le operazioni di scarico e scarico dei mobili.
Detto spazio è stato adoperato sempre per il parcheggio e non dà accesso ad altra via in quanto lo spazio “è cieco”»; «la foto rappresenta la situazione dei luoghi come erano prima. Nel febbraio del '2000, non ricordo il giorno, una impresa con una ruspa ha divelto la rete che si intravede nella foto, ha tolto la siepe e attualmente la situazione è quella che viene rappresentata nella foto n.
2. Nel pomeriggio dello stesso giorno laddove c'era la siepe, è stato apposto un cancello in legno e una recinzione in legno, nella posizione in cui si intravede nella foto n. 2»; «Attualmente i condomini, se trovano libero, parcheggiano nella zona, ma la cosa è un po' difficile in quanto lo spazio è occupato dalla macchina del e del collaboratore ed altre Pt_1
volte vi sono altre macchine. Io sono costretto qualche volta a portare il furgone al centro della strada nello spazio in questione e gli scarichi vengono sempre effettuati manualmente»; svolge attività di elettrauto e alcune volte qualche Parte_1
cliente sosta nello spazio in questione in attesa di essere ricevuto dallo stesso.
Confermo che la situazione rappresentata nella foto n. 2, a parer mio, è stata creata nel mese di febbraio o primi di marzo. È capitato che qualche volta nello spazio in questione parcheggiassero persone estranee al condominio, ma gli veniva detto alle stesse di andare via in quanto lo spazio era di proprietà privata».
Di contenuto sostanzialmente analogo è la dichiarazione resa dall'informatore Tes_3
«Nello spazio oggetto della causa io vedevo una recinzione con un palo di
[...]
legno che veniva aperta e chiusa in quanto consentiva di accedere ad una baracca.
Ciò prima della realizzazione del palazzo. Dopo la realizzazione del fabbricato la baracca è stata sostituita con una costruzione, mentre la recinzione con il palo è rimasta […] lo spazio in questione tra il fabbricato e la via pubblica veniva adoperato da chiunque per parcheggiare, condomini e non. Anche io arrivavo con la macchina in detto spazio in quanto difronte alla recinzione di cui ho parlato c'è un cancello che dà accesso al mio scantinato. Da un paio d'anni al posto della recinzione di cui ho parlato è stato messo un cancello che si apre e si chiude. Penso che detta sostituzione sia stata effettuata dal proprietario della costruzione attualmente adibita ad officina.
Prima della sostituzione, non passavano mezzi, quando c'era la baracca la recinzione veniva adoperata per portare il mangime agli operai, successivamente la recinzione veniva attraversata per scaricare cassette di uva nel detto magazzino. Ciò è avvenuto
10 fino a quando il magazzino non è stato comprato dall'elettrauto».
L'informatore ha invece riferito: «Nello spazio davanti al magazzino Testimone_4 dove attualmente c'è l'elettrauto c'era un cancello con un lucchetto a fianco al fabbricato»; «prima che comprasse l'elettrauto e verso gli ultimi tempi parcheggiava qualche macchina, ma non proprio davanti al cancello. Attualmente la recinzione è stata sostituita dall'elettrauto con un cancello di legno. Non mi ricordo quando è stata effettuata detta sostituzione, due o tre anni addietro, un anno addietro, non mi ricordo. Quando mi reco attualmente sul posto entro tranquillamente, trovo sempre libero».
Dunque, tutti gli informatori hanno confermato già prima dell'apposizione della recinzione e del cancello attuali da parte del qualsiasi terzo (non solo i Pt_1
condomini) potevano accedere tranquillamente alla via contesa e potevano pure utilizzarla per effettuare carichi e scarichi merci o per parcheggiarvi. Ciò che è mutato
è solo che, mentre prima delle opere contestate, l'area era solo marginalmente utilizzata da terzi estranei al (trattandosi di strada “cieca”, posta a CP_1
servizio e al transito delle singole proprietà frontiste), i quali ultimi, quindi, avevano più ampia possibilità, ad esempio, di trovarvi parcheggio, successivamente, invece, il più massiccio accesso di terzi, prevalentemente clienti o collaboratori del , ne Pt_1 ha, di fatto, limitato l'utilizzo da parte dei condomini. Ma tanto non deriva affatto dalla sostituzione del vecchio cancello posto sul confine tra la particella 201 e la proprietà o dall'apposizione, sempre su detto confine, di una recinzione dove Pt_1
prima vi era una siepe, quanto, piuttosto, al tipo di attività (commerciale) esercitata dal
, che, di necessità, comporta l'indiscriminato accesso di avventori. Pt_1
Tuttavia, anche a fronte di questo evidente pregiudizio per i condomini, la domanda di manutenzione non può trovare accoglimento, atteso che la pronuncia deve essere contenuta entro i limiti del petitum e della causa petendi della domanda proposta dal in primo grado. CP_1
Il , infatti, ha individuato nella sola realizzazione del cancello il fatto CP_1 turbativo del possesso;
conseguentemente, ha chiesto, nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, solo ed esclusivamente la rimozione del cancello anzidetto.
Poiché l'opera realizzata dall'attore in riassunzione non ha comportato alcuna compressione, modificazione o restrizione del possesso esercitato dal la CP_1
11 domanda possessoria formulata da quest'ultimo in primo grado – e su cui la Corte deve direttamente pronunciare nel presente giudizio di rinvio c.d. proprio o prosecutorio, conseguente alla cassazione della sentenza di appello per motivi di merito (cfr. Cass. n. 15143 del 31/05/2021; n. 1824 del 28/01/2005; Cass. n. 13833 del
23/09/2002) – non può essere accolta.
Per completezza deve chiarirsi che, nel giudizio di merito possessorio, il CP_1 aveva spiegato anche un'azione petitoria, nella misura in cui aveva richiesto che fosse accertata l'insussistenza del diritto del ad occupare o attraversare a piedi o con Pt_1
mezzi carrai qualsiasi porzione della particella 201 a qualsiasi titolo (dovendo egli accedere alla sua proprietà per altra via, in forza delle previsioni del titolo del proprio dante causa).
Ebbene, la domanda formulata costituisce certamente un'actio negatoria servitutis tesa ad ottenere l'accertamento negativo di un diritto, in capo al , di servirsi Pt_1 dell'area in questione per la sosta e il transito al fine di raggiungere la sua proprietà.
Ancorché la domanda sia ammissibile nel giudizio possessorio (posto che la preclusione di cui all'art. 705 c.p.c. si applica solo al convenuto), va rilevato che, per un verso, la Corte di Appello a suo tempo aveva accertato, sia pure incidenter tantum, che il aveva una servitù di passaggio sull'area e tale statuizione non è stata Pt_1
fatta oggetto di gravame da parte del (con le intuibili ricadute in punto di CP_1
irretrattabilità della statuizione nella presente sede) e, per altro verso (e soprattutto), che nell'actio negatoria servitutis, la titolarità del bene presunto servente costituisce il requisito di legittimazione attiva (Cass. n. 1905 del 23/01/2023; Cass. n. 26769 del
18/12/2014). Nella fattispecie, invece, è pacifico, perché ammesso dalla stessa parte interessata, che il non sia proprietario dell'area oggetto di contesa, di cui CP_1
fa semplicemente uso.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda in parola.
In conclusione, l'intera domanda spiegata dal in primo grado non è CP_1
suscettibile di accoglimento, per le ragioni di rito e di merito sin qui evidenziate.
La particolarità della vicenda in fatto e le plurime questioni poste nei vari gradi di giudizio giustificano la compensazione delle spese di tutti i gradi in ragione della metà, restando l'ulteriore metà a carico del soccombente (secondo la CP_1
liquidazione operata in dispositivo in conformità alle liquidazioni contenute nelle
12 sentenza di primo grado e di appello e, per i restanti gradi, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore sino ad euro 5.200,00, in cui rientra la causa in ragione del reddito dominicale dell'area oggetto di contesa risultante dalle visure catastali allegate, riconosciute tutte le fasi e con applicazione di valori medi).
Vanno, invece, compensate le spese della c.t.u. espletata in primo grado, in quanto resa nell'interesse comune delle parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sulla domanda avanzata dal nei confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
1. rigetta la domanda avanzata in primo grado dal Controparte_1
;
[...]
2. compensa tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio in ragione della metà e condanna il soccombente alla rifusione, in favore di CP_1
della metà residua, che liquida in euro 1250,00 per onorari della Parte_1
fase interdittale, euro 1000,00 per onorari del giudizio di merito di primo grado, euro 775,00 per onorari del grado di appello, euro 937,00 per onorari del grado di legittimità, euro 1458,00 per onorari del presente giudizio di rinvio, tutti maggiorati di rimborso forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
3. compensa tra le parti le spese della c.t.u. espletata in primo grado, come liquidate in quel giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della
Corte d'Appello di Catanzaro del 5.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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