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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 365/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 365/2025 promosso da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuliano Romini, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
e , rappresentati dall'avv. FOLCO TRABALZA Controparte_2 Controparte_3 e dall'avv. DELIBRA MARCO, giusta procura in atti;
RESISTENTI
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA premesso che in data 07/03/2025 il ha depositato ricorso per Controparte_1 sequestro conservativo ante causam ex artt. ex artt. 669 bis e 671 - 678 c.p.c. e 2905 c.c. nei confronti di e chiedendo al Tribunale di disporre Controparte_2 Controparte_3 inaudita altera parte “l'immediato sequestro conservativo presso il terzo Controparte_4
[…] di tutte le somme dovute e debende dall ai Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2
in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale di Controparte_3 Persona_1 fino alla concorrenza della percentuale spettante al in qualità di mandataria Controparte_1 di quest'ultimi pari al 30% dell'importo complessivo che verrà riconosciuto in sentenza o in transazione ai Sigg.ri e nelle loro qualità citate, oltre al Controparte_2 Controparte_3 rimborso delle spese anticipate dal pari ad € 63.614,92, ed oltre alle spese e Controparte_1 competenze del presente procedimento, interessi e rivalutazione monetaria”; dato atto che con la misura cautelare invocata la ricorrente vuole tutelare il credito fondato sul contratto di mandato irrevocabile sottoscritto in data 16.6.2015 tra la (avente causa Controparte_5 dell'odierna ricorrente) ed i resistenti in relazione alla domanda risarcitoria da malpractice medica che questi ultimi intendevano promuovere nei confronti della per il ristoro dei Parte_2 danni subiti in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale di , in forza Persona_1 del quale, a fronte dell'anticipazione da parte della ricorrente di ogni spesa stragiudiziale e giudiziale necessaria, in caso di successo, veniva riconosciuto alla mandataria un importo pari al
30% della somma liquidata dalla oltre al rimborso delle spese anticipate e al Parte_2 compenso dei professionisti all'uopo incaricati (medici, avvocati, consulenti) [punto 3) lettera “C”:
“in caso di esito favorevole, il Mandante si impegna a corrispondere alla Mandataria una percentuale pari al 30% sulla somma liquidata da controparte, a seguito di transazione o di sentenza, scorporata delle parcelle dei professionisti (medici, consulenti, avvocati, ecc.), oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dalla mandataria. Nel caso in cui non si ottenga risarcimento/indennizzo alcuno, la Mandataria si accollerà tutte le spese mediche e legali, comprese quelle di eventuale soccombenza”], precisando di aver versato complessivamente l'importo di € 63.614,92 a titolo di anticipazioni per conto dei mandanti e che in caso di recesso
Pagina 1 senza giusta causa i mandanti sarebbero stati obbligati a rimborsare alla mandataria le spese anticipate e una penale del 10% dell'ammontare del credito risarcitorio domandato alla Pt_2 rilevato che, sotto il profilo del periculum in mora, la ricorrente ha dedotto che: - dopo l'avvio del giudizio (RG 5700/2021 - Tribunale di Perugia), nel quale i resistenti avevano chiesto all' un Pt_2 risarcimento di complessivi € 6.977.682,64, in data 1/02/2022 il difensore incaricato (avv. Filomena
Manes), su autorizzazione dei resistenti, aveva accettato la proposta transattiva di € 1.000.000,00 omnia con la compagnia assicurativa dell'azienda ospedaliera (AmTrust); - il successivo 22/09/2022 i resistenti avevano revocato il mandato all'avv. Manes, affidandosi a nuovi difensori;
- in forza del contratto di mandato il aveva versato al legale revocato la somma di € Controparte_1
44.571,92 a titolo di compenso;
- i nuovi difensori dei resistenti avevano designato come CTP dei professionisti da quelli proposti dalla ricorrente e che sino a quel momento avevano curato la pratica e la collaborazione professionale si era resa sempre più difficoltosa, perché i nuovi legali omettevano di riscontrare le sollecitazioni della ricorrente;
- anche la a cui era Parte_2 stata inoltrata diffida a non versare alcunché in favore dei resistenti, ometteva ogni riscontro;
precisato che, secondo la prospettazione della ricorrente, la recente condotta dei resistenti, tenuto conto anche del loro asse patrimoniale, costituito principalmente da redditi da lavoro, dimostra la volontà di sottrarsi dagli obblighi contrattuali assunti con il mandato del 16/06/2015 e, quindi, il rischio di atti distrattivi idonei a pregiudicare le ragioni creditorie della ricorrente;
dato atto che con provvedimento dell'11/03/2025 è stato negato il decreto inaudita altera parte e disposta la comparizione delle parti all'udienza del 10/04/2025; letta la comparsa di costituzione dei resistenti, depositata in data 09/04/2025, con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso avversario sulla scorta delle seguenti argomentazioni: - premessa l'applicazione della disciplina consumeristica al rapporto negoziale tra le parti, le clausole relative all'oggetto, al corrispettivo (indipendente dall'impugnazione della sentenza o dall'esito dei successivi gradi di giudizio) e alle spese, al pagamento (in favore della mandataria munita di procura all'incasso), al recesso e al foro competente erano vessatorie e, quindi, nulle;
- il giudizio dinanzi al Tribunale di
Perugia era ancora pendente (con c.t.u. depositata il 30/12/2024) e i resistenti non avevano raggiunto alcun accordo transattivo con la - la mandataria non aveva esattamente Parte_2 adempiuto il contratto di mandato, avendo promosso la controversia contro la solo Parte_2 nel novembre 2021, decorsi più di sei anni dal conferimento dell'incarico, arrecando così ai mandanti un danno derivante dalle maggiori difficoltà accertative del credito;
- i resistenti non avevano posto in esser alcuna condotta distrattiva, né avevano cambiato lavoro nel corso del tempo, per cui difettava il periculum in mora; - i difensori dei resistenti, pur non essendo tenuti ad aggiornare la mandataria, l'avevano resa edotta dello sviluppo processuale sino all'estate 2023, quando era fallita ogni ipotesi transattiva tra le parti e le somme sostenute dalla ricorrente ammontavano solo ad € 11.298,00, non essendo fondata la pretesa creditoria dell'avv. Manes;
premesso che la ricorrente ha individuato in maniera sufficientemente precisa l'azione di merito alla cui fruttuosità il provvedimento cautelare richiesto sarebbe strumentale, ossia la domanda di adempimento del contratto di mandato del 16/06/2015; ricordato, allora, che il sequestro conservativo può esser concesso ove il giudice ritenga probabile la fondatezza della pretesa creditoria e riconosca in capo al creditore un fondato timore di perdere la garanzia vantata nelle more dell'instaurando giudizio;
ritenuto che
, a prescindere da ogni considerazione sulla validità del titolo negoziale del 16/6/2015 in ragione della lamentata vessatorietà di diverse clausole (artt. 3, 4, 5, 9), conseguente all'applicazione della disciplina consumeristica al caso di specie, il ricorso non meriti accoglimento per difetto di periculum in mora; ritenuto, invero, che non si possa rinvenire alcun grave indizio di potenziale distrazione nella scelta di nominare quali c.t.p. soggetti diversi da quelli proposti dal GRUPPO SANITITAN S.P.A., né
Pagina 2 nell'omessa informazione circa lo stato di avanzamento del giudizio pendente al Tribunale di
Perugia nell'ultimo e mezzo, essendo peraltro la ricorrente nella facoltà di consultare a tal fine i registri pubblici offerti dal Ministero della Giustizia, né nella garanzia patrimoniale dei resistenti, che risultava incapiente sia nel 2015 al momento della stipula del contratto di mandato, sia nel 2021 al momento di proposizione della domanda giudiziale, sia ad oggi, in quanto da sempre notevolmente inferiore rispetto all'ammontare del credito invocato dalla ricorrente;
richiamato, sul punto, il principio affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. del 6/5/1998 n. 4542) secondo cui l'inadeguatezza patrimoniale del debitore deve esser successiva al sorgere del credito, mentre nel caso di specie il creditore aveva avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio dei resistenti già nel 2015; ricordato, poi, che non è sufficiente a configurare il periculum in mora il mero rifiuto del debitore di adempiere l'obbligazione contrattuale (cfr. Trib. Napoli 5.8.2015, Trib. Savona 22.11.2023), per cui, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, non rileva in questo senso l'eccezione di invalidità del contratto sollevata dai resistenti con la comparsa di costituzione;
ritenuto, in conclusione, che non sono emersi elementi che lascino presumere che e CP_6 anche in ipotesi di esito vittorioso della lite ancora pendente (in fase istruttoria) con la CP_3
al fine di sottrarsi all'adempimento nei confronti del GRUPPO SANITITAN Parte_2
S.P.A., pongano in essere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del loro patrimonio, di cui la ricorrente sostiene faccia parte il credito litigioso ancora oggetto di accertamento giudiziale;
ritenuto, in conclusione, che non sia provato il pericolo dell'infruttuosità della preannunciata azione di merito, per cui il ricorso deve esser rigettato;
richiamato l'art. 669 septies, co. 2, c.p.c. ed applicata la regola della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., da cui consegue che la ricorrente va condannata al pagamento in favore dei resistenti delle spese del presente procedimento cautelare, quantificate in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, di complessità media, stante le questioni giuridiche sottese, quantificando per tutte le fasi processuali un compenso compreso tra i valori minimi ed i valori medi, in ragione della concreta attività defensionale svolta, essendosi l'attività defensionale limitata ad una sola udienza e al deposito della comparsa di costituzione;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna il GRUPPO SANITITAN S.P.A. alla rifusione delle spese legali in favore di e , che liquida in complessivi € 4.978,50 per Controparte_2 Controparte_3 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Terni, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 365/2025 promosso da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuliano Romini, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
e , rappresentati dall'avv. FOLCO TRABALZA Controparte_2 Controparte_3 e dall'avv. DELIBRA MARCO, giusta procura in atti;
RESISTENTI
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA premesso che in data 07/03/2025 il ha depositato ricorso per Controparte_1 sequestro conservativo ante causam ex artt. ex artt. 669 bis e 671 - 678 c.p.c. e 2905 c.c. nei confronti di e chiedendo al Tribunale di disporre Controparte_2 Controparte_3 inaudita altera parte “l'immediato sequestro conservativo presso il terzo Controparte_4
[…] di tutte le somme dovute e debende dall ai Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2
in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale di Controparte_3 Persona_1 fino alla concorrenza della percentuale spettante al in qualità di mandataria Controparte_1 di quest'ultimi pari al 30% dell'importo complessivo che verrà riconosciuto in sentenza o in transazione ai Sigg.ri e nelle loro qualità citate, oltre al Controparte_2 Controparte_3 rimborso delle spese anticipate dal pari ad € 63.614,92, ed oltre alle spese e Controparte_1 competenze del presente procedimento, interessi e rivalutazione monetaria”; dato atto che con la misura cautelare invocata la ricorrente vuole tutelare il credito fondato sul contratto di mandato irrevocabile sottoscritto in data 16.6.2015 tra la (avente causa Controparte_5 dell'odierna ricorrente) ed i resistenti in relazione alla domanda risarcitoria da malpractice medica che questi ultimi intendevano promuovere nei confronti della per il ristoro dei Parte_2 danni subiti in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale di , in forza Persona_1 del quale, a fronte dell'anticipazione da parte della ricorrente di ogni spesa stragiudiziale e giudiziale necessaria, in caso di successo, veniva riconosciuto alla mandataria un importo pari al
30% della somma liquidata dalla oltre al rimborso delle spese anticipate e al Parte_2 compenso dei professionisti all'uopo incaricati (medici, avvocati, consulenti) [punto 3) lettera “C”:
“in caso di esito favorevole, il Mandante si impegna a corrispondere alla Mandataria una percentuale pari al 30% sulla somma liquidata da controparte, a seguito di transazione o di sentenza, scorporata delle parcelle dei professionisti (medici, consulenti, avvocati, ecc.), oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dalla mandataria. Nel caso in cui non si ottenga risarcimento/indennizzo alcuno, la Mandataria si accollerà tutte le spese mediche e legali, comprese quelle di eventuale soccombenza”], precisando di aver versato complessivamente l'importo di € 63.614,92 a titolo di anticipazioni per conto dei mandanti e che in caso di recesso
Pagina 1 senza giusta causa i mandanti sarebbero stati obbligati a rimborsare alla mandataria le spese anticipate e una penale del 10% dell'ammontare del credito risarcitorio domandato alla Pt_2 rilevato che, sotto il profilo del periculum in mora, la ricorrente ha dedotto che: - dopo l'avvio del giudizio (RG 5700/2021 - Tribunale di Perugia), nel quale i resistenti avevano chiesto all' un Pt_2 risarcimento di complessivi € 6.977.682,64, in data 1/02/2022 il difensore incaricato (avv. Filomena
Manes), su autorizzazione dei resistenti, aveva accettato la proposta transattiva di € 1.000.000,00 omnia con la compagnia assicurativa dell'azienda ospedaliera (AmTrust); - il successivo 22/09/2022 i resistenti avevano revocato il mandato all'avv. Manes, affidandosi a nuovi difensori;
- in forza del contratto di mandato il aveva versato al legale revocato la somma di € Controparte_1
44.571,92 a titolo di compenso;
- i nuovi difensori dei resistenti avevano designato come CTP dei professionisti da quelli proposti dalla ricorrente e che sino a quel momento avevano curato la pratica e la collaborazione professionale si era resa sempre più difficoltosa, perché i nuovi legali omettevano di riscontrare le sollecitazioni della ricorrente;
- anche la a cui era Parte_2 stata inoltrata diffida a non versare alcunché in favore dei resistenti, ometteva ogni riscontro;
precisato che, secondo la prospettazione della ricorrente, la recente condotta dei resistenti, tenuto conto anche del loro asse patrimoniale, costituito principalmente da redditi da lavoro, dimostra la volontà di sottrarsi dagli obblighi contrattuali assunti con il mandato del 16/06/2015 e, quindi, il rischio di atti distrattivi idonei a pregiudicare le ragioni creditorie della ricorrente;
dato atto che con provvedimento dell'11/03/2025 è stato negato il decreto inaudita altera parte e disposta la comparizione delle parti all'udienza del 10/04/2025; letta la comparsa di costituzione dei resistenti, depositata in data 09/04/2025, con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso avversario sulla scorta delle seguenti argomentazioni: - premessa l'applicazione della disciplina consumeristica al rapporto negoziale tra le parti, le clausole relative all'oggetto, al corrispettivo (indipendente dall'impugnazione della sentenza o dall'esito dei successivi gradi di giudizio) e alle spese, al pagamento (in favore della mandataria munita di procura all'incasso), al recesso e al foro competente erano vessatorie e, quindi, nulle;
- il giudizio dinanzi al Tribunale di
Perugia era ancora pendente (con c.t.u. depositata il 30/12/2024) e i resistenti non avevano raggiunto alcun accordo transattivo con la - la mandataria non aveva esattamente Parte_2 adempiuto il contratto di mandato, avendo promosso la controversia contro la solo Parte_2 nel novembre 2021, decorsi più di sei anni dal conferimento dell'incarico, arrecando così ai mandanti un danno derivante dalle maggiori difficoltà accertative del credito;
- i resistenti non avevano posto in esser alcuna condotta distrattiva, né avevano cambiato lavoro nel corso del tempo, per cui difettava il periculum in mora; - i difensori dei resistenti, pur non essendo tenuti ad aggiornare la mandataria, l'avevano resa edotta dello sviluppo processuale sino all'estate 2023, quando era fallita ogni ipotesi transattiva tra le parti e le somme sostenute dalla ricorrente ammontavano solo ad € 11.298,00, non essendo fondata la pretesa creditoria dell'avv. Manes;
premesso che la ricorrente ha individuato in maniera sufficientemente precisa l'azione di merito alla cui fruttuosità il provvedimento cautelare richiesto sarebbe strumentale, ossia la domanda di adempimento del contratto di mandato del 16/06/2015; ricordato, allora, che il sequestro conservativo può esser concesso ove il giudice ritenga probabile la fondatezza della pretesa creditoria e riconosca in capo al creditore un fondato timore di perdere la garanzia vantata nelle more dell'instaurando giudizio;
ritenuto che
, a prescindere da ogni considerazione sulla validità del titolo negoziale del 16/6/2015 in ragione della lamentata vessatorietà di diverse clausole (artt. 3, 4, 5, 9), conseguente all'applicazione della disciplina consumeristica al caso di specie, il ricorso non meriti accoglimento per difetto di periculum in mora; ritenuto, invero, che non si possa rinvenire alcun grave indizio di potenziale distrazione nella scelta di nominare quali c.t.p. soggetti diversi da quelli proposti dal GRUPPO SANITITAN S.P.A., né
Pagina 2 nell'omessa informazione circa lo stato di avanzamento del giudizio pendente al Tribunale di
Perugia nell'ultimo e mezzo, essendo peraltro la ricorrente nella facoltà di consultare a tal fine i registri pubblici offerti dal Ministero della Giustizia, né nella garanzia patrimoniale dei resistenti, che risultava incapiente sia nel 2015 al momento della stipula del contratto di mandato, sia nel 2021 al momento di proposizione della domanda giudiziale, sia ad oggi, in quanto da sempre notevolmente inferiore rispetto all'ammontare del credito invocato dalla ricorrente;
richiamato, sul punto, il principio affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. del 6/5/1998 n. 4542) secondo cui l'inadeguatezza patrimoniale del debitore deve esser successiva al sorgere del credito, mentre nel caso di specie il creditore aveva avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio dei resistenti già nel 2015; ricordato, poi, che non è sufficiente a configurare il periculum in mora il mero rifiuto del debitore di adempiere l'obbligazione contrattuale (cfr. Trib. Napoli 5.8.2015, Trib. Savona 22.11.2023), per cui, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, non rileva in questo senso l'eccezione di invalidità del contratto sollevata dai resistenti con la comparsa di costituzione;
ritenuto, in conclusione, che non sono emersi elementi che lascino presumere che e CP_6 anche in ipotesi di esito vittorioso della lite ancora pendente (in fase istruttoria) con la CP_3
al fine di sottrarsi all'adempimento nei confronti del GRUPPO SANITITAN Parte_2
S.P.A., pongano in essere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del loro patrimonio, di cui la ricorrente sostiene faccia parte il credito litigioso ancora oggetto di accertamento giudiziale;
ritenuto, in conclusione, che non sia provato il pericolo dell'infruttuosità della preannunciata azione di merito, per cui il ricorso deve esser rigettato;
richiamato l'art. 669 septies, co. 2, c.p.c. ed applicata la regola della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., da cui consegue che la ricorrente va condannata al pagamento in favore dei resistenti delle spese del presente procedimento cautelare, quantificate in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, di complessità media, stante le questioni giuridiche sottese, quantificando per tutte le fasi processuali un compenso compreso tra i valori minimi ed i valori medi, in ragione della concreta attività defensionale svolta, essendosi l'attività defensionale limitata ad una sola udienza e al deposito della comparsa di costituzione;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna il GRUPPO SANITITAN S.P.A. alla rifusione delle spese legali in favore di e , che liquida in complessivi € 4.978,50 per Controparte_2 Controparte_3 compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Terni, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
Pagina 3