Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Sentenza 6 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 06/05/2026, n. 8347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8347 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02660/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2660 del 2023, proposto da
Società Roessler S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Florenzano e Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca AZ in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
nei confronti
Medicaline S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15 settembre 2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26 ottobre 2022, n. 251 (Serie Generale);
- nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito;
- del Decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- e, in conseguenza, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detti provvedimenti regionali e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore dell’Amministrazione sanitaria regionale;
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalle Regioni in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio per il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e per la Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. LO IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato notificato e depositato in data 13.1.2023 la società ricorrente ha impugnato il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6.10.2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, nonché il suddetto atto della Regione Veneto, e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
I) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 D.L. 98/2011 E DELL’ART. 9-TER D.L. 78/2015 – OMESSA DETERMINAZIONE ANNUALE DEI SUPERAMENTI DEI TETTI DI SPESA REGIONALI - MANCATO MONITORAGGIO REGIONALE DELL’ANDAMENTO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E DI RAGIONEVOLEZZA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI’ARTT. 3, 32, 41 e 97 COST E DELL’ART. 117, I COMMA IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 16, 17 e 41 DELLA CARTA DI NIZZA ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DI CIRCOSTANZE DI FA E DI DI, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE FALSITÀ DELLA CAUSA ”;
II) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 DEL D.LGS N. 50/96 E DEGLI ARTT. 17 D.L. 98/2011 E 9-TER D.L. 78/2015 SOTTO ALTRO PROFILO ”;
III) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 106 D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 72, DIRETTIVA 2014/24 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONTRATTI DI VENDITA CON ALTERAZIONE DELL’EQUILIBRIO SINALLAGMATICO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 30/2016 ”;
IV) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT 3, 23 E 53 COSTITUZIONE IRRAGIONEVOLE RETROATTIVITÀ DELLA MISURA VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO VIOLAZIONE DELL’ART 117 COST. I COMMA IN RUFERIMENTO ALLA DIRETTIVA 2006/112/CE ”;
V) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 17 D.L.N. 98/2011 CONV. LEGGE N. 111/2011 - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI MODIFICA A POSTERIORI DEI TETTI DI SPESA PUR IN PRESENZA DEI DATI DI FABBISOGNI ANNUALI DI OGNI SINGOLA P.A. NONCHE’ DI OGNI REGIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE, ILLEGITTIMITA’ MANIFESTA, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ”;
VI) “ ILLEGITTIMITA’ DERIVATA VIOLAZIONE DELL’ART. 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE n. 241/90. MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE. ERRATO PRESUPPOSTO DI FA ”.
Proposta opposizione al ricorso straordinario da parte del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio di Ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, la società ricorrente ha provveduto alla trasposizione del ricorso straordinario dinanzi a questo T.A.R. mediante deposito del relativo atto di costituzione in giudizio in data 16.2.2023.
2. Non si sono inizialmente costituite le amministrazioni statali, mentre si è costituita la Regione Veneto.
3. Depositata documentazione da parte della ricorrente e della Regione Veneto, in data 4.3.2026 la Regione ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione con la quale ha dedotto l’intervenuta cessazione ex lege della materia del contendere alla luce “ dell'intervenuto pagamento da parte delle ricorrenti della quota ridotta ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DL 95/25, come da Decreto con All. A del Direttore Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 154 del 16.10.2025 ”.
In data 12.3.2026 si sono poi costituiti il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per la Conferenza permanente.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13.3.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) ha previsto quanto segue: “ 1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”.
Orbene, considerato il disposto dell’art. 7 del D.L. 95/2025, tenuto conto delle deduzioni della Regione Veneto, nonché dell’atto dalla stessa promanante attestante l’avvenuto l’intervenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta dovuta da parte della ricorrente (v. decreto regionale n. 154 del 18.10.2025 depositato dalla Regione in data 20.2.2026) va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BA VA, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
LO IM, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LO IM | MA BA VA |
IL SEGRETARIO