Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6399/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
Parte_1
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato a [...]/SC, Brasile, il 14/01/1975, (CPF ) Parte_2 C.F._1
e residente in [...], 330, Bairro Centro, Concordia/SC, Brasile e
[...]
, nata a [...]/SC, il 27/11/1977, (CPF ) e residente in Parte_3 C.F._2
Rua Lamonatto, 330, Bairro Centro, Concordia/SC, Brasile nella qualità di genitori esercenti la patria podestà sul minore , nato a [...]/SC, il Controparte_1
10/12/2008, (cpf ) e residente in [...], 330, Bairro Centro, C.F._3
Concordia/SC, Brasile;
, nato a [...]/SC, Brasile, il 10/04/2005 (CPF Controparte_2
) e residente in [...], 330, Bairro Centro, Concordia/SC, Brasile;
C.F._4
, nato a [...]/SC, Brasile, il 29/12/1983, (CPF ) e Controparte_3 C.F._5
residente in [...], app.to 201 Bolocco B, quartiere Itaiba, Concordia/SC, Brasile;
, nato a [...]/SC, Brasile, il 10/12/1968, (CPF ) e CP_4 C.F._6
residente in [...], quartiere Jardim, Concordia/SC, Brasile;
, nato a [...]/SC, il 07/08/1994, (CPF ) e Controparte_5 C.F._7
residente in [...], 768, quartiere Pereque, Porto Belo/SC, Brasile;
, nato a [...]/SC, il 27/09/1989, (CPF ) e Controparte_6 C.F._8
residente in [...], Edificio Beethoven, quartiere Meia Praia, Itapema/SC, Brasile;
, nato a [...]/SC, Brasile, il 19/05/1989, (CPF ) Parte_4 C.F._9
e residente in [...], quartiere Parco delle Esposizioni, Concordia/SC rappresentati e difesi dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA , come in atti;
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_7
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_7
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, nato a [...], il Persona_1
21/07/1882 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione gravata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_7
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati in ricorso
(cfr. certificato di nascita doc.3 ). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno
d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in
Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “Gli odierni ricorrenti, sono, infatti, discendenti diretti di cittadino italiano, Persona_1
nato a [...], il [...], come risultante dal certificato di battesimo/nascita
(doc.3) figlio di e di che in data 30/10/1915, contraeva Persona_2 Persona_3 matrimonio con (doc.5). (…)Dall'unione tra e Persona_4 Persona_1 [...]
, nasceva in data 24/03/1907, (doc.6) titolare della Persona_4 Persona_5
cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, e che in data 09/05/1931 si sposava con
, (doc.7) e che dalla loro unione nasceva, in data 15/07/1948, CP_8 Persona_6
titolare della cittadinanza italiano in quanto nato da padre italiano. (doc.8), e in data
31/05/1973, contraeva matrimonio con (doc.9) assumendo il nome di Persona_7 Persona_8
, dalla cui unione nasceva in data 14/01/1975, odierno
[...] Parte_2
ricorrente (doc. 10) e che in data 06/05/2005 contraeva matrimonio con Parte_3
(doc. 11) assumendo il nome di , dalla cui unione nascevano: - Persona_9
in data 10/04/2005, odierno ricorrente (doc. 12) in data Controparte_2
12/10/2008, odierno ricorrente (doc. 13) Parte_5
Dal matrimonio tra e nasceva in data 29/12/1983, Persona_6 Persona_10
odierno ricorrente, (doc. 14) e che in data 16/07/2021 contraeva Controparte_3
matrimonio con (doc. 15) assumendo il nome di Persona_11 [...] [...]
05/05/2020 titolare della Parte_6 Persona_12
cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano (doc. 16) Dal matrimonio tra Per_5
e , nasceva in data 28/01/1934 titolare della
[...] CP_8 Persona_13
cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano (doc. 17) e che in data 07/05/1955 contraeva in matrimonio con (doc. 18) dalla cui unione nasceva in data Persona_14
10/12/1968, odierno ricorrente (doc. 19) e che in data 28/09/1989 contraeva CP_4
matrimonio con (doc. 20) adattando in nome di Persona_15 Per_15 Parte_7
, dalla cui unione nascevano: in data 07/08/1994, odierno
[...] Controparte_5 ricorrente (doc. 21) Dall'unione tra e Controparte_5 Controparte_9
nasceva in data 21/11/2024 (doc. 22) Dal matrimonio tra Persona_16 [...]
e nasceva in data 27/09/1989, odierno CP_4 Persona_15 Controparte_6
ricorrente (doc. 23) Dal matrimonio tra e , nasceva Persona_13 Persona_17
in data 21/09/1963 titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da Persona_18
padre italiano (doc. 24) e che in data 23/01/1989 contraeva matrimonio con Persona_19
(doc. 25) adottando il nome di , e dalla loro unione
[...] Persona_20
nasceva in data 19/05/1989 odierno ricorrente, (doc. 26) e che in Parte_4
data 25/10/2016 contraeva matrimonio con (doc. 27) adottando il Persona_21
nome di , e dalla loro unione nasceva in data 01/02/2018 Parte_8
titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano Persona_22
(doc. 28)”.
Si tratta di linea di discendenza esclusivamente per linea maschile la cui continuità, nei termini in cui è stata allegata in ricorso, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 3,6,8,10,12,13,14,16,17,19,21,22,23,24,26,28 fascicolo ricorrenti).
Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
6399/2025 definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_7
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , Parte_2 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_4
sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 10/06/2025
Il Giudice
Dott. Parte_1