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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 766/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Marceca Riccardo del Foro di Marsala
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Pretti Michele del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i figli e nati a Vercelli (VC) rispettivamente in data 28/04/2010 e 19/05/2014, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno convissuto more uxorio fino a quando non hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e i figli minori.
pagina 1 di 3 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna;
2. il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli la somma di € 400,00 mensili (€ 200 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita;
il versamento, salvo diversi accordi tra le parti, avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c Banco Posta S.p.A. intestato alla SI.ra , Parte_2
IBAN [...];
3. i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli;
per la regolamentazione delle spese straordinarie le parti fanno riferimento al protocollo del
21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli;
4. l'Assegno Unico Universale per i figli e continuerà ad essere percepito al Per_1 Per_2
100% dalla SI.ra ; Parte_2
pagina 2 di 3 5. i genitori si accorderanno di volta in volta circa i periodi che i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno presso il padre, tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori;
6. di regola, fermo restando quanto prioritariamente stabilito al precedente punto 6), il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli e a weekend alterni, dal Parte_1 Per_1 Per_2 venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica dopo cena, quando saranno ricondotti presso l'abitazione materna;
i figli trascorreranno inoltre con il padre un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
alla fine del periodo scolastico, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le stesse modalità sopra descritte, prelevandoli presso la casa della madre fin dal mattino, sulla base di accordi assunti direttamente con quest'ultima; le parti trascorreranno con i figli le festività civili e religiose secondo il principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, salvo diversi accordi, i genitori potranno trascorrere le ferie tenendo con sé i figli per 2 settimane anche non consecutive, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
gli accordi che precedono potranno essere modificati dai genitori previo accordo fra gli stessi, tenuto conto in primo luogo delle esigenze dei figli e secondariamente degli impegni lavorativi dei genitori;
7. si dà atto che le parti prestano reciprocamente assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per essi e per i figli minori;
8. si dà atto che le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 766/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Marceca Riccardo del Foro di Marsala
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Pretti Michele del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i figli e nati a Vercelli (VC) rispettivamente in data 28/04/2010 e 19/05/2014, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno convissuto more uxorio fino a quando non hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e i figli minori.
pagina 1 di 3 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna;
2. il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli la somma di € 400,00 mensili (€ 200 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita;
il versamento, salvo diversi accordi tra le parti, avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c Banco Posta S.p.A. intestato alla SI.ra , Parte_2
IBAN [...];
3. i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli;
per la regolamentazione delle spese straordinarie le parti fanno riferimento al protocollo del
21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli;
4. l'Assegno Unico Universale per i figli e continuerà ad essere percepito al Per_1 Per_2
100% dalla SI.ra ; Parte_2
pagina 2 di 3 5. i genitori si accorderanno di volta in volta circa i periodi che i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno presso il padre, tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori;
6. di regola, fermo restando quanto prioritariamente stabilito al precedente punto 6), il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli e a weekend alterni, dal Parte_1 Per_1 Per_2 venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica dopo cena, quando saranno ricondotti presso l'abitazione materna;
i figli trascorreranno inoltre con il padre un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
alla fine del periodo scolastico, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le stesse modalità sopra descritte, prelevandoli presso la casa della madre fin dal mattino, sulla base di accordi assunti direttamente con quest'ultima; le parti trascorreranno con i figli le festività civili e religiose secondo il principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, salvo diversi accordi, i genitori potranno trascorrere le ferie tenendo con sé i figli per 2 settimane anche non consecutive, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
gli accordi che precedono potranno essere modificati dai genitori previo accordo fra gli stessi, tenuto conto in primo luogo delle esigenze dei figli e secondariamente degli impegni lavorativi dei genitori;
7. si dà atto che le parti prestano reciprocamente assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per essi e per i figli minori;
8. si dà atto che le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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