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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
Dr.ssa Antonella Marrone Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2438 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19.06.25, vertente tra
, nato nella Repubblica Popolare Cinese il 28/03/1986, c.f. Pt_1
, elettivamente domiciliato in Roma a Viale delle Medaglie C.F._1
d'Oro, 169, presso lo studio dell'Avv. Ilda Hasanbelliu, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
e
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1
ex lege presso la locale Avvocatura generale;
APPELLATO CONTUMACE
COMMISSIONE TERRITORIALE per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ex lege presso la Caserma di San Marcello in Roma, alla Via dei S.S. Apostoli. n. 16; APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento della sentenza di appello n. 5775/19 pronunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
4223/23 nel giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso dalla . Controparte_2
Conclusioni
: - in via principale: accertare e dichiarare in capo all'appellante la protezione Pt_1 internazionale (status di rifugiato) poiché‚ la sua situazione rientra nella definizione di cui all'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 ratificata con L. n.722/54, nonché nella definizione di cui agli artt.2 e segg. D.lgs.251/07 e, per l'effetto, ordinare alle P.A. resistenti l'emissione di ogni opportuno provvedimento compresa la concessione del relativo permesso di soggiorno e titolo di viaggio per stranieri;
- in via subordinata: dichiarare in capo all'appellante lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria di cui agli artt.14-17 D.lgs.251/07 con conseguente obbligo a carico delle resistenti amministrazioni di rilascio del relativo titolo di soggiorno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con il ricorso depositato in primo grado chiedeva il riconoscimento della Pt_1
protezione internazionale o umanitaria, allegando: di aver professato in Cina la religione cristiana evangelica appartenendo al gruppo denominato “ Persona_1
; che nel 2013 era stato battezzato, ma già dall'agosto 2012 frequentava tale
[...]
gruppo religioso;
che il gruppo si riuniva di nascosto dalla polizia cinese perché i suoi membri non seguivano la dottrina religiosa statale;
che in Cina è vietato il proselitismo o anche il semplice propagandare o manifestare l'amore per la fede in quanto ciò che viene detto e fatto nelle chiese autorizzate e controllate dal governo
è più che altro la manifestazione di un credo “finto”, improntato sulla politica del
Pag. 2 di 13 governo e del partito comunista;
che lo Stato cinese, di fatto, avversa le organizzazioni religiose in quanto ritenute una influenza estera per contrapporsi e sovvertire il regime comunista;
che ogni forma di riunione di gruppi religiosi, tra cui anche le chiese domestiche, viene addirittura perseguita penalmente perché ritenuta culto segreto secondo l'art. 300 del codice penale cinese, così come modificato nel 1997.
Con riferimento alla propria vicenda personale egli precisava che nel 2013 la madre subiva un pestaggio da parte dei poliziotti cinesi mentre partecipava ad una riunione del gruppo, mentre altri fedeli venivano arrestati o imprigionati.
Anch'egli aveva subito vessazioni e minacce ed era stato picchiato dai poliziotti.
Un giorno era stato fermato con altri suoi confratelli che si erano riuniti per pregare ed era stato portato nel Commissariato di polizia. Durante il fermo era stato picchiato affinché confessasse il nome del capogruppo dei fedeli. In quella occasione, nel dicembre del 2014, gli erano state prese le impronte digitali. La vicenda aveva provocato in lui un disturbo da stress post-traumatico associato a una sintomatologia depressiva e a un problema religioso o spirituale, come risulta anche dal certificato psicologico depositato in corso di causa di primo grado. Tale episodio lo aveva convinto a fuggire dal Paese. Ottenuto un visto per l'estero, il
24.4.2015, aveva lasciato la Cina per arrivare in Italia il 26.4.15. L'1.7.2015 aveva formalizzato domanda di riconoscimento della protezione internazionale presso la
Questura di Roma. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma aveva rigettato la sua domanda e il provvedimento di rigetto gli era stato notificato dalla Questura di Roma, insieme al decreto di revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico e contestuale decreto di allontanamento dal territorio nazionale nel termine di trenta giorni.
Pag. 3 di 13 Egli dunque impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale di Roma che non riconosceva né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria ma soltanto le esigenze di protezione umanitaria.
proponeva dunque appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che con Pt_1
la sentenza n. 5775/19 rigettava l'impugnazione; quindi, proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 4223/23, preso atto della circostanza per cui la sentenza di appello era stata pronunciata sulla base della errata individuazione della religione professata dall'appellante, ritenuta qulla cattolica, cassava la decisione e rinviava per nuovo giudizio a questa Corte di
Appello.
L'appellante riassumeva quindi tempestivamente la causa dinanzi a questo
Ufficio; regolarmente evocati in giudizio, il e la Controparte_1
Commissione Territoriale non costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarati contumaci.
Gli atti venivano comunicati al PG per il parere.
Veniva disposta la sostituzione delle udienze del 29 aprile e 19 giugno 2025 con la trattazione scritta;
in vista di entrambe le udienze veniva assegnato il termine per il deposito delle note ex art 127 ter c.p.c., termine di cui si avvaleva il IU che, per l'odierna udienza, insisteva nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, senza concessione di termine ex art 190 cpc.
A questo punto, dunque, ed a seguito di rinvio da Cassazione per nuovo esame, la vicenda dell'appellante deve essere integralmente rivalutata;
infatti, con riassunzione del processo in appello la parte appellante ha riproposto le sue argomentazioni e richieste originarie, tese a vedersi riconoscere lo status di
Pag. 4 di 13 rifugiato o in subordine la protezione sussidiaria in riforma della sentenza di primo grado che si è limitata alla concessione di un permesso per protezione cd. umanitaria;
la Corte di Cassazione, rinviando per nuovo esame, ha annullato la pronuncia di appello sul presupposto che nella stessa sia stato errato il riferimento alla religione professata dall'appellante, con la conseguenza che la presente indagine ha la medesima estensione del giudizio originario.
Occorre dunque in primo luogo segnalare che la fase di raccolta dei dati rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale deve considerarsi chiusa, visto che sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e non risultano necessari approfondimenti ulteriori: deve infatti farsi leva su quanto narrato dal IU nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione e confermato dai documenti in atti in ordine alla religione professata dall'appellante in Cina ed alle relative conseguenze sulla sua persona.
In particolare, ha dichiarato di aver professato in Cina la religione Pt_1 evangelica protestante insieme al gruppo denominato “ , Persona_1
rientrante tra le cd. religioni “domestiche” oggetto di persecuzione, di avere infatti subito persecuzione insieme alla sua famiglia a causa di ciò, di averne subite conseguenze psicologiche esistenti anche nella attualità, di essere perciò fuggito in
Italia, di frequentare attualmente la Comunità di Sant'Egidio a Roma.
Non vi è ragione di dubitare della credibilità dell'appellante circa la religione professata in Cina, d'altronde mai messa in dubbio né in primo grado né nel precedente giudizio di appello.
dunque, deve considerarsi avere effettivamente frequentato il gruppo Pt_1
indicato, professante la religione cristiano evangelica che, in Cina, è considerata religione cd. “domestica”, non autorizzata.
Sul punto, le dichiarazioni rese in sede di audizione presso la Commissione
Territoriale sono sufficientemente precise e circostanziate;
l'appellante ha
Pag. 5 di 13 sufficientemente descritto il proprio credo (in particolare incentrato sul credere in ma, da protestante, non in , i tempi ed i modi in cui si è avvicinato alla Per_2 Per_3
religione ed è stato battezzato, il rito del battesimo, il rito della preghiera e le pratiche religiose osservate dal suo gruppo, oltre alla necessità di riunirsi in segreto poiché tale gruppo non professava una delle religioni autorizzate in Cina, tra cui la “ , e i controlli subiti da parte della Polizia cinese, che aveva usato Per_4 anche il manganello per colpire i partecipanti al gruppo di preghiera.
A ciò si aggiunge che il IU ha presentato la domanda di protezione internazionale subito dopo il suo arrivo in Italia;
egli appare credibile, avendo reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate, coerenti e plausibili oltre che non confliggenti con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso.
Al riguardo, si segnala che l'appellante esprime il timore, in caso di rimpatrio, di essere arrestato e torturato a causa della sua fede religiosa: ora, il timore espresso è ampiamente riscontrato dalle informazioni sul paese d'origine, informazioni tratte dalle COI aggiornate che la Corte di Cassazione impone di consultare al fine di verificare se i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese siano privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani e, dunque, se il richiedente sia esposto a rischio di morte o di subire trattamenti inumani e degradanti.
Ebbene, le denunziate gravi condotte repressive trovano effettivo riscontro nelle fonti internazionali consultate, nelle quali si dà atto degli strumenti utilizzati dalle autorità cinesi ai fini repressivi che, accanto a quelli penali, annoverano anche l'adozione di misure informali.
Da tali fonti emerge infatti come in Cina le autorità governative abbiano adottato una politica repressiva nei confronti di tutti i movimenti religiosi che non si sottopongono alla registrazione ed al controllo da parte dello Stato: “solo i gruppi religiosi appartenenti a una delle cinque "associazioni religiose patriottiche"
Pag. 6 di 13 riconosciute dallo Stato possono registrarsi e ufficialmente essere autorizzate a tenere servizi di culto. Vi sono continue segnalazioni di decessi avvenuti da parte di persone, appartenenti ad altre fedi religiose le quali, una volta sottoposte ad arresti, sono state torturate, maltrattate fisicamente, detenute, condannate al carcere, sottoposte a indottrinamento forzato secondo l'ideologia del Governo a causa delle attività legate alla loro religione e alle credenze e pratiche” (…)Il governo ha continuato la sua campagna del 2019-2024 per portare tutta la dottrina e la pratica religiosa in linea con la dottrina del governo, anche richiedendo al clero di tutte le fedi di partecipare alle sessioni di indottrinamento politico, monitorare i servizi religiosi, approvare in anticipo i sermoni e alterare i testi religiosi per sottolineare la lealtà di questi allo Stato”. USDOS – US Department of
State: 2020 Report on International Religious ED: China, 12 May
2021https://www.ecoi.net/en/document/2051558.html).
La costituzione di nuovi gruppi religiosi è di fatto considerato un reato in Cina, in quanto l'art.300 del codice penale cinese, con una formulazione ambigua, prevede che: "Chiunque organizzi o utilizzi una setta religiosa, una società segreta o un'organizzazione di culto o usi la superstizione per sabotare l'attuazione di qualsiasi legge o regolamento amministrativo dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a tre anni ma non più di sette anni oltre alla multa;
se le circostanze sono particolarmente gravi, essere condannato alla reclusione non inferiore a sette anni o all'ergastolo oltre alla multa o alla confisca dei beni;
o se le circostanze sono attenuate, essere condannato alla reclusione non superiore a tre anni, alla detenzione, alla sorveglianza o alla privazione dei diritti politici” (cfr. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-
78796243/CHN5375%20Eng3.pdf).
Pag. 7 di 13 Tale formulazione spesso si presta ad essere applicata in maniera distorsiva dalle autorità del Paese, le quali usano il predetto articolo per reprimere i culti che non si assoggettano all'obbligo della registrazione governativa.
Il rapporto pubblicato da ED US (nell'elenco UNHCR dei siti informativi dello stato di attuazione dei diritti umani in ciascun Paese) nel febbraio del 2017 già spiegava che in Cina le forze di sicurezza privano della libertà personale, torturano ed uccidono credenti di diverse confessioni su base giornaliera: “coloro che si ostinano a dirigere o a pregare in chiese non registrate o che si oppongono o eludono i controlli del governo rischiano la detenzione, l'imprigionamento e alcune torture. La maggior parte dei cristiani detenuti sono soggetti a periodi di detenzione relativamente brevi, che vanno da alcune ore di interrogatorio alla detenzione amministrativa fino a 15 giorni” (ED US, The Battle for
China's Spirit. Religious Revival, Repression and Resistance under , Per_5
febbraio 2017). Circostanze confermate, altresì, in un altro recente rapporto dalla medesima organizzazione internazionale, da cui emerge che: “Le forme extragiudiziali di detenzione restano diffuse, nonostante l'abolizione dei campi di
"rieducazione attraverso il lavoro" alla fine di quest'anno. Un gran numero di persone è stato vittima di vari tipi di detenzione arbitraria. Una nuova forma di detenzione extragiudiziale per gli obiettivi delle indagini anticorruzione e delle indagini ufficiali, nota come “liuzhi”, è stata introdotta nel 2018, in concomitanza con l'istituzione dell'NSC. Separatamente, la legge di procedura penale permette la
"sorveglianza residenziale location", in cui gli individui possono essere trattenuti fino a sei mesi in un luogo non rivelato e senza accesso all'assistenza legale.”
Ancora: “le condizioni nei luoghi di detenzione sono dure, con segnalazioni di cibo inadeguato, pestaggi regolari e privazione della libertà. Oltre al loro utilizzo per estorcere confessioni, la tortura e altre forme di coercizione sono ampiamente utilizzate dalle autorità per costringere i dissidenti politici e quelli religiosi a ritrattare le loro credenze. Gli agenti di sicurezza si fanno abitualmente beffe delle
Pag. 8 di 13 protezioni legali e delle garanzie legali, l'impunità è la norma per gli abusi e le morti sospette commesse dalla polizia durante la custodia” (ED US,
ED in the World 2021-China, febbraio 2021, in https://www.ecoi.net/en/document/2046493.html).
Il timore espresso dal ricorrente per le gravissime conseguenze cui sarebbe esposto in caso di rientro in Cina è ampiamente riscontrato da ulteriori informazioni sul
Paese d'origine.
La legge cinese già esistente prevede che le persone possano praticare solo cinque religioni ufficiali, in locali ufficialmente approvati, e che le autorità abbiano il controllo sulle nomine del personale, sulle pubblicazioni, sulle finanze e sulle domande di seminario. Il governo cinese ha ulteriormente inasprito queste restrizioni il 1° febbraio 2020 , quando ha iniziato ad attuare le nuove "misure amministrative per i gruppi religiosi." Le misure dichiarano la supremazia del partito comunista cinese negli affari religiosi, richiedono alle organizzazioni religiose di pubblicizzare le politiche del partito, mettono nelle mani dei funzionari il potere di proibire ai gruppi religiosi di operare senza autorizzazione
( World Report 2021 - China, 13 January 2021 Controparte_3 https://www.ecoi.net/en/document/2043545.html ).
Più di recente, nel rapporto 2022 sulla libertà religiosa in Cina dell' US Department of State si legge: “Secondo quanto riferito da gruppi religiosi, organizzazioni non governative (ONG) e resoconti dei media internazionali, il governo ha continuato a esercitare il controllo sui gruppi religiosi e a limitare le attività e la libertà personale degli aderenti religiosi che percepiva come una minaccia agli interessi dello Stato o del PCC. Le ONG e i media hanno continuato a denunciare morti in custodia e che il governo ha torturato, maltrattato fisicamente, arrestato, fatto sparire, detenuto, condannato al carcere, sottoposto a indottrinamento forzato nell'ideologia del PCC e ha molestato aderenti di gruppi religiosi sia registrati che
Pag. 9 di 13 non registrati per attività legate alle loro credenze e pratiche religiose. A causa della mancanza di trasparenza riguardo alla persecuzione dei seguaci religiosi da parte delle forze dell'ordine, le stime delle persone incarcerate durante l'anno per il loro credo religioso variavano da poche migliaia a oltre 10.000. Secondo le stime della alla fine dell'anno il governo ha Controparte_4
imprigionato 2.649 persone per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di religione o di credo. Il database dei prigionieri politici della ON DU UA
(Dialogo) contava 7.502 prigionieri di coscienza al 31 dicembre e ha affermato che le accuse più comuni erano "organizzazione o utilizzo di una setta per indebolire l'attuazione della legge", pericolo per la sicurezza dello stato e incitamento al
"separatismo". un'accusa spesso imposta alle minoranze etniche per aver preso parte ad attività religiose, culturali o a favore dell'indipendenza.
La ha riferito che le autorità hanno detenuto e arrestato membri CP_5
delle chiese domestiche a Pechino durante le Olimpiadi invernali di febbraio. Le autorità hanno vietato le feste religiose, chiuso i luoghi di culto e fatto irruzione nei servizi di culto, in alcuni casi citando misure di prevenzione del Covid-19.
Le ONG hanno riferito che il governo ha continuato a fare pressione sui gruppi religiosi non registrati affinché si unissero alle associazioni religiose patriottiche autorizzate dallo stato o si sciogliessero, sottoponendo i loro leader ad arresti e vessazioni. Il governo ha continuato la campagna contro i gruppi religiosi definiti
“sette”, tra cui la CD e il , e ha condotto campagne di propaganda Per_6
contro gli (letteralmente “insegnamenti eterodossi”) rivolte ai bambini in Per_7 età scolare. Gruppi di difesa dei diritti umani hanno affermato che il regime classifica sempre più come xie jiao qualsiasi gruppo percepito dal PCC come ostile al regime, e che i tribunali applicano sempre più spesso punizioni anti-xie jiao a gruppi che non erano nell'elenco ufficiale. Il governo ha bloccato i siti web religiosi e censurato i contenuti religiosi del popolare servizio di messaggistica
Pag. 10 di 13 WeChat. Le autorità hanno censurato i post online in lingua mandarina e cantonese che facevano riferimento a Gesù o alla Bibbia, hanno rimosso articoli pubblicati da piattaforme legate al cristianesimo e hanno rimosso gli account o hanno incaricato i fornitori di servizi Internet e i singoli utenti di rimuovere account i cui nomi contenevano le parole “vangelo” o “ Cristo." Il governo ha vietato le trasmissioni online non autorizzate di servizi religiosi. Una ONG ha affermato che le nuove norme relative ai contenuti religiosi online trattano essenzialmente il materiale religioso cristiano presente su Internet “alla pari della pornografia, dello spaccio di droga e dell'incitamento alla ribellione”. Le autorità hanno continuato a limitare la stampa e la distribuzione della Bibbia, del CO e di altra letteratura religiosa e hanno penalizzato le aziende che copiavano e pubblicavano materiale religioso.
Analogo il tenore di quello del 2024 di ED US : “Il partito-stato gestisce un apparato multiforme per controllare tutti gli aspetti dell'attività religiosa, anche controllando l'affidabilità politica dei leader religiosi, ponendo limiti al numero di autorità religiose come preti e imam, richiedendo conformità ideologica all'interno della dottrina religiosa e installando telecamere di sicurezza. all'interno degli istituti religiosi. Lo stato riconosce il buddismo, il cattolicesimo, l'islam, il cristianesimo protestante e il taoismo.
Tutti i gruppi religiosi devono passare attraverso un rigoroso processo di certificazione per essere ufficialmente riconosciuti;
quelli che rifiutano vengono etichettati come illegali e perseguitati. Migliaia di templi e chiese domestiche buddisti, taoisti e di religione popolare in tutta la Cina sono stati completamente o parzialmente demoliti dalle autorità negli ultimi anni. Alcune religioni e gruppi religiosi, tra cui i buddisti tibetani, i musulmani uiguri, i praticanti del Per_6
e le “chiese domestiche” cristiane, sono perseguitati duramente. Nello Xinjiang, le pratiche religiose pacifiche vengono regolarmente punite con l'accusa di
Pag. 11 di 13 “estremismo religioso”, con conseguenti detenzione, pene detentive e indottrinamento per molti musulmani uiguri, kazaki e hui. Le autorità hanno utilizzato la sorveglianza digitale anche per sopprimere le attività religiose dei musulmani uiguri e turchi;
È noto che la polizia interroga i residenti che conservano testi del CO nella memoria dei loro smartphone. Una nuova legge che regola i luoghi di culto, entrata in vigore nel settembre 2023, ha rafforzato il controllo statale sulla struttura organizzativa e sul personale dei gruppi religiosi.
Secondo le misure, i gruppi religiosi devono conservare archivi sulle attività del personale, compresi i contatti con entità straniere”.
Il timore espresso dal ricorrente per le gravissime conseguenze cui sarebbe esposto in caso di rientro in Cina è, dunque, ampiamente riscontrato dalle ulteriori e più recenti informazioni acquisite sul Paese d'origine.
Peraltro, è in atti una relazione psicologica relativa all'appellante con cui si attesta l'esistenza in capo allo stesso di un disturbo da stress post-traumatico associato a una sintomatologia depressiva e a un problema religioso o spirituale, che avvalora il racconto e offre ulteriore riscontro, individualizzato, a quanto da lui dichiarato in ordine alle conseguenze del suo credo religioso subite nel suo Paese.
Da tutto quanto sopra esposto consegue, dunque, che in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe esposto al rischio di subire altre persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrire protezione.
In conclusione, alla luce del quadro delineato nel Paese di origine e ritenuto fondato il timore di persecuzione per motivi religiosi paventato dal richiedente, il ricorso è da considerarsi meritevole di accoglimento in ordine alla più elevata forma di protezione.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio, unitamente alle spese relative alla fase di legittimità, devono essere dichiarate irripetibili, nonostante l'esito
Pag. 12 di 13 vittorioso del ricorso, essendo rimasta contumace l'amministrazione resistente e considerata l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07, così provvede:
. accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. dal
Tribunale di Roma il 6/10/2107 a definizione del procedimento R.G. n. 5220/2016, dichiara il diritto di , nato nella Repubblica Popolare Cinese il 28/03/1986, Pt_1 allo status di rifugiato e, per l'effetto, ordina alla Questura competente per territorio di rilasciargli un permesso di soggiorno a tale titolo;
. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di rinvio e delle spese relative al giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
La Presidente
Sofia Rotunno
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
Dr.ssa Antonella Marrone Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2438 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19.06.25, vertente tra
, nato nella Repubblica Popolare Cinese il 28/03/1986, c.f. Pt_1
, elettivamente domiciliato in Roma a Viale delle Medaglie C.F._1
d'Oro, 169, presso lo studio dell'Avv. Ilda Hasanbelliu, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
e
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1
ex lege presso la locale Avvocatura generale;
APPELLATO CONTUMACE
COMMISSIONE TERRITORIALE per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ex lege presso la Caserma di San Marcello in Roma, alla Via dei S.S. Apostoli. n. 16; APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento della sentenza di appello n. 5775/19 pronunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
4223/23 nel giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso dalla . Controparte_2
Conclusioni
: - in via principale: accertare e dichiarare in capo all'appellante la protezione Pt_1 internazionale (status di rifugiato) poiché‚ la sua situazione rientra nella definizione di cui all'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 ratificata con L. n.722/54, nonché nella definizione di cui agli artt.2 e segg. D.lgs.251/07 e, per l'effetto, ordinare alle P.A. resistenti l'emissione di ogni opportuno provvedimento compresa la concessione del relativo permesso di soggiorno e titolo di viaggio per stranieri;
- in via subordinata: dichiarare in capo all'appellante lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria di cui agli artt.14-17 D.lgs.251/07 con conseguente obbligo a carico delle resistenti amministrazioni di rilascio del relativo titolo di soggiorno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con il ricorso depositato in primo grado chiedeva il riconoscimento della Pt_1
protezione internazionale o umanitaria, allegando: di aver professato in Cina la religione cristiana evangelica appartenendo al gruppo denominato “ Persona_1
; che nel 2013 era stato battezzato, ma già dall'agosto 2012 frequentava tale
[...]
gruppo religioso;
che il gruppo si riuniva di nascosto dalla polizia cinese perché i suoi membri non seguivano la dottrina religiosa statale;
che in Cina è vietato il proselitismo o anche il semplice propagandare o manifestare l'amore per la fede in quanto ciò che viene detto e fatto nelle chiese autorizzate e controllate dal governo
è più che altro la manifestazione di un credo “finto”, improntato sulla politica del
Pag. 2 di 13 governo e del partito comunista;
che lo Stato cinese, di fatto, avversa le organizzazioni religiose in quanto ritenute una influenza estera per contrapporsi e sovvertire il regime comunista;
che ogni forma di riunione di gruppi religiosi, tra cui anche le chiese domestiche, viene addirittura perseguita penalmente perché ritenuta culto segreto secondo l'art. 300 del codice penale cinese, così come modificato nel 1997.
Con riferimento alla propria vicenda personale egli precisava che nel 2013 la madre subiva un pestaggio da parte dei poliziotti cinesi mentre partecipava ad una riunione del gruppo, mentre altri fedeli venivano arrestati o imprigionati.
Anch'egli aveva subito vessazioni e minacce ed era stato picchiato dai poliziotti.
Un giorno era stato fermato con altri suoi confratelli che si erano riuniti per pregare ed era stato portato nel Commissariato di polizia. Durante il fermo era stato picchiato affinché confessasse il nome del capogruppo dei fedeli. In quella occasione, nel dicembre del 2014, gli erano state prese le impronte digitali. La vicenda aveva provocato in lui un disturbo da stress post-traumatico associato a una sintomatologia depressiva e a un problema religioso o spirituale, come risulta anche dal certificato psicologico depositato in corso di causa di primo grado. Tale episodio lo aveva convinto a fuggire dal Paese. Ottenuto un visto per l'estero, il
24.4.2015, aveva lasciato la Cina per arrivare in Italia il 26.4.15. L'1.7.2015 aveva formalizzato domanda di riconoscimento della protezione internazionale presso la
Questura di Roma. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma aveva rigettato la sua domanda e il provvedimento di rigetto gli era stato notificato dalla Questura di Roma, insieme al decreto di revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico e contestuale decreto di allontanamento dal territorio nazionale nel termine di trenta giorni.
Pag. 3 di 13 Egli dunque impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale di Roma che non riconosceva né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria ma soltanto le esigenze di protezione umanitaria.
proponeva dunque appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che con Pt_1
la sentenza n. 5775/19 rigettava l'impugnazione; quindi, proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 4223/23, preso atto della circostanza per cui la sentenza di appello era stata pronunciata sulla base della errata individuazione della religione professata dall'appellante, ritenuta qulla cattolica, cassava la decisione e rinviava per nuovo giudizio a questa Corte di
Appello.
L'appellante riassumeva quindi tempestivamente la causa dinanzi a questo
Ufficio; regolarmente evocati in giudizio, il e la Controparte_1
Commissione Territoriale non costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarati contumaci.
Gli atti venivano comunicati al PG per il parere.
Veniva disposta la sostituzione delle udienze del 29 aprile e 19 giugno 2025 con la trattazione scritta;
in vista di entrambe le udienze veniva assegnato il termine per il deposito delle note ex art 127 ter c.p.c., termine di cui si avvaleva il IU che, per l'odierna udienza, insisteva nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, senza concessione di termine ex art 190 cpc.
A questo punto, dunque, ed a seguito di rinvio da Cassazione per nuovo esame, la vicenda dell'appellante deve essere integralmente rivalutata;
infatti, con riassunzione del processo in appello la parte appellante ha riproposto le sue argomentazioni e richieste originarie, tese a vedersi riconoscere lo status di
Pag. 4 di 13 rifugiato o in subordine la protezione sussidiaria in riforma della sentenza di primo grado che si è limitata alla concessione di un permesso per protezione cd. umanitaria;
la Corte di Cassazione, rinviando per nuovo esame, ha annullato la pronuncia di appello sul presupposto che nella stessa sia stato errato il riferimento alla religione professata dall'appellante, con la conseguenza che la presente indagine ha la medesima estensione del giudizio originario.
Occorre dunque in primo luogo segnalare che la fase di raccolta dei dati rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale deve considerarsi chiusa, visto che sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e non risultano necessari approfondimenti ulteriori: deve infatti farsi leva su quanto narrato dal IU nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione e confermato dai documenti in atti in ordine alla religione professata dall'appellante in Cina ed alle relative conseguenze sulla sua persona.
In particolare, ha dichiarato di aver professato in Cina la religione Pt_1 evangelica protestante insieme al gruppo denominato “ , Persona_1
rientrante tra le cd. religioni “domestiche” oggetto di persecuzione, di avere infatti subito persecuzione insieme alla sua famiglia a causa di ciò, di averne subite conseguenze psicologiche esistenti anche nella attualità, di essere perciò fuggito in
Italia, di frequentare attualmente la Comunità di Sant'Egidio a Roma.
Non vi è ragione di dubitare della credibilità dell'appellante circa la religione professata in Cina, d'altronde mai messa in dubbio né in primo grado né nel precedente giudizio di appello.
dunque, deve considerarsi avere effettivamente frequentato il gruppo Pt_1
indicato, professante la religione cristiano evangelica che, in Cina, è considerata religione cd. “domestica”, non autorizzata.
Sul punto, le dichiarazioni rese in sede di audizione presso la Commissione
Territoriale sono sufficientemente precise e circostanziate;
l'appellante ha
Pag. 5 di 13 sufficientemente descritto il proprio credo (in particolare incentrato sul credere in ma, da protestante, non in , i tempi ed i modi in cui si è avvicinato alla Per_2 Per_3
religione ed è stato battezzato, il rito del battesimo, il rito della preghiera e le pratiche religiose osservate dal suo gruppo, oltre alla necessità di riunirsi in segreto poiché tale gruppo non professava una delle religioni autorizzate in Cina, tra cui la “ , e i controlli subiti da parte della Polizia cinese, che aveva usato Per_4 anche il manganello per colpire i partecipanti al gruppo di preghiera.
A ciò si aggiunge che il IU ha presentato la domanda di protezione internazionale subito dopo il suo arrivo in Italia;
egli appare credibile, avendo reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate, coerenti e plausibili oltre che non confliggenti con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso.
Al riguardo, si segnala che l'appellante esprime il timore, in caso di rimpatrio, di essere arrestato e torturato a causa della sua fede religiosa: ora, il timore espresso è ampiamente riscontrato dalle informazioni sul paese d'origine, informazioni tratte dalle COI aggiornate che la Corte di Cassazione impone di consultare al fine di verificare se i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese siano privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani e, dunque, se il richiedente sia esposto a rischio di morte o di subire trattamenti inumani e degradanti.
Ebbene, le denunziate gravi condotte repressive trovano effettivo riscontro nelle fonti internazionali consultate, nelle quali si dà atto degli strumenti utilizzati dalle autorità cinesi ai fini repressivi che, accanto a quelli penali, annoverano anche l'adozione di misure informali.
Da tali fonti emerge infatti come in Cina le autorità governative abbiano adottato una politica repressiva nei confronti di tutti i movimenti religiosi che non si sottopongono alla registrazione ed al controllo da parte dello Stato: “solo i gruppi religiosi appartenenti a una delle cinque "associazioni religiose patriottiche"
Pag. 6 di 13 riconosciute dallo Stato possono registrarsi e ufficialmente essere autorizzate a tenere servizi di culto. Vi sono continue segnalazioni di decessi avvenuti da parte di persone, appartenenti ad altre fedi religiose le quali, una volta sottoposte ad arresti, sono state torturate, maltrattate fisicamente, detenute, condannate al carcere, sottoposte a indottrinamento forzato secondo l'ideologia del Governo a causa delle attività legate alla loro religione e alle credenze e pratiche” (…)Il governo ha continuato la sua campagna del 2019-2024 per portare tutta la dottrina e la pratica religiosa in linea con la dottrina del governo, anche richiedendo al clero di tutte le fedi di partecipare alle sessioni di indottrinamento politico, monitorare i servizi religiosi, approvare in anticipo i sermoni e alterare i testi religiosi per sottolineare la lealtà di questi allo Stato”. USDOS – US Department of
State: 2020 Report on International Religious ED: China, 12 May
2021https://www.ecoi.net/en/document/2051558.html).
La costituzione di nuovi gruppi religiosi è di fatto considerato un reato in Cina, in quanto l'art.300 del codice penale cinese, con una formulazione ambigua, prevede che: "Chiunque organizzi o utilizzi una setta religiosa, una società segreta o un'organizzazione di culto o usi la superstizione per sabotare l'attuazione di qualsiasi legge o regolamento amministrativo dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a tre anni ma non più di sette anni oltre alla multa;
se le circostanze sono particolarmente gravi, essere condannato alla reclusione non inferiore a sette anni o all'ergastolo oltre alla multa o alla confisca dei beni;
o se le circostanze sono attenuate, essere condannato alla reclusione non superiore a tre anni, alla detenzione, alla sorveglianza o alla privazione dei diritti politici” (cfr. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-
78796243/CHN5375%20Eng3.pdf).
Pag. 7 di 13 Tale formulazione spesso si presta ad essere applicata in maniera distorsiva dalle autorità del Paese, le quali usano il predetto articolo per reprimere i culti che non si assoggettano all'obbligo della registrazione governativa.
Il rapporto pubblicato da ED US (nell'elenco UNHCR dei siti informativi dello stato di attuazione dei diritti umani in ciascun Paese) nel febbraio del 2017 già spiegava che in Cina le forze di sicurezza privano della libertà personale, torturano ed uccidono credenti di diverse confessioni su base giornaliera: “coloro che si ostinano a dirigere o a pregare in chiese non registrate o che si oppongono o eludono i controlli del governo rischiano la detenzione, l'imprigionamento e alcune torture. La maggior parte dei cristiani detenuti sono soggetti a periodi di detenzione relativamente brevi, che vanno da alcune ore di interrogatorio alla detenzione amministrativa fino a 15 giorni” (ED US, The Battle for
China's Spirit. Religious Revival, Repression and Resistance under , Per_5
febbraio 2017). Circostanze confermate, altresì, in un altro recente rapporto dalla medesima organizzazione internazionale, da cui emerge che: “Le forme extragiudiziali di detenzione restano diffuse, nonostante l'abolizione dei campi di
"rieducazione attraverso il lavoro" alla fine di quest'anno. Un gran numero di persone è stato vittima di vari tipi di detenzione arbitraria. Una nuova forma di detenzione extragiudiziale per gli obiettivi delle indagini anticorruzione e delle indagini ufficiali, nota come “liuzhi”, è stata introdotta nel 2018, in concomitanza con l'istituzione dell'NSC. Separatamente, la legge di procedura penale permette la
"sorveglianza residenziale location", in cui gli individui possono essere trattenuti fino a sei mesi in un luogo non rivelato e senza accesso all'assistenza legale.”
Ancora: “le condizioni nei luoghi di detenzione sono dure, con segnalazioni di cibo inadeguato, pestaggi regolari e privazione della libertà. Oltre al loro utilizzo per estorcere confessioni, la tortura e altre forme di coercizione sono ampiamente utilizzate dalle autorità per costringere i dissidenti politici e quelli religiosi a ritrattare le loro credenze. Gli agenti di sicurezza si fanno abitualmente beffe delle
Pag. 8 di 13 protezioni legali e delle garanzie legali, l'impunità è la norma per gli abusi e le morti sospette commesse dalla polizia durante la custodia” (ED US,
ED in the World 2021-China, febbraio 2021, in https://www.ecoi.net/en/document/2046493.html).
Il timore espresso dal ricorrente per le gravissime conseguenze cui sarebbe esposto in caso di rientro in Cina è ampiamente riscontrato da ulteriori informazioni sul
Paese d'origine.
La legge cinese già esistente prevede che le persone possano praticare solo cinque religioni ufficiali, in locali ufficialmente approvati, e che le autorità abbiano il controllo sulle nomine del personale, sulle pubblicazioni, sulle finanze e sulle domande di seminario. Il governo cinese ha ulteriormente inasprito queste restrizioni il 1° febbraio 2020 , quando ha iniziato ad attuare le nuove "misure amministrative per i gruppi religiosi." Le misure dichiarano la supremazia del partito comunista cinese negli affari religiosi, richiedono alle organizzazioni religiose di pubblicizzare le politiche del partito, mettono nelle mani dei funzionari il potere di proibire ai gruppi religiosi di operare senza autorizzazione
( World Report 2021 - China, 13 January 2021 Controparte_3 https://www.ecoi.net/en/document/2043545.html ).
Più di recente, nel rapporto 2022 sulla libertà religiosa in Cina dell' US Department of State si legge: “Secondo quanto riferito da gruppi religiosi, organizzazioni non governative (ONG) e resoconti dei media internazionali, il governo ha continuato a esercitare il controllo sui gruppi religiosi e a limitare le attività e la libertà personale degli aderenti religiosi che percepiva come una minaccia agli interessi dello Stato o del PCC. Le ONG e i media hanno continuato a denunciare morti in custodia e che il governo ha torturato, maltrattato fisicamente, arrestato, fatto sparire, detenuto, condannato al carcere, sottoposto a indottrinamento forzato nell'ideologia del PCC e ha molestato aderenti di gruppi religiosi sia registrati che
Pag. 9 di 13 non registrati per attività legate alle loro credenze e pratiche religiose. A causa della mancanza di trasparenza riguardo alla persecuzione dei seguaci religiosi da parte delle forze dell'ordine, le stime delle persone incarcerate durante l'anno per il loro credo religioso variavano da poche migliaia a oltre 10.000. Secondo le stime della alla fine dell'anno il governo ha Controparte_4
imprigionato 2.649 persone per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di religione o di credo. Il database dei prigionieri politici della ON DU UA
(Dialogo) contava 7.502 prigionieri di coscienza al 31 dicembre e ha affermato che le accuse più comuni erano "organizzazione o utilizzo di una setta per indebolire l'attuazione della legge", pericolo per la sicurezza dello stato e incitamento al
"separatismo". un'accusa spesso imposta alle minoranze etniche per aver preso parte ad attività religiose, culturali o a favore dell'indipendenza.
La ha riferito che le autorità hanno detenuto e arrestato membri CP_5
delle chiese domestiche a Pechino durante le Olimpiadi invernali di febbraio. Le autorità hanno vietato le feste religiose, chiuso i luoghi di culto e fatto irruzione nei servizi di culto, in alcuni casi citando misure di prevenzione del Covid-19.
Le ONG hanno riferito che il governo ha continuato a fare pressione sui gruppi religiosi non registrati affinché si unissero alle associazioni religiose patriottiche autorizzate dallo stato o si sciogliessero, sottoponendo i loro leader ad arresti e vessazioni. Il governo ha continuato la campagna contro i gruppi religiosi definiti
“sette”, tra cui la CD e il , e ha condotto campagne di propaganda Per_6
contro gli (letteralmente “insegnamenti eterodossi”) rivolte ai bambini in Per_7 età scolare. Gruppi di difesa dei diritti umani hanno affermato che il regime classifica sempre più come xie jiao qualsiasi gruppo percepito dal PCC come ostile al regime, e che i tribunali applicano sempre più spesso punizioni anti-xie jiao a gruppi che non erano nell'elenco ufficiale. Il governo ha bloccato i siti web religiosi e censurato i contenuti religiosi del popolare servizio di messaggistica
Pag. 10 di 13 WeChat. Le autorità hanno censurato i post online in lingua mandarina e cantonese che facevano riferimento a Gesù o alla Bibbia, hanno rimosso articoli pubblicati da piattaforme legate al cristianesimo e hanno rimosso gli account o hanno incaricato i fornitori di servizi Internet e i singoli utenti di rimuovere account i cui nomi contenevano le parole “vangelo” o “ Cristo." Il governo ha vietato le trasmissioni online non autorizzate di servizi religiosi. Una ONG ha affermato che le nuove norme relative ai contenuti religiosi online trattano essenzialmente il materiale religioso cristiano presente su Internet “alla pari della pornografia, dello spaccio di droga e dell'incitamento alla ribellione”. Le autorità hanno continuato a limitare la stampa e la distribuzione della Bibbia, del CO e di altra letteratura religiosa e hanno penalizzato le aziende che copiavano e pubblicavano materiale religioso.
Analogo il tenore di quello del 2024 di ED US : “Il partito-stato gestisce un apparato multiforme per controllare tutti gli aspetti dell'attività religiosa, anche controllando l'affidabilità politica dei leader religiosi, ponendo limiti al numero di autorità religiose come preti e imam, richiedendo conformità ideologica all'interno della dottrina religiosa e installando telecamere di sicurezza. all'interno degli istituti religiosi. Lo stato riconosce il buddismo, il cattolicesimo, l'islam, il cristianesimo protestante e il taoismo.
Tutti i gruppi religiosi devono passare attraverso un rigoroso processo di certificazione per essere ufficialmente riconosciuti;
quelli che rifiutano vengono etichettati come illegali e perseguitati. Migliaia di templi e chiese domestiche buddisti, taoisti e di religione popolare in tutta la Cina sono stati completamente o parzialmente demoliti dalle autorità negli ultimi anni. Alcune religioni e gruppi religiosi, tra cui i buddisti tibetani, i musulmani uiguri, i praticanti del Per_6
e le “chiese domestiche” cristiane, sono perseguitati duramente. Nello Xinjiang, le pratiche religiose pacifiche vengono regolarmente punite con l'accusa di
Pag. 11 di 13 “estremismo religioso”, con conseguenti detenzione, pene detentive e indottrinamento per molti musulmani uiguri, kazaki e hui. Le autorità hanno utilizzato la sorveglianza digitale anche per sopprimere le attività religiose dei musulmani uiguri e turchi;
È noto che la polizia interroga i residenti che conservano testi del CO nella memoria dei loro smartphone. Una nuova legge che regola i luoghi di culto, entrata in vigore nel settembre 2023, ha rafforzato il controllo statale sulla struttura organizzativa e sul personale dei gruppi religiosi.
Secondo le misure, i gruppi religiosi devono conservare archivi sulle attività del personale, compresi i contatti con entità straniere”.
Il timore espresso dal ricorrente per le gravissime conseguenze cui sarebbe esposto in caso di rientro in Cina è, dunque, ampiamente riscontrato dalle ulteriori e più recenti informazioni acquisite sul Paese d'origine.
Peraltro, è in atti una relazione psicologica relativa all'appellante con cui si attesta l'esistenza in capo allo stesso di un disturbo da stress post-traumatico associato a una sintomatologia depressiva e a un problema religioso o spirituale, che avvalora il racconto e offre ulteriore riscontro, individualizzato, a quanto da lui dichiarato in ordine alle conseguenze del suo credo religioso subite nel suo Paese.
Da tutto quanto sopra esposto consegue, dunque, che in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe esposto al rischio di subire altre persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrire protezione.
In conclusione, alla luce del quadro delineato nel Paese di origine e ritenuto fondato il timore di persecuzione per motivi religiosi paventato dal richiedente, il ricorso è da considerarsi meritevole di accoglimento in ordine alla più elevata forma di protezione.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio, unitamente alle spese relative alla fase di legittimità, devono essere dichiarate irripetibili, nonostante l'esito
Pag. 12 di 13 vittorioso del ricorso, essendo rimasta contumace l'amministrazione resistente e considerata l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07, così provvede:
. accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. dal
Tribunale di Roma il 6/10/2107 a definizione del procedimento R.G. n. 5220/2016, dichiara il diritto di , nato nella Repubblica Popolare Cinese il 28/03/1986, Pt_1 allo status di rifugiato e, per l'effetto, ordina alla Questura competente per territorio di rilasciargli un permesso di soggiorno a tale titolo;
. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di rinvio e delle spese relative al giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
La Presidente
Sofia Rotunno
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