Art. 1.
Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 , e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241 , sono ammessi anche gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'art. 1 della cennata legge 6 agosto 1926, numero 1365 , conseguendovi l'idoneita'.
Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 , e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241 , sono ammessi anche gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'art. 1 della cennata legge 6 agosto 1926, numero 1365 , conseguendovi l'idoneita'.