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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg9472 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9472 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. CALIFANO IMMACOLATA presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla Via Acquaviva 50,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. LA ROSA CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia
Napoli alla Via Gabriele Jannelli n. 186,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024 Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra CP_1
in Napoli il 24/11/1999, riferendo che tra le parti, in seguito a
[...]
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
08.05.2019, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.
2942/2020 del 14.02.2020 resa nel procedimento RG n.22747/2018, e che la predetta sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli la somma mensile di €.600,00, chiedeva - per il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli - :
“revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e con Per_1 Per_2
effetto a partire dalla data della presente domanda.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente, contestando l'autosufficienza economica dei figli e e concludeva Per_1 Per_2
chiedendo:
“- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in favore di e di , pari ad € 300,00 ciascuno, oltre Per_1 Controparte_2
adeguamento Istat;
In via riconvenzionale:
- condannare il sig. al versamento di un assegno mensile a titolo Parte_1
di contributo al sostentamento della sig.ra pari ad € 300,00 o alla CP_1
diversa somma ritenuta equa secondo giustizia.”
All'udienza del 06.05.2025 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale le predette dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- revoca del mantenimento per il figlio divenuto economicamente Per_1
autosufficiente,
- conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia di anni 24 ma non Per_2
2 ancora autosufficiente di Euro 250,00 mensili, oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie, ciò per 18 mesi a partire dalla data odierna;
- rinuncia da parte della resistente alla domanda di assegno per sè.
- Spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di separazione;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9472 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. CALIFANO IMMACOLATA presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla Via Acquaviva 50,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. LA ROSA CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia
Napoli alla Via Gabriele Jannelli n. 186,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024 Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra CP_1
in Napoli il 24/11/1999, riferendo che tra le parti, in seguito a
[...]
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
08.05.2019, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.
2942/2020 del 14.02.2020 resa nel procedimento RG n.22747/2018, e che la predetta sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli la somma mensile di €.600,00, chiedeva - per il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli - :
“revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e con Per_1 Per_2
effetto a partire dalla data della presente domanda.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente, contestando l'autosufficienza economica dei figli e e concludeva Per_1 Per_2
chiedendo:
“- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in favore di e di , pari ad € 300,00 ciascuno, oltre Per_1 Controparte_2
adeguamento Istat;
In via riconvenzionale:
- condannare il sig. al versamento di un assegno mensile a titolo Parte_1
di contributo al sostentamento della sig.ra pari ad € 300,00 o alla CP_1
diversa somma ritenuta equa secondo giustizia.”
All'udienza del 06.05.2025 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale le predette dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- revoca del mantenimento per il figlio divenuto economicamente Per_1
autosufficiente,
- conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia di anni 24 ma non Per_2
2 ancora autosufficiente di Euro 250,00 mensili, oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie, ciò per 18 mesi a partire dalla data odierna;
- rinuncia da parte della resistente alla domanda di assegno per sè.
- Spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di separazione;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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