Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 11940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11940 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03453/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3453 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Marrandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Capo del Dipartimento -OMISSIS-, successivamente notificato, con cui si decretava “-OMISSIS-, è inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dalla data del presente decreto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente di -OMISSIS-, agisce per l’annullamento del decreto -OMISSIS-, con cui l’intimata amministrazione ha disposto la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, a seguito della sua condanna, con sentenza n. -OMISSIS-, alla pena di -OMISSIS- ed euro -OMISSIS- di multa, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e art. 81 e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, essendo stato trovato in possesso di -OMISSIS- di cocaina ai fini di spaccio.
In conseguenza di tale circostanza è stata applicata la contestazione preliminare di cui all’art. 6 comma 2 lett. a), b) e d) D. Lgs. n. 449/1992.
Avverso tale contestazione disciplinare sono state proposte delle memorie e gli atti sono stati trasmessi al Ministero di Giustizia, che con provvedimento del -OMISSIS- ha nominato il relatore del procedimento disciplinare e fissato per il giorno -OMISSIS- la riunione per la trattazione orale e per la eventuale deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di -OMISSIS-.
In esito alla trattazione, il Consiglio Centrale di Disciplina ha ritenuto il ricorrente responsabile dell’illecito disciplinare contestagli e, con motivazioni depositate l’-OMISSIS-, irrogata la sanzione disciplinare.
È seguita l’adozione dell’avversato decreto n. -OMISSIS-, notificato all’esponente il 22.01.2022, con cui è stata disposta la destituzione dal servizio.
Di tale determinazione ne è denunciata l’illegittimità per vizio di eccesso di potere e violazione del D. Lgs. n. 449/1992.
2. Resiste il Ministero della Giustizia, che con articolata memoria confuta le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto del gravame.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare
4. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una prima serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta, il deducente lamenta la violazione degli artt. 11, 12, e 13 D. Lgs. n. 449/1992.
In particolare, sostiene che non tutte le contestazioni mossegli sarebbero state accertate e, soprattutto, in merito all’accusa di spaccio, tale circostanza è stata sempre respinta, poiché infondata e non veritiera, risultando così violati i criteri di progressività e di proporzionalità nell’inflizione della sanzione.
Il comportamento del ricorrente, incensurato, seppur grave non è però avvenuto in orario di servizio, è stato realizzato lontano dai luoghi di lavoro, non ha coinvolto nessun altro collega, non ha comportato vantaggi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale e non si è trattato di un comportamento recidivo.
La determinazione avversata risulterebbe altresì non congruamente motivata e comunque lesiva del canone di proporzionalità.
Gli assunti sono infondati.
Rileva il Collegio che, sebbene la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. non sia ad ogni evidenza connotata dalla compiutezza istruttoria del processo con dibattimento, tuttavia l’organo disciplinare ha comunque eseguito un approfondito esame degli elementi acquisiti, operando un richiamo agli atti del procedimento penale in ordine a fatti espressamente ammessi o comunque addebitati all’incolpato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1993), non risultando peraltro ostativa all’adozione della massima sanzione disciplinare l’incensuratezza dell’agente, condizione quest’ultima che peraltro, in termini generali, accomuna tutti gli aspiranti appartenenti alle Forze di Polizia.
In ordine poi all’adeguatezza della sanzione, la giurisprudenza ha chiarito come “nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti la valutazione finale della amministrazione sulla gravità degli illeciti commessi e sulla conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un'ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, quando vi sia stato un travisamento dei fatti ovvero la relativa motivazione risulti sprovvista di logicità e di coerenza. Ciò comporta che il sindacato del giudice - onde non debordare in una non consentita invasione della sfera del c.d. merito, riservata all'Amministrazione - deve esplicarsi nella verifica della eventuale presenza di tali figure sintomatiche di eccesso di potere attraverso un esame dell'iter seguito dall'Amministrazione, escludendosi ogni sostituzione e/o sovrapposizione di criteri valutativi diversi”.
Nel caso di specie la condotta del ricorrente risulta di oggettiva gravità -possesso di cocaina finalizzato allo spaccio in orario notturno- cosicché la sanzione della destituzione si palesa proporzionata nonché congruamente motivata, avuto riguardo al comportamento dell’esponente, ritenuto contrastante con il senso dell’onore e con la morale, e posto in violazione dei doveri assunti con il giuramento di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, integrando ciò un evento turbativo dell’ordine pubblico e di allarme sociale intollerabile per un appartenente alle forze dell’ordine.
Sotto distinto e concorrete profilo, poi, non è ravvisabile l’asserita genericità e indeterminatezza dell’atto di contestazione, poiché gli addebiti sono specifici, indicando i fatti disciplinarmente rilevanti, con preciso riferimento anche alle norme violate.
Circa, poi, la composizione del Consiglio Centrale di Disciplina, essa risulta rispettosa dell’art. 13 D. Lgs. n. 449/1992.
5.1. Da ultimo, è parimenti infondata la censura inerente alla ritenuta violazione dell’art. 16 D. Lgs. n. 449/1992, per mancato rispetto dei termini della fase endoprocedimentale di convocazione e trattazione orale innanzi al Consiglio Centrale di Disciplina.
Invero, ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 449/92, entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio il Presidente -individuato nel direttore di un ufficio centrale dell’amministrazione diverso da quello dell’ufficio centrale del personale che lo convoca e lo presiede- convoca il Consiglio Centrale di Disciplina. Una volta iniziato il procedimento disciplinare, al fine di impedirne l’estinzione è necessario che, tra i vari atti del procedimento, non intercorra un tempo superiore a novanta giorni.
Nella fattispecie il procedimento disciplinare è stato iniziato dall’amministrazione con la contestazione del 12.05.2021, notificata il 13.06.2021, mentre il funzionario istruttore ha concluso l’inchiesta il successivo 2.07.2021, con trasmissione del fascicolo al Consiglio Centrale di Disciplina il 6.07.2021.
L’organo collegiale disciplinare ha svolto il 14.10.2021 la prima riunione, nominando il relatore, e il -OMISSIS- ha esaminato il caso, comunicando all’incolpato la convocazione il 16.092021, cosicché la sequenza procedimentale risulta aderente agli artt. 13 e 16 D. Lgs. 449/1992.
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.