Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2563/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 29.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2563/2022 promossa da
, rappresentata e difeso dall' avv. Mazzotta Salvatore Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e CP_2 difesa dall' avv Isabella Macrì
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 3.3.2022, la parte istante in epigrafe adiva il giudice del lavoro al fine di vedersi riconoscere il proprio diritto alla riammissione al lavoro con il ripristino dello stipendio previa revoca del provvedimento di assenza ingiustificata e
Le parti convenute, costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
°°°°°°
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con il D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 è stato inserito, all'interno del D.L.
1° aprile 2021 n. 44, l'art.
4-quater che testualmente così dispone:
“
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al
15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello
Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli
4, 4-bis e 4-ter.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1”.
Il successivo art.
4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro) del citato decreto, inoltre, così afferma:
“1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9- quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto- legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9- septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo
9-sexies del decreto legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID 19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.
4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1
o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto legge n. 52 del 2021.
5. E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1”.
Tanto premesso la normativa sopra indicata ha introdotto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", prevedendo fino al 15.6.2022 - e salvo casi di esenzione o differimento per specifiche condizioni cliniche accertate da medici - l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS – CoV-2 in capo alle persone ultra- cinquantenni.
L' art 4 quinquies rubricato Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro ha inoltre previsto che a decorrere dal 15 febbraio 2022, il personale delle pubbliche amministrazione soggetto all'obbligo vaccinale perché ultra cinquantenne deve possedere ed è tenuto ad esibire per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, una delle certificazioni verdi COVID-
19 di vaccinazione o di guarigione.
La normativa impone quindi ai datori di lavoro di verificare il rispetto di tale obbligo per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro mediante il possesso della certificazione ed aggiunge che i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni di vaccinazione o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Se quindi fino al 14 febbraio 2022 l'accesso ai luoghi di lavoro per un lavoratore ultracinquantenne era possibile con un green pass cd. base, dal
15 febbraio invece occorreva esibire un green pass cd. rafforzato, in quanto attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale.
*
Tanto premesso risulta pacifico che parte ricorrente rientrava nella categoria degli ultracinquantenni e non risultando motivi di esenzione o di differimento dell'obbligo di vaccinazione, veniva considerata assente ingiustificata fino alla presentazione della certificazione verde Covid
19, comunque non oltre il 15 giugno 2022, sospendendola dalla retribuzione e da ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato.
È altresi' pacifico che allorchè veniva ulteriormente modificato il quadro normativo con l'adozione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, contenente: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e quindi veniva stabilito, “fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio per determinate categorie di soggetti quali gli ultracinquantenni (stabilito fino al 15 giugno), che per l'accesso ai luoghi di lavoro di una pubblica amministrazione fino al 30 aprile 2022 bastava possedere e, su richiesta esibire, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o anche test, cosiddetto green pass base”, la ricorrente faceva ritorno al lavoro.
Ne consegue che appare legittimo il provvedimento di sospensione adottata dalla Corte di Appello di Lecce in quanto adottato quale atto dovuto a fronte dell' inadempimento della ricorrente all'obbligo di vaccinazione previsto da una legge dello Stato.
Il datore di lavoro ha adempiuto a quanto previsto dalla suddetta normativa laddove, verificato il mancato adempimento da parte dell' odierna istante all' obbligo di vaccinazione e in assenza di idonea certificazione di esonero dal suddetto obbligo, ha sospeso la lavoratrice dalla prestazione di lavoro e dalla retribuzione.
Ed invero la ricorrente ha giustificato il suo rifiuto a sottoporti al vaccino contro il Coronavirus, prodromico all' ottenimento della certificazione verde necessaria per accedere sul posto di lavoro, dichiarandosi affetta da Sindrome di Van Der Hoeve e facendo riferimento a tale malattia come causa legittima di esenzione alla inoculazione del prescritto vaccino.
Tuttavia la documentazione medica allegata al ricorso non è sufficiente ad attestare specifiche condizioni cliniche tali da giustificare l' esenzione dalla sottoposizione a vaccinazione né vi prova che la predetta patologia rientri tra quelle che consentono l' esenzione dall' obbligo vaccinale.
Va per altro precisato che la norma richiamata prevede al comma 3 che “L' atto di accertamento dell' inadempimento determina l' immediata sospensione dal diritto di svolgere l' attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
o emolumento comunque denominati”.
Non era pertanto previsto in capo al datore di lavoro alcun obbligatorio tentativo di ricollocazione in diverse mansioni né di prestazione lavorativa da remoto. Sotto tale profilo l' art 7 co 4 quinquies d.l. 7
/2022 prevede che “L' impiego del lavoratore, la cui vaccinazione è omessa
o differita, a mansioni diverse e tali da non costituire pericolo per la salute pubblica, anche avvalendosi della modalità di lavoro da remoto, può essere riconosciuta solo in favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell' art 4 quater ovverosia a persone le cui condizioni cliniche siano dichiarate, dai soggetti legittimati, come incompatibili con la somministrazione del vaccino”.
*
Quanto ai profili di illegittimità della richiamata normativa sollevati da parte ricorrente appare pienamente esaustivo quanto recentemente espresso dalla Corte Costituzionale nelle note sentenze nn.
14, 15 e 16 del 09.02.2023, che hanno ritenuto infondate tutte le questioni sollevate in materia di legittimità dell'obbligo vaccinale. La Consulta, in primo luogo, ha ritenuto che tale obbligo, "come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività", costituisca una misura "sufficientemente validata sul piano scientifico" di contrasto della pandemia e, come tale, "attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui" (par. 11.1 e 11.2 sent. n. 15/2023). Sulla base di una simile argomentazione, la Corte ha escluso che la norma impositiva possa considerarsi discriminatoria o lesiva dei diritti fondamentali, e che le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo (sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione) possano ritenersi sproporzionate: se da un lato, il sacrificio del diritto del lavoratore "non ha la natura e gli effetti di una sanzione […], non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo
e necessario a questo stesso fine"(cfr. par.11.4), dall'altro, "la vaccinazione (è) elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati" (ivi, par. 12.1). In un simile contesto normativo, secondo la Consulta, "il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale", considerato, tra l'altro, che "la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della L.
3 agosto2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro" e che, con riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione "ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del
D. Lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività". La Corte osserva, inoltre, che anche il rischio remoto e certamente non eliminabile che si possano verificare eventi avversi - anche gravi - sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, costituendo semmai titolo per un indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, tra cui le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possono comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile. Sulla questione della necessità del consenso all'inoculazione del vaccino, la Corte ha rilevato -anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2,13,32 Cost. e dagli artt.
1,2 e 3 della Carta Dei Diritti Fondamentali Dell'Unione Europea- che
"l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge", mentre "qualora (…) il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino" (cfr. Corte cost., sent. n. 14/2023, par. 16.1.). Con specifico riferimento al diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa, ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale di rendere la propria prestazione lavorativa;
piuttosto è da tenere in considerazione che il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo o fino al completamento del piano vaccinale nazionale o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., non ha certamente trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Quanto poi alla legittimità della sospensione dalla retribuzione e da qualsiasi emolumento comunque determinato (compreso l'assegno alimentare) la medesima pronuncia ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di
Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, comma 2, Cost., degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, con le seguenti considerazioni:
“la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni,
e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile;
né rileva il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente e perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità.
Neppure configura una soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”. In conclusione, la sospensione della ricorrente appare legittimamente adottata sulla base di una normativa esente da profili di incostituzionalità.
La controvertibilità della materia (quantomeno al tempo della proposizione del ricorso) induce alla compensazione integrale delle spese di lite, ivi incluse quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 29.05.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa