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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2741/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 2741/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Celeste LISO e Sabino Parte_1
SERNIA ricorrente
CONTRO
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente Controparte_4 in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti FRANCESCO SERAFINO e STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito CP_4 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale il Parte_1
ed ha esposto di essere Controparte_1
1 un'insegnante che ha prestato servizio in favore del
[...]
, in qualità di docente temporaneo, in forza di Controparte_1
15 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità
2021/2022 per un totale di 223 giorni di lavoro effettivamente svolto (cfr. doc. 1: contratto di lavoro).
Ha chiesto sia data applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE
1990/90 e siano accolte le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (223 giorni) quantificabili in € 1.297,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione della provvidenza richiesta e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione ai docenti di ruolo.
3. Il ricorso è fondato.
La “Retribuzione Professionale Docenti” è stata istituita dall'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 che ha previsto quanto appresso:
2 “
1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro,
l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
4. Il sostiene: a) che il rinvio all'art. 25 operato dall'art. 7, co. CP_1
3, CCNL 15.3.2001 operi una delimitazione dei destinatari della
“retribuzione professionale docenti”, sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, l'emolumento in questione
3 può essere – e viene – erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione quindi dei docenti assunti per supplenze di minore durata;
b) che erroneamente la controparte ha fatto richiamo al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. stante l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificano il differente trattamento retributivo, diversa e non comparabile essendo la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno).
5. Tale soluzione non può essere condivisa, dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza
27.7.2018 n. 20015, cui occorre dare continuità.
La Suprema Corte, dopo avere rilevato che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ha ritenuto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e si è quindi espressa in senso favorevole al docente enunciando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti
a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
4 “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
6. Va poi sottolineato, con riferimento al principio di non discriminazione, che la spettanza della R.P.D. anche al personale docente assunto per supplenze “brevi” discende già dalla normativa contrattuale e, comunque, che al di là di generiche affermazioni, il non ha dato prova alcuna CP_1 della asserita diversa “professionalità” (che giustificherebbe a suo dire la disparità di trattamento) dei docenti assunti per l'espletamento di supplenze diverse da quelle annuali o fino al termine dell'attività didattica, identiche essendo le mansioni .
7. In merito al quantum richiesto, il non ha svolto Controparte_1 specifiche contestazioni, per cui i conteggi di parte ricorrente possono essere recepiti. Sulla somma indicata dovranno essere calcolati e corrisposti la rivalutazione monetaria o, se superiori, interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
8. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del 8/3/2018 e contenute nei minimi considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione
5 professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione all'anno scolastico 2021/2022 e per i giorni effettivamente lavorati;
condanna il
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
1.297,12, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma
36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida CP_5 in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 2741/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Celeste LISO e Sabino Parte_1
SERNIA ricorrente
CONTRO
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente Controparte_4 in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti FRANCESCO SERAFINO e STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito CP_4 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale il Parte_1
ed ha esposto di essere Controparte_1
1 un'insegnante che ha prestato servizio in favore del
[...]
, in qualità di docente temporaneo, in forza di Controparte_1
15 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità
2021/2022 per un totale di 223 giorni di lavoro effettivamente svolto (cfr. doc. 1: contratto di lavoro).
Ha chiesto sia data applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE
1990/90 e siano accolte le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (223 giorni) quantificabili in € 1.297,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione della provvidenza richiesta e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione ai docenti di ruolo.
3. Il ricorso è fondato.
La “Retribuzione Professionale Docenti” è stata istituita dall'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 che ha previsto quanto appresso:
2 “
1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro,
l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
4. Il sostiene: a) che il rinvio all'art. 25 operato dall'art. 7, co. CP_1
3, CCNL 15.3.2001 operi una delimitazione dei destinatari della
“retribuzione professionale docenti”, sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, l'emolumento in questione
3 può essere – e viene – erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione quindi dei docenti assunti per supplenze di minore durata;
b) che erroneamente la controparte ha fatto richiamo al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. stante l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificano il differente trattamento retributivo, diversa e non comparabile essendo la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno).
5. Tale soluzione non può essere condivisa, dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza
27.7.2018 n. 20015, cui occorre dare continuità.
La Suprema Corte, dopo avere rilevato che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ha ritenuto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e si è quindi espressa in senso favorevole al docente enunciando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti
a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
4 “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
6. Va poi sottolineato, con riferimento al principio di non discriminazione, che la spettanza della R.P.D. anche al personale docente assunto per supplenze “brevi” discende già dalla normativa contrattuale e, comunque, che al di là di generiche affermazioni, il non ha dato prova alcuna CP_1 della asserita diversa “professionalità” (che giustificherebbe a suo dire la disparità di trattamento) dei docenti assunti per l'espletamento di supplenze diverse da quelle annuali o fino al termine dell'attività didattica, identiche essendo le mansioni .
7. In merito al quantum richiesto, il non ha svolto Controparte_1 specifiche contestazioni, per cui i conteggi di parte ricorrente possono essere recepiti. Sulla somma indicata dovranno essere calcolati e corrisposti la rivalutazione monetaria o, se superiori, interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
8. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del 8/3/2018 e contenute nei minimi considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione
5 professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione all'anno scolastico 2021/2022 e per i giorni effettivamente lavorati;
condanna il
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
1.297,12, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma
36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida CP_5 in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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