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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 507/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 23/05/2025, ad ore 9,22, innanzi al got AU TO sono comparsi: per parte attrice l'avv. LEONARDO TOSONI, per parte convenuta l'avv. AMBRETTA TREVISANI, Emanuele Mecozzi personalmente, leg. rappr.te dell'impresa opposta
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della parte op- posta e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto n. 85/2024 del 3 marzo 2024, con ripetizione di Euro 13.495,19 (come quantificati nell'atto di precetto a firma dell'Avv. Trevisani) e versati dalla ditta CP_1 in seguito a concessione della provvisoria esecuzione con provvedimento del Giudice Dott.ssa TO del 19/09/2024;
- in via riconvenzionale:
- condannare l' , per la causale sopra indicata di risoluzione per inadempimento del contratto CP_2 d'opera intercorso, alla restituzione dell'acconto di Euro 6.000,00 in favore di acconto versato CP_1 con bonifico del 04/05/2023, nonché,
- condannare l' a risarcire i danni patiti e patiendi, come quantificati in atto di citazione, e CP_2 pari ad Euro 13.756,00 di cui: Euro 10.556,00 sulla base delle fatture allegate per le spese sostenute con ditte di trasporto esterne per mancato utilizzo del Camion, ed Euro 3.200,00 per compressione della sfe- ra giuridica e patrimoniale della ditta quantificata secondo parametri della giurisprudenza, ovve- CP_1 ro quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, entro i limiti di competenza per valore dell'Ufficio;
In via istruttoria: si insiste nell'ammissione degli specifici mezzi di prova richiesti nell'atto introduttivo;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale suintestato, contrariis rejectis:
- previa remissione in istruttoria, ammettere le prove testimoniali ritualmente formulate dall'opposta; dichiarare la nullità della perizia per i motivi suindicati e meglio precisati nelle note conclusive e, conse- guentemente, disporre la sua rinnovazione tramite nomina di altro CTU;
- In via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, condannando l'opponente , titolare della ditta al pagamento della somma di € 10.773,07 Parte_1 CP_1 come da fatture in atti, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese legali, od altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia al termine dell'istruttoria;
- nel merito: respingere integralmente la domanda riconvenzionale avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa ed errata nel suo ammontare, in quanto l'importo di
€6.000,00 viene richiesto sia come restituzione, sia a titolo di risarcimento danno.
pagina 1 di 14 In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,36, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
, titolare e leg. rappr.te dell'impresa individua- Parte_1 C.F._1 le BIOTEC di EC Alessandro, P.IVA_1 con l'avv. LEONARDO TOSONI e con domicilio eletto presso il difensore
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ATTORE OPPONENTE contro
, in Controparte_3 P.IVA_2 pers. leg. rappr.te p.t. con l'avv. AMBRETTA TREVISANI e con l'avv. FRANCESCA AGUZZI e domicilio eletto presso i difensori
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CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: risoluzione per inadempimento contrattuale e risarcimento danno
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 8.4.24 , titolare e leg. rappr.te Parte_1 della impresa individuale BIOTEC di EC Alessandro, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2024, emesso, in seno al procedimento iscritto al n. 74/2024 RG, dal
Tribunale Ordinario di Fermo, dr.ssa Giorgia Cecchini, in data 3.3.24 e notificatogli a mezzo pec in data 6.3.24, con il quale il Tribunale Ordinario di Fermo gli aveva ingiunto di pagare a
[...] entro il termine di quaranta giorni € Controparte_3 10.773,07- per prestazioni effettuate in suo favore come da fatture n. 809 del 31.12.2022 di € 16.195,63 (per la quale è stata già pagata in acconto la somma di € 6.000,00), n. 72 del 04.02.2023 di €215,94, n. 222 del 26.04.2023 di €117,50 e n. 531 del 26.08.2023 di € 244,00 (all.ti 1, 2, 3, 4 e 5 al ricorso per ingiunzione) - oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente ha dedotto:
pagina 3 di 14 - aver predisposto specifico atto di citazione, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione già esperito in dicembre 2023 e dopo aver incaricato un consulente di parte per l'analisi puntua- le delle responsabilità dell'odierno opposto, nei confronti dell'odierno opposto;
- di aver il 26.10.22 portato presso l , con sede in Via Piave n.10 Controparte_3 di Altidona (FM), il proprio camion Scania CV 480, tg. DY123NZ, utilizzato per l'attività della propria ditta , per una riparazione generale in grado di rimetterlo in sesto, viste le continue CP_1 disfunzioni dello stesso (perdite d'acqua e altri liquidi dal motore, nonché perdita di potenza del motore stesso);
- che dopo 2 mesi, ossia a dicembre 2022, aveva potuto riprendere il camion, ma l'intervento dell non era stato risolutivo, visto il ripresentarsi delle stesse problemati- CP_2 CP_3 che sul mezzo, di lì a poco tempo;
C
- che la aveva emesso fattura n. 809 del 31/12/2022 (doc. 1), nella quale non sono riportati i codici dei pezzi cambiati, tanto da non rendere comprensibile con precisione il lavoro svolto;
- che già a metà gennaio anche suo padre (che svolge mansione di autista quale collabo- Per_1 ratore familiare) aveva modo di constatare un consumo imponente di acqua per il raffreddamen- to del motore, tanto che in data 4.2.23 l emetteva fattura n. Controparte_3 72/2023 per la sostituzione di un tubo dell'acqua (inizialmente la ditta pensava che fosse pro- prio il tubo a provocare la perdita di acqua) e contestuale rabbocco di 10 litri di liquido LÙ
(doc. 2);
- di esser stato costretto più volte, nei mesi successivi, a riportare presso l'officina il mezzo – tanto che nessuna richiesta di pagamento dell'iniziale fattura giungeva dall'Officina, consapevo- le della situazione non risolta – sempre per problemi relativi a perdita del liquido di raffredda- mento, olio, nonché perdita di potenza da parte del motore, senza che mai si intervenisse in modo risolutivo, ma al più con palliativi come rabbocco di liquido, e un cambio olio gratuito (poi- ché i meccanici temevano una fuoriuscita di acqua tale da contaminare l'olio per il motore);
- che i frequenti episodi di rotture, perdita di liquido e potenza del motore l'avevano indotto a chiedere espressamente ai meccanici dell un intervento di un rettificatore in Controparte_3 grado di valutare il motore nel complesso, quindi per il controllo del piano del monoblocco;
- che nei mesi di maggio e giugno, dopo un centinaio di km dall'intervento dei tecnici, iniziavano a ripresentarsi gli stessi problemi;
- di aver nel mese di luglio, non riuscendo a spiegarsi la perdita costante e copiosa di acqua dal motore e salendo al di sopra del motore per darvi un'occhiata, si era avveduto di una notevole perdita di liquido violaceo dalle testate del monoblocco (doc. 3), che, come può confermare qualsiasi meccanico, sono il segno evidente di una disfunzione macroscopica al motore del ca- mion;
- di aver quindi in data 2.8.23 diffidato a mezzo del proprio legale la al ripri- Controparte_3 stino del motore Scania, senza ulteriori aggravi economici per se stesso, allegando documenta- zione fotografica (doc. 4);
- di aver poi, vista la disponibilità da parte dell – evidentemente consapevole di non CP_2 aver compreso, almeno inizialmente, la natura del problema che affliggeva il camion – a render- si disponibile ad una riparazione risolutiva, eseguito un bonifico di € 6.000,00, quale acconto della fattura originariamente emessa per € 13.275,11 oltre Iva, il cui saldo, per i medesimi ac- cordi bonari, doveva avvenire solo alla consegna del mezzo, purché privo di malfunzionamenti;
- che, nonostante un altro mese di ricovero del camion, ripreso soltanto sul finire di agosto, an- che questa volta, dopo pochi giorni, tornavano a ripresentarsi i soliti problemi (surriscaldamento del motore, consumo sproporzionato di acqua e olio, perdita di potenza);
- che in quell'occasione, dalla fattura n. 531 del 26/08/2023 (doc. 5) emessa contestualmente al ritiro del mezzo dall'Officina, pare che l'unico intervento posto in essere dai meccanici sia stato quello di rimontare l'albero di trasmissione (un intero mese per rimontare l'albero di trasmissio- ne!), operazione a dir poco insufficiente, che avrebbe comunque senza dubbio permesso ai meccanici di prendere visione della profonda crepa che tagliava il monoblocco;
- che se la mancata diagnosi dei problemi del mezzo a novembre 2022 può essere intesa come pagina 4 di 14 frutto di negligenza, imprudenza o imperizia, l'evidenza dei fatti ad agosto 2023 farebbe presu- mere, al contrario, coscienza e volontà nel negare l'incapacità di risolvere i problemi del camion, sicché fuori discussione appare la responsabilità dei meccanici, i quali avrebbero dovuto avver- tirlo dello stato del motore e della conseguente impossibilità di continuare a far marciare il mez- zo;
- che in questo lasso di tempo, successivo alla diffida e nonostante l'acconto pagato – sulla fi- ducia di vedere risolte le problematiche – all'originaria fattura, il camion tornava a manifestare le problematiche fin dall'inizio riscontrate, e precisamente, in data 2.10.23, mentre si trovava in lo- calità Pollenza (MC), l'autocarro subiva una improvvisa rottura, tanto da richiedere l'intervento di un carro attrezzi che trasportava il camion, ancora una volta, presso l (fattura Controparte_3 allegata – doc. 6);
- che in questa occasione l'Officina non emetteva alcuna fattura per lavori svolti, a dimostrare la consapevolezza di una situazione nella quale non erano stati in grado di risolvere i problemi, e si limitava a riconsegnare il camion dopo pochi giorni, in data 10.10.23;
- che il giorno dopo, 11.10.23, il camion, dopo essere arrivato a Morrovalle, cominciava di nuovo a perdere copiosamente liquidi, tanto da non poter permettere la marcia, per cui aveva di nuovo avvisata l la quale provvedeva – proprio perché riconosceva la mancata riparazione CP_2 del camion – a chiamare immediatamente il carro attrezzi, che poco dopo era giunto sul posto C insieme ai meccanici, riportando il camion alla , che aveva pagato il carro attrezzi, consape- vole ancora una volta di essere la causa del malfunzionamento verificatosi il giorno seguente alla riconsegna del camion da parte dell'officina stessa;
- che dopo questo intervento il camion veniva riconsegnato in data 29.10.23;
- che ancora una volta, a distanza di un giorno dalla riconsegna del mezzo, in data 30.10.23, l'ennesimo episodio di rottura nei pressi della propria sede aziendale ed anche questa volta i meccanici dell giungevano sul posto per cercare di far rientrare il mezzo in sede e, CP_2 trovandosi di fronte i meccanici dell i quali dichiaravano di “non saper più dove met- CP_2 tere le mani”, si era visto costretto a ricorrere per la terza volta in due mesi a un carro attrezzi (fattura allegata – doc. 7);
- di essersi allora rivolto a una Officina convenzionata , l'Officina Meccanica Pierantozzi CP_4 di ZI Eolinda & C. S.a.s., sita in Località Villa S. Antonio, 63100, Ascoli Piceno, anche solo per capire cosa fosse successo, quali fossero i reali problemi che affliggevano il mezzo;
- che immediatamente, al solo racconto delle problematiche verificatesi, i meccanici dell'Officina Pierantozzi diagnosticavano problemi seri al motore e procedendo allo smontaggio della parte superiore, constatavano danni rilevanti al monoblocco, quali “danni di cavitazione nel piano su- periore”, oltre ad accorgersi di una macroscopica crepa (impossibile da non vedere!) lungo tutto il monoblocco: cavitazione e crepa sul monoblocco sono infatti segno evidente di un mezzo che non può in alcun caso essere messo su strada;
- che il 18.11.23 l'officina Pierantozzi gli aveva fornito una prima relazione (doc. 8);
- che era emerso, di conseguenza, come l avesse omesso, fin CP_2 Controparte_3 dall'inizio, di rivelare la reale problematicità in cui versava il monoblocco, per dolo o colpa grave, in quanto, anche nel caso in cui non fossero stati in grado di risolvere il problema (avvedendosi magari del fatto che fossero necessari dei tecnici per questo tipo di attività), avrebbero CP_4 quantomeno dovuto dichiararlo e indirizzarlo presso un meccanico specializzato in riparazioni;
CP_4
- di aver, scoperti i problemi che fin dall'inizio l aveva celato, avviato la procedura di CP_2 Negoziazione assistita, notificata in data 23.11.23 all' , e in data Controparte_3 15.12.23 avveniva il primo incontro presso lo studio del proprio legale;
non avendo raggiunto accordo bonario, si conveniva di rinviare a un ulteriore incontro, anch'esso infruttuoso, tanto che in data 9.1.24 veniva sottoscritto dalle parti verbale di esito negativo del tentativo di conciliazio- ne mediante negoziazione assistita (doc. 9);
- di aver a quel punto (22.1.24) incaricato perito industriale iscritto all'Albo Persona_2 dei CTU presso il Tribunale di Ancona, di stilare una consulenza di parte per accertare i fatti e corredare di competenze tecniche la ricostruzione degli stessi (doc. 10);
pagina 5 di 14 - che il CTP analizzando l'originaria fattura dell (nella quale, Per_2 Controparte_3 come accennato, mancano peraltro i codici articolo dei componenti installati, non potendosi così stabilire se si tratti di ricambi originali o di after-market) e recandosi anche a visionare il camion presso l'officina di Pierantozzi, ad Ascoli Piceno, constatava come vi fosse una evidente CP_4 responsabilità da parte dell' , in quanto la presenza di una crepa di Controparte_3 notevoli dimensioni sul monoblocco, e i difetti al piano dello stesso (evidenti dalle fotografie al- legate alla perizia), i quali secondo la comune esperienza non possono formarsi in pochi mesi, ma sono il frutto di anni, “non potevano non essere rilevati al momento dell'intervento eseguito alla fine del 2022 in quanto si era operato proprio sulla testata e sul monoblocco stesso con so- stituzione del gruppo canne-pistone” (Cfr. p. 13 Perizia); con specifico riferimento alla crepa, il perito è nettissimo: “Non è pensabile di poter utilizzare un monoblocco con una rottura così im- portante, non ci sono alternative alla sostituzione del monoblocco con un altro o nuovo o revi- sionato”;
- che le conclusioni del CTP sono che portare a conoscenza del proprietario le suddette eviden- ze fattuali “sarebbe stato di estrema rilevanza in quanto avrebbe permesso di evitare l'esecuzione delle notevoli spese di riparazione a cui ha dovuto far fronte la ditta EC, spese che ora si sono rilevate del tutto inutili”;
- che l'impossibilità di utilizzare il camion per le attività produttive di l'ha costretto a inca- CP_1 ricare, per i vari servizi di raccolta che svolge, ditte esterne di trasporto, dovendo così far fronte anche a questi ulteriori costi che, nel caso in cui il camion fosse stato riparato in tempi consoni, non si sarebbe trovato a pagare (fattura n. 52 del 30/06/2023 della ditta Biancucci per Euro 2.196,00; la n. 75 del 31/07/2023 sempre della ditta Biancucci per Euro 5.648,60; la n. 2484 del
16/08/2023 della ditta Cirioni per Euro 610,00; la n. 80 del 31/08/2023 della ditta Biancucci per Euro 488,00; la n. 90 del 30/09/2023 della ditta Biancucci per Euro 244,00; la n. 3109 del
16/10/2023 della ditta Cirioni per Euro 305,00 - doc. 11);
- che, senza voler contare le spese relative alle ditte di trasporto che sta attualmente sostenen- do, dopo che il camion fuori uso è stato portato all'Officina Pierantozzi, le spese sostenute da giugno a fine ottobre per soddisfare le richieste della clientela aziendale non avendo a disposi- zione il camion sono state di € 9.491,60, soldi che avrebbe sicuramente risparmiato se la ditta avesse fin da subito compreso le evidenti problematiche del camion, evi- Controparte_3 tando di porre in essere lavori sullo stesso manifestamente inutili e controproducenti;
- che, anche volendo considerare le due fatture successive della : Controparte_3 n. 72 del 04/02/2023 di € 215,94 (fattura che prova le perdite d'acqua del camion già dopo un mese dalla riparazione, tanto da indurre l a sostituire il tubo dell'acqua nel tentativo di CP_2 arrestarne la perdita) e la n. 531 del 26/08/2023 di Euro 244,00, compensando queste due fat- ture con le spese sostenute da per le ditte di trasporto o, nonché considerando le due CP_1 chiamate al carro attrezzi pagate da di € 732,00 e € 793,00 (mentre una era stata pagata CP_1 dall – doc. 6-7) permarrebbe un credito in capo a quest'ultimo di € Controparte_3 10.556,66, oltre alla ripetizione di quanto indebitamente pagato a titolo di acconto per la prima fattura (relativa a lavori erronei e nient'affatto risolutivi), pari ad € 6.000,00;
- che la fattispecie configura un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e la tutela offerta al cliente del meccanico dall'art. 2226 c.c. trova la propria ragion d'essere nella necessità di tutelare il primo e così permettere che questo possa essere soddisfatto – esonerato dal pagamento di un corrispettivo per un servizio non svolto o mal svolto – ed eventualmente risarcito per i danni conseguenti alla mancata corretta riparazione;
- che l'art. 2226 c.c. impone al cliente di denunciare formalmente i vizi o le difformità dell'opera una volta venutone a conoscenza, e tale denuncia è avvenuta con diffida 2.8.23, in cui ex art. 1668/1 c.c., cui l'art. 2226 c.c. rimanda, si chiedeva il ripristino del motore e l'effettivo intervento risolutivo sullo stesso in modo tale da renderlo pienamente funzionante, , nonostante tale inti- mazione, e la disponibilità inizialmente dimostrata dall , nessun Controparte_3 intervento risolutivo veniva effettuato sul camion, né, giunti a questo punto, con l'evidenza del liquido violaceo che fuoriusciva dalle testate del monoblocco, i meccanici della Controparte_3[..
si avvedevano della necessità di agire sul monoblocco, o quantomeno di avvertirlo di porta- re il mezzo da un meccanico specializzato in questo tipo di intervento;
pagina 6 di 14 - che l'art. 2226 statuisce che, mentre le difformità e i vizi debbono essere denunciati entro otto giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi (come avvenuto, regolarmente, con diffida 2.8.23), l'azione si prescrive entro un anno della consegna: pure tale termine, nel caso che ci occupa, è stato rispettato con la notifica a mezzo pec avvenuta in data 23.11.23, della proposta di nego- ziazione assistita (nell'art. 8 del D.L. n. 132/2014, si legge: “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”);
- che pertanto intende chiedere che venga dichiarata la risoluzione del contratto, che ex art. 1668 c.c. dà diritto ad ottenere la restituzione dei soldi versati per la riparazione inefficace, ossia la somma di Euro 6.000,00, corrisposta con bonifico in agosto, dopo la manifestata disponibilità dell di ripristinare il motore e risolvere i problemi, oltre al risarcimento del Controparte_3 danno dal cliente subito in conseguenza del fatto, come da fatture allegate, a testimoniare il fat- to che l'odierno opponente ha dovuto far ricorso a ditte esterne di trasporto, non potendo utiliz- zare il proprio camion;
- che, con riferimento ai lavori di riparazione meccanica, la giurisprudenza ha stabilito che la prestazione dell'autoriparatore non comprende soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, risultato che nel caso che ci occupa non è certo stato raggiunto;
corollario di quanto appena affermato, è che l'autoriparatore deve sempre rifiu- tarsi di eseguire interventi che non sia in grado di svolgere correttamente;
- che pare perfettamente rispettata in questo caso, la valutazione preliminare su cui si fonda l'azione di ripetizione dell'indebito in caso di mancata riparazione di un veicolo, e cioè: “la verifi- ca che l'opera eseguita abbia, per effetto dei vizi o delle difformità, un valore inferiore rispetto a quello che avrebbe avuto ove fosse stata eseguita a regola d'arte” (Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 15563/2014), circostanza confermata anche dal CTP il quale afferma, nelle Persona_2 conclusioni della perizia, che mentre il valore del mezzo, laddove funzionante, sarebbe di € 26.000,00, attualmente può essere considerato di circa € 13.000,00 (il valore perso dal mezzo equivale al lavoro inutilmente svolto dall ); CP_2 CP_3
- che il Tribunale di Lecce in un caso del tutto analogo ha condannato l'officina alla restituzione dei soldi versati per la riparazione, oltre al risarcimento dei danni: “La prestazione dell'autoriparatore non comprende soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, vale a dire il corretto intervento di riparazione, di sostituzione o di manutenzione richiesto dal cliente”… “L'autoriparatore deve sempre svolgere la propria opera con la diligenza professionale propria dell'artigiano qualificato ed esperto nell'attività dell'autoriparazione. Non basta, dunque, la diligenza generica del buon padre di famiglia, ma occorre un grado di diligenza qualificata, che comporta l'obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d'arte e secondo perizia professionale, le regole tecniche e l'esperienza concre- ta tipiche della figura dell'autoriparatore modello, professionalmente preparato” (Tribunale di Lecce, Sent. n. 535 del 09/08/2023);
- che in questi casi la SC ha statuito che “è errato ritenere che incombe sul creditore la prova dell'inesatto adempimento della prestazione. Il ricorrente in questi casi ha solo l'onere di dedur- re l'inesatto adempimento del meccanico, mentre è onere di quest'ultimo provare l'insussistenza dei vizi lamentati” (Cass. Civ. Sez. III, n. 18181 del 2014);
- che la privazione della disponibilità del bene ha comportato una compressione oggettiva e ir- reparabile alla sfera patrimoniale, la quale ha determinato un danno economicamente valutabi- le, in correlazione al quale sorge un obbligo risarcitorio, che la giurisprudenza ha ritenuto in casi analoghi di fissare tra i 30,00 e i 50,00 euro per ogni giorno di mancato utilizzo. Quest'ultimo elemento indurrebbe a quantificare, considerando soltanto l'ultimo periodo (agosto/ottobre), e attenendosi a un valore medio di € 40,00 al giorno, un danno risarcibile di € 3.600,00.
Conseguentemente conclude per accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento della parte opposta e, per l'effetto, revoca de D.I. opposto n. 85/2024, con condanna dell'odierna opposta alla restituzione di € 6.000,00, in quanto indebitamente percepi- ta, ed a risarcire i danni patiti e patiendi, come su descritti, e pari ad € 19.756,00 , di cui € 10.556,00 sulla base delle fatture allegate per le spese sostenute, ed € 3.200,00 quale risarci- mento per il mancato utilizzo del camion, ovvero di quella maggiore o minore risultante all'esito pagina 7 di 14 dell'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, entro i limiti di competenza per valore dell'Ufficio.
C Si è costituita per contestare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, deducendo:
- di aver richiesto ingiunzione per ottenere il pagamento della somma dovutale in forza degli in- terventi di riparazione effettuati sull'autocarro Scania CV 480 Tg DY123NZ su commissione dell'attuale opponente;
Parte_1
- che durante l'incontro di ottobre 2022, il proprio legale rappresentante, Mecozzi Emanuele, pur rendendosi disponibile alla riparazione, rappresentava che sarebbero stati necessari circa due mesi, dal momento che l'Officina era impegnata in altre precedenti lavorazioni e che
[...]
accettava di lasciare il mezzo nonostante la tempistica evidenziata, richiedendo Parte_1 espressamente una riparazione ad un prezzo economico, anche mediante sostituzione con pezzi non originali , trattandosi appunto di un mezzo usato;
CP_4
- che per il lavoro commissionato non veniva richiesto alcun acconto dall'attuale opposta, che anticipava tutte le spese per i pezzi di ricambio necessari;
- di aver al momento del ritiro del mezzo emesso la fattura n. 809 del 31.12.2022 per € 16.195,63, indicando dettagliatamente gli interventi effettuati, sostanzialmente riconducibili a quanto commissionato, ossia alla sistemazione dei cilindri a seguito di grippatura;
- di aver restituito l'autocarro perfettamente funzionante;
- che dopo circa un mese, aveva riportato il mezzo all Parte_1 Controparte_3 per una perdita d'acqua dovuta alla rottura di un tubo usurato che veniva sostituito ed, a fronte di tale intervento, veniva emessa la fattura n. 72 del 4.02.23 per € 215,94, rimasta impagata;
- che dopo altri due mesi circa il mezzo era stato nuovamente riportato presso l Controparte_3[..
da , per un intervento relativo all'asta livello olio, sempre dovuto Parte_1 all'usura, a fronte del quale veniva emessa la fattura n. 222 del 26.4.23 di € 117,50, rimasta im- pagata;
- di aver, dopo tale intervento, sollecitato ulteriormente il pagamento di quanto dovuto, posto che il mezzo non aveva manifestato ulteriori problemi, ed in data 4.5.23 Parte_1 aveva bonificato la somma di € 6.000,00 a titolo di acconto sulla prima fattura n. 809/2022;
- che il 2.8.23 tramite il proprio legale, inviava con pec all una diffida Pt_1 Controparte_3 per il ripristino del mezzo di cui sopra, adducendo pretestuosamente che lo stesso manifestava nuovamente problemi quali, in particolare, la fuoriuscita di liquido dalle testate e dal monoblocco dovuta, a suo dire, alla non corretta riparazione da parte dell stessa;
CP_2
- di aver poi, rassicurata dal fatto che EC riferisse verbalmente che la diffida era solo un proforma, proceduto ad effettuare un ulteriore intervento di smontaggio e rimontaggio dell'albero di trasmissione danneggiato dall'usura, sostituendolo con uno fornito dallo stesso
, per il quale veniva emessa la fattura n. 531 del 26.8.23 per € 244,00 rima- Parte_1 sta impagata;
- di aver ad ottobre 2023, posto che l'autocarro aveva presentato ulteriori problemi e senza al- cun riconoscimento di responsabilità, effettuato un controllo “in garanzia”, per il quale non veni- va richiesto alcun compenso, allo scopo di verificare che il lavoro effettuato nel novembre 2022 (relativo alla grippatura dei cilindri), non fosse la causa dell'attuale guasto, contattando pure il proprio rettificatore di fiducia, della B.S. IC (con sede in Fermo), per un Persona_3 consulto;
- di aver, eseguito il controllo di cui sopra, restituito all'attuale opponente il mezzo, che, dopo una prova su strada di alcuni chilometri, si era fermato;
- di aver, informata dell'accaduto, ipotizzato il cedimento strutturale del monoblocco per usura e, di conseguenza, comunicato a la necessità di sostituirlo;
Parte_1
- che tale ipotesi oggi è avvalorata anche dalla scoperta che i chilometri del mezzo erano molti di più di quelli dichiarati, poiché erano stati artatamente ribassati: da un'indagine effettuata sul portale dell'automobilista (https://www.ilportaledellautomobilista.it/interrogazionistoricorevisio- ni/spa/), che consente la verifica delle revisioni per i veicoli effettuate dopo il 1° giugno 2018), è
pagina 8 di 14 emerso che, nell'arco delle tre revisioni effettuate, i chilometri del mezzo sono diminuiti, come da tabella che si riporta:
Tipologia veicolo AUTOVEICOLO Targa ricercata: DY123NZ
Data revisione Esito revisione Km rilevati dall'operatore Targa alla revisione
04/01/2023 REGOLARE 915.469 DY123NZ
19/11/2021 REGOLARE 899.851 DY123NZ
19/11/2018 REGOLARE 992.222 DY123NZ
- che EC, invece di seguire le indicazioni ricevute dall e sostituire il mo- Controparte_3 noblocco, si era rivolto altrove, recandosi a novembre 2023 presso l'officina convenzionata denominata Officina Meccanica Pierantozzi di ZI Eolinda & C. s.a.s., sita in Villa S. CP_4 Antonio (AP), la quale procedeva allo smontaggio del motore, dichiarando danni da cavitazione, oltre ad una “crepa” lungo il monoblocco;
- che evidentemente, al momento delle riparazioni effettuate l'anno precedente (ovvero a no- vembre 2022) dall , detta crepa del monoblocco non era presente, perché al- Controparte_3 trimenti il mezzo non avrebbe funzionato e si sarebbe fermato fin da subito, per cui la crepa si era formata successivamente, in conseguenza dell'usura, considerato che il mezzo per circa 10 mesi dal primo intervento di novembre 2022 aveva funzionato fino a circa ottobre 2023;
- che il 23.11.23 le aveva notificato procedura di negoziazione assistita, che Parte_1 si concludeva con esito negativo, stanti le pretestuose accuse di responsabilità e le conseguenti annesse richieste, costringendola a notificare in data 3.3.24 il decreto ingiuntivo n. 85/24 (og- getto della presente opposizione) per tutelare i propri diritti;
- di respingere ogni accusa avversaria, in quanto alcuna responsabilità o negligenza può esser- le imputata, avendo effettuato le riparazioni necessarie (anticipando anche i costi dei pezzi di ricambio), restituendo ogni volta il mezzo perfettamente funzionante, inclusa la verifica in ga- ranzia sul primo intervento effettuato, rappresentando, infine, ad ottobre 2023 la necessità di procedere alla sostituzione del monoblocco ormai eccessivamente usurato;
- che da novembre 2022 il mezzo aveva manifestato problemi non riconducibili alla rottura del monoblocco (grippatura del motore;
sostituzione tubo acqua;
riparazione asta livello olio;
rimon- taggio albero di trasmissione) avvenuta ad ottobre 2023, quando il mezzo si era fermato;
- di aver da novembre 2022 ad ottobre 2023 ogni volta riparato e riconsegnato l'autocarro fun- zionante, secondo i tempi concordati, utilizzando anche pezzi non originali (che non significa certo di qualità inferiore), al fine di ridurre le spese di manutenzione, come richiesto espressa- mente da;
Parte_1
- che la lamentata crepa del monoblocco non era presente durante i vari interventi effettuati dall , considerato che l'autocarro aveva continuato a lavorare per circa 10 Controparte_3 mesi, presentando ogni volta problemi diversi, certo non ricollegabili alla presenza di una crepa come ex adverso sostenuto;
- che per accertare la causa del danno al monoblocco, controparte, invece di rivolgersi a no- vembre 2023 all'Officina Scania Pierantozzi, avrebbe dovuto promuovere tempestivamente un accertamento tecnico preventivo, per accertare che la crepa del monoblocco fosse effettiva- mente presente prima dell'intervento della stessa officina Pierantozzi, ma così non è stato e tale negligenza non potrà pregiudicare le ragioni dell'opposta;
- che le richieste avversarie di risarcimento danni sono tutte infondate e non imputabili a re- sponsabilità dell'opposta;
- che la richiesta avversaria di rimborso dell'importo di circa € 10.000,00 per, a suo dire, spese sostenute per incarico di trasporto a ditte esterne, è del tutto destituita di fondamento, poiché avrebbe potuto rivolgersi nuovamente all , ma così non è stato;
Controparte_3
- che, quanto al lamentato danno da utilizzo di mezzi sostitutivi, si rammenta che ex art. 1227/2 cc “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordi- naria diligenza” e nella fattispecie, l'ordinaria diligenza sarebbe consistita nel rivolgersi nuova- mente all , nel richiedere l'ATP ed infine nel sostituire il mono- Controparte_3
pagina 9 di 14 blocco come indicato da quest'ultima, ma così non è stato;
- che è assurdo chiedere il deprezzamento di un mezzo immatricolato nel 2009, acquistato usa- to da a fine 2021 alla cifra di € 21.960,00 con un chilometraggio ribassato, Parte_1 e, semmai, tale somma pagata da sarebbe comunque eccessiva per un Parte_1 mezzo più usurato di quanto risultante, con conseguente responsabilità del venditore sul punto;
- che le lavorazioni svolte dall erano comunque necessarie e non hanno cer- Controparte_3 to determinato un deprezzamento dell'autocarro, semmai il contrario, anche considerato che le stesse venivano effettuate su di un mezzo con in realtà un chilometraggio molto più elevato;
- che la perizia di controparte omette d'indicare il chilometraggio del mezzo al momento dell'acquisto da parte di nel dicembre del 2021, senza neppure accertare Parte_1 che lo stesso chilometraggio era stato notevolmente ribassato dal 2018 in poi, e accusa l di aver installato pezzi di ricambio non originali, sorvolando sulla circostan- Controparte_3 za che vi era stato l'accordo delle parti e che lo stesso , ogni volta, richiede- Parte_1 va la riparazione più economica possibile, trattandosi di un mezzo usato;
- che non risponda al vero quanto sostenuto dal perito di controparte, ovverosia che un pezzo non originale sia di qualità inferiore rispetto a quello originale, tanto più che il monoblocco era un pezzo originale del mezzo e non sostituito dall'opposta;
- che la CTP prodotta ex adverso non contesta il buon funzionamento dei pezzi di ricambio uti- lizzati dall che, dall'esame del perito dell'opponente sono risultati funzionanti, Controparte_3 non deteriorati e comunque non riconducibili al problema contestato, relativo esclusivamente alla crepa del monoblocco, che prima del mese di ottobre 2023 non era presente e che veniva indicata, in via ufficiosa dall'Officina Pierantozzi a novembre 2023 e, poi, dal perito di contropar- te a marzo del 2024, quindi a distanza di oltre un anno dal primo intervento dell'opposta;
- che non potrà essere riconosciuto alcun danno da fermo del mezzo, ex adverso quantificato in
€ 3.600,00 per il periodo agosto – ottobre 2023, poiché il mezzo fino ad ottobre lavorava pre- sentando ogni volta problemi diversi.
- che, anche in questo caso, i danni sono imputabili esclusivamente a controparte, che avrebbe dovuto richiedere un immediato accertamento tecnico preventivo, riparare il mezzo e poi, even- tualmente, avviare la causa di merito;
- che, ove venisse accolta la domanda avversaria di revoca del decreto ingiuntivo di € 10.773,07, oltre alla restituzione di € 6.000,00 pagati da a titolo di acconto, Parte_1 oltre al risarcimento del danno quantificato ex adverso in € 19.756,00 di cui € 10.556,00 per uti- lizzo di ditte terze ed € 3.200,00 per fermo veicolo (il conto in realtà non torna in quanto ricom- prende due volte € 6.000,00 di cui chiede anche la restituzione!), l'odierno opponente finirebbe per beneficiare della complessiva somma di € 36.529,07, quindi ben oltre il valore del mezzo, sia attuale che iniziale, con conseguente indebito arricchimento, considerato che il mezzo me- desimo è stato valutato oggi dal perito di controparte in € 12.725,00 (iva esclusa);
- che pretende di non versare alcunché all non solo per Parte_1 Controparte_3 le ore di manodopera impiegate, ma anche per i pezzi di ricambio nuovi montati sul proprio mezzo, nonostante la correttezza degli interventi effettuati e nonostante lo stesso mezzo, per 10 mesi, abbia continuato a lavorare;
- che controparte non ha contestato la correttezza degli interventi effettuati dall' Controparte_3[..
, ma solo l'esistenza di una crepa, accertata peraltro solo a novembre 2023 da un'altra Pt_2
e non tramite regolare ATP;
[...]
- di aver, in definitiva, ogni volta puntualmente riparato il mezzo secondo le modalità e le tempi- stiche concordate con e finché l'autocarro è stato portato presso l Parte_1 CP_3
, non era presente alcuna crepa, formatasi successivamente poiché in difetto il mezzo
[...] non avrebbe lavorato per circa 10 mesi, ma si sarebbe fermato subito;
- che nessun danno da rimborso fatture per utilizzo di ditte terze è imputabile all' Controparte_3[..
, in quanto si rivolgeva alle medesime spontaneamente senza contattare Parte_1 l'opposta come avrebbe dovuto, avendo evidentemente valutato di avere comunque un adegua- to margine di guadagno.
pagina 10 di 14 Conseguentemente conclude per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, condannando l'opponente , titolare della ditta , al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di € 10.773,07 come da fatture in atti, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese le- gali, od altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia al termine dell'istruttoria, e per il ri- getto della domanda riconvenzionale.
Il GI designato ha con decreto 22.4.24 delegato trattazione e decisione della causa a questo got.
Come le memorie ex art. 171 ter cpc parte opponente ha prodotto copia della querela sporta nei C confronti del leg. rappr.te di e parte opposta ha prodotto la prova che il camion era stato venduto.
In esito alla udienza di prima comparizione 19.9.24 il got ha assegnato la provvisoria esecuzio- ne al decreto opposto, rilevando che l'opposizione non appariva di pronta soluzione, e, affer- mando l'opponente di aver conservato il motore, disposto CTU affidata all'ing. Persona_4 che ha prestato giuramento all'udienza 4.10.24 e depositato l'elaborato in data 3.4.25.
Visto l'elaborato peritale e viste le restanti istanze istruttorie delle parti, il got ha ritenuto la cau- sa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine in- termedio per note.
*
Come sin qui esposto, l'opponente ha lamentato il grave inadempimento dell , chie- CP_2 dendo risoluzione del contratto, revoca dell'ingiunzione emessa in favore dell'opposta per il re- cupero del compenso per l'attività effettuata in esecuzione del contratto da risolvere e risarci- mento del danno.
Come è noto, in caso di lamentato inadempimento contrattuale, spetta alla controparte dar pro- va del proprio corretto adempimento (o di diversa estinzione della propria obbligazione) e, per citare parte opponente, “La prestazione dell'autoriparatore non comprende soltanto lo svolgi- mento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, vale a dire il corretto intervento di riparazione, di sostituzione o di manutenzione richiesto dal cliente”…
“L'autoriparatore deve sempre svolgere la propria opera con la diligenza professionale propria dell'artigiano qualificato ed esperto nell'attività dell'autoriparazione. Non basta, dunque, la dili- genza generica del buon padre di famiglia, ma occorre un grado di diligenza qualificata, che comporta l'obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d'arte e secondo perizia pro- fessionale, le regole tecniche e l'esperienza concreta tipiche della figura dell'autoriparatore mo- dello, professionalmente preparato”.
Posto che è pacifico che l' abbia effettuato lavori la valutazione della correttezza o CP_2 meno di tali prestazioni andava affidata ad un CTU, risultando sostanzialmente corrispondenti le ricostruzioni degli eventi rappresentate dalle parti e di conseguenza superflue le prove orali ri- chieste.
La causa quindi può essere decisa muovendo dagli accertamenti effettuati in sede di CTU e dal- le conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il giudicante non ha motivo di disco- starsi, in quanto frutto di un iter logico che appare ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Il CTU, ricostruite le narrazioni delle vicende così come risultanti dagli atti di parte e sulla base della documentazione, accertato che il monoblocco conservato presso la sede in Fermo, CP_1 contrada Paludi n.415/C, fosse effettivamente quello già installato sul camion Scania CV 480 tg. DY 123 NZ, nonché esposta la 'La corretta gestione del cliente' da parte di impresa di autoripa- ratore, precisa che l'evento dannoso accertato in contraddittorio durante il sopralluogo consiste in:
1) erosione per cavitazione di alcune superfici interne del monoblocco, sulle porzioni centrali e pagina 11 di 14 superiori delle sedi canne cilindri, di cui non è possibile affermarne con certezza – anche se cir- costanza più probabile che non - la presenza al tempo del primo intervento effettuato dall'officina, che avrebbe dovuto individuarla mettendo a nudo il motore (cfr. foto nn.2,3 della relazione peritale);
2) lunga ed ampia crepa orizzontale passante, posta a quota pressoché corrispondente alle su- perfici interne erose, di cui non è possibile affermarne con certezza la presenza al tempo del primo intervento effettuato, che non sarebbe stato possibile individuare senza asportare il moto- re dal veicolo, in quanto formatasi sul lato aspirazione ove è presente un coperchio di chiusura che la celava (cfr. foto n.4).
Il CTU afferma sia impossibile determinare in maniera precisa l'istante in cui si è verificato il danno, perché si può pervenire ad una simile situazione sia in un tempo prolungato, sia con una temperatura particolarmente elevata, e gli effetti risulterebbero cumulativi.
Non può quindi esser condivisa la tesi della difesa dell'opposta secondo cui la crepa e C l'erosione non sussistessero al momento del primo intervento di , che la difesa stessa fonda sull'osservazione che persino il CTP di parte opponente abbia scritto che l'officina autorizzata avrebbe a fine 2023 - vista l'anzianità del veicolo ed in accordo con il proprietario – “de- CP_4 ciso di provare comunque alla riparazione procedendo con la spianatura del monoblocco e la sostituzione dei componenti che verranno trovati deteriorati”.
Tale decisione, di per se stessa pacifica ed incontestata, è altrettanto pacificamente stata presa dall'opponente e dal personale dell'officina autorizzata prima che il motore fosse oppor- CP_4 tunamente stato messo a nudo presso l'officina stessa: tale operazione risulta - dagli CP_4 stessi documenti che la difesa di parte opposta intende valorizzare quali fatti non considerati dal CTU – aver portato all'accertamento, in quella sede, dell'erosione da cavitazione e della crepa C (fatti non emersi presso la , che non ha ritenuto necessario mettere a nudo il motore), ragion per cui l'officina autorizzata – una volta appurata la necessità di sostituire il motore (v. CP_4 doc 8 dell'opponente) – non ha più effettuato alcun altro intervento (o almeno non ve ne è prova alcuna, né ciò è mai stato dedotto da alcuno, tantomeno da parte opposta): il motore è rimasto smontato e trasferito presso la sede , così da poter essere analizzato in sede di opera- CP_1 zioni peritali, ed il resto dell'autocarro venduto a terzi.
Non vi sono quindi “fatti” che il CTU ha ingiustificatamente pretermesso, tanto da condurre alla dichiarazione di nullità dell'accertamento peritale: che l'opponente mirasse alla ripristinata effi- cienza dell'autocarro è pacifico;
che sia per l che per l'Officina Pierantozzi il pro- CP_2 gramma di massima fosse “vista la vetustà del mezzo, si proverà a sostituire i componenti deteriorati” è altrettanto pacifico;
ma l non ha ritenuto necessario mettere a nudo il motore (e CP_2 provveduto comunque a sostituire altro) e l'Officina Pierantozzi invece l'ha ritenuto necessario e vi ha provveduto, prima di procedere a qualsiasi sostituzione.
Ciò è perfettamente in linea con le conclusioni del CTU, ossia che l'accertamento delle cause della problematica rilevata dal cliente non potesse prescindere dal mettere a nudo il motore: il parere del CTU è che l non abbia gestito correttamente il cliente ed il suo problema CP_2
[“non ha risolto le problematiche neanche con i numerosi interventi successivi allorquando era chiaro esser generati da anomali aumenti di temperatura”, perché gli interventi effettuati inizial- mente dall'officina (elencati nella ft.00809, fra cui non è presente la rettifica del piano superiore monoblocco, di prassi necessaria per eseguire la lavorazione a regola d'arte) “svolti a seguito di un 'grippaggio' (guasto dovuto ad un aumento di temperatura) occorso ad un veicolo notevol- mente usurato, seguivano ulteriori aumenti di temperatura afferenti a problemi all'impianto di raffreddamento (perdite di liquido refrigerante e cali di potenza), mai risolti … nonostante i ripe- tuti interventi → essendo della stessa natura, in concreto l'officina non ha risolto il problema ini- ziale come invece avrebbe dovuto”].
Il Ctu ritiene inoltre che il danno evento sia stato concausato o aggravato dall'opponente, es- sendo stato il veicolo, dopo tale primo importante intervento, utilizzato dall'opponente e/o dal suo autista anche in presenza di segnalazioni di temperatura elevata, mentre “il conducente (professionista) avrebbe dovuto agire diversamente per preservare l'atc da più gravi danni al motore, ossia la constatata grave erosione per cavitazione e crepa monoblocco”.
pagina 12 di 14 Per quanto il CTU si sia speso, al di là del quesito, nell'esaminare la condotta esigibile dall'autoriparatore e dall'autista, concludendo per la concorrente responsabilità di entrambi (al 70% a carico del meccanico ed al 30% a carico dell'autista professionale), tali conclusioni non possono essere condivise.
Mentre è certo che l debba necessariamente presumersi tenuta ad adempiere con CP_2 la diligenza professionale propria dell'artigiano qualificato ed esperto nell'attività dell'autoriparazione, non vi è elemento alcuno che consenta di legittimamente ritenere l'opponente – che produce e commercializza concimi – o il padre di lui (pensionato e collabora- tore familiare) siano autisti professionisti, per cui non può pretendersi da loro altra condotta che il rappresentare compiutamente il problema per ottenere dall'artigiano qualificato l'esame del mezzo ed il preventivo sulle opere che si rendano necessarie, dati su cui l'opponente/proprietario del mezzo può fondare la decisione sull'effettuare o meno i lavori con- sigliati;
non può pretendersi invece che il sig. e/o il padre di lui si astengano Parte_1 dall'utilizzare un mezzo che, pur essendo stato da poco oggetto di lavori in officina, segnali temperature elevate.
Dovendosi ritenere più probabile che non – stando al parere del CTU nominato - la presenza di erosione per cavitazione di alcune superfici interne del monoblocco, sulle porzioni centrali e su- periori delle sedi canne cilindri e la presenza della crepa già al tempo del primo intervento (fine 2022), l'autoriparatore - tenuto ad un grado di diligenza qualificata, che comporta l'obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d'arte e secondo perizia professionale, le regole tec- niche e l'esperienza concreta tipiche della figura dell'autoriparatore modello, professionalmente preparato – avrebbe dovuto, vista la vetustà del mezzo, indagare personalmente lo stato del motore, mettendolo a nudo, già dopo il primo “grippaggio”, a prescindere dalle eventuali diverse richieste del cliente di tendere al risparmio.
Occorre quindi ritenere che la previa verifica delle condizioni del motore mediante il relativo smontaggio da parte dell'officina avrebbe consentito, ove effettuata, di annunciare al cliente che le condizioni del motore erano tali da imporne la sostituzione e che ogni altro diverso intervento si sarebbe rivelato non risolutivo, così come di fatto è stato, e disutile al cliente (del tutto super- fluo ed obiettivamente costoso), sicché l'inadempimento dell'officina opposta deve necessaria- mente ritenersi grave, tale da comportare la risoluzione contrattuale e la revoca dell'ingiunzione opposta.
Alla revoca dell'ingiunzione consegue la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme su tale titolo ottenute in corso di causa (€ 13.495,19 versati dall'opponente, così come quantifi- cati nell'atto di precetto a firma dell'avv. Trevisani notificato in seguito a concessione della prov- visoria esecuzione con provvedimento del got del 19/09/2024), oltre interessi dalla data del ver- samento al saldo effettivo.
Alla dichiarazione di risoluzione consegue certamente anche la condanna dell'opposta a river- sare all'opponente l'importo di € 6.000,00 ottenuto in acconto in data 4.5.23 per le prestazioni disutili, oltre interessi sino al saldo effettivo.
Quanto al danno richiesto, l'opposta va certamente condannata a rimborsare € 10.556,00 - sulla base delle fatture allegate per le spese sostenute con ditte di trasporto esterne nel 2023, per l'impossibilità di utilizzare il camion nonostante gli ultimi interventi effettuati dall' - CP_2 mancando la prova che l'opponente abbia avuto ulteriore necessità di utilizzare il mezzo o so- stenuto altre spese in dipendenza diretta dell'inadempimento dell'opposta. Sull'importo vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284/4 cc dalla domanda (8.4.24) al saldo effettivo.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ade- sione ai valori medi di cui al DM 55/14 e succ. modd.
Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
pagina 13 di 14 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , titolare dell'impresa indivi- Parte_1 duale Biotec di EC Alessandro, accertato e dichiarato il grave inadempimento di
[...]
in pers. leg. rappr.te p.t., dichiara la riso- Controparte_3 luzione contrattuale e revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2024, emesso, in seno al procedimento iscritto al n. 74/2024 RG, dal Tribunale Ordinario di Fermo in data 3.3.24;
2) per l'effetto condanna in pers. Controparte_3 Controparte_3 leg. rappr.te p.t., a riversare ad , nella qualità, l'importo di € 13.495,19 ver- Parte_1 sati dall'opponente sulla base del precetto notificatogli sulla base del decreto revocato e del precetto su quest'ultimo fondato, nonché l'importo di € 6.000,00 versati in acconto per le presta- zioni effettuate in forza del contratto risolto, oltre interessi come in motivazione;
3) condanna, inoltre, in pers. leg. Controparte_3 rappr.te p.t., al versamento ad , nella qualità, dell'importo di € 10.556,00, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
4) condanna altresì in pers. leg. Controparte_3 rappr.te p.t., a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per com- pensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
5) pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU liquidate con separato decre- to.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13,54, non pre- senti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 23/05/2025
Il got avv. AU TO
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 23/05/2025, ad ore 9,22, innanzi al got AU TO sono comparsi: per parte attrice l'avv. LEONARDO TOSONI, per parte convenuta l'avv. AMBRETTA TREVISANI, Emanuele Mecozzi personalmente, leg. rappr.te dell'impresa opposta
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della parte op- posta e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto n. 85/2024 del 3 marzo 2024, con ripetizione di Euro 13.495,19 (come quantificati nell'atto di precetto a firma dell'Avv. Trevisani) e versati dalla ditta CP_1 in seguito a concessione della provvisoria esecuzione con provvedimento del Giudice Dott.ssa TO del 19/09/2024;
- in via riconvenzionale:
- condannare l' , per la causale sopra indicata di risoluzione per inadempimento del contratto CP_2 d'opera intercorso, alla restituzione dell'acconto di Euro 6.000,00 in favore di acconto versato CP_1 con bonifico del 04/05/2023, nonché,
- condannare l' a risarcire i danni patiti e patiendi, come quantificati in atto di citazione, e CP_2 pari ad Euro 13.756,00 di cui: Euro 10.556,00 sulla base delle fatture allegate per le spese sostenute con ditte di trasporto esterne per mancato utilizzo del Camion, ed Euro 3.200,00 per compressione della sfe- ra giuridica e patrimoniale della ditta quantificata secondo parametri della giurisprudenza, ovve- CP_1 ro quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, entro i limiti di competenza per valore dell'Ufficio;
In via istruttoria: si insiste nell'ammissione degli specifici mezzi di prova richiesti nell'atto introduttivo;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale suintestato, contrariis rejectis:
- previa remissione in istruttoria, ammettere le prove testimoniali ritualmente formulate dall'opposta; dichiarare la nullità della perizia per i motivi suindicati e meglio precisati nelle note conclusive e, conse- guentemente, disporre la sua rinnovazione tramite nomina di altro CTU;
- In via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, condannando l'opponente , titolare della ditta al pagamento della somma di € 10.773,07 Parte_1 CP_1 come da fatture in atti, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese legali, od altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia al termine dell'istruttoria;
- nel merito: respingere integralmente la domanda riconvenzionale avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa ed errata nel suo ammontare, in quanto l'importo di
€6.000,00 viene richiesto sia come restituzione, sia a titolo di risarcimento danno.
pagina 1 di 14 In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,36, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
, titolare e leg. rappr.te dell'impresa individua- Parte_1 C.F._1 le BIOTEC di EC Alessandro, P.IVA_1 con l'avv. LEONARDO TOSONI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTORE OPPONENTE contro
, in Controparte_3 P.IVA_2 pers. leg. rappr.te p.t. con l'avv. AMBRETTA TREVISANI e con l'avv. FRANCESCA AGUZZI e domicilio eletto presso i difensori
Email_2 Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: risoluzione per inadempimento contrattuale e risarcimento danno
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 8.4.24 , titolare e leg. rappr.te Parte_1 della impresa individuale BIOTEC di EC Alessandro, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2024, emesso, in seno al procedimento iscritto al n. 74/2024 RG, dal
Tribunale Ordinario di Fermo, dr.ssa Giorgia Cecchini, in data 3.3.24 e notificatogli a mezzo pec in data 6.3.24, con il quale il Tribunale Ordinario di Fermo gli aveva ingiunto di pagare a
[...] entro il termine di quaranta giorni € Controparte_3 10.773,07- per prestazioni effettuate in suo favore come da fatture n. 809 del 31.12.2022 di € 16.195,63 (per la quale è stata già pagata in acconto la somma di € 6.000,00), n. 72 del 04.02.2023 di €215,94, n. 222 del 26.04.2023 di €117,50 e n. 531 del 26.08.2023 di € 244,00 (all.ti 1, 2, 3, 4 e 5 al ricorso per ingiunzione) - oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente ha dedotto:
pagina 3 di 14 - aver predisposto specifico atto di citazione, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione già esperito in dicembre 2023 e dopo aver incaricato un consulente di parte per l'analisi puntua- le delle responsabilità dell'odierno opposto, nei confronti dell'odierno opposto;
- di aver il 26.10.22 portato presso l , con sede in Via Piave n.10 Controparte_3 di Altidona (FM), il proprio camion Scania CV 480, tg. DY123NZ, utilizzato per l'attività della propria ditta , per una riparazione generale in grado di rimetterlo in sesto, viste le continue CP_1 disfunzioni dello stesso (perdite d'acqua e altri liquidi dal motore, nonché perdita di potenza del motore stesso);
- che dopo 2 mesi, ossia a dicembre 2022, aveva potuto riprendere il camion, ma l'intervento dell non era stato risolutivo, visto il ripresentarsi delle stesse problemati- CP_2 CP_3 che sul mezzo, di lì a poco tempo;
C
- che la aveva emesso fattura n. 809 del 31/12/2022 (doc. 1), nella quale non sono riportati i codici dei pezzi cambiati, tanto da non rendere comprensibile con precisione il lavoro svolto;
- che già a metà gennaio anche suo padre (che svolge mansione di autista quale collabo- Per_1 ratore familiare) aveva modo di constatare un consumo imponente di acqua per il raffreddamen- to del motore, tanto che in data 4.2.23 l emetteva fattura n. Controparte_3 72/2023 per la sostituzione di un tubo dell'acqua (inizialmente la ditta pensava che fosse pro- prio il tubo a provocare la perdita di acqua) e contestuale rabbocco di 10 litri di liquido LÙ
(doc. 2);
- di esser stato costretto più volte, nei mesi successivi, a riportare presso l'officina il mezzo – tanto che nessuna richiesta di pagamento dell'iniziale fattura giungeva dall'Officina, consapevo- le della situazione non risolta – sempre per problemi relativi a perdita del liquido di raffredda- mento, olio, nonché perdita di potenza da parte del motore, senza che mai si intervenisse in modo risolutivo, ma al più con palliativi come rabbocco di liquido, e un cambio olio gratuito (poi- ché i meccanici temevano una fuoriuscita di acqua tale da contaminare l'olio per il motore);
- che i frequenti episodi di rotture, perdita di liquido e potenza del motore l'avevano indotto a chiedere espressamente ai meccanici dell un intervento di un rettificatore in Controparte_3 grado di valutare il motore nel complesso, quindi per il controllo del piano del monoblocco;
- che nei mesi di maggio e giugno, dopo un centinaio di km dall'intervento dei tecnici, iniziavano a ripresentarsi gli stessi problemi;
- di aver nel mese di luglio, non riuscendo a spiegarsi la perdita costante e copiosa di acqua dal motore e salendo al di sopra del motore per darvi un'occhiata, si era avveduto di una notevole perdita di liquido violaceo dalle testate del monoblocco (doc. 3), che, come può confermare qualsiasi meccanico, sono il segno evidente di una disfunzione macroscopica al motore del ca- mion;
- di aver quindi in data 2.8.23 diffidato a mezzo del proprio legale la al ripri- Controparte_3 stino del motore Scania, senza ulteriori aggravi economici per se stesso, allegando documenta- zione fotografica (doc. 4);
- di aver poi, vista la disponibilità da parte dell – evidentemente consapevole di non CP_2 aver compreso, almeno inizialmente, la natura del problema che affliggeva il camion – a render- si disponibile ad una riparazione risolutiva, eseguito un bonifico di € 6.000,00, quale acconto della fattura originariamente emessa per € 13.275,11 oltre Iva, il cui saldo, per i medesimi ac- cordi bonari, doveva avvenire solo alla consegna del mezzo, purché privo di malfunzionamenti;
- che, nonostante un altro mese di ricovero del camion, ripreso soltanto sul finire di agosto, an- che questa volta, dopo pochi giorni, tornavano a ripresentarsi i soliti problemi (surriscaldamento del motore, consumo sproporzionato di acqua e olio, perdita di potenza);
- che in quell'occasione, dalla fattura n. 531 del 26/08/2023 (doc. 5) emessa contestualmente al ritiro del mezzo dall'Officina, pare che l'unico intervento posto in essere dai meccanici sia stato quello di rimontare l'albero di trasmissione (un intero mese per rimontare l'albero di trasmissio- ne!), operazione a dir poco insufficiente, che avrebbe comunque senza dubbio permesso ai meccanici di prendere visione della profonda crepa che tagliava il monoblocco;
- che se la mancata diagnosi dei problemi del mezzo a novembre 2022 può essere intesa come pagina 4 di 14 frutto di negligenza, imprudenza o imperizia, l'evidenza dei fatti ad agosto 2023 farebbe presu- mere, al contrario, coscienza e volontà nel negare l'incapacità di risolvere i problemi del camion, sicché fuori discussione appare la responsabilità dei meccanici, i quali avrebbero dovuto avver- tirlo dello stato del motore e della conseguente impossibilità di continuare a far marciare il mez- zo;
- che in questo lasso di tempo, successivo alla diffida e nonostante l'acconto pagato – sulla fi- ducia di vedere risolte le problematiche – all'originaria fattura, il camion tornava a manifestare le problematiche fin dall'inizio riscontrate, e precisamente, in data 2.10.23, mentre si trovava in lo- calità Pollenza (MC), l'autocarro subiva una improvvisa rottura, tanto da richiedere l'intervento di un carro attrezzi che trasportava il camion, ancora una volta, presso l (fattura Controparte_3 allegata – doc. 6);
- che in questa occasione l'Officina non emetteva alcuna fattura per lavori svolti, a dimostrare la consapevolezza di una situazione nella quale non erano stati in grado di risolvere i problemi, e si limitava a riconsegnare il camion dopo pochi giorni, in data 10.10.23;
- che il giorno dopo, 11.10.23, il camion, dopo essere arrivato a Morrovalle, cominciava di nuovo a perdere copiosamente liquidi, tanto da non poter permettere la marcia, per cui aveva di nuovo avvisata l la quale provvedeva – proprio perché riconosceva la mancata riparazione CP_2 del camion – a chiamare immediatamente il carro attrezzi, che poco dopo era giunto sul posto C insieme ai meccanici, riportando il camion alla , che aveva pagato il carro attrezzi, consape- vole ancora una volta di essere la causa del malfunzionamento verificatosi il giorno seguente alla riconsegna del camion da parte dell'officina stessa;
- che dopo questo intervento il camion veniva riconsegnato in data 29.10.23;
- che ancora una volta, a distanza di un giorno dalla riconsegna del mezzo, in data 30.10.23, l'ennesimo episodio di rottura nei pressi della propria sede aziendale ed anche questa volta i meccanici dell giungevano sul posto per cercare di far rientrare il mezzo in sede e, CP_2 trovandosi di fronte i meccanici dell i quali dichiaravano di “non saper più dove met- CP_2 tere le mani”, si era visto costretto a ricorrere per la terza volta in due mesi a un carro attrezzi (fattura allegata – doc. 7);
- di essersi allora rivolto a una Officina convenzionata , l'Officina Meccanica Pierantozzi CP_4 di ZI Eolinda & C. S.a.s., sita in Località Villa S. Antonio, 63100, Ascoli Piceno, anche solo per capire cosa fosse successo, quali fossero i reali problemi che affliggevano il mezzo;
- che immediatamente, al solo racconto delle problematiche verificatesi, i meccanici dell'Officina Pierantozzi diagnosticavano problemi seri al motore e procedendo allo smontaggio della parte superiore, constatavano danni rilevanti al monoblocco, quali “danni di cavitazione nel piano su- periore”, oltre ad accorgersi di una macroscopica crepa (impossibile da non vedere!) lungo tutto il monoblocco: cavitazione e crepa sul monoblocco sono infatti segno evidente di un mezzo che non può in alcun caso essere messo su strada;
- che il 18.11.23 l'officina Pierantozzi gli aveva fornito una prima relazione (doc. 8);
- che era emerso, di conseguenza, come l avesse omesso, fin CP_2 Controparte_3 dall'inizio, di rivelare la reale problematicità in cui versava il monoblocco, per dolo o colpa grave, in quanto, anche nel caso in cui non fossero stati in grado di risolvere il problema (avvedendosi magari del fatto che fossero necessari dei tecnici per questo tipo di attività), avrebbero CP_4 quantomeno dovuto dichiararlo e indirizzarlo presso un meccanico specializzato in riparazioni;
CP_4
- di aver, scoperti i problemi che fin dall'inizio l aveva celato, avviato la procedura di CP_2 Negoziazione assistita, notificata in data 23.11.23 all' , e in data Controparte_3 15.12.23 avveniva il primo incontro presso lo studio del proprio legale;
non avendo raggiunto accordo bonario, si conveniva di rinviare a un ulteriore incontro, anch'esso infruttuoso, tanto che in data 9.1.24 veniva sottoscritto dalle parti verbale di esito negativo del tentativo di conciliazio- ne mediante negoziazione assistita (doc. 9);
- di aver a quel punto (22.1.24) incaricato perito industriale iscritto all'Albo Persona_2 dei CTU presso il Tribunale di Ancona, di stilare una consulenza di parte per accertare i fatti e corredare di competenze tecniche la ricostruzione degli stessi (doc. 10);
pagina 5 di 14 - che il CTP analizzando l'originaria fattura dell (nella quale, Per_2 Controparte_3 come accennato, mancano peraltro i codici articolo dei componenti installati, non potendosi così stabilire se si tratti di ricambi originali o di after-market) e recandosi anche a visionare il camion presso l'officina di Pierantozzi, ad Ascoli Piceno, constatava come vi fosse una evidente CP_4 responsabilità da parte dell' , in quanto la presenza di una crepa di Controparte_3 notevoli dimensioni sul monoblocco, e i difetti al piano dello stesso (evidenti dalle fotografie al- legate alla perizia), i quali secondo la comune esperienza non possono formarsi in pochi mesi, ma sono il frutto di anni, “non potevano non essere rilevati al momento dell'intervento eseguito alla fine del 2022 in quanto si era operato proprio sulla testata e sul monoblocco stesso con so- stituzione del gruppo canne-pistone” (Cfr. p. 13 Perizia); con specifico riferimento alla crepa, il perito è nettissimo: “Non è pensabile di poter utilizzare un monoblocco con una rottura così im- portante, non ci sono alternative alla sostituzione del monoblocco con un altro o nuovo o revi- sionato”;
- che le conclusioni del CTP sono che portare a conoscenza del proprietario le suddette eviden- ze fattuali “sarebbe stato di estrema rilevanza in quanto avrebbe permesso di evitare l'esecuzione delle notevoli spese di riparazione a cui ha dovuto far fronte la ditta EC, spese che ora si sono rilevate del tutto inutili”;
- che l'impossibilità di utilizzare il camion per le attività produttive di l'ha costretto a inca- CP_1 ricare, per i vari servizi di raccolta che svolge, ditte esterne di trasporto, dovendo così far fronte anche a questi ulteriori costi che, nel caso in cui il camion fosse stato riparato in tempi consoni, non si sarebbe trovato a pagare (fattura n. 52 del 30/06/2023 della ditta Biancucci per Euro 2.196,00; la n. 75 del 31/07/2023 sempre della ditta Biancucci per Euro 5.648,60; la n. 2484 del
16/08/2023 della ditta Cirioni per Euro 610,00; la n. 80 del 31/08/2023 della ditta Biancucci per Euro 488,00; la n. 90 del 30/09/2023 della ditta Biancucci per Euro 244,00; la n. 3109 del
16/10/2023 della ditta Cirioni per Euro 305,00 - doc. 11);
- che, senza voler contare le spese relative alle ditte di trasporto che sta attualmente sostenen- do, dopo che il camion fuori uso è stato portato all'Officina Pierantozzi, le spese sostenute da giugno a fine ottobre per soddisfare le richieste della clientela aziendale non avendo a disposi- zione il camion sono state di € 9.491,60, soldi che avrebbe sicuramente risparmiato se la ditta avesse fin da subito compreso le evidenti problematiche del camion, evi- Controparte_3 tando di porre in essere lavori sullo stesso manifestamente inutili e controproducenti;
- che, anche volendo considerare le due fatture successive della : Controparte_3 n. 72 del 04/02/2023 di € 215,94 (fattura che prova le perdite d'acqua del camion già dopo un mese dalla riparazione, tanto da indurre l a sostituire il tubo dell'acqua nel tentativo di CP_2 arrestarne la perdita) e la n. 531 del 26/08/2023 di Euro 244,00, compensando queste due fat- ture con le spese sostenute da per le ditte di trasporto o, nonché considerando le due CP_1 chiamate al carro attrezzi pagate da di € 732,00 e € 793,00 (mentre una era stata pagata CP_1 dall – doc. 6-7) permarrebbe un credito in capo a quest'ultimo di € Controparte_3 10.556,66, oltre alla ripetizione di quanto indebitamente pagato a titolo di acconto per la prima fattura (relativa a lavori erronei e nient'affatto risolutivi), pari ad € 6.000,00;
- che la fattispecie configura un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e la tutela offerta al cliente del meccanico dall'art. 2226 c.c. trova la propria ragion d'essere nella necessità di tutelare il primo e così permettere che questo possa essere soddisfatto – esonerato dal pagamento di un corrispettivo per un servizio non svolto o mal svolto – ed eventualmente risarcito per i danni conseguenti alla mancata corretta riparazione;
- che l'art. 2226 c.c. impone al cliente di denunciare formalmente i vizi o le difformità dell'opera una volta venutone a conoscenza, e tale denuncia è avvenuta con diffida 2.8.23, in cui ex art. 1668/1 c.c., cui l'art. 2226 c.c. rimanda, si chiedeva il ripristino del motore e l'effettivo intervento risolutivo sullo stesso in modo tale da renderlo pienamente funzionante, , nonostante tale inti- mazione, e la disponibilità inizialmente dimostrata dall , nessun Controparte_3 intervento risolutivo veniva effettuato sul camion, né, giunti a questo punto, con l'evidenza del liquido violaceo che fuoriusciva dalle testate del monoblocco, i meccanici della Controparte_3[..
si avvedevano della necessità di agire sul monoblocco, o quantomeno di avvertirlo di porta- re il mezzo da un meccanico specializzato in questo tipo di intervento;
pagina 6 di 14 - che l'art. 2226 statuisce che, mentre le difformità e i vizi debbono essere denunciati entro otto giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi (come avvenuto, regolarmente, con diffida 2.8.23), l'azione si prescrive entro un anno della consegna: pure tale termine, nel caso che ci occupa, è stato rispettato con la notifica a mezzo pec avvenuta in data 23.11.23, della proposta di nego- ziazione assistita (nell'art. 8 del D.L. n. 132/2014, si legge: “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”);
- che pertanto intende chiedere che venga dichiarata la risoluzione del contratto, che ex art. 1668 c.c. dà diritto ad ottenere la restituzione dei soldi versati per la riparazione inefficace, ossia la somma di Euro 6.000,00, corrisposta con bonifico in agosto, dopo la manifestata disponibilità dell di ripristinare il motore e risolvere i problemi, oltre al risarcimento del Controparte_3 danno dal cliente subito in conseguenza del fatto, come da fatture allegate, a testimoniare il fat- to che l'odierno opponente ha dovuto far ricorso a ditte esterne di trasporto, non potendo utiliz- zare il proprio camion;
- che, con riferimento ai lavori di riparazione meccanica, la giurisprudenza ha stabilito che la prestazione dell'autoriparatore non comprende soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, risultato che nel caso che ci occupa non è certo stato raggiunto;
corollario di quanto appena affermato, è che l'autoriparatore deve sempre rifiu- tarsi di eseguire interventi che non sia in grado di svolgere correttamente;
- che pare perfettamente rispettata in questo caso, la valutazione preliminare su cui si fonda l'azione di ripetizione dell'indebito in caso di mancata riparazione di un veicolo, e cioè: “la verifi- ca che l'opera eseguita abbia, per effetto dei vizi o delle difformità, un valore inferiore rispetto a quello che avrebbe avuto ove fosse stata eseguita a regola d'arte” (Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 15563/2014), circostanza confermata anche dal CTP il quale afferma, nelle Persona_2 conclusioni della perizia, che mentre il valore del mezzo, laddove funzionante, sarebbe di € 26.000,00, attualmente può essere considerato di circa € 13.000,00 (il valore perso dal mezzo equivale al lavoro inutilmente svolto dall ); CP_2 CP_3
- che il Tribunale di Lecce in un caso del tutto analogo ha condannato l'officina alla restituzione dei soldi versati per la riparazione, oltre al risarcimento dei danni: “La prestazione dell'autoriparatore non comprende soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, vale a dire il corretto intervento di riparazione, di sostituzione o di manutenzione richiesto dal cliente”… “L'autoriparatore deve sempre svolgere la propria opera con la diligenza professionale propria dell'artigiano qualificato ed esperto nell'attività dell'autoriparazione. Non basta, dunque, la diligenza generica del buon padre di famiglia, ma occorre un grado di diligenza qualificata, che comporta l'obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d'arte e secondo perizia professionale, le regole tecniche e l'esperienza concre- ta tipiche della figura dell'autoriparatore modello, professionalmente preparato” (Tribunale di Lecce, Sent. n. 535 del 09/08/2023);
- che in questi casi la SC ha statuito che “è errato ritenere che incombe sul creditore la prova dell'inesatto adempimento della prestazione. Il ricorrente in questi casi ha solo l'onere di dedur- re l'inesatto adempimento del meccanico, mentre è onere di quest'ultimo provare l'insussistenza dei vizi lamentati” (Cass. Civ. Sez. III, n. 18181 del 2014);
- che la privazione della disponibilità del bene ha comportato una compressione oggettiva e ir- reparabile alla sfera patrimoniale, la quale ha determinato un danno economicamente valutabi- le, in correlazione al quale sorge un obbligo risarcitorio, che la giurisprudenza ha ritenuto in casi analoghi di fissare tra i 30,00 e i 50,00 euro per ogni giorno di mancato utilizzo. Quest'ultimo elemento indurrebbe a quantificare, considerando soltanto l'ultimo periodo (agosto/ottobre), e attenendosi a un valore medio di € 40,00 al giorno, un danno risarcibile di € 3.600,00.
Conseguentemente conclude per accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento della parte opposta e, per l'effetto, revoca de D.I. opposto n. 85/2024, con condanna dell'odierna opposta alla restituzione di € 6.000,00, in quanto indebitamente percepi- ta, ed a risarcire i danni patiti e patiendi, come su descritti, e pari ad € 19.756,00 , di cui € 10.556,00 sulla base delle fatture allegate per le spese sostenute, ed € 3.200,00 quale risarci- mento per il mancato utilizzo del camion, ovvero di quella maggiore o minore risultante all'esito pagina 7 di 14 dell'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, entro i limiti di competenza per valore dell'Ufficio.
C Si è costituita per contestare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, deducendo:
- di aver richiesto ingiunzione per ottenere il pagamento della somma dovutale in forza degli in- terventi di riparazione effettuati sull'autocarro Scania CV 480 Tg DY123NZ su commissione dell'attuale opponente;
Parte_1
- che durante l'incontro di ottobre 2022, il proprio legale rappresentante, Mecozzi Emanuele, pur rendendosi disponibile alla riparazione, rappresentava che sarebbero stati necessari circa due mesi, dal momento che l'Officina era impegnata in altre precedenti lavorazioni e che
[...]
accettava di lasciare il mezzo nonostante la tempistica evidenziata, richiedendo Parte_1 espressamente una riparazione ad un prezzo economico, anche mediante sostituzione con pezzi non originali , trattandosi appunto di un mezzo usato;
CP_4
- che per il lavoro commissionato non veniva richiesto alcun acconto dall'attuale opposta, che anticipava tutte le spese per i pezzi di ricambio necessari;
- di aver al momento del ritiro del mezzo emesso la fattura n. 809 del 31.12.2022 per € 16.195,63, indicando dettagliatamente gli interventi effettuati, sostanzialmente riconducibili a quanto commissionato, ossia alla sistemazione dei cilindri a seguito di grippatura;
- di aver restituito l'autocarro perfettamente funzionante;
- che dopo circa un mese, aveva riportato il mezzo all Parte_1 Controparte_3 per una perdita d'acqua dovuta alla rottura di un tubo usurato che veniva sostituito ed, a fronte di tale intervento, veniva emessa la fattura n. 72 del 4.02.23 per € 215,94, rimasta impagata;
- che dopo altri due mesi circa il mezzo era stato nuovamente riportato presso l Controparte_3[..
da , per un intervento relativo all'asta livello olio, sempre dovuto Parte_1 all'usura, a fronte del quale veniva emessa la fattura n. 222 del 26.4.23 di € 117,50, rimasta im- pagata;
- di aver, dopo tale intervento, sollecitato ulteriormente il pagamento di quanto dovuto, posto che il mezzo non aveva manifestato ulteriori problemi, ed in data 4.5.23 Parte_1 aveva bonificato la somma di € 6.000,00 a titolo di acconto sulla prima fattura n. 809/2022;
- che il 2.8.23 tramite il proprio legale, inviava con pec all una diffida Pt_1 Controparte_3 per il ripristino del mezzo di cui sopra, adducendo pretestuosamente che lo stesso manifestava nuovamente problemi quali, in particolare, la fuoriuscita di liquido dalle testate e dal monoblocco dovuta, a suo dire, alla non corretta riparazione da parte dell stessa;
CP_2
- di aver poi, rassicurata dal fatto che EC riferisse verbalmente che la diffida era solo un proforma, proceduto ad effettuare un ulteriore intervento di smontaggio e rimontaggio dell'albero di trasmissione danneggiato dall'usura, sostituendolo con uno fornito dallo stesso
, per il quale veniva emessa la fattura n. 531 del 26.8.23 per € 244,00 rima- Parte_1 sta impagata;
- di aver ad ottobre 2023, posto che l'autocarro aveva presentato ulteriori problemi e senza al- cun riconoscimento di responsabilità, effettuato un controllo “in garanzia”, per il quale non veni- va richiesto alcun compenso, allo scopo di verificare che il lavoro effettuato nel novembre 2022 (relativo alla grippatura dei cilindri), non fosse la causa dell'attuale guasto, contattando pure il proprio rettificatore di fiducia, della B.S. IC (con sede in Fermo), per un Persona_3 consulto;
- di aver, eseguito il controllo di cui sopra, restituito all'attuale opponente il mezzo, che, dopo una prova su strada di alcuni chilometri, si era fermato;
- di aver, informata dell'accaduto, ipotizzato il cedimento strutturale del monoblocco per usura e, di conseguenza, comunicato a la necessità di sostituirlo;
Parte_1
- che tale ipotesi oggi è avvalorata anche dalla scoperta che i chilometri del mezzo erano molti di più di quelli dichiarati, poiché erano stati artatamente ribassati: da un'indagine effettuata sul portale dell'automobilista (https://www.ilportaledellautomobilista.it/interrogazionistoricorevisio- ni/spa/), che consente la verifica delle revisioni per i veicoli effettuate dopo il 1° giugno 2018), è
pagina 8 di 14 emerso che, nell'arco delle tre revisioni effettuate, i chilometri del mezzo sono diminuiti, come da tabella che si riporta:
Tipologia veicolo AUTOVEICOLO Targa ricercata: DY123NZ
Data revisione Esito revisione Km rilevati dall'operatore Targa alla revisione
04/01/2023 REGOLARE 915.469 DY123NZ
19/11/2021 REGOLARE 899.851 DY123NZ
19/11/2018 REGOLARE 992.222 DY123NZ
- che EC, invece di seguire le indicazioni ricevute dall e sostituire il mo- Controparte_3 noblocco, si era rivolto altrove, recandosi a novembre 2023 presso l'officina convenzionata denominata Officina Meccanica Pierantozzi di ZI Eolinda & C. s.a.s., sita in Villa S. CP_4 Antonio (AP), la quale procedeva allo smontaggio del motore, dichiarando danni da cavitazione, oltre ad una “crepa” lungo il monoblocco;
- che evidentemente, al momento delle riparazioni effettuate l'anno precedente (ovvero a no- vembre 2022) dall , detta crepa del monoblocco non era presente, perché al- Controparte_3 trimenti il mezzo non avrebbe funzionato e si sarebbe fermato fin da subito, per cui la crepa si era formata successivamente, in conseguenza dell'usura, considerato che il mezzo per circa 10 mesi dal primo intervento di novembre 2022 aveva funzionato fino a circa ottobre 2023;
- che il 23.11.23 le aveva notificato procedura di negoziazione assistita, che Parte_1 si concludeva con esito negativo, stanti le pretestuose accuse di responsabilità e le conseguenti annesse richieste, costringendola a notificare in data 3.3.24 il decreto ingiuntivo n. 85/24 (og- getto della presente opposizione) per tutelare i propri diritti;
- di respingere ogni accusa avversaria, in quanto alcuna responsabilità o negligenza può esser- le imputata, avendo effettuato le riparazioni necessarie (anticipando anche i costi dei pezzi di ricambio), restituendo ogni volta il mezzo perfettamente funzionante, inclusa la verifica in ga- ranzia sul primo intervento effettuato, rappresentando, infine, ad ottobre 2023 la necessità di procedere alla sostituzione del monoblocco ormai eccessivamente usurato;
- che da novembre 2022 il mezzo aveva manifestato problemi non riconducibili alla rottura del monoblocco (grippatura del motore;
sostituzione tubo acqua;
riparazione asta livello olio;
rimon- taggio albero di trasmissione) avvenuta ad ottobre 2023, quando il mezzo si era fermato;
- di aver da novembre 2022 ad ottobre 2023 ogni volta riparato e riconsegnato l'autocarro fun- zionante, secondo i tempi concordati, utilizzando anche pezzi non originali (che non significa certo di qualità inferiore), al fine di ridurre le spese di manutenzione, come richiesto espressa- mente da;
Parte_1
- che la lamentata crepa del monoblocco non era presente durante i vari interventi effettuati dall , considerato che l'autocarro aveva continuato a lavorare per circa 10 Controparte_3 mesi, presentando ogni volta problemi diversi, certo non ricollegabili alla presenza di una crepa come ex adverso sostenuto;
- che per accertare la causa del danno al monoblocco, controparte, invece di rivolgersi a no- vembre 2023 all'Officina Scania Pierantozzi, avrebbe dovuto promuovere tempestivamente un accertamento tecnico preventivo, per accertare che la crepa del monoblocco fosse effettiva- mente presente prima dell'intervento della stessa officina Pierantozzi, ma così non è stato e tale negligenza non potrà pregiudicare le ragioni dell'opposta;
- che le richieste avversarie di risarcimento danni sono tutte infondate e non imputabili a re- sponsabilità dell'opposta;
- che la richiesta avversaria di rimborso dell'importo di circa € 10.000,00 per, a suo dire, spese sostenute per incarico di trasporto a ditte esterne, è del tutto destituita di fondamento, poiché avrebbe potuto rivolgersi nuovamente all , ma così non è stato;
Controparte_3
- che, quanto al lamentato danno da utilizzo di mezzi sostitutivi, si rammenta che ex art. 1227/2 cc “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordi- naria diligenza” e nella fattispecie, l'ordinaria diligenza sarebbe consistita nel rivolgersi nuova- mente all , nel richiedere l'ATP ed infine nel sostituire il mono- Controparte_3
pagina 9 di 14 blocco come indicato da quest'ultima, ma così non è stato;
- che è assurdo chiedere il deprezzamento di un mezzo immatricolato nel 2009, acquistato usa- to da a fine 2021 alla cifra di € 21.960,00 con un chilometraggio ribassato, Parte_1 e, semmai, tale somma pagata da sarebbe comunque eccessiva per un Parte_1 mezzo più usurato di quanto risultante, con conseguente responsabilità del venditore sul punto;
- che le lavorazioni svolte dall erano comunque necessarie e non hanno cer- Controparte_3 to determinato un deprezzamento dell'autocarro, semmai il contrario, anche considerato che le stesse venivano effettuate su di un mezzo con in realtà un chilometraggio molto più elevato;
- che la perizia di controparte omette d'indicare il chilometraggio del mezzo al momento dell'acquisto da parte di nel dicembre del 2021, senza neppure accertare Parte_1 che lo stesso chilometraggio era stato notevolmente ribassato dal 2018 in poi, e accusa l di aver installato pezzi di ricambio non originali, sorvolando sulla circostan- Controparte_3 za che vi era stato l'accordo delle parti e che lo stesso , ogni volta, richiede- Parte_1 va la riparazione più economica possibile, trattandosi di un mezzo usato;
- che non risponda al vero quanto sostenuto dal perito di controparte, ovverosia che un pezzo non originale sia di qualità inferiore rispetto a quello originale, tanto più che il monoblocco era un pezzo originale del mezzo e non sostituito dall'opposta;
- che la CTP prodotta ex adverso non contesta il buon funzionamento dei pezzi di ricambio uti- lizzati dall che, dall'esame del perito dell'opponente sono risultati funzionanti, Controparte_3 non deteriorati e comunque non riconducibili al problema contestato, relativo esclusivamente alla crepa del monoblocco, che prima del mese di ottobre 2023 non era presente e che veniva indicata, in via ufficiosa dall'Officina Pierantozzi a novembre 2023 e, poi, dal perito di contropar- te a marzo del 2024, quindi a distanza di oltre un anno dal primo intervento dell'opposta;
- che non potrà essere riconosciuto alcun danno da fermo del mezzo, ex adverso quantificato in
€ 3.600,00 per il periodo agosto – ottobre 2023, poiché il mezzo fino ad ottobre lavorava pre- sentando ogni volta problemi diversi.
- che, anche in questo caso, i danni sono imputabili esclusivamente a controparte, che avrebbe dovuto richiedere un immediato accertamento tecnico preventivo, riparare il mezzo e poi, even- tualmente, avviare la causa di merito;
- che, ove venisse accolta la domanda avversaria di revoca del decreto ingiuntivo di € 10.773,07, oltre alla restituzione di € 6.000,00 pagati da a titolo di acconto, Parte_1 oltre al risarcimento del danno quantificato ex adverso in € 19.756,00 di cui € 10.556,00 per uti- lizzo di ditte terze ed € 3.200,00 per fermo veicolo (il conto in realtà non torna in quanto ricom- prende due volte € 6.000,00 di cui chiede anche la restituzione!), l'odierno opponente finirebbe per beneficiare della complessiva somma di € 36.529,07, quindi ben oltre il valore del mezzo, sia attuale che iniziale, con conseguente indebito arricchimento, considerato che il mezzo me- desimo è stato valutato oggi dal perito di controparte in € 12.725,00 (iva esclusa);
- che pretende di non versare alcunché all non solo per Parte_1 Controparte_3 le ore di manodopera impiegate, ma anche per i pezzi di ricambio nuovi montati sul proprio mezzo, nonostante la correttezza degli interventi effettuati e nonostante lo stesso mezzo, per 10 mesi, abbia continuato a lavorare;
- che controparte non ha contestato la correttezza degli interventi effettuati dall' Controparte_3[..
, ma solo l'esistenza di una crepa, accertata peraltro solo a novembre 2023 da un'altra Pt_2
e non tramite regolare ATP;
[...]
- di aver, in definitiva, ogni volta puntualmente riparato il mezzo secondo le modalità e le tempi- stiche concordate con e finché l'autocarro è stato portato presso l Parte_1 CP_3
, non era presente alcuna crepa, formatasi successivamente poiché in difetto il mezzo
[...] non avrebbe lavorato per circa 10 mesi, ma si sarebbe fermato subito;
- che nessun danno da rimborso fatture per utilizzo di ditte terze è imputabile all' Controparte_3[..
, in quanto si rivolgeva alle medesime spontaneamente senza contattare Parte_1 l'opposta come avrebbe dovuto, avendo evidentemente valutato di avere comunque un adegua- to margine di guadagno.
pagina 10 di 14 Conseguentemente conclude per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, condannando l'opponente , titolare della ditta , al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di € 10.773,07 come da fatture in atti, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese le- gali, od altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia al termine dell'istruttoria, e per il ri- getto della domanda riconvenzionale.
Il GI designato ha con decreto 22.4.24 delegato trattazione e decisione della causa a questo got.
Come le memorie ex art. 171 ter cpc parte opponente ha prodotto copia della querela sporta nei C confronti del leg. rappr.te di e parte opposta ha prodotto la prova che il camion era stato venduto.
In esito alla udienza di prima comparizione 19.9.24 il got ha assegnato la provvisoria esecuzio- ne al decreto opposto, rilevando che l'opposizione non appariva di pronta soluzione, e, affer- mando l'opponente di aver conservato il motore, disposto CTU affidata all'ing. Persona_4 che ha prestato giuramento all'udienza 4.10.24 e depositato l'elaborato in data 3.4.25.
Visto l'elaborato peritale e viste le restanti istanze istruttorie delle parti, il got ha ritenuto la cau- sa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine in- termedio per note.
*
Come sin qui esposto, l'opponente ha lamentato il grave inadempimento dell , chie- CP_2 dendo risoluzione del contratto, revoca dell'ingiunzione emessa in favore dell'opposta per il re- cupero del compenso per l'attività effettuata in esecuzione del contratto da risolvere e risarci- mento del danno.
Come è noto, in caso di lamentato inadempimento contrattuale, spetta alla controparte dar pro- va del proprio corretto adempimento (o di diversa estinzione della propria obbligazione) e, per citare parte opponente, “La prestazione dell'autoriparatore non comprende soltanto lo svolgi- mento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, vale a dire il corretto intervento di riparazione, di sostituzione o di manutenzione richiesto dal cliente”…
“L'autoriparatore deve sempre svolgere la propria opera con la diligenza professionale propria dell'artigiano qualificato ed esperto nell'attività dell'autoriparazione. Non basta, dunque, la dili- genza generica del buon padre di famiglia, ma occorre un grado di diligenza qualificata, che comporta l'obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d'arte e secondo perizia pro- fessionale, le regole tecniche e l'esperienza concreta tipiche della figura dell'autoriparatore mo- dello, professionalmente preparato”.
Posto che è pacifico che l' abbia effettuato lavori la valutazione della correttezza o CP_2 meno di tali prestazioni andava affidata ad un CTU, risultando sostanzialmente corrispondenti le ricostruzioni degli eventi rappresentate dalle parti e di conseguenza superflue le prove orali ri- chieste.
La causa quindi può essere decisa muovendo dagli accertamenti effettuati in sede di CTU e dal- le conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il giudicante non ha motivo di disco- starsi, in quanto frutto di un iter logico che appare ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Il CTU, ricostruite le narrazioni delle vicende così come risultanti dagli atti di parte e sulla base della documentazione, accertato che il monoblocco conservato presso la sede in Fermo, CP_1 contrada Paludi n.415/C, fosse effettivamente quello già installato sul camion Scania CV 480 tg. DY 123 NZ, nonché esposta la 'La corretta gestione del cliente' da parte di impresa di autoripa- ratore, precisa che l'evento dannoso accertato in contraddittorio durante il sopralluogo consiste in:
1) erosione per cavitazione di alcune superfici interne del monoblocco, sulle porzioni centrali e pagina 11 di 14 superiori delle sedi canne cilindri, di cui non è possibile affermarne con certezza – anche se cir- costanza più probabile che non - la presenza al tempo del primo intervento effettuato dall'officina, che avrebbe dovuto individuarla mettendo a nudo il motore (cfr. foto nn.2,3 della relazione peritale);
2) lunga ed ampia crepa orizzontale passante, posta a quota pressoché corrispondente alle su- perfici interne erose, di cui non è possibile affermarne con certezza la presenza al tempo del primo intervento effettuato, che non sarebbe stato possibile individuare senza asportare il moto- re dal veicolo, in quanto formatasi sul lato aspirazione ove è presente un coperchio di chiusura che la celava (cfr. foto n.4).
Il CTU afferma sia impossibile determinare in maniera precisa l'istante in cui si è verificato il danno, perché si può pervenire ad una simile situazione sia in un tempo prolungato, sia con una temperatura particolarmente elevata, e gli effetti risulterebbero cumulativi.
Non può quindi esser condivisa la tesi della difesa dell'opposta secondo cui la crepa e C l'erosione non sussistessero al momento del primo intervento di , che la difesa stessa fonda sull'osservazione che persino il CTP di parte opponente abbia scritto che l'officina autorizzata avrebbe a fine 2023 - vista l'anzianità del veicolo ed in accordo con il proprietario – “de- CP_4 ciso di provare comunque alla riparazione procedendo con la spianatura del monoblocco e la sostituzione dei componenti che verranno trovati deteriorati”.
Tale decisione, di per se stessa pacifica ed incontestata, è altrettanto pacificamente stata presa dall'opponente e dal personale dell'officina autorizzata prima che il motore fosse oppor- CP_4 tunamente stato messo a nudo presso l'officina stessa: tale operazione risulta - dagli CP_4 stessi documenti che la difesa di parte opposta intende valorizzare quali fatti non considerati dal CTU – aver portato all'accertamento, in quella sede, dell'erosione da cavitazione e della crepa C (fatti non emersi presso la , che non ha ritenuto necessario mettere a nudo il motore), ragion per cui l'officina autorizzata – una volta appurata la necessità di sostituire il motore (v. CP_4 doc 8 dell'opponente) – non ha più effettuato alcun altro intervento (o almeno non ve ne è prova alcuna, né ciò è mai stato dedotto da alcuno, tantomeno da parte opposta): il motore è rimasto smontato e trasferito presso la sede , così da poter essere analizzato in sede di opera- CP_1 zioni peritali, ed il resto dell'autocarro venduto a terzi.
Non vi sono quindi “fatti” che il CTU ha ingiustificatamente pretermesso, tanto da condurre alla dichiarazione di nullità dell'accertamento peritale: che l'opponente mirasse alla ripristinata effi- cienza dell'autocarro è pacifico;
che sia per l che per l'Officina Pierantozzi il pro- CP_2 gramma di massima fosse “vista la vetustà del mezzo, si proverà a sostituire i componenti deteriorati” è altrettanto pacifico;
ma l non ha ritenuto necessario mettere a nudo il motore (e CP_2 provveduto comunque a sostituire altro) e l'Officina Pierantozzi invece l'ha ritenuto necessario e vi ha provveduto, prima di procedere a qualsiasi sostituzione.
Ciò è perfettamente in linea con le conclusioni del CTU, ossia che l'accertamento delle cause della problematica rilevata dal cliente non potesse prescindere dal mettere a nudo il motore: il parere del CTU è che l non abbia gestito correttamente il cliente ed il suo problema CP_2
[“non ha risolto le problematiche neanche con i numerosi interventi successivi allorquando era chiaro esser generati da anomali aumenti di temperatura”, perché gli interventi effettuati inizial- mente dall'officina (elencati nella ft.00809, fra cui non è presente la rettifica del piano superiore monoblocco, di prassi necessaria per eseguire la lavorazione a regola d'arte) “svolti a seguito di un 'grippaggio' (guasto dovuto ad un aumento di temperatura) occorso ad un veicolo notevol- mente usurato, seguivano ulteriori aumenti di temperatura afferenti a problemi all'impianto di raffreddamento (perdite di liquido refrigerante e cali di potenza), mai risolti … nonostante i ripe- tuti interventi → essendo della stessa natura, in concreto l'officina non ha risolto il problema ini- ziale come invece avrebbe dovuto”].
Il Ctu ritiene inoltre che il danno evento sia stato concausato o aggravato dall'opponente, es- sendo stato il veicolo, dopo tale primo importante intervento, utilizzato dall'opponente e/o dal suo autista anche in presenza di segnalazioni di temperatura elevata, mentre “il conducente (professionista) avrebbe dovuto agire diversamente per preservare l'atc da più gravi danni al motore, ossia la constatata grave erosione per cavitazione e crepa monoblocco”.
pagina 12 di 14 Per quanto il CTU si sia speso, al di là del quesito, nell'esaminare la condotta esigibile dall'autoriparatore e dall'autista, concludendo per la concorrente responsabilità di entrambi (al 70% a carico del meccanico ed al 30% a carico dell'autista professionale), tali conclusioni non possono essere condivise.
Mentre è certo che l debba necessariamente presumersi tenuta ad adempiere con CP_2 la diligenza professionale propria dell'artigiano qualificato ed esperto nell'attività dell'autoriparazione, non vi è elemento alcuno che consenta di legittimamente ritenere l'opponente – che produce e commercializza concimi – o il padre di lui (pensionato e collabora- tore familiare) siano autisti professionisti, per cui non può pretendersi da loro altra condotta che il rappresentare compiutamente il problema per ottenere dall'artigiano qualificato l'esame del mezzo ed il preventivo sulle opere che si rendano necessarie, dati su cui l'opponente/proprietario del mezzo può fondare la decisione sull'effettuare o meno i lavori con- sigliati;
non può pretendersi invece che il sig. e/o il padre di lui si astengano Parte_1 dall'utilizzare un mezzo che, pur essendo stato da poco oggetto di lavori in officina, segnali temperature elevate.
Dovendosi ritenere più probabile che non – stando al parere del CTU nominato - la presenza di erosione per cavitazione di alcune superfici interne del monoblocco, sulle porzioni centrali e su- periori delle sedi canne cilindri e la presenza della crepa già al tempo del primo intervento (fine 2022), l'autoriparatore - tenuto ad un grado di diligenza qualificata, che comporta l'obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d'arte e secondo perizia professionale, le regole tec- niche e l'esperienza concreta tipiche della figura dell'autoriparatore modello, professionalmente preparato – avrebbe dovuto, vista la vetustà del mezzo, indagare personalmente lo stato del motore, mettendolo a nudo, già dopo il primo “grippaggio”, a prescindere dalle eventuali diverse richieste del cliente di tendere al risparmio.
Occorre quindi ritenere che la previa verifica delle condizioni del motore mediante il relativo smontaggio da parte dell'officina avrebbe consentito, ove effettuata, di annunciare al cliente che le condizioni del motore erano tali da imporne la sostituzione e che ogni altro diverso intervento si sarebbe rivelato non risolutivo, così come di fatto è stato, e disutile al cliente (del tutto super- fluo ed obiettivamente costoso), sicché l'inadempimento dell'officina opposta deve necessaria- mente ritenersi grave, tale da comportare la risoluzione contrattuale e la revoca dell'ingiunzione opposta.
Alla revoca dell'ingiunzione consegue la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme su tale titolo ottenute in corso di causa (€ 13.495,19 versati dall'opponente, così come quantifi- cati nell'atto di precetto a firma dell'avv. Trevisani notificato in seguito a concessione della prov- visoria esecuzione con provvedimento del got del 19/09/2024), oltre interessi dalla data del ver- samento al saldo effettivo.
Alla dichiarazione di risoluzione consegue certamente anche la condanna dell'opposta a river- sare all'opponente l'importo di € 6.000,00 ottenuto in acconto in data 4.5.23 per le prestazioni disutili, oltre interessi sino al saldo effettivo.
Quanto al danno richiesto, l'opposta va certamente condannata a rimborsare € 10.556,00 - sulla base delle fatture allegate per le spese sostenute con ditte di trasporto esterne nel 2023, per l'impossibilità di utilizzare il camion nonostante gli ultimi interventi effettuati dall' - CP_2 mancando la prova che l'opponente abbia avuto ulteriore necessità di utilizzare il mezzo o so- stenuto altre spese in dipendenza diretta dell'inadempimento dell'opposta. Sull'importo vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284/4 cc dalla domanda (8.4.24) al saldo effettivo.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ade- sione ai valori medi di cui al DM 55/14 e succ. modd.
Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
pagina 13 di 14 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , titolare dell'impresa indivi- Parte_1 duale Biotec di EC Alessandro, accertato e dichiarato il grave inadempimento di
[...]
in pers. leg. rappr.te p.t., dichiara la riso- Controparte_3 luzione contrattuale e revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2024, emesso, in seno al procedimento iscritto al n. 74/2024 RG, dal Tribunale Ordinario di Fermo in data 3.3.24;
2) per l'effetto condanna in pers. Controparte_3 Controparte_3 leg. rappr.te p.t., a riversare ad , nella qualità, l'importo di € 13.495,19 ver- Parte_1 sati dall'opponente sulla base del precetto notificatogli sulla base del decreto revocato e del precetto su quest'ultimo fondato, nonché l'importo di € 6.000,00 versati in acconto per le presta- zioni effettuate in forza del contratto risolto, oltre interessi come in motivazione;
3) condanna, inoltre, in pers. leg. Controparte_3 rappr.te p.t., al versamento ad , nella qualità, dell'importo di € 10.556,00, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
4) condanna altresì in pers. leg. Controparte_3 rappr.te p.t., a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per com- pensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
5) pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU liquidate con separato decre- to.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13,54, non pre- senti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 23/05/2025
Il got avv. AU TO
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