Art. 1.
Sono declassati da opere idrauliche di seconda categoria gli argini e le sponde del canale Naviglio - di cui al n. 45 della tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919 - nel tronco compreso tra la chiavica a valle del Molino dell'Aranciata e l'impianto di sollevamento del Travacone, nel territorio del comune di Colorno (Parma).
Sono declassati da opere idrauliche di seconda categoria gli argini e le sponde del canale Naviglio - di cui al n. 45 della tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919 - nel tronco compreso tra la chiavica a valle del Molino dell'Aranciata e l'impianto di sollevamento del Travacone, nel territorio del comune di Colorno (Parma).