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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4064 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VINCENZI STEFANO
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato AMAROSSI VALERIA
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 3 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Modena in data 15/04/1968
e dalla loro unione sono nate le figlie il 27/10/1969 e il 30/06/1971. Per_1 Per_2
2. I coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita del
09/06/2015, munita di nulla osta dalla Procura di Modena il successivo 17/06/2015.
3. Con ricorso del 06/08/2024, ha chiesto dichiararsi cessati effetti Parte_1
civili del matrimonio, senza formulare ulteriori domande e, nel giudizio così radicato, si è quindi costituita aderendo a tale richiesta. Controparte_1
4. All'esito dell'udienza del 05/02/2025, in cui le parti hanno confermato la volontà di divorziare, non esistendo possibilità di riconciliazione, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
5. La domanda volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta processuale e dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
6. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 15/04/1998 in MODENA da (nato a Parte_1
CASTELVETRO DI MODENA (MO) il 13/06/1945) con
[...]
(nata a [...] il [...]), CP_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MODENA, atto n. 148, parte 2, serie A, anno 1968;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 2 di 3 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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