Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 950/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2265/2021 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il giorno 19.10.2021, notificata in data 20.10.2021, promossa da:
(in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Parte_1 Strada), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianemilio Genovesi del Foro di Genova, in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Genova, Via N. Bacigalupo n. 4/21 APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni, Daniela Ena e Alberto Canali del Foro di Genova, in forza di procura allegata alla comparsa in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo in Genova, Via Assarotti n. 17A/13
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
, Germania 27.6.1960, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dante TE Venco, Cristina Venco e Silvia Guglielminetti del Foro di Genova, in forza di procura a margine dell'atto di citazione datato 08.07.2016 in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della terza in Genova, Via Canevari n. 24/10
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale – morte
nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti e previo ogni altro provvedimento necessario ed opportuno, tra cui l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel procedimento di primo grado e non ammesse, in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale Civile di Genova, giudice Unico dott. Cristiana Buttiglione,n. 2265/2021, pubblicata in data
19 ottobre 2021 e notificata in data 20 ottobre 2021:
- respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della conchiudente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
1
[...] nella causazione del sinistro de quo nella misura di Parte_2 almeno il 50%, o in quella maggiore o minore meglio vista in corso di causa, e ridurre conseguentemente l'eventuale risarcimento dovuto, tenendo conto del concorso del comportamento del Sig. e/o contenendolo in ogni caso entro i limiti dei Parte_2 Parte_2 massimali di garanzia di cui all'art. 283 e/o all'art. 128 CdA;
- condannare la Sig.ra a restituire all'esponente quanto eventualmente TE corrispostole in esecuzione della decisione impugnata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge e spese generali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si reiterano e ribadiscono anche nel presente grado le istanze istruttorie formulate nel procedimento dinanzi al Tribunale, in particolare nelle memorie ex art. 183, c.6, c.p.c., insistendo per la loro ammissione e, pertanto, chiedendo all'Ecc.ma Corte di:
- disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale 2762/2014 R.G.N.R. - R.G.P.M. 45 - RG.N.R. 166/2013 e/o del procedimento penale n. 39331/2014/44 e/o di altri ed ulteriori ed eventuali procedimenti penali aperti in relazione al sinistro plurimortale verificatosi in data 11 luglio 2014 sulla
A26 Genova Voltri /Gravellona Toce, careggiata unidirezionale Nord, nei pressi della chilometrica 18+017, Comune di Campo Ligure, che ha coinvolto l'autovettura AR XJ6 tg. TI213188 (persone offese e ); Parte_2 Persona_1
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Polizia di Stato, in particolare alla Sezione Polizia Stradale di Alessandria Sottosezione di Ovada, o altra Sezione meglio vista e ritenuta, l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa alle indagini effettuate in relazione al sinistro plurimortale per cui è causa, verificatosi in data 11 luglio 2014 sulla A26 Genova Voltri/Gravellona Toce, careggiata unidirezionale Nord, nei pressi della chilometrica 18+017, Comune di Campo Ligure, che ha coinvolto l'autovettura AR XJ6 tg. TI213188 (CH) e causato il decesso di Parte_2 e , e/o nell'ambito del procedimento penale 2762/2014 R.G.N.R. -R.G.P.M. 45 Persona_1 RG.N.R. 166/2013 e/o del procedimento penale n. 39331/2014/44 e/o di altri ed ulteriori ed eventuali procedimenti penali aperti in relazione al medesimo evento;
- ordinare ex art 210 c.p.c. alla Polizia di Stato e/o alla sezione Polizia Stradale di Alessandria e/o ad altra Sezione meglio vista e ritenuta, l'esibizione in giudizio dei filmati, delle immagini e degli altri dati tutti del tutor e/o delle telecamere installati presso la A26 relativi al giorno 11 luglio 2014, riguardanti, in particolare, il tratto autostradale in cui si è verificato il sinistro (A26 Genova Voltri/Gravellona Toce, careggiata unidirezionale Nord, in direzione da Genova verso Alessandria, in prossimità della chilometrica da 18+000 a 18+107, Comune di Campo Ligure);
- ordinare ex art 210 c.p.c. alla Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, MCTC e/o alla Sezione della Circolazione, con sede in Camorino (Svizzera), Centro ala Monda 8, l'esibizione in giudizio della carta di circolazione e/o di ogni ulteriore documento in loro possesso riguardante l'autovettura AR XJ16, targata TI213188 (CH), colore blu, telaio JAJJFALD4BP807505, immatricolata in Italia per la prima volta nell'anno 1997 e radiata dalla MCTC in data 6 settembre 2012 per esportazione in paese non UE.”
PER L'APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza reietta, così giudicare: A) QUANTO A Parte_1 IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare la domanda d'appello con cui ha chiesto la riforma della Sentenza Parte_1 relativamente al capo in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del CP_3 Vittime della Strada e per esso di , quale Impresa designata per la Regione Parte_1 Liguria, essendo le ragioni dell'appello al riguardo totalmente infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Sentenza al riguardo.
- Rigettare la domanda d'appello formulata in via subordinata, in quanto inammissibile e infondata, avendo ad oggetto la richiesta di riforma della Sentenza relativamente al capo in cui ha dichiarato la responsabilità concorrente al 50% in capo alla convenuta e per l'effetto Parte_1
2 confermare la Sentenza nella parte in cui, accertando la sussistenza di cause concorrenti nella determinazione del danno patito dalla signora ha accertato la TE responsabilità di , quale impresa designata per la regione Liguria dal Fondo Parte_1 Generale Vittime della Strada.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- In riforma parziale della Sentenza, rideterminare le quote di corresponsabilità in base all'accertamento della prevalente o comunque concorrente responsabilità del Conducente signor
, nella misura di almeno il 50%, o in quella maggiore o minore che la Corte Controparte_4 ritenga sussistente, in concorso con quella di e, solo se accertata e motivata, di Parte_1
e escludere o quantomeno ridurre conseguentemente l'eventuale Controparte_1 risarcimento dovuto dalla medesima , tenendo conto del concorso di Controparte_1 responsabilità in capo al Sig. , oltre che di quello accertato in capo a . Parte_2 Parte_1
- Accertata l'erronea quantificazione delle voci di danno liquidate in Sentenza, per le ragioni tutte espresse nel presente atto, in via adesiva rispetto all'appello proposto da , previa Parte_1 rideterminazione del risarcimento eventualmente spettante alla signora CP_2 TE in riforma della sentenza condannare la medesima signora CP_2 quanto corrispostole in esecuzione della decisione impugnata, in eccesso rispetto a quanto accertato come dovuto.
B) QUANTO A TE
IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale non notificato dall'esponente all'appellata Controparte_1 TE
bensì proposto con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine di legge,
[...] in quanto trattasi di eccezione pretestuosa, totalmente infondata in fatto ed in diritto, essendo l'appello incidentale validamente e tempestivamente proposto nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge.
- Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda di appello incidentale volta ad ottenere la condanna di e , all'ulteriore esborso di euro Controparte_1 Parte_1 2.400.668,25 (ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia), con riferimento al preteso risarcimento di insussistenti e non provati danni non patrimoniali iure hereditatis e patrimoniali da lucro cessante per la prematura scomparsa dell'intero nucleo familiare, come si avrà modo di contestare più diffusamente nelle successive sedi difensive, richiamate le argomentazioni ed eccezioni sul punto già dedotte in primo grado di giudizio.
- Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto alla luce delle evidenze per tabulas raccolte in primo grado di giudizio in merito alla condotta di guida del signor , la domanda di appello Parte_2 incidentale e condizionata, come si avrà modo di contestare più diffusamente nelle successive sedi difensive, richiamate le argomentazioni ed eccezioni sul punto già dedotte in primo grado. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge e spese generali di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie in quanto del tutto inammissibili per le ragioni già opposte in primo grado del giudizio.”
PER L'APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE TE
“Voglia la Corte Ecc.ma adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie di Legge e del caso, con riguardo alla sentenza resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, n. 2265/2021, per i motivi meglio esposti in narrativa così provvedere: NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o nullo l'appello incidentale di per CP_1 omessa tempestiva notificazione;
IN VIA PRINCIPALE per le ragioni esposte negli atti di causa: confermare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del conducente del veicolo non identificato che ha perduto sulla sede stradale la lattina d'olio e conseguentemente dichiarare l'obbligo ex lege della in persona del legale rappresentante protempore, nella Parte_1
3 spiegata qualità di impresa designata per la Regione Liguria per la gestione del F.G.V.S (costituita presso la Consap); confermare la responsabilità extracontrattuale ex 2051 c.c. (o comunque in subordine, anche ex art. 2043 c.c. ovvero a titolo di responsabilità contrattuale) di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in ordine alla produzione del sinistro in premessa, per omessa
o insufficiente manutenzione della sede stradale e la mancata messa in sicurezza del tratto autostradale A/26 e in particolare del guard-rail del lato destro;
rigettare l'appello proposto da onché l'appello incidentale proposto da e in ogni Pt_1 CP_1 caso tutte le domande ed eccezioni proposte nei confronti della signora in quanto CP_2 infondate in fatto e in diritto, e confermare la sentenza n. 2265/2021 del Tribunale di Genova con la condanna degli originari convenuti al risarcimento dei danni, solidalmente tra loro o alternativamente, per la somma già riconosciuta in primo grado ovvero per quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
IN VIA INCIDENTALE: condannare, solidalmente tra loro o alternativamente, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella spiegata qualità di impresa designata per la Regione Liguria per la gestione del F.G.V.S e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla Sig.ra TE ved. , come meglio specificati in narrativa, nella misura complessiva di €
[...] Parte_2 2.400.668,25 (ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, a seguito del decesso dei Sig.ri e , confermando nel resto l'impugnata sentenza. Parte_2 Persona_1 IN OGNI CASO: con la condanna al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre a e Iva come per Legge, ed oltre alle spese di C.T.U. e C.T.P. CP_5 IN VIA ISTRUTTORIA: per tuziorismo si reiterano le istanze istruttorie non accolte:
Si chiede prova per testi SULLE CONDIZIONI DELL'ATTRICE E SUI SUOI RAPPORTI CON IL SIG. E CON Parte_2 Per_1
37) Vero che la sig.ra in seguito all'incidente per cui è causa raccontava di avere difficoltà CP_2 a prendere sonno, di svegliarsi frequentemente durante la notte, di non riuscire a darsi pace per l'accaduto? ( ) Testimone_1
38) Vero che la sig.ra in seguito all'incidente raccontava di sentirsi sempre stanca, CP_2 svogliata e sconfortata? ( ) Testimone_1
39) Vero che la sig.ra in seguito all'incidente riduceva drasticamente le proprie attività CP_2 ricreative e i propri passatempi? ( ) Testimone_1
40) Vero che la sig.ra dopo l'incidente ha iniziato a trascorrere molte ore chiusa in casa CP_2 da sola? ( ) Testimone_1
41) Vero che la sig.ra d il marito per oltre trent'anni avevano gestito la famiglia e cresciuto CP_2 il loro unico figlio mostrando sempre affiatamento e comunione d'intenti? - ) Tes_1 Tes_1
42) Vero che sin dalla nascita di e fino al 2012 la famiglia era solita trascorrere tutti Per_1 Parte_2 insieme le festività e le ferie sia estive che invernali? ( ) Testimone_1
43) Vero che la famiglia organizzava frequentemente cene con amici presso la propria Parte_2 abitazione? ( - ) Tes_1 Tes_1
44) Vero che la sig.ra in seguito alla morte del figlio , con lei convivente, abita da CP_2 Per_1 sola nella propria casa in Solbiate, Via Volta n. 21? ( ) Testimone_1
45) Vero che dichiarava di voler conseguire un diploma di laurea così da potersi affiancarsi al Per_1 padre nell'attività imprenditoriale dallo stesso svolta con maggiori competenze e conoscenze? ( ) Testimone_1
46) Vero che raccontava di essere entusiasta del percorso sia universitario che lavorativo Per_1 intrapresi? ( ) Testimone_1
47) Vero che trascorreva gran parte del suo tempo libero a casa con la madre? Per_1
(Cattoni - ) Tes_1
Si indicano a testimoni:
− , residente in [...]; Testimone_2
− , residente in [...]. Testimone_3 Si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale atta ad accertare le cause del decesso dei Sig.ri e . Parte_2 Persona_1
***
4 Ci si oppone alle avverse istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto inammissibili, superflue ed aventi finalità esplorative.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.07.2016, citava in TE giudizio quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Parte_1 Vittime della Strada, nonché chiedendo di sentirle condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti in conseguenza della morte del marito, Parte_2
, e del figlio, , avvenuta a seguito del sinistro loro occorso in data
[...] Persona_1 11.07.2004, lungo l'autostrada A6 Genova-Voltri/Gravellona Toce, carreggiata nord, all'altezza della progressiva chilometrica 18+102, in territorio del Comune di Campo Ligure (GE), sul viadotto denominato “Vegnina”. In particolare, riferiva: - che e procedevano da Genova verso Parte_2 Persona_1 Alessandria a bordo dell'autovettura JAGUAR XJ6, targata TI213188 (CH), telaio JAJJFALD4BP807505, di proprietà della società svizzera , quando Controparte_6 CP_7 il conducente, , nel procedere, investiva una tanica d'olio da motore della Parte_2 capacità di 5 litri di colore nero, asseritamente smarrita da un veicolo non identificato e caduta sul manto stradale;
- che, conseguentemente, il conducente perdeva il controllo della guida urtando prima il guard-rail del lato sinistro e poi quello del lato destro, sfondandolo e precipitando nella sottostante via Mongrosso nel centro abitato del Comune di Campo Ligure;
- che il distacco del serbatoio dalla propria sede provocava l'incendio dell'autovettura al cui interno rimanevano imprigionati i , che morivano carbonizzati. Parte_2 Pertanto, l'attrice chiedeva, previa assegnazione di una provvisionale ex art. 147 D.Lgs. n. 209/2005, di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute nella causazione del sinistro e, conseguentemente, di condannarle solidalmente tra loro o alternativamente, al risarcimento di tutti i danni patiti, sia patrimoniali, che non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, nella misura complessiva di € 3.069.391,37 (ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia). Con comparsa di costituzione e risposta, in data 09.01.2017, si costituiva , Parte_1 nella qualità ( d'ora in poi anche FGVS), contestando la responsabilità del presunto ignoto veicolo che avrebbe perso la tanica d'olio reperita sul tratto interessato dal sinistro. chiedeva il rigetto delle domande svolte nei propri confronti e al contempo Pt_1 l'accertamento della corresponsabilità, con conseguente condanna, di , gestore del tratto CP_1 in questione, per omessa custodia ex art. 2051 e comunque 2043 c.c., unitamente allo stesso conducente, , che, viaggiando alla velocità di circa 160 km/h, oltre il limite Parte_2 consentito, aveva tenuto un comportamento negligente, imperito e imprudente, causalmente connesso al sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 08.02.2017, si costituiva in giudizio
( d'ora in poi anche per chiedere il rigetto delle domande formulate Controparte_1 CP_8 nei propri confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto per assenza di propria responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. invocati ex adverso. La causa era istruita, in particolare, dapprima mediante acquisizione per ordine del Giudice ex art. 210 c.p.c della documentazione relativa alle prestazioni previdenziali erogate all'attrice, a seguito del sinistro, poi con l'assunzione di prove per testi. In esito alla discussione sulle prove assunte, veniva licenziata CTU cinematico-ricostruttiva, allo scopo di chiarire la dinamica del sinistro e successivamente quella medico-legale sulla persona dell'attrice. La causa era, quindi, trattenuta in decisione, sulla base delle domande precisate dalle Parti.
Il Tribunale così statuiva:
“
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione disattese
CONDANNA quale impresa designata alla gestione del FONDO DI GARANZIA PER Parte_1 LE VITTIME DELLA STRADA, e – in solido fra loro (con Controparte_1 ripartizione interna della responsabilità al 50% ciascuna) a pagare, in favore di TE
5 , la complessiva somma di € 849.487,05 (già rivalutata al 2019 secondo la tabella in CP_2 uso).
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995). Oltre l'importo di € 12.743,12 a titolo di danno patrimoniale, incrementato di interessi legali dal dì della domanda al saldo.
CONDANNA quale impresa designata alla gestione del FONDO DI GARANZIA PER Parte_1 LE VITTIME DELLA STRADA, e – in solido fra loro (con Controparte_1 ripartizione interna della responsabilità al 50% ciascuna) a rifondere, in favore di
[...]
, le spese sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 52.625,00 TE oltre esborsi documentati, rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA – oltre spese di ctp documentate, anche relative alle indagini penali. Pone in via definitiva a carico delle parti convenute le spese delle ctu disposte in istruttoria, nella misura già liquidata”.
Il Tribunale motivava la propria decisione, partendo dalle risultanze della CTU cinematica, riconoscendo che la responsabilità del grave sinistro, in cui erano morte due persone, era da attribuirsi, in eguale misura, a quale responsabile ex lege, essendo stato il sinistro causato Pt_1 dall'olio perso dalla tanica colpevolmente smarrita da veicolo ignoto) ed a (per Controparte_1 la non conformità e il pessimo stato manutentivo del guard-rail), escludendo la sussistenza del fortuito e dei presupposti per ogni addebito concausale al conducente dell'autovettura, in particolare escludendo la valenza eziologica della velocità del veicolo, in rapporto alla ricostruzione dei fatti, essendo la macchia d'olio pacificamente difficile da individuare. ll primo Giudice, pertanto, liquidava all'attrice il danno da perdita parentale nella misura di € 480.000 per il figlio ed € 284.394,30 per il marito, il danno biologico psichico da ella subito, liquidato in € 85.092,75 e il danno patrimoniale per le spese sostenute. Il Tribunale, viceversa, non riconosceva a Parte in allora attrice il danno da perdita della vita e il danno patrimoniale iure hereditatis, allo stesso tempo dando atto che le somme percepite dall' Ente svizzero indicato in atti dalla non dovevano essere detratte , poiché si trattava non CP_2 di poste risarcitorie, ma previdenziali.
In punto spese, in ultimo, il Giudice di primo grado valorizzava le domande accolte e condannava le Parti convenute al pagamento integrale delle spese di lite, comprese quelle di difesa tecnica.
*** *** ***
Ciò detto, attesa la pluralità di appelli, reputa la Corte di dover trattare e valutate gli stessi singolarmente, al di là dei richiami motivazionali.
- APPELLO PRINCIPALE di per il FGVS- Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello nella qualità, per i Parte_1 seguenti motivi:
-Primo motivo - Sull'an della pretesa, sulla responsabilità dell'evento occorso ai Sigg.ri
e sull'infondatezza della domanda formulata nel procedimento di primo grado da Parte_2 parte attrice: omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e/o violazione di legge;
contraddittoria e/o erronea motivazione
Con tale motivo la citata appellante ha censurato quella parte della sentenza in cui il
Tribunale ha deciso di accogliere le pretese attoree, escludendo la responsabilità del sinistro in capo al conducente e ritenendola invece sussistente, in solido, in capo al Fondo di Garanzia e ad
. CP_1 Secondo l'appellante il Giudice di prime cure, pur prendendo le mosse da quelli che egli stesso definisce “condivisibili rilievi oggettivi emersi dalla CTU”, li aveva stravolti, erroneamente
6 interpretandoli e omettendo totalmente di considerare la chiara e inequivocabile conclusione dell'accertamento: “Se il nostro veicolo avesse viaggiato rispettando la velocità imposta (110 km/h) a 90 m di distanza avrebbe avuto tutto il tempo per evitarla riuscendo ad arrestarsi prima di giungere in prossimità della chiazza d'olio”. Il Tribunale, infatti, in tesi, dopo avere correttamente condiviso la ricostruzione di cui alla perizia, ovvero che sarebbero stati altri veicoli, transitati prima della AR, a impattare contro la tanica, aveva escluso qualsivoglia incidenza della velocità tenuta dall'autovettura nella causazione dell'evento, giungendo a una conclusione erronea, immotivata e contraddittoria. L'appellante ha osservato, invece, che, proprio in merito all'incidenza della velocità tenuta dal conducente, rispetto al fattore causale della chiazza d'olio, dopo avere dato atto che Parte_2
stava viaggiando a una velocità superiore a quella consentita, fra 130-143 km/h rispetto
[...] a 110 km/h consentiti, il Giudice di prime cure aveva statuito: “Tuttavia, non si ritiene che tale fattore costituisca il c.d. “fortuito” in grado di incidere sulla complessiva ricostruzione del nesso di causa”, affermazione in contrasto con la più recente giurisprudenza secondo cui la velocità superiore a quella consentita è causa da sola sufficiente a determinare l'evento, interrompendo il nesso di causalità.
Sotto tale profilo ha lamentato anche che la pronuncia era contraddittoria e viziata Pt_1 nel suo percorso logico giuridico, financo avuto riguardo alle conclusioni dell'accertamento peritale e alle ulteriori risultanze istruttorie. L'appellante in esame, dunque, ha chiesto la riforma della sentenza sul punto, considerando che era stato pienamente provato che l'eccessiva velocità di marcia tenuta dal veicolo del Liberatore fosse stata causa diretta, immediata ed esclusiva dell'evento e/o causa interruttiva del nesso causale, quantomeno rispetto al fattore macchia d'olio o, in subordine, integrasse un comportamento concorrente nella causazione del sinistro nella misura di almeno il 50% o in quella maggiore o minore meglio vista dalla Corte.
, in tale motivo, ha poi contestato, sotto altro profilo, la pronuncia, atteso che Parte_1 la sentenza aveva mancato di prendere posizione rispetto a un dato pacificamente accertato, come segue: - a seguito delle indagini effettuate dalle autorità competenti (vedasi verbale di accertamento sullo stato dei veicoli allegato alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., prodotto dall'appellante in primo grado quale doc. 3 allegato alla seconda memoria istruttoria), era emerso che al momento del sinistro il veicolo montava pneumatici HP misura 225/55R-16, di Controparte_9 misura differente rispetto a quella omologata di 225/60R; - tale circostanza non era stata valutata dal primo Giudice, con conseguente erroneità e/o vizio, anche sotto tale ulteriore profilo, della pronuncia resa dal Giudice di prime cure.
ha , ancora, censurato la decisione impugnata nella parte in cui non aveva Parte_1 preso in considerazione le contestazioni sollevate ai sensi degli artt. 283 e/o 128 del Codice delle Assicurazioni Private (CdA); l'appellante, a tal riguardo, ha rammentato come fosse onere dell'attrice dare piena prova di tutti gli elementi posti a fondamento della propria pretesa, prova che, in caso di azione contro il Fondo di Garanzia, riguardava anche la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, affinché potesse procedersi al risarcimento del danno lamentato, entro i massimali di cui alla relativa normativa, in particolare dell'art. 283, D.Lgs. n. 209/2005. Nel caso in esame, sul punto, la Parte appellante in questione ha lamentato la mancanza di prova, atteso che il comma 3 del predetto articolo, richiamandosi espressamente alla disciplina del T.U. sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965), doveva essere interpretato nel senso di ritenere legittimati a chiedere la prestazione del Fondo, in ipotesi di sinistro mortale causato da veicolo non identificato, soltanto coloro che si trovavano nelle condizioni previste dal citato T.U., vale a dire i congiunti viventi a carico, presupposto che, al pari degli altri elementi fondanti la domanda, come detto, doveva essere provato da Parte attrice. In merito a, anzi, posto in risalto che la non era, Pt_1 CP_2 appunto, soggetto vivente a carico del marito, nulla essendo stato provato a riguardo, il che acclarava la mancanza di tale ulteriore presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia e, pertanto, un ulteriore profilo di erroneità della decisione impugnata, meritevole, pertanto, di essere riformata.
7 Secondo motivo - Sempre sull'an della pretesa, sulla responsabilità dell'evento occorso ai Sigg.ri e sull'infondatezza della domanda formulata nel procedimento Parte_2 di primo grado da parte attrice: omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e/o violazione di legge;
contraddittoria e/o erronea motivazione nella parte in cui ha ritenuto responsabili, ed in pari misura, entrambe le convenute. In via subordinata rispetto alle deduzioni sopra specificate, volte a ottenere la riforma totale della sentenza, con declaratoria di responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente, l'appellante in questione ha formulato un ulteriore profilo di gravame, evidenziando che, anche diversamente ritenendo, la responsabilità del sinistro non era comunque addebitabile al Fondo di Garanzia, bensì al solo gestore del tratto autostradale ( , per omessa Controparte_1 custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, comunque, ex art. 2043 c.c. Ha lamentato, in merito, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, Pt_1 benchè emerso dalle risultanze istruttorie, l'inadeguatezza del guard-rail di destra, che non era stato in grado di assorbire l'impatto con l'autovettura del , era stata causa da sola sufficiente a Parte_2 determinare l'evento o, comunque, tale da interrompere il relativo nesso causale. Secondo l'appellante, considerato che in base agli accertamenti peritali, al momento dell'impatto con il guard-rail, la velocità tenuta dal veicolo oscillava tra i 90 e i 108 km/h, perciò entro i limiti di legge, era evidente che se tale manufatto fosse stato conforme alla normativa vigente e in buono stato di conservazione e manutenzione, detto manufatto avrebbe contenuto l'impatto, evitando così la caduta nel vuoto dell'autovettura del , caduta che, come emerso dagli atti, Parte_2 era stata causa dell'evento letale, in quanto gli occupanti del veicolo erano ancora in vita al momento dell'urto, per morire a seguito dello schianto al suolo, successivo alla precipitazione.
, inoltre, ha evidenziato che la circostanza che altri e diversi veicoli avessero Parte_1 impattato con la tanica e fossero passati sulla chiazza d'olio, come accertato dalla CTU cinematica, era , in tesi, idonea a confermare la sussistenza della esclusiva (o, quantomeno, prevalente) responsabilità di , società che, quale gestore della tratta autostradale “ de qua”, Controparte_1 avrebbe dovuto intervenire tempestivamente per rimuovere l'oggetto ed eliminare la relativa insidia. In ulteriore ed estremo subordine, l'appellante ha eccepito e lamentato l'erroneità della sentenza del Tribunale sotto un altro e differente profilo, nei termini che seguono: come emerso dalle risultanze del procedimento di primo grado e per ammissione della stessa attrice, ella era separata dal conducente al momento della sua morte, condizione che, secondo palesava Pt_1 l'infondatezza delle domande avversarie. In merito a ciò, ha contestato l'appellante in esame, il Giudice di prime cure nulla aveva statuito, con conseguente ulteriore vizio della decisione impugnata, atteso che, in tesi, in base ai principi giurisprudenziali vigenti in materia, lo status di coniuge o lo status di separato costituivano presunzioni semplici, da un lato, della sussistenza, dall'altro, della cessazione, di un vincolo affettivo, presunzioni superabili a fronte della prova di fatti di segno contrario, prova che, nel caso di specie, era a carico dell'attrice, ma che la stessa non aveva fornito.
Terzo motivo - Sul danno e sul quantum debeatur: omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e/o violazione di legge;
contraddittoria e/o erronea motivazione
Con tale motivo ha chiesto la riforma della sentenza relativamente alla Parte_1 quantificazione del danno non patrimoniale, operata dal Giudice di prime cure, che aveva liquidato voci non dedotte, non provate, né pretese, in ciò eccedendo certamente i limiti del petitum posto dall'attrice in primo grado. A tal riguardo, in tesi, il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto: - la sussistenza del danno non patrimoniale derivante dalla perdita traumatica del rapporto parentale in essere con il marito e con il figlio;
- la sussistenza dei presupposti per l'aumento del risarcimento in ragione della particolarità del caso concreto, della drammaticità della vicenda, delle modalità del sinistro e della contestuale perdita di due stretti congiunti.
Quanto al primo aspetto, si è doluta la compagnia, non era condivisibile il ragionamento con cui il Giudice di prime cure aveva riconosciuto la perdita del rapporto parentale con riferimento all'ex coniuge, non convivente, per il solo fatto che la separazione era intervenuta poco prima del sinistro e comunque dopo oltre 30 anni di matrimonio con il conducente: sul punto, richiamato il criterio generale consolidato, secondo cui il danno in discussione non è, comunque, “in re ipsa”, la
8 ER, nonostante l'onere probatorio sulla stessa gravante, non aveva provato alcunchè ed il Giudice, legittimato a statuire se riconoscere o no il danno di cui si tratta, non aveva tenuto conto del fatto che il “ coniuge separato” era espressamente non compreso tra i congiunti contemplati nelle tabelle di liquidazione del danno di tal fatta ( si tratti di quelle milanesi come di quelle romane).
In forza di ciò, ha assunto il FGVS, che il Tribunale, per riconoscere tale pregiudizio, avrebbe dovuto avere la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita a seguito della morte del congiunto di cui si tratta, prova che , invece, era del tutto mancata e neppure poteva presumersi, attesa la specificità già posta in risalto. In conclusione, sotto tale primo profilo, ha lamentato la Parte appellante in questione che il primo Giudice aveva riconosciuto il danno da perdita del marito separato in carenza di prova, carenza afferente anche al “quantum” liquidato, comunque, non giustificato. Quanto al secondo aspetto, con riguardo alla quantificazione operata dal Giudice di prime cure circa il danno parentale per la perdita del figlio, ha censurato il metodo di Parte_1 quantificazione utilizzato, in quanto inosservante del basilare principio sostanziale e processuale, secondo cui è onere di chi richiede la personalizzazione ricostruire e provare, in maniera specifica, gli elementi circostanziali espressivi di una sofferenza soggettiva straordinariamente differente e non riconducibile a quella ordinariamente connessa alla morte di un congiunto: nello specifico il FGVS ha lamentato l'assenza di prova dei fattori personalizzanti , rispetto a quelli tabellari, con conseguente erroneità e/o vizio della sentenza, meritevole, dunque, di essere riformata in senso riduttivo. Sempre rispetto a detta pretesa di danno, Parte appellante ha contestato il fatto che il Tribunale avesse applicato le tabelle di Roma, piuttosto che quelle di Milano, le uniche che l'attrice aveva invocato, con conseguente, sostanziale, vizio di ultrapetizione, meritevole di riforma. ha, ancora, contestato la sentenza impugnata, lamentando il fatto che il Parte_3 Giudice di prime cure, dopo aver disposto d'ufficio, in assenza di espressa richiesta e di sottostante pretesa risarcitoria da parte della la CTU medico-legale sulla medesima, aveva CP_2 riconosciuto e liquidato alla donna il risarcimento per un non dedotto, né provato danno biologico dell'attrice. La compagnia assicurativa in questione, inoltre, ha contestato che la liquidazione, quale danno, delle spese di € 12.743,12, non erano state né provate, né documentate, risultando eccessive, oltre che prive di riscontro, atteso che anche all'esito della citata CTU medico-legale era stato chiarito che non: “ Non sono state prodotte spese mediche.” L'appellante ha, infine, mosso un'ulteriore censura, laddove il Tribunale, rispetto all'importo di CHF 42.945,00, pari a circa € 40.000,00, versato dalla alla Controparte_10 danneggiata, aveva omesso di tenerne conto, ai fini della determinazione del risarcimento dovuto all'attrice: la sentenza, infatti, era in merito viziata, alla luce dell'erroneo ragionamento condotto per escludere apoditticamente dal conteggio dell'importo complessivo del risarcimento quanto percepito dall'Ente previdenziale svizzero, atteso che, anche se per titolo differente, la rendita di vedovanza, come il risarcimento del danno parentale, costituiscono un ristoro all'attrice dei danni patiti e accertati, sicché, in ragione del principio indennitario, che non ammette duplicazioni di risarcimento, il Giudice aveva errato ove non aveva sottratto detto importo delle voci di danno dovute.
Quarto motivo - Sulle spese di lite Considerata l'erroneità della decisione impugnata alla luce dei precedenti motivi di gravame, l'appellante FGVS ha chiesto la riforma della sentenza impugnata anche in punto spese, con conseguente liquidazione in suo favore delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
AUTOSTRADE PER – APPELLO INCIDENTALE CP_1
nel costituirsi tempestivamente, ha in parte aderito alle Controparte_1 prospettazioni di e in parte le ha contestate, il tutto prospettando anche proprie Parte_1 doglianze.
In merito al primo motivo avversario, l'appellata ha contestato l'infondatezza dell'eccepita carenza dei presupposti per il coinvolgimento nell'odierno giudizio del Fondo di Garanzia con riferimento alla mancata prova che l'attrice fosse “a carico” dell'ex marito e/o del figlio.
9 In merito, ha dedotto , tale doglianza era inconsistente in quanto la Controparte_1 principale voce di danno azionata dall'attrice nel giudizio di primo grado era costituita dalla richiesta di risarcimento del proprio danno parentale da morte dei due congiunti. In merito al secondo motivo, l'appellata ha eccepito come l'appellante avesse dimenticato di considerare un particolare fattuale di centrale importanza, tanto da assurgere, secondo la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, ad antecedente causale principale del sinistro: la presenza della tanica e/o della chiazza d'olio sulla strada. Anche relativamente a tale motivo, svolto in via subordinata, rispetto alla propria posizione,
ha lamentato l'assoluta infondatezza e pretestuosità del rilievo di censura Controparte_1 sollevato, in quanto la mera considerazione degli elementi di fatto emersi in istruttoria e in esito alla
CTU avevano portato a concludere, con grado di sufficiente certezza, che il sinistro si era verificato per una pluralità di concause, tra le quali rilevava la presenza della tanica e/o comunque della chiazza d'olio fuoriuscita a seguito dello schiacciamento della stessa, sì che non vi era dubbio che la responsabilità di fosse, dunque, impegnata in ragione dell'efficienza causale svolta da Pt_1 tali oggetti, intercettati dal veicolo nella sua corsa e provenienti da altro veicolo, non identificato.
In via incidentale, come anticipato, detta Parte formulava un proprio motivo di doglianza, come segue. Sulla rilevanza di cause concorrenti nella determinazione del sinistro. La mancata condanna del conducente . Parte_2 Con tale motivo l'appellata, appellante in via incidentale, ha rilevato, in ciò aderendo alle doglianze di , come anche la condotta del conducente avesse inciso nella verificazione Parte_1 del sinistro, assumendo che l'elevata velocità di marcia aveva causato o quantomeno favorito l'inarrestabile precipitare delle fasi di perdita di controllo del veicolo, fino alle battute finali dell'impatto con rimbalzo sulla barriera di sinistra e poi lo sfondamento della barriera di destra, cui era conseguita la caduta nel vuoto. In merito, ha lamentato di non comprendere come il Giudice di prime Controparte_1 cure, pur riconoscendo la tenuta della barriera di sinistra e il rimbalzo del veicolo contro quella di destra, avesse poi ritenuto di escludere, nella ricostruzione dello sviluppo eziologico dell'evento, l'incidenza della condotta del conducente, financo contraddicendosi, atteso che, dopo aver assunto, come corrette e motivate, le risultanze della CTU cinematica, il Tribunale aveva deciso immotivatamente di prescinderne, escludendo che l'elevata velocità tenuta dal conducente, in violazione dei riferimenti di legge, avesse inciso causalmente sulla verificazione del sinistro. A tal riguardo, ancora, nel dare atto del fatto che l'antecedente causale del sinistro era CP_8 stato individuato, per quote percentuali analoghe, in capo sia a “responsabile” della Pt_1 presenza della tanica dal cui schiacciamento era fuoriuscito l'olio che aveva determinato il formarsi della scivolosa chiazza di cui è giudizio, sia ad medesima, per la non adeguatezza delle CP_8 barriere guard-rail, ha richiamato il contenuto della CTU cinematica, che aveva, altresì, accertato che la velocità di marcia entro il limite consentito avrebbe garantito al conducente di avvistare la chiazza stessa e, comunque, di arrestare la marcia prima di intercettarne le tracce scivolose.
A supporto di tale assunto, detta Parte appellante ha dedotto che era pacifico come, dopo il primo urto contro il guard-rail di sinistra, causato dal mancato avvistamento della chiazza d'olio, e nonostante l'inefficacia della manovra frenante sulla velocità, le conseguenze del sinistro fossero ancora contenibili, perché detto primo guard-rail aveva retto l'urto, salvo che il moto aberrante mantenuto dall'autovettura, attraversando tutte e tre le corsie, l' aveva portata ad abbattersi contro il guard-rail di destra, che non aveva retto, con la conseguente caduta degli occupanti nel vuoto sottostante: tali dati fattuali, dunque, in tesi, dimostravano, a fronte della resistenza, come detto, del primo guard-rail, che il fattore velocità era stato certamente rilevante rispetto alla dinamica complessiva dell'evento , con l'esito ricordato, il tutto così da acclarare la palese responsabilità concorrente del conducente per aver guidato a velocità di marcia inadeguata al tratto percorso. In forza di tali argomentazioni, ha chiesto, dunque, la riforma della Controparte_1 sentenza anche in punto quantificazione del risarcimento, da rideterminarsi, previo accertamento del concorso di colpa del , in rapporto all'incidenza della presenza della tanica/chiazza Parte_2 d'olio di cui si è detto e, eventualmente, in minor grado, con la condotta contestata ad ex CP_1 art. 2051 c.c.
10 Detta Parte appellata, appellante incidentale, ha, peraltro, chiesto un riconteggio in base alle voci di danno effettivamente dedotte e lamentate, nello stretto limite del provato e del dovuto, detratto, altresì, quanto versato all'attrice da parte della , sotto Controparte_10 forma di erogazione per il nuovo status vedovile conseguente al sinistro, in tal senso aderendo alle prospettazioni dell'appellante principale.
VERHAVERT APPELLO INCIDENTALE Parte_4 Si è costituita , altresì, la quale ha contestato gli appelli avversari TE ed ha, a sua volta, proposto appello incidentale. Circa l'appello principale e l'appello incidentale di Controparte_1 Circa gli appelli avversari l'originaria attrice ha dedotto quanto segue. In merito al primo motivo dell'appello principale, l'appellata ha contestato l'affermazione di secondo cui il conducente non avrebbe visto la macchia d'olio a causa della velocità, in Pt_1 quanto arbitraria e sconfessata dalla logica, assumendo che l'asserito eccesso di velocità non aveva avuto alcuna rilevanza nella causazione del sinistro che sarebbe avvenuto indipendentemente dalla velocità di marcia, poiché la variazione superficiale dell'asfalto era impossibile da percepire a una distanza sufficiente per consentire l'adozione di efficaci manovre d'emergenza. In forza di ciò, ha assunto la ER, la decisione del Tribunale era del tutto condivisibile nella parte in cui aveva statuito che per riconoscere alla velocità in questione la valenza di caso fortuito liberatorio, sarebbe stato necessario accertare, cosa di cui non c'era prova, che la chiazza fosse visibile, che il conducente avrebbe potuto avvistarla a una determinata distanza e che l'eventuale frenata avrebbe impedito i successivi urti, il tutto secondo una dinamica che la stessa CTU invocata dall'appellante aveva, a ben vedere, escluso. L'appellata, ancora, ha contestato la doglianza avversaria circa la presunta difformità della misura degli pneumatici montati dalla AR condotta dal marito rispetto alla misura omologata, atteso che tale dato non era stato accertato dalla Polizia Stradale, che altrimenti avrebbe elevato una contestazione amministrativa, né dalla C.T.U., che pure aveva analizzato i dati tecnici dell'autovettura, a prescindere dal fatto che, in ogni caso, tale ipotetica discrasia non aveva avuto alcuna rilevanza causale nella dinamica del sinistro, atteso che gli pneumatici avevano perso aderenza a causa della chiazza d'olio che aveva reso l'asfalto come ghiaccio liquido. L'originaria attrice ha, poi, contestato le affermazioni di circa la mancata prova dei Pt_1 presupposti di operatività della tutela invocata, smentendo che il risarcimento da parte del Fondo di
Garanzia fosse riservato ai soli congiunti viventi a carico in merito, ha richiamato il tenore testuale dell'art. 283 CdA , per poi assumere Persona_2 che priva di pregio e addirittura incostituzionale era l'interpretazione avversaria del comma 3 della norma, rispetto alla risarcibilità solo a favore dei congiunti conviventi a carico: in merito l'appellata in questione ha richiamato la funzione del Fondo di Garanzia e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per 'persona danneggiata' deve intendersi non già la sola vittima diretta dell'incidente, ma ogni soggetto che, come ciascuno degli stretti congiunti, abbia direttamente subito un danno, patrimoniale
o non patrimoniale, in conseguenza della morte o dell'invalidità che abbia colpito il soggetto immediatamente pregiudicato” ,non rilevando l'esistenza di un legame giuridico o di convivenza tra la vittima e la persona danneggiata, ma solo il saldo e duraturo legame affettivo esistente, in tutto in forza dell'art.2 Cost., attributivo di rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona in quanto tale. In merito al secondo motivo di l'appellata ha affermato di non avere interesse a Pt_1 contestare la misura della responsabilità attribuita a ciascuna delle società responsabili, rimettendosi, pertanto, alla decisione della Corte, salvo evidenziare come il Tribunale, recependo le risultanze istruttorie, avesse correttamente accertato la sussistenza di un concorso di responsabilità di e nella causazione del sinistro mortale, statuizione che doveva essere Pt_1 CP_1 confermata. Fermo quanto esposto, circa la responsabilità del FGVS, l'appellata, in relazione alla responsabilità di , ha poi posto in evidenza come l'istruttoria avesse dimostrato il pessimo CP_1 stato di manutenzione della barriera laterale destra, che si era “aperta”, senza opporre resistenza, lasciando precipitare nel vuoto l'auto con a bordo padre e figlio.
11 A detto dato fattuale, ha affermato la si era aggiunta la decisione della società in CP_2 questione, foriera di responsabilità ex art. 2051 c.c., di omettere di riqualificare il tratto ove, come chiarito dalla CTU, la barriera di ritenuta di destra, che risaliva al 1976, non era conforme alla normativa vigente in materia. L'appellata, ancora, ha insistito, seppure non presa in considerazione dal Tribunale, sulla sussistenza di un ulteriore profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico di , CP_1 responsabilità ravvisabile nell'omessa vigilanza e controllo, in relazione alla tanica, per non aver dato prova del fortuito liberatorio, dimostrando che la tanica stessa fosse improvvisamente e repentinamente comparsa sulla carreggiata.
La inoltre, ha contestato le affermazioni di , secondo le quali non CP_2 Parte_1 avrebbe diritto di ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale con riguardo al marito da cui si era separata, asserendo che non sarebbe stata fornita la prova della sofferenza morale patita, invocando a dimostrazione della qualità della relazione, in primo luogo, l'esito della CTU medico legale licenziata dal Tribunale, a fronte di un rapporto di coniugio iniziato quando essa deducente aveva 20 anni ed era durato per 34 anni. L'originaria attrice ha, altresì, contestato le deduzioni dell'appellante principale sulla liquidazione del danno da perdita parentale, affermando che dall'istruttoria erano emersi inequivocabili elementi da cui evincere il vuoto sopraggiunto nella propria vita a causa della scomparsa improvvisa e repentina dell'intero nucleo familiare, chiarendo che le doglianze circa le tabelle utilizzate dal Tribunale erano prive di ogni pregio, a fronte della discrezionalità del Giudice, il quale si era, peraltro, riportato ad un recente orientamento giurisprudenziale. In merito, poi, all'eccezione dell'appellante in base alla quale l'attrice non avrebbe svolto domanda di risarcimento del danno biologico e, dunque, l'accertamento peritale sarebbe stato esplorativo, l'appellata in questione ha richiamato le conclusioni rassegnate nel proprio atto di citazione e le proprie allegazioni e produzioni , tese a dimostrare proprio tale posta di danno, anche in punto necessità di cure per depressione e trattamento farmacologico connesso, sì che del tutto correttamente il Giudice aveva licenziato la CTU medico-legale. La inoltre: - ha contestato l'assoluta genericità delle doglianze relative alla CP_2 personalizzazione del danno, a fronte delle acquisizioni istruttorie, così come ogni questione afferente al riconoscimento delle spese sostenute quale danno patrimoniale, lamentando che parte appellante aveva del tutto travisato le prove, sostenendo che la somma di € 12.743,12 fosse stata liquidata per spese mediche non documentate, senza avvedersi del fatto che si trattava di spese documentate sostenute per i servizi funebri, le concessioni cimiteriali e la demolizione dell'auto; - ha contestato la pretesa avversaria di detrarre la somma erogata dalla Controparte_10
, trattandosi con evidenza di importo riconosciuto una tantum a titolo di reddito di
[...] vedovanza, importo che, dunque, non doveva essere decurtato in ogni caso, non solo dal danno non patrimoniale liquidato, ma anche dal, pur disconosciuto, danno patrimoniale invocato, attesa l'eterogeneità del risarcimento da fatto illecito, rispetto alla corresponsione di una somma data per garantire continuità di sostentamento al coniuge superstite, in forza di quanto versato dal lavoratore, in vita, con corrispondente suo sacrificio economico. Nel confermare, pertanto, la natura previdenziale di detta indennità di vedovanza, con gli effetti conseguenti in punto inapplicabilità del principio della “ compensatio lucri cum damno”, anche alla luce della sentenza Cass. SS.UU. 22.05.2018, n. 12564, l'appellata in questione ha chiesto di rigettare ogni doglianza circa le statuizioni di primo grado in punto spese di lite, invocando la corresponsione degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale. Come anticipato infine, ha proposto sua volta appello incidentale TE per i seguenti motivi: Primo motivo - Violazione artt. 1223, 1226, 2056, 2727 e 2729 c.c. e 115-116 c.p.c. in relazione all'omesso risarcimento del danno patrimoniale. Con tale motivo l'appellata, appellante in via incidentale, ha censurato quella parte della sentenza in cui il primo Giudice le aveva negato il diritto di ottenere il ristoro del danno da lucro cessante dovuto alla perdita economica dei contributi, delle sovvenzioni e delle utilità che per legge e solidarietà familiare erano sempre state versate in suo favore dal marito e dal figlio, utilità che sarebbero state conferite dai soggetti scomparsi pure in futuro, ciò sul presupposto che la CP_2
12 non aveva dimostrato di essere titolare di assegno di mantenimento, né che marito e figlio contribuissero “ante mortem” al suo mantenimento e che, comunque, i redditi percepiti dal figlio avrebbero inciso sul di lei tenore di vita. La ha lamentato la violazione della normativa di riferimento come interpretata CP_2 anche dalla giurisprudenza, in forza della quale era risarcibile il danno patito dal congiunto ove privato, per effetto del decesso dei parenti, di legittime aspettative a futuri benefici economici, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un diritto attuale agli alimenti o al mantenimento e/o a qualsivoglia sovvenzione da parte della vittima.
Secondo motivo - Omesso riconoscimento della spesa per il valore della AR. L'appellata ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del valore della AR, incendiatasi a seguito del sinistro e per la quale si era resa necessaria la demolizione, sul presupposto che tale valore non sarebbe stato provato e sarebbe stato contestato dalle controparti. A tal riguardo, la ha invocato l'art. 115 c.p.c., quale onere di allegazione, CP_2 intendendosi avvalere della generica contestazione avversaria, tale da assorbire ogni necessità di prova, così da concludere che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere anche il ristoro dell'ulteriore somma di € 15.000,00 per la distruzione della AR citata, poi, demolita. Terzo motivo - Violazione art. 2059 c.c.: omesso riconoscimento del danno da perdita della vita di . Per_1 L'appellante incidentale in esame ha, inoltre, contestato la pronuncia del Tribunale, nella parte in cui, pur aderendo comprensibilmente alla posizione giurisprudenziale a oggi maggioritaria, aveva negato la risarcibilità del danno da perdita della vita, sul presupposto della mancanza del soggetto titolare del diritto che, morendo, perde la capacità giuridica di acquistarlo.
Tale asserzione, in tesi, doveva essere superata ammettendo che il ristoro di tale danno spettasse, in via successoria, agli eredi del danneggiato deceduto, diversamente opinando, pervenendosi all'aberrazione giuridica di riconoscere un diritto come inviolabile, senza disciplinarne un'effettiva e adeguata tutela. Quarto motivo - In via incidentale condizionata: il rispetto del limite di velocità. Con tale motivo la pur non essendo la questione dell'eccesso di velocità stata CP_2 esaminata dal Tribunale che ne aveva escluso a priori la rilevanza e l'aveva sempre qualificato come
“eventuale”, ha evidenziato l'erroneità della CTU sul punto, in quanto il conducente della AR aveva , in realtà, rispettato il limite di velocità imposto per il tratto autostradale di riferimento e comunque non aveva tenuto una velocità eccessiva. A conferma di ciò l'appellante incidentale di cui si tratta, da un lato ha richiamato le decisive dichiarazioni dei testimoni oculari del sinistro e, dall'altro, ha posto in risalto l'errore del perito che, nel determinare la velocità di marcia tra 130 e 143 Km/h, non aveva considerato il grado di deformazione del paletto n. 2 (40° anziché 25/26°), le caratteristiche dell'acciaio e non aveva ridotto del 25% la tenuta della lama per la mancanza dei 9 bulloni, sì da giungere, applicando tali correttivi,
a determinare una velocità di circa 113 km/h. Ciò detto, ha chiesto comunque detta Parte, qualora la Corte avesse adottato una ratio decidendi diversa da quella del Tribunale, che la questione velocità fosse, comunque, risolta nel senso del rispetto dei limiti da parte del conducente.
Alla prima udienza di comparizione, la Corte rilevato che TE lamentava l'omessa notifica da parte di dell'appello incidentale nei suoi Controparte_1 confronti, in quanto depositato dalla società nel momento in cui la stessa appellata non era ancora costituita, concedeva alla stessa termine a difesa di mesi due. CP_2 A seguito di diversi rinvii dovuti al collocamento a riposo dell'originario Giudice Relatore, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive delle Parti, riassegnata la causa a nuovo Consigliere, la causa stessa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 02.10.24, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13 Osserva la Corte come la pluralità di appelli e l'ordine, peculiare, da un punto di vista logico, dell'ordine dei motivi, in rapporto in particolare, al gravame principale, induce, comunque, a seguire il medesimo ordine indicato dalle Parti nelle loro doglianze, con richiamo alle questioni già affrontate prima, nel caso in cui le doglianze stesse si sovrappongano e/o restino assorbite.
APPELLO PRINCIPALE DI nella qualità FGVS Parte_1
- Primo motivo-
ha inteso centrare la propria prima doglianza sulla ricostruzione del Parte_1 sinistro, invocando la particolare rilevanza della velocità cui viaggiava il conducente della
AR, onde integrare il caso fortuito o, comunque, dare corso ad una riduzione percentuale della responsabilità dell'appellante e, di fatto, anche di . Controparte_1 A tal riguardo, a fronte di un evento, purtroppo, pacificamente avvenuto, in merito alla precisa dinamica dello stesso, in punto velocità e valenza causale della stessa, merita di essere osservato quanto segue, così assorbendo, secondo quanto sarà indicato, anche altre doglianze.
Giova in primo luogo rammentare, come recentemente ripetuto dalla Suprema Corte, con pronuncia Cass.,sez.3 , n. 8778 del 03/04/2024 che : “In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee”. A fronte di tale premessa, l'analisi delle successive fasi di verificazione del sinistro in questione, per quanto fulminee nelle loro successione, risulta essenziale e merita, per chiarezza, di essere compiuta dalla Corte, diversamente dal primo Giudice, muovendo dalle circostanze fattuali acquisite al fascicolo ed al loro significato, per poi passare alla valutazione tecnica delle stesse, che, per quanto effettuata con rigore metodologico, è inevitabilmente avvenuta ex post, rispetto a quanto venne, viceversa, riportato e riferito nell'immediatezza dell'evento e nei rilievi. Con riferimento alla prima ricostruzione, effettuata, appunto, nell'immediatezza, non Parte può tacersi che nella 21.7.14, è riportato che il fatto avvenne alle 17 dell'11.7, con piena visibilità, su una carreggiata autostradale a tre corsie, con lieve curva volgente a sinistra, con rettilineo, carreggiata indicata, da un punto di vista strutturale, come “ priva di anomalie”, il tutto in condizioni di traffico “ normale”, ma può dirsi ridotto, attese le poche persone che vennero subito sentite, assistendo, in modo diverso, all'incidente; quest'ultimo, inoltre, avvenne in condizioni meteorologiche ottimali, con asfalto asciutto, salvo che, si legge: “ ma nei pressi della località dove si verificava l'evento infortunistico la carreggiata è intrisa in alcuni punti da olio da motore per auto a causa di una tanica della capacità di 5 litri, persa probabilmente da un veicolo in transito, detta sostanza rendeva sdrucciolevole il piano viabile”. Nello spazio, va detto, gli Operanti collocavano alla chilometrica 18+010 una macchia d'olio, in corrispondenza della quale era verosimilmente avvenuto l'investimento della tanica, con dispersione di tale sostanza, dando atto che la tanica stessa, “esplosa”, veniva rinvenuta a 33,90 metri dopo, sì che a 46,90 m. oltre , contro il guard-rail di sx, venivano trovate tracce di strisciata, in corrispondenza di due tracce gommose lasciate dagli pneumatici lato sx del veicolo di cui si tratta;
ad altri 29,60 m. , poi, venivano rinvenute, a cavallo tra la seconda e la prima corsia, due tracce gommose che davano atto della proiezione della AR di cui è causa verso il guard-rail di destra, dove poi, in esito ad un moto aberrante, avveniva il secondo impatto con le strutture di contenimento, strutture che non reggevano al dinamismo del veicolo ed all'interferenza di quest'ultimo con il guard-rail stesso. Ciò detto, giova sottolineare che la perdita di controllo del veicolo veniva collocata dagli Operanti alla chilometrica 18+017, il che ben si concilia con le considerazioni tecniche del CTU, che ha escluso che la AR possa essere stato il veicolo che aveva investito la
14 tanica, disperdendone il contenuto, per poi “ scivolarci “ sopra, rendendo, invece, altamente credibile che poco prima la tanica stessa fosse stata investita da altro veicolo, determinando lo spandimento di olio, senza conseguenze per detto mezzo, salvo poi venire sospinto, il contenitore “ de quo”, ormai vuoto e schiacciato, nella posizione in cui venne recuperato. Quanto sopra appare di sicura rilevanza fattuale, poiché, come, peraltro, ritenuto dal CTU Ing. , all'arrivo della AR ciò che la stessa si trovò di fronte non fu Persona_3 una ben visibile tanica nera, ma l'olio da questa già disperso, in particolare in un punto. La seconda fase del sinistro, inoltre, afferente agli effetti della sostanza oleosa in cui ebbe ad imbattersi la AR , consente di apprezzare come detto veicolo, senza più riuscire ad aderire al terreno, dopo il contatto con il guard-rail di sx,: “ … scartava a destra e proseguendo incontrollato…in derapata con la fiancata e la parte posteriore andava a impattare violentemente contro il guard rail metallico a lama singola nel quale si apriva un varco della larghezza di metri 16,60…”, sì che: “… il peso del veicolo e la spinta dinamica incontrollata hanno sospinto il mezzo contro il sicurvia per oltre 16 mt e quando la vettura ha trovato maggiore resistenza effettuava una rotazione antioraria di 180°, fuoriusciva dalla sede stradale e precipitava…” per 14,40 mt., per poi incendiarsi per la dispersione di benzina connessa ai violenti impatti. Merita, dunque, di essere sottolineato come la ricostruzione conseguente ai rilievi immediati non diede alcuna rilevanza al fattore velocità della AR, ponendo, al contrario, in risalto l'efficienza causale dell'olio da macchina, disperso sull'asfalto da altro veicolo, e l'incapacità del guard-rail di destra di reggere l'impatto con la macchina fuori controllo, il dinamismo involontario del veicolo avendo determinato un progressivo cedimento del manufatto, per un ampio spazio, fino a quando il manufatto stesso condizionava il moto dell'autovettura, determinando, in sequenza, la precipitazione. In sostanza, va detto, gli Operanti riportarono una chiara dinamica del fatto, che vedeva la concausalità di due elementi che impegnavano la responsabilità da fatto illecito: quella del conducente sconosciuto, che aveva perso sulla carreggiata la tanica con l'olio, e quella del concessionario dell'autostrada, considerato che il guard-rail di destra, difforme da quello di sinistra, non aveva retto all'impatto di un mezzo fuori controllo. Va posto in risalto, sul punto, che detta prima ricostruzione, al netto dei calcoli compiuti dal CTU per affermare che la tanica era già stata investita prima, da altro mezzo, (rimasto “illeso”, ragionevolmente, per le stesse ragioni per cui il CTU ha ritenuto che l'investimento della tanica non possa essere avvenuto da parte della AR), attesta, comunque, tempi molto ristretti rispetto alla dispersione dell'olio, ancora concentrata sulla corsia percorsa dal , ed ha origine anche dalle informazioni acquisite in loco da chi Parte_2 ebbe ad assistere al sinistro, informazioni che indussero gli Operanti, appunto, a non ritenere rilevante, né ancor meno dirimente, il fattore velocità dell'autoveicolo coinvolto. Non a caso, rileva la Corte, come da allegati alla CNR: - , nel riferire Persona_4 che andava a 110/115 km/h, ha riferito di essere stata superata dalla AR, escludendo che questa andasse a più di 130 km/h, va rammentato, in fase di sorpasso, per poi riferire di aver assistito alla perdita di controllo della citata macchina, a sorpasso, comunque, ormai concluso e dopo un certo lasso temporale, non avendo la dichiarante percepito la presenza di olio , né ricordato di aver dovuto fare manovre di emergenza per evitare di essere travolta, il tutto in modo compatibile anche con una fisiologica riduzione della velocità dopo il sorpasso medesimo e poco prima di incorrere nella macchia d'olio; - , per Testimone_4 parte sua, ha rammentato che era stato sorpassato dalla AR mentre egli andava a 100km/h, senza riferire alcunchè di anomalo circa la velocità della AR, per poi assistere allo sbandamento improvviso, senza percepire la presenza di olio sull'asfalto, frenando, a fronte della perdita di controllo dell'auto condotta dal , assumendo di essere stato Parte_2 a 150 m. di distanza al momento del primo urto;
nulla ha riferito sulla Tes_5 Tes_6 velocità, rammentando la “botta” sentita e la precipitazione dell'auto, con immediato incendio;
- , che stava percorrendo l'autostrada, a 90 km/h, come trasportata, ha Testimone_7 riferito di aver compreso da distante la gravità del sinistro, per alcuni pezzi meccanici e di plastica saltati in aria, nell'impatto della AR con il guard-rail, per poi rendersi conto della precipitazione dei veicolo, ciò senza rammentare di essere stata sorpassata,
15 necessariamente, poco prima, dalla AR, tanto da riferire, viceversa, di un evento
“fulmineo”, collegabile all'esplosione di una gomma o ad un guasto tecnico ( non sapendo dell'esistenza della chiazza d'olio), per, ancora, aggiungere: “ La vettura che poi ha urtato il guard rail non procedeva a velocità sostenuta in quanto si trovava davanti alla macchina che ci precedeva e non ci ha sorpassato”. Devesi rilevare, osserva la Corte, che anche sentiti quali testi, di fronte al Tribunale, il 25.7.18 ed il 5.11.18, a distanza di oltre 4 anni, sia la , che , che, ancora, Per_4 Tes_4 e la confermavano la sostanza di quanto già dichiarato nell'immediatezza, Tes_5 Tes_7 con particolare riferimento al fatto di non aver percepito qualsivoglia velocità anomala, se non , financo, al di sotto del limite di 110km/h, l'osservazione più diretta della Per_4 medesima confermando, si noti, all'atto del sorpasso, una velocità non maggiore di 130km/h, con le conseguenti considerazioni già svolte circa la marcia subito successiva.
Tale materiale probatorio, occorre porre in risalto, non può essere sminuito rispetto ai diversi calcoli teorici compiuti, a ritroso, dai vari Consulenti, anche del P.M., giunto quest'ultimo ad una rapida richiesta di archiviazione, nel 2015, provvedimento che, intrinsecamente, non ha valore di proscioglimento e che non vincola, come evidenziato dal
Tribunale, il giudizio civile, provvedimento che, peraltro, sembra, nel caso di specie, non aver tenuto conto delle condizioni di manutenzione concrete del guard-rail di destra, al di là , peraltro, della posizione di garanzia civilistica assunta da ex art. 2051 Controparte_1
c.c. Conforta quanto precede la testimonianza dell'Ispettore Superiore della Polstrada
, resa il 14.12.2018, testimonianza che ha confermato la dinamica del Testimone_8 Parte fatto come prospettata nella ( al di là del tema tanica già appena investita o tanica investita dalla , confermando la presenza del materiale oleoso, perso da una tanica CP_11 in uso quale scorta ai veicoli ( nel caso essendo rimasto ignoto il mezzo che l'aveva persa) e così il moto parossistico della AR, indotto dalla perdita di aderenza al terreno, AR poi spostatasi a destra, per andare ad impattare, va sottolineato, su un guard-rail circa il quale tale testimone dichiarava: “ …le lame di destra invece di essere fissate con i nove bulloni previsti erano tenute insieme solo da 2 bulloni che erano infilati in fori più ampi del dovuto, per il che le lame si devono essere sganciate e aperte…Aggiungo anche 3, 4 piantoni erano alla base corrosi dal sale che nella stagione invernale viene gettato sulla strada, situazione questa che ne ha diminuito la resistenza , uno di quei piantoni si è tranciato di netto alla base”. Vero è che il teste ha riferito di non aver potuto calcolare la velocità della AR, ma vero è anche come, in ragione del racconto del teste stesso, così come nella CNR, tale dato non venne ritenuto rilevante da chi aveva operato in loco o era presente, il che integra, sotto il profilo della “prossimità” probatoria, un fattore per nulla neutro rispetto alle mere, non uniformi, stime tecniche.
Tutto quanto sopra, allora, impone di affermare che il dato afferente alla velocità di marcia della AR, individuato dal CTU secondo un argomentato calcolo teorico, da un lato non valorizza, tuttavia, nell'ambito di una valutazione ex post, quanto viceversa percepito dai testi e dagli Operanti, rispetto alla situazione concreta, dall'altro, comunque, non ha affatto indotto il CTU stesso ad individuare, nella presunta velocità iniziale difforme dell'auto, un fattore eziologico assorbente, rispetto all'impatto con l'olio disperso, alla perdita di aderenza conseguente, all'impatto con il guard-rail di sx e poi con quello di dx, nelle condizioni citate, neppure potendo essere taciuto che, secondo tali medesimi calcoli, l'impatto con il secondo guard-rail di cui si tratta avvenne, in ogni caso, ad una velocità inferiore a quella prevista
(compresa fra 90 e 108 km/h), nonostante ciò con le conseguenze già rammentate. Devesi, a questo punto, evidenziare che rispetto al cedimento della barriera di ritenuta in questione, il CTU, dopo aver spiegato che la sostituzione di quella di sinistra ( che subito coinvolta dall'impatto aveva assolto, comunque, alla sua funzione) era avvenuta a seguito di altro incidente mortale, nel 2007, nel medesimo tratto, ha chiarito, quanto alla barriera di destra, che in forza dell'art. 2 DM 223/92, vi era un obbligo di riqualificazione, tale da determinare la sostituzione dei manufatti ( dal vecchio modello M100, a quelli H3 o H4), per ragioni di sicurezza ed a fronte degli interventi già effettuati, sullo stesso lato, nel 2010 ( con
16 sostituzione del guard-rail e posa di paratia fonoassorbente, nel tratto anteriore a quello del sinistro): ciò, va sottolineato, a prescindere dalle gravi carenze manutentive riscontrate dalla
Polstrada, circa le quali , peraltro, è emerso che, ove il numero dei bulloni di cui si è detto fosse stato quello corretto, la resistenza delle due lame, nella giunzione, sarebbe stata ben
4 volte maggiore ( vedasi pag. 57), con effetti più che evidenti rispetto alla dinamica finale del sinistro. In merito, ancora, agli esiti della CTU, non deve tacersi che l'Ing. ha Persona_3 svolto un ragionamento controfattuale rispetto alla velocità, la quale, secondo i propri calcoli, ove contenuta nei previsti 110km/h, avrebbe consentito al alla guida di Per_5 un'autovettura potente, dotata di ABS, di non impattare sull'olio, sversato dalla tanica, affermando, tuttavia, allo stesso tempo, poco righe prima, a pag. 60: “ Premesso che risulta molto più difficile avvistare una variazione superficiale, come la chiazza d'olio, piuttosto che un ostacolo…”. Ciò, secondo la Corte, inficia a monte la rilevanza eziologica data alla velocità stimata ( con le incertezze ritenute, peraltro, per nulla marginali), perché proprio le condizioni dell'autostrada in quel tratto, esente da ogni apparente criticità, rendono del tutto inverosimile che il conducente, a velocità di “ crociera” , potesse avvedersi in tempo utile dell'olio disperso nella propria corsia di marcia, a prescindere dalla stima esatta della velocità del veicolo, non potendosi dimenticare che , nel caso in esame, si trattava, comunque, di una contenuta quantità di materiale, esito dell'investimento della tanica di cui è causa da parte di altro mezzo, poco prima passato: l'esame dei plurimi rilievi fotografici acquisiti agli atti, va detto, consente agevolmente, ex ante, di affermare che tale visibilità era, di fatto, da un mezzo in movimento, pressoché insussistente. In termini controfattuali, pertanto, a ben vedere, non vi è affatto prova che la dinamica del sinistro sarebbe stata diversa, ove la AR fosse giunta sul materiale oleoso a 110km/h
( ammesso e non concesso che la velocità ricostruita sia quella reale), atteso che è molto più probabile che il veicolo avrebbe comunque impattato sulla macchia oleosa senza avvedersi prima della stessa, sì che, parimenti, la perdita di aderenza è del tutto più probabile che si sarebbe verificata ugualmente, con relativo sbandamento, né può dirsi seriamente che il guard-rail di dx, nelle pessime condizioni di manutenzione in cui era, financo difforme da quanto previsto dalle opere di riqualificazione per i viadotti, sarebbe riuscito a contenere il veicolo, atteso, in primo luogo, lo squarcio che ebbe ad aprirsi sul guard-rail stesso, nonostante, d'altra parte, un impatto, sullo stesso, come riferito, secondo lo stesso prudente CTU, a velocità ridotta, al secondo impatto, entro i 110km/h. In conclusione, reputa la Corte l'esame complessivo delle prove e lo stesso vaglio effettuato dal CTU, non consente di riconoscere alcuna valenza eziologica alla velocità del veicolo, rispetto al range individuato e agli elementi di incertezza intrinseca, quanto inevitabile, che connotano sul punto l'elaborato tecnico, a fronte anche delle prove orali e documentali di segno opposto. Parimenti, è necessario affermare, né la dispersione dell'olio dalla tanica di cui è causa, né il cedimento del guard-rail di destra possono essere degradati a “ occasione” del sinistro, che, viceversa, si è verificato in forza di tali due concause, di uguale valenza eziologica, la prima tenuto conto dell'essenzialità della stessa per innescare il dinamismo parossistico, che ha poi portato, per il cedimento del guard-rail, all'evento finale, in termini di precipitazione dal viadotto, con le conseguenze dannose del caso. Le considerazioni dell'Ing. , va detto, ben evidenziano il margine di Persona_3 inattendibilità della ricostruzione del sinistro effettuata dall'Ing. per il P.M. ( si veda la Per_6 ricostruzione riportata a pagg. 16/19), rispetto all'analisi del CTU, che, merita di essere sottolineato, ha , in modo convincente, escluso, come già detto, l'investimento della tanica da parte del conducente della AR. Analogamente l'assunto del CTP di che pare persino negare Parte_1 l'impatto con una macchia d'olio ( pag.47), si pone in netto contrasto con le risultanze fattuali ed i rilievi della Polstrada. L'appello sul punto è, pertanto, infondato, sia, quindi, quanto alle doglianze del FGVS, sia rispetto alle doglianze, inevitabilmente, di , con riguardo ai motivi CP_1 CP_1
17 contro la così come a quelli proposti, in via trasversale, fra le due originarie società CP_2 convenute.
Le considerazioni che precedono, è necessario aggiungere, chiariscono, invece, come la perdita della tanica, con previo schiacciamento e conseguente scivolosità del manto stradale siano eventi accaduti con una tempistica così ravvicinata da non consentire un intervento di pulitura e messa in sicurezza, come tale, del manto stradale stesso, così da escludere detto, ulteriore e diverso, profilo di responsabilità di invocato dall'appellante CP_8 principale e, per quanto occorrente, dalla in merito, l'assunto per cui sarebbero CP_2 passate molte macchine dopo la caduta della tanica, con successiva dispersione di olio, non trova alcun concreto supporto probatorio oggettivo ed anzi è smentito dalle risultanze esposte, in via assorbente di quanto indicato dal primo Giudice a riguardo. Non muta , va chiarito, la conclusione esposta la constatazione che dal verbale di accertamento 17.7.14, sullo stato del veicolo, risultino montati 4 pneumatici , misura
225/55R.16, con battistrada, si noti, apparso in ottimo stato, pneumatico diverso da quello previsto 225/60R.16.
In merito, occorre osservare che tale ulteriore profilo di doglianza, a prescindere dall'effettiva prova di ciò ( rispetto alla valenza diversa dei modelli ed alla necessità di un tipo di “gomme”, piuttosto che di un altro), si scontra con il fatto che, da un lato né le Pt_6 intervenute, né il CTU hanno preso in considerazione tale dettaglio, reputandolo, dunque, neutro dal punto di vista causale, dall'altro la stessa nella qualità, non Parte_1 ha contestato specificamente tale valutazione, limitandosi ad indicare il fatto, senza svolgere alcuna critica tecnica e proporre una qualche alternativa, circa l'effettiva valenza di detto particolare, anche ove fondato in concreto, sì da formulare, in merito, una doglianza ( pag.14) ai limiti dell'inammissibilità e, comunque, destituita di fondamento: quanto accaduto, in buona sostanza, come ricostruito dal primo Giudice e, ancora, come sopra dalla Corte, prescinde totalmente dal modello diverso di gomme asseritamente montate, al punto tale che, come appena evidenziato, la stessa parte appellante non ha dimostrato e neppure allegato in modo specifico come il dettaglio “ de quo” possa aver contribuito alla verificazione del sinistro. Anche tale censura alla sentenza appellata si appalesa, pertanto, destituita di fondamento.
Le richieste istruttorie riproposte nelle conclusioni da parte del FGVS si appalesano immotivate, anche nella trattazione del gravame da parte del soggetto richiedente, oltre che generiche ed esplorative, rispetto a quanto già acquisito al fascicolo, finendo per essere dilatorie. Passando, sempre secondo l'ordine dato dall'appellante principale, alle questioni afferenti alla prova della sussistenza di operatività dell'intervento del Fondo di Garanzia, al di là di riproporre generiche contestazioni e richiamare norme e giurisprudenza circa natura ed obiettivi normativi del Fondo stesso, senza, tuttavia, alcun riferimento specifico al caso in esame, evidenziando, come doveroso, quale dei presupposti di operatività il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto provato, solo nella parte finale di pag. 16 del gravame viene esplicitata la doglianza, con riferimento al fatto che, in tesi, sarebbero “ garantiti” dal Fondo, in caso di sinistro mortale, soltanto coloro che si trovino nelle condizioni previste dal T.U. per le prestazioni ai superstiti in ipotesi di infortunio sul lavoro, il tutto richiamando la continuità normativa esistente fra l'art. 21 L.990/69 e 283 del CdA, c.
3. In merito, osserva la Corte, la giurisprudenza ha più volte posto in risalto che il richiamo alla normativa in tema di sinistri sul lavoro, in particolare al DPR n.1124/65 , opera solo per i danni patrimoniali afferenti alla vittima e non invece per quelli morali, riqualificabili, dunque, come non patrimoniali, danni questi ultimi per cui vige e deve trovare applicazione, anche per l'FGVS, la disciplina ordinaria ( vedasi Cass. sez.3, n.23711, 22.11.16, Cass. , sez.3, n.3637, 14.2.13): a tale orientamento, coerente, peraltro, con i principi costituzionali e con l'evoluzione della nozione di danno, oltre che di danneggiato di un sinistro, reputa questa Corte di dover dare piena continuità, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza di cui si tratta.
Secondo motivo
18 Escluso, come detto sopra, non solo che la condotta del conducente abbia interrotto il nesso causale, ma anche che abbia solo contribuito alla causazione del sinistro, ex art.1227
c.c., occorre passare alla disamina delle doglianze afferenti alla dichiarata paritaria concorrente causalità delle condotte poste in essere dal conducente del mezzo per cui deve rispondere il FGVS e . Controparte_1 In merito, l'assunto dell'appellante per cui il cedimento del guard-rail di destra sarebbe causa esclusiva del tragico evento risulta in contrasto evidente con la concausalità acclarata correttamente dal Tribunale, in ragione del fatto che, se non vi fosse stata, da parte di anonimo conducente, la perdita della tanica d'olio in questione, di ogni evidenza è che l'autovettura AR ,su cui viaggiavano padre e figlio, non avrebbe perso il controllo ed l'aderenza al terreno, sbattendo sul guard-rail di sinistra, per poi, di riflesso, con un moto aberrante, “piombare” su quello di destra, che cedeva determinando la precipitazione. A tal riguardo, se è vero che detto guard-rail, come affermato dal CTU, ha mancato del tutto il suo compito di “ ritenuta”, è, tuttavia, altrettanto vero che l'antecedente causale citato ( anche in termini di inevitabili conseguenze, circa il valido “ contenimento” del guard- rail di sinistra), rispetto al dinamismo imposto dalle condizioni dell'asfalto, per causa, come detto, di anonimo conducente di veicolo, ha paritariamente inciso nella verificazione del sinistro, proprio a fronte della ricostruzione di cui sopra, atteso che l'evento non si sarebbe determinato solo elidendo entrambe le concause. Non convincono, a riguardo, gli argomenti difensivi dell'appellante in questione circa la gravità dei deficit del tratto autostradale in questione, con riguardo alla manutenzione del guard-rail, argomenti che attengono semmai all'intensità della colpa, ma non alla valenza eziologica delle concause che hanno portato al decesso di padre e figlio, in ultimo avvenuto per incendio della macchina precipitata.
In tal senso, allora, va condivisa la sentenza del primo Giudice sul riparto interno delle responsabilità dell'evento, neppure potendosi omettere di considerare che certo la precipitazione fu letale, anche se, nondimeno, ove il guard-rail avesse “retto”, come doveva, l'energia cinetica derivante dal moto aberrante determinato a monte, si sarebbe dovuta scaricare in qualche modo, considerata la traiettoria assunta dalla AR fuori controllo, il che, considerati i già violenti urti a sinistra, seguiti da quelli a destra, consente di affermare che, con ogni probabilità, gli esiti dell'incidente sarebbero stati molto gravi, con conseguenze, in termini risarcitori, sub specie di danni alle vittime primarie, ove sopravvissute ( una o entrambi), oltre che secondarie, per nulla inferiori a quelli liquidati.
Passando a trattare la contestazione del danno da perdita parentale del marito, in rapporto alla pretesa carenza di prove, non può tacersi che le doglianze non tengono realmente conto della situazione verificatasi, che depone univocamente per ritenere del tutto condivisibile la decisione del primo Giudice. In primo luogo, va rammentato, la separazione personale non fa affatto venire meno il vincolo di coniugio, come pare ritenere il FGVS, con le relative presunzioni proprie dello stesso, che mantengono ancor più efficacia nel caso in esame, considerati i dati di fatto che depongono certamente a favore dell'appellata, nella fattispecie una convivenza matrimoniale durata oltre 30 anni, una separazione estremamente recente, rispetto ai fatti, senza alcuna conflittualità, in forza di un ruolo genitoriale condiviso fino al tragico evento di luglio 2014: non è, infatti, opinabile che quest'ultimo, a fronte dei nuovi assetti familiari che si stavano stabilizzando , assetti coinvolgenti ormai una coppia avanti negli anni ed un figlio cresciuto insieme, ormai, comunque, adulto, abbia stravolto gli assetti medesimi, con un violento ed improvviso “eradicamento” dalla vita della di due figure di riferimento essenziali, il CP_2 marito, che rappresentava la radice comune con riferimento alla quale era stata vissuta la sostanziale totalità della vita adulta, con scelte condivise in un amplissimo arco di tempo, il figlio, che rappresentava il frutto di tale vissuto e di quanto costruito, oltre che la proiezione futura di sé. E' indubbio, pertanto, che la pretesa di di superare tali palesi dati Parte_1 di fatto, con il semplice status di “ separata” della citata appellata non coglie nel segno e si risolve, a ben vedere, nell'affermare la presunzione, manifestamente e notoriamente infondata, secondo cui due coniugi che si separano diventano “ ipso iure” indifferenti l'uno
19 all'altra: indubbio è, al contrario, che la si sia trovata privata di ogni possibile CP_2 riferimento quale conforto, ragionando ex post, anche rispetto ai ragionamenti condivisi con il proprio coniuge, per arrivare a separarsi, rendendosi conto di come ogni valutazione razionale fosse stata spazzata, in un attimo, da ciò che neppure aveva mai pensato potesse accadere. Le modalità del fatto, anche circa l'esito finale del sinistro, offrono un ulteriore riscontro alle considerazioni svolte dal primo Giudice a riguardo ed a quanto precede, rendendo inconsistente e fondato su argomenti “ formali” quanto opposto dall'appellante in questione. Non può tacersi, d'altra parte, che la stessa CTU, effettuata sul danno psichico patito dalla donna, offre riscontro agli effetti per la non solo della perdita del figlio, ma CP_2 anche del coniuge , da cui si era appena separata, padre del figlio medesimo, descrivendo una condizione di solitudine emotiva ed abbandono da parte degli affetti più cari del tutto coerente con l'affermazione della sussistenza del danno da perdita parentale ritenuto dal primo Giudice. L'onere probatorio, pertanto, dell'originaria attrice circa il danno per la morte di e la perdita della relazione affettiva con lo stesso è stato sicuramente Parte_2 assolto, ciò in forza dello stesso orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte citato nell'atto di appello, con riguardo proprio alla specificità del caso in questione ( vedasi, in particolare, Cass., sez.3, n. 1025, 17.1.13, secondo cui: “ Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (nella specie, congruamente individuato dalla corte di merito nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo - un mese - trascorso dalla separazione)”
Terzo motivo
Passando segnatamente alle contestazioni di cui al terzo motivo, circa la riproposizione di argomenti afferenti al danno da perdita “ parentale” rispetto al marito e in generale, non può che richiamarsi quanto appena detto e soprattutto la parte motiva della sentenza appellata, che il FGVS ha riportato a pag. 22 del gravame, parte motiva che contiene dettagli incontestati relativi alla fattispecie e contro cui, viceversa la Parte appellante in esame ha contrapposto generiche citazioni giurisprudenziali in punto inammissibilità del danno “ in re ipsa” senza davvero confrontarsi con gli argomenti, concreti, esposti dal Giudice, che sono stati correttamente valorizzati nella motivazione per dare conto dei criteri di liquidazione. A tal riguardo, d'altra parte, va rammentato che il danno di tal fatta viene liquidato, necessariamente, in via equitativa e che sufficiente è che il Giudice ancori a parametri effettivi la propria decisione, parametri che non possono e non devono costituire una tabella rigida, consentendo in modo motivato al Giudice stesso di trovare il modo corretto per ristorare, in termini economici, un danno in realtà mai riparabile, quale la perdita violenta ed improvvisa di una persona cara.
Reiteratamente invocare un pieno onere probatorio in capo alla controparte, ignorando circostanze fattuali che emergono dagli atti e che sono state prese in considerazioni dal Giudice di primo grado, non rende le fumose ragioni di doglianza di cui si tratta per nulla più convincenti. Priva di ogni pregio è poi la prospettazione di “ ultrapetizione” in cui sarebbe incorso il primo Giudice, nell'utilizzare, per la liquidazione del danno da perdita parentale, le tabelle
“ romane”, piuttosto che quelle “ meneghine”. In merito va rammentato: - che tale danno non ha criteri legali di liquidazione, sì che le varie tabelle realizzate da diversi Tribunali altro non sono che parametri orientativi a supporto della decisione equitativa del Giudice, parametri che hanno trovato l'avallo anche della giurisprudenza di legittimità, rispetto all'onere di motivazione delle sentenze di merito, ma che certamente non sono fonti di diritto, né “usi” vincolanti, salvo l'onere dell'A.G. di
20 motivare una diversa scelta;
- che, pertanto, il richiamo di un danneggiante alle tabelle di uno o di un altro Tribunale non attiene al “petitum”, con esclusione, dunque, del vizio prospettato, nel caso in esame;
- che, peraltro, la sentenza appellata ha dato atto dei criteri scelti e della personalizzazione compiuta rispetto a fattori di particolare drammaticità dell'evento, fattori non opinabili, reputando, inoltre, di utilizzare le tabelle “ romane” , come indicato anche dalla Suprema Corte, poiché comprensive di fattori di graduazione maggiore, in termini di “ punteggio”, rispetto a quelle meneghine. Il motivo di appello ora esaminato si appalesa, pertanto, generico ed infondato rispetto all'ampia motivazione del Tribunale con cui, ancora una volta, l'appellante non si è confrontato segnatamente, salvo affermare principi che non hanno fondamento giuridico: a scanso di equivoci, merita di essere sottolineato, le somme liquidate sono certamente compatibili con le conclusioni attoree assunte, rispetto ad un “ quantum” indicato di € 3.069.301,97, oltre accessori, o altra somma maggiore o minore , in relazione a tutti i danni, patrimoniali e non, “ iure proprio” e “ iure hereditatis”, nessuno escluso patiti dalla CP_2 ( vedasi le conclusioni di cui alla memoria ex art.183, comma 6, n.
1. c.p.c. del 15.3.2017).
Giova a questo punto anche trattare la doglianza del FGVS circa il danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psicofisica della donna, riconosciuto dal Tribunale in esito alla CTU. Sul punto, ha lamentato l'appellante in esame che tale danno non era mai stato dedotto e che, pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto né ammettere CTU medico-legale, né liquidare l'invalidità riconosciuta dall'Ausiliario del Giudice. Orbene, a tal riguardo, si sono già indicate le amplissime conclusioni assunte nanti il
Tribunale dalla ER, che già nella citazione lamentava, a pag. 17, diversamente da quanto assunto da controparte, la lesione alla propria integrità psicofisica, quale conseguenza della perdita di marito e figlio nelle circostanze di cui è causa ( vedasi rigo 12,
13), per poi allegare , nel termine di legge di cui alla 2a memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. documentazione medica: ciò , osserva la Corte, esclude qualsivoglia vizio della sentenza per difetto di domanda e legittima pienamente il ricorso compiuto dal Tribunale ad una consulenza medico-legale sul danno psichico patito dall'originaria attrice. Dato atto, dunque, dell'infondatezza anche di tale doglianza, si deve pervenire alla stessa conclusione con riferimento alle contestazioni relative all'esito della citata CTU: diversamente, infatti, da quanto opinato dall'appellante, gli Ausiliarii del Giudice , per le loro competenze specifiche, non sono affatto giunti ad affermare la sussistenza del pregiudizio poi liquidato in rapporto alle mere dichiarazioni della Parte, che hanno, invece, esaminato, mediante colloquio clinico, ripercorrendo l'anamnesi della stessa e l'incidenza degli eventi , drammatici, di cui si tratta, valorizzando il fatto che a distanza di 3 anni dal fatto la Pt_7 presentasse ancora un quadro depressivo reattivo. Le conclusioni cui si è giunti risultano motivate e coerenti, oltre che logiche, tanto che rispetto alle stesse neppure vi è una critica specifica, né tale critica vi è stata, va rammentato, da parte del CTP del FGVS: le poche osservazioni del Prof. del 7.5.20, consentono, Per_7 infatti, di apprezzare come lo stesso, pur nell'adempiere al proprio incarico, non abbia potuto disconoscere l'efficienza lesiva delle morti di cui si tratta rispetto alla salute mentale della periziata. La valenza che i CCTTUU incaricati hanno riconosciuto ai lutti oggetto di causa, rispetto alla salute della ,dalla fase più acuta, alla stabilizzazione di postumi Pt_7 ineliminabili, risulta adeguatamente argomentata sub specie di sindrome depressiva reattiva cronicizzata, appunto, da lutto, tale evento rappresentando , comunque, l'evento psichico più stressante, rispetto al benessere mentale di una persona, sì che le peculiarità del manifestarsi dello stesso nella vita dell'originaria attrice rende ancor più del tutto convincente l'elaborato peritale, anche in termini di “ quantum”. Sul punto la contestazione di quest'ultimo, valutato eccessivo e ingiustificato, non è sostenuta da alcuna argomentazione precisa che confuti la relazione medico-legale su cui il primo Giudice ha fondato la propria decisione, il che, da un lato altro non è che la riproposizione mera di critiche già trattate dal Tribunale, dall'altro sfugge , anche in questo caso, ad un argomentato confronto di merito sulle conclusioni stesse.
21 La disamina diretta della CTU, in sostanza, conferma, atteso il metodo, l'ordine degli argomenti e delle considerazioni, in rapporto alle conclusioni , come giustamente il primo
Giudice non abbia avuto ragione di discostarsi dalle conclusioni del Dott. e della Per_8 Dott.ssa , sul cui metodo di liquidazione non vi è, comunque, contestazione, in Persona_9 rapporto a dati obiettivi, rispetto al vissuto traumatico della del tutto non discutibili. CP_2 Infondata, allora, è anche detta ragione di appello, infondatezza che si estende, va chiarito, alla fumosa ed apodittica contestazione afferente agli aumenti compiuti dal
Tribunale, sia in termini di aumento massimo per la sofferenza soggettiva, che per la personalizzazione.
Tali aumenti, va detto, sono del tutto coerenti alla tragicità di perdere in un incidente stradale entrambi i membri della propria famiglia nucleare, in un modo atroce, rispetto alla dinamica del sinistro, al punto da non potersi recuperare altro che due corpi carbonizzati: del tutto irragionevole è, in sostanza, assumere che ciò non integri fattori meritevoli della considerazione data dal Tribunale, anche ai fini della lesione all'integrità psichica, con riferimento al particolarissimo senso di angoscia che accompagnerà la nella sua CP_2 parte di vita residua, ogni giorno, non solo nel vivere la perdita dei propri cari, ma nell'affrontare l'effetto patologico ingenerato dalla perdita stessa sul suo quadro psichico. Richiamare il principio dell'onere della prova e la giurisprudenza a riguardo, in punto danno, non modifica il giudizio appena espresso, rappresentando un argomento difensivo che pare dimenticare il complesso delle acquisizioni processuali, anche fattuali, per tentare, di fatto, di gravare la vittima di un onere probatorio, attesa la tipologia di danni, impossibile da soddisfare, il che va recisamente contestato.
Passando, ora, ad esaminare la doglianza relativa alle spese riconosciute dal Tribunale, il motivo di doglianza si appalesa del tutto sganciato dalla realtà documentale delle acquisizioni processuali, considerato che le spese medesime sono state tutte documentate e non attengono affatto a malattia, ma alle somme occorrenti per i servizi funebri, di inumazione delle vittime del sinistro, oltre che di demolizione della macchina incidentata: la pretesa di riforma che si rinviene a pag. 26 della citazione in appello, dunque, deve essere respinta, la spendita di ogni argomento sulla necessità delle spese medesime, a fronte delle produzioni, risultando assorbita dall'evidenza. In ultimo, le doglianze circa la mancata detrazione dell'importo riconosciuto dalla
, quale rendita vedovile, risultano ai limiti dell'inammissibilità, considerato che CP_10 il Tribunale ha riconosciuto natura previdenziale a tale importo, una natura, dunque, del tutto eterogenea a quella risarcitoria propria delle somme liquidate, facendo giusta applicazione del cosiddetto “ principio indennitario”, che prevede la detrazione delle somme percepite in ragione di un sinistro per poste omogenee di pregiudizio: orbene, in merito a tale argomento l'appellante, lungi dal contestare la natura previdenziale della somma erogata dall'Autorità governativa svizzera, si è limitato a contestare la decisione del Tribunale, senza confrontarsi con la motivazione dello stesso e proponendo una versione del principio indennitario in cui le poste economiche conseguenti ad un danno, semplicisticamente, si sommano e si sottraggono senza distinzione alcuna, il che è, tuttavia, in pacifico contrasto con la giurisprudenza di legittimità rispetto al principio della “ compensatio lucri cum damno” Quarto motivo In punto spese legali, le doglianze di attengono esclusivamente Parte_1 all'effetto dell'accoglimento del gravame, con riforma della errata sentenza di primo grado, il che risulta assorbito, dall'acclarata infondatezza, al contrario, di tutte le ragioni di doglianza dell'appellante in questione.
Il gravame “de quo”, pertanto, deve essere respinto, occorrendo ancora porre in risalto, alla luce delle difese finali: -che i pretesi ordini di esibizione, come richiesti in sede di precisazione delle conclusioni, sono del tutto immotivati, rispetto a quanto già acquisito agli atti, oltre che esplorativi, tanto che neppure sono stati , in ultimo, oggetto di specifica trattazione;
- la diversa valutazione, in punto rilevanza, della velocità effettuata dal primo
Giudice è stata argomentata e, sul punto, la Corte ha esplicato ulteriormente le ragioni che portano alla conferma, non corrispondendo affatto alla realtà che l'asserito eccesso di
22 velocità sia emerso dagli accertamenti immediati;
- l'assunto per cui altri veicoli erano passati sulla chiazza d'olio , senza perdere il controllo, è frutto di un'impropria enfatizzazione di quanto affermato dal CTU a pag. 40, per chiarire, come nei seguiti dell'elaborato, che la AR non ebbe ad investire direttamente la tanica, fatto riconducibile “…molto più verosimilmente …” ad una “…vettura passata qualche attimo prima”, senza esiti a fronte delle stesse ragioni, come già detto, che hanno indotto a ritenere che la AR non impattò con la tanica stessa, ma sulla chiazza d'olio; - rispetto alla quantità di olio, accertata, si noti, post evento, è del tutto compatibile con le considerazioni che precedono il fatto che sulle prime due corsie vi fossero esigue quantità, rispetto, invece, alla chiazza presente sulla terza corsia, quella percorsa dalla AR, rispetto, comunque, ad un contenuto complessivo, massimo, di 5l.; - infondato è l'assunto secondo cui il CTU ha affermato che il conducente l'autovettura non vide la chiazza d'olio per la velocità, a pag. 60 leggendosi, invece, quanto sopra già evidenziato, di segno opposto;
- non corrisponde, ancora, a quanto accertato che, ove il guard-rail di dx avesse retto, contenendo il moto aberrante del veicolo, l'esito della serie causale innescata dall'olio presente sull'asfalto da un veicolo ignoto sarebbe stato non mortale, essendo impossibile dire quali sarebbero stati gli esiti finali della complessa dinamica impressa al veicolo, con , ancora, quali effetti sulle persone presenti nella macchina e , dunque, sulle conseguenze risarcitorie.
- APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_1 Sull'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da , devesi Controparte_1 osservare che, a fronte di una citazione per l'appello principale con udienza fissata al 25.2.22, detta società ebbe a costituirsi ritualmente almeno 20gg. prima dell'udienza stessa, esattamente come fece la a sua volta appellante incidentale. CP_2 Orbene, circa la tempestività di tale gravame incidentale ( così come di quello dell'originaria attrice) non vi è ragione di dubitare in rapporto al combinato disposto di cui agli artt. 333, 166 e 343 c.p.c., nella versione applicabile “ ratione temporis” al processo, il contraddittorio pieno, peraltro, essendo stato garantito, fra i due appellanti incidentali, differendo la prima udienza a 60 gg, onde consentire la compiuta disamina delle difese e domande.
Ciò detto, quanto al primo motivo, con cui ha fatto proprie le doglianze del CP_8 FGVS, in punto concorso di responsabilità del conducente della AR, vanno richiamate le argomentazioni svolte sopra quanto al medesimo motivo proposto dall'appellante principale, in ordine alla corretta applicazione del principio di causalità, non potendosi omettere di ricordare che, come sopra già detto, non corrisponde a verità che se l'autovettura in questione fosse andata a corretta velocità, ammesso che quest'ultima fosse quella indicata dall'appellante, avrebbe potuto avvedersi della tanica e/o della macchia d'olio presente sulla carreggiata ed evitarla, tale conclusione essendo una mera petizione di principio indimostrata, a fronte di un oggetto, peraltro, di contenute dimensioni e , nel caso, di una chiazza d'olio certamente non estesa, ma allo stesso tempo non visibile, così come non è vero che la procedendo a 110 km orari non avrebbe perso il controllo, passando CP_11 sopra il sedime scivoloso, anche tale assunto essendo una mera ipotesi, considerata, ancor più, la tipologia di vettura, dotata di ABS, una vettura, dunque, agevolmente controllabile, in modo del tutto sovrapponibile, sia con andatura a 110 km che a 130km orari.
Le considerazioni che precedono, va, pertanto, affermato, pongono il fattore velocità al di fuori della serie causale che ha innescato il sinistro e nel ha determinato la tragica sequenza, atteso che il moto aberrante scaturito dall'impatto con il guard-rail di sinistra non sarebbe stato evitabile e non è, comunque, addebitabile al conducente del mezzo, ma all'effetto del dinamismo causato dalla strada scivolosa, con il primo impatto, tale da determinare il violento passaggio a destra, urto con il guard-rail di destra e cedimento dello stesso, seguito dalla precipitazione del veicolo. In buona sostanza, va detto, l'affermazione di cui a pag. 24 del gravame in esame circa una guida;
“…noncurante dei più basilari principi di prudenza ed adeguatezza…” altro non è, a fronte delle considerazioni già svolte, che una mera affermazione suggestiva della Difesa appellante, in forza della quale è stata proposta una lettura della sentenza di prime
23 cure tendenziosa e solo apparentemente contraddittoria: di ogni evidenza, in sostanza , è come bbia inteso, senza alcun fondamento fattuale, sostituire con la pretesa colpa del CP_8 conducente, il fatto che il guard-rail di destra fu chiaramente incapace di assumere il ruolo di contenimento che avrebbe dovuto avere, a maggior essendo sopra un viadotto, ruolo di contenimento che, non a caso, quello di sinistra, di nuova generazione, ebbe a svolgere, acclarando, pertanto, deficit manutentivi, peraltro, accertati con valenza causale paritaria a quella connessa alla presenza di tanica e olio sulla corsia autostradale, addebitabile a veicolo sconosciuto. La sentenza di primo grado, per l'effetto, non contiene, diversamente da quanto affermato nel gravame, alcuna affermazione, in merito, che possa recare stupore o che sia inspiegabile, l'appellante, di fatto, cercando, davvero in modo per nulla condivisibile, di affermare che il cedimento del guard-rail, che avrebbe dovuto, comunque, evitare la precipitazione del veicolo, sarebbe la prova della guida pericolosa del : Parte_2 quest'ultimo, viceversa, impattò su un guard-rail vetusto, carente, persino, di più viti di fissaggio, un guard-rail che per la sua inadeguatezza, trattandosi, ancor più, del lato esposto al rischio di precipitazione, non riuscì a contenere il veicolo in movimento, che, comunque, giunse all'impatto a velocità ridotta, in conseguenza, peraltro, del particolare dinamismo determinato dallo scivolamento sull'olio e dal contatto con il guard-rail di sinistra, nell'ambito di un doveroso tentativo di frenata. L'obiettivo, dunque, di invertire la valenza causale dei fattori, esplicitato a pag. 28 del gravame, non può trovare accoglimento, poiché viziato dalla chiara volontà di elidere, dalla sequenza causale, in base ad un'ipotesi , ciò che invece è pacificamente addebitabile sia a quel conducente sconosciuto che lasciò cadere a terra una tanica d'olio da 5 litri, sia ad CP_8 per aver adeguato, su un viadotto, le misure di contenimento a sinistra, ma non a destra, lasciando, inoltre, deteriorare il pur vecchio manufatto, sì da renderlo ancor meno efficiente, rispetto a potenziali urti, che era compito del concessionario/custode prevenire, quanto a contenimento sulla carreggiata.
Il motivo di appello incidentale va, pertanto, respinto. Passando al secondo motivo, in termini di riconteggio, va detto che lo stesso, per la parte in cui afferisce agli effetti della pretesa corresponsabilità esclusiva del conducente e/o del FGVS non può trovare , all'evidenza, atteso quanto sopra statuito, fondamento alcuno. Parimenti, circa le diverse voci danno, le deduzioni, come tali, sono del tutto generiche, finendo per divenire doglianze che si associano a quelle dell'appellante principale, di cui si è già detto. Circa , infine, la maggior somma pagata in forza della sentenza di primo grado, va detto che trattasi di asserito indebito, non oggetto di una specifica domanda, che, peraltro, in questa sede sarebbe stata inammissibile, sì che solo indirettamente, sub specie di effetti dell'eventuale riforma parziale o totale della sentenza di primo grado, devesi ritenere sia stata rappresentata alla Corte, onde descrivere i rapporti debito/credito fra la CP_8 CP_2
Le difese finali, merita di essere aggiunto, non colgono nel segno ove insistono sul mero dato numerico ritenuto dal CTU in punto velocità del mezzo, assumendo, financo, del tutto apoditticamente, che se la AR avesse viaggiato a velocità regolare, si sarebbe fermata sul guard-rail di sinistra, non tenendo in considerazione la mancanza di aderenza connessa all'olio ed il fatto che la dinamica impressa al veicolo dall'olio stesso e dal primo urto portò il mezzo, a velocità ridotta, contro l'altro manufatto, il guard-rail di dx, che avrebbe dovuto impedire, comunque, la precipitazione, il che non avvenne, merita di essere ricordato, per gravi difetti manutentivi, oltre che per inaccettabili ritardi negli interventi di riqualificazione delle barriere, fermo, in ogni caso, il ruolo di custode di che in nessun modo ha provato CP_8 il caso fortuito. Quanto, poi, alla deduzione, riproposta in sede finale, circa l'errato calcolo delle somme corrisposte in esito alla sentenza di primo grado, non può che rinviarsi alle considerazioni già svolte sopra, occorrendo confermare che , come tale, l'asserito pagamento indebito è estraneo all'oggetto di causa, La Corte, dunque, in assenza di ulteriori particolari deduzioni a riguardo, reputa di non dove aggiungere alcun argomento a quelli già spesi per rigettare i motivi di gravame di CP_8
24 richiamando anche le ragioni di rigetto argomentate rispetto a nella Parte_1 qualità, parte della motivazione, alla quale, pertanto, si rimanda.
- APPELLO INCIDENTALE DI - TE Con il primo motivo l'appellante incidentale in questione ha assunto di aver adeguatamente dimostrato il lucro cessante derivatole dalla perdita del marito e del figlio, avendo dimostrato i redditi delle due vittime, in forza di presunzioni che dimostravano come ella contasse su tali redditi anche in futuro. Orbene, osserva la Corte che è sufficiente esaminare quelle che nel gravame, a pag.
23, sono state indicate come circostanze da cui deriva la violazione di legge, per giungere alla conclusione che la decisione del Tribunale risulta del tutto corretta. E' pacifico, infatti, che la donna non percepisse assegno di mantenimento da parte del marito, in esito alla separazione consensuale, a dimostrazione della piena autonomia reddituale della coppia, né vi è alcun automatismo, in fatto, circa l'assunto, dato erroneamente per scontato, in forza del quale il marito contribuiva necessariamente al mantenimento della moglie, qualsivoglia richiamo a presunzioni , sul punto, non tenendo conto dell'evoluzione sociale dei rapporti di coppia oltre che del dirimente citato accordo separativo.
Anche in termini di proiezione futura, tale conclusione si conferma ed anzi si rafforza, nel senso che, semmai, in caso di mantenimento, ove manchi l'autonomia della moglie, è nella fase iniziale della separazione che si prevede un contributo, destinato ad esaurirsi rispetto all'onere che ciascuno ha di rendersi autonomo, rispetto al nuovo assetto relazionale, per evitare situazioni parassitarie. Non sconfessa affatto detta conclusione il riconoscimento dell'indennità di vedovanza da parte del Governo svizzero, che attiene, come già detto ed anche riconosciuto dalla Difesa della ad una prestazione previdenziale correlata ai versamenti effettuati in vita dal CP_2
“ de cuius”, senza null'altro provare. L'assunto per cui, pag. 23, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che , quanto al marito dell'appellante, rispetto al contributo economico per la moglie, non si poteva:
“ escludere che lo avrebbe corrisposto in futuro”, attesta confessoriamente la mancanza di qualsivoglia danno, danno che deve essere attuale e concreto, comunque probabile, e non fondato su mere ipotesi, finendo per trasformare un fatto illecito, quale quello di cui si tratta, in un'occasione di arricchimento per i congiunti superstiti. Alla stessa conclusione, si perviene quanto alle pretese relative al figlio, l'autonomia economica della madre essendo stata dimostrata come sopra e , ancor più rispetto alle esigenze di vita propria di un giovane, atteso che nessuna presunzione vi è che un figlio contribuisca al mantenimento della madre, così come ancor meno può ritenersi tale assunto come “ notorio”, valendo semmai il contrario, nel senso che in situazione di agiatezza economica, quale si evince dal complesso delle acquisizioni, nel tempo ancora di coabitazione con il genitore, è quest'ultimo che continua a provvedere alle spese di vitto ed alloggio anche per il figlio, consentendo allo stesso di consolidare la propria situazione lavorativa e patrimoniale, terminare gli studi, per poi andare via di casa.
Anche in proiezione futura, dunque, la prova del danno è insussistente, ancor più, secondo l'ordinaria evoluzione della vita e del rapporto genitore/figlio, né può giustificare la richiesta di danno, come per la posizione del marito ed anzi ancor più, l'obbligo alimentare fondato sul rapporto parentale, obbligo correlato ad una situazione fattuale meramente ipotetica, pena la trasformazione, anche in questo caso, di un tragico evento, in un'occasione di ingiustificato lucro. Non colgono nel segno le generiche deduzioni afferenti alla solidarietà familiare, pretendendo in tal modo l'appellante incidentale in questione di far risarcire aspettative assolutamente fumose, anche rispetto, financo, ad un eventuale ricongiungimento di coppia ( del tutto improbabile, considerata la decisione di separarsi intervenuta dopo moltissimi anni di matrimonio), il tutto, in sostanza, in forza di mere eventualità, afferenti, peraltro, ad una prospettazione fattuale meramente asserita e stereotipata, rispetto ad un modello familiare non più attuale, in termini di mantenimento della moglie da parte del marito: i riferimenti
25 generici, poi, alla contribuzione al “ménage” familiare, in termini strettamente patrimoniali, non risultano affatto convincenti, perché tali asserzioni non tengono conto del fatto che , purtroppo, nessuna spesa sarà più necessaria per padre e figlio, a fronte del loro decesso. La citazione della sentenza Cass. , sez.3, 13.3.12, n. 3966, non è pertinente al caso, afferendo , peraltro, al risarcimento del danno di una figlia, per la perdita del padre, e dimostra ancora una volta, come l'appellante “ de qua” confonda la nozione di presunzione, con quella, estranea agli strumenti utili per costituire una prova, di mera ipotesi, nozione quest'ultima che, a ben vedere, potrebbe essere fatta valere anche in senso opposto, atteso che nessuno può affermare che , ove il sinistro in questione non si fosse verificato, il marito ed il figlio della sarebbero vissuti davvero, in salute e con i redditi prospettati, per tutti gli anni a CP_2 venire in rapporto ai quali è stato chiesto il risarcimento per perdita patrimoniale futura. L'argomento, altresì, speso a pag. 25 dell'appello incidentale, secondo cui il figlio, con i primi guadagni, contribuiva al ménage familiare, non convince per le ragioni già espresse, poiché detta contribuzione, ha origine, proprio per come prospettata in rapporto alle altre risultanze, in ciò che la madre, in termini di vitto e alloggio, spendeva per lui, fino a quando la convivenza vi sarebbe stata, spese che purtroppo, come già detto, sono venute meno e che non sono per nulla idonee a giustificare il danno futuro. L'assimilazione, poi, del danno patrimoniale futuro a quello da perdita da chance, rispetto ai doveri di mantenimento e alimentare, è una prospettazione del tutto censurabile, che non tiene conto della diversità dei due danni, della consistenza fattuale presupposta anche dal danno per perdita di chance, finendo così per amplificare in modo abnorme e sistematico lo spettro dei danni risarcibili sulla base di mere , come detto, ipotesi, rapportate a fonti normative del tutto teoriche rispetto alla situazione concreta ( vedasi i richiami agli artt. 315bis c.4 cc e 433 c.c.).
I precedenti giurisprudenziali citati, in verità assai datati, non tengono conto dell'evoluzione del costume e della situazione familiare ora in esame, connotata da agiatezza, al punto la madre da non avere bisogno di assegno di mantenimento da parte del marito, una situazione inversa a quella riportata a pag. 26, fondata sul fatto che il lavoro del figlio avrebbe garantito benessere maggiore a tutto il nucleo familiare, in una prospettiva, peraltro, di non autonomia del figlio stesso incoerente con la realtà sociale attuale ed ancor più con la condizione di vita dei soggetti di cui si parla. Il fatto stesso che, come affermato dalla stessa appellante incidentale, il giovane
, che studiava ancora a Milano, in università a pagamento, aveva iniziato a lavorare, è Per_1 coerente con la decisione del primo Giudice e con le argomentazioni svolte sopra dalla Corte, consentendo anche di comprendere come il preteso contributo al ménage familiare, ove esistente, fosse essenzialmente “ educativo”, rispetto alla gestione del basso reddito che percepiva ( sotto il salario minimo svizzero – nota 23 pag. 27 del gravame), un contributo ampiamente assorbito dalle spese di mantenimento sostenute per lui e, come tali, per il tragico evento, cessate.
Il motivo di appello incidentale in questione si appalesa, pertanto, infondato e va respinto.
Passando al mancato riconoscimento del danno per la perdita della AR, fermo restando il ristoro per la demolizione, documentato in atti, va detto che prima ancora che una questione di valore, si pone un problema di titolarità della proprietà, sia rispetto all'intestazione ( in ragione dei documenti e deduzioni in atti), sia soprattutto rispetto alla circostanza che il bene , al momento del decesso del marito dell'appellante, aveva valore zero essendo stato interamente distrutto, né il danno al veicolo è potuto entrare nel patrimonio del conducente prima della sua morte, contestuale alla distruzione del mezzo, con l'effetto che “iure hereditatis” nulla può vantare la al di là di una mera aspettativa, CP_2 non tutelabile, rispetto al destino della macchina ove non fosse accaduto il sinistro. Parimenti, esborsi di demolizione a parte, nulla può vantare l'appellante incidentale
“iure proprio”. Il gravame, pertanto, sotto tale profilo assorbente della questione valore, va respinto, dovendosi, comunque, evidenziare che il difetto di prova del valore sussiste, non potendosi condividere l'interpretazione estensiva del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.,
26 rispetto a circostanze che rientrano nella sola conoscibilità del soggetto deducente, come nel caso in esame, rispetto alle caratteristiche effettive del mezzo ante sinistro.
Anche il secondo motivo di gravame incidentale della deve essere, CP_2 pertanto, respinto.
Passando al terzo motivo, afferente alla pretesa di risarcimento del danno da perdita della vita del figlio , la stessa appellante ha esposto e riportato la motivazione del primo Per_1 Giudice circa la non risarcibilità di tale danno per mancanza della capacità giuridica del titolare, atteso il di lui contestuale decesso. A tale motivazione la Corte , in forza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, aderisce, né intende discostarsi dal medesimo, l'argomento retorico del “paradosso”, cui in tal modo, in teoria, si perviene, essendo in realtà metagiuridico, rispetto ai fondamentali del sistema, che impediscono di riconoscere un danno ad una persona deceduta e di riconoscere, di fatto, che lo stesso sia entrato nel suo patrimonio, prima del decesso, così da poter essere chiesto “iure hereditatis”, attesa la contestualità necessaria della perdita della vita con l'apertura della successione. Gli argomenti spesi a pag. 30 e 31 non convincono, così come quelli generici, afferenti al processo penale, rispetto a pretese delle parti offese , in realtà, per danno non patrimoniale da reato e non da perdita della vita, come tale.
Nessuna aberrazione è ravvisabile, pertanto, nelle conclusioni di irrisarcibilità del bene vita costantemente affermata dal Giudice di legittimità, non calzanti essendo i richiami ai diritti dei nascituri, comunque condizionati al fatto che il soggetto acquisti la capacità giuridica nascendo, salve le altre tipologie di danno. Il sistema risarcitorio, d'altra parte, ha elaborato, nel tempo, l'estensione progressiva della nozione di danno non patrimoniale, nella ricerca, intrinsecamente fallimentare, per ovvie ragioni, di dare un valore monetario all'estremo dolore, incommensurabile, di perdere un figlio, così come un'altra persona cara, estensione che, nel caso in esame, ha portato alla liquidazione delle somme già indicate, sì che ogni suggestiva ricostruzione afferente alla risarcibilità della perdita della vita, bene personalissimo del soggetto deceduto, si scontra con la logica giuridica, per le ragioni già dette, sì che la prospettazione dell'appellante, pur comprensibile, in termini emotivi, non può essere accolta, nessun arricchimento degli eredi, d'altra parte, potendo compensare quanto , e non altri, ha perso morendo a 20 anni. Per_1 La recentissima pronuncia della Suprema Corte conforme all'orientamento del primo Giudice ed a quello della Corte, conforta l'espressa conclusione, leggendosi in tale pronuncia
( Cass., sez.3, n.33009, 17.12.2024), quanto segue: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo
- della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”. Respinto anche tale motivo di appello incidentale, deve evidenziarsi che circa la questione della velocità, oggetto di appello incidentale condizionato, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte dalla Corte trattando i motivi avversari sul punto. Le difese finali ripropongono argomenti già spesi, detta appellante incidentale, in particolare, ai fini del danno patrimoniale, proponendo, di fatto, un non condivisibile principio di “integralità del risarcimento”, in tesi violato dal Tribunale, principio teso ad eludere l'onere probatorio del danneggiato, finendo per affermare, quanto al danno de quo, in caso di morte, che lo stesso, a ben vedere, va risarcito “ in re ipsa”, in base al mero vincolo parentale ( o di coniugio), sì da confondere il danno futuro, con quello ipotetico: in tal senso anche il tentativo, reiterato, di fare riferimento al “ notorio” ed alle massime di esperienza, per sostenere che normalmente i figli conferiscono ai genitori denaro ( o un coniuge separato, senza obbligo di assegno di mantenimento a favore dell'altro, conferisce comunque denaro al secondo) si appalesano in sé del tutto inconsistenti.
27 Le richieste di prove orali, richiamate come in epigrafe, si appalesano superflue rispetto alle considerazioni che precedono e non in grado di mutare le risultanze, così come del tutto irrilevante è l'ulteriore richiesta di CTU, mentre, quanto agli interessi indicati a pag.22, ex art.1284, c.4, c.c., ove è stata chiesta la conferma della sentenza appellata, non può la Corte trattare una modifica di quanto statuito dal primo Giudice in assenza di appello incidentale sul punto ( vedasi le conclusioni della ed motivi di appello incidentale). CP_2
*** *** *** Esauriti tutti i motivi di doglianza, in via principale ed incidentale, non resta che prendere atto che la sentenza di primo grado merita di essere integralmente confermata.
Quanto alle spese di lite del grado, reputa la Corte che, a fronte dei rigetto degli appelli afferenti all' “an”, rispetto al quantum, debba ritenersi prevalente la soccombenza del di
[...]
nella qualità di FGVS, e di , che hanno anche contestato i danni Parte_1 Controparte_1 come liquidati , a fronte di doglianze della afferenti solo ad alcune voci di danno negate CP_2 dal Tribunale.
Da ciò discende la necessità di compensare le spese di lite al 50%, con condanna in solido del e di a pagare le spese medesime in favore CP_12 Controparte_1 dell'appellata/appellante incidentale nella misura del solo 50%, con esclusione del CP_2 contributo unificato da questa pagato per l'appello incidentale. Considerato lo scaglione di valore indicato dall'appellante principale, fra € 520.001,00 e 1.000.000, applicato il parametro medio di cui al DM 55/14, esclusa la fase istruttoria/trattazione, che nella sostanza non vi è stata, considerato l'aumento per le due controparti, vanno liquidati a favore della € 24.064,30, da ridursi del 50%, così da essere pari ad € 12.032,15, oltre al CP_2 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge.
La nota pro forma prodotta dalla Difesa ER non può essere condivisa, poiché non si attiene al DM citato, con riferimento a voci inesistenti, nell'attuale sistema di liquidazione delle spese di lite per fasi, e, circa la spese vive, non considera la valenza assorbente del citato art.2, rispetto ad esborsi, peraltro, elencati senza specificazioni afferenti alla necessità degli stessi. Per quanto occorrente, le spese fra e le cui Parte_1 Controparte_1 difese si sono, in gran parte sovrapposte contro, comunque, la danneggiata appellata, le spese medesime devono essere compensate ex art.92, comma 2, c.p.c., considerata la peculiare situazione processuale determinatasi.
Ricorrono in capo a tutte le Parti, atteso il totale rigetto degli appelli incidentali, i presupposti di cui all'art.13, c.1 quater DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2265/2021 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il giorno 19.10.2021, notificata in data 20.10.2021, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello principale e gli appelli incidentali proposti dalle Parti e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
CONDANNA per il F.G.V.S., e in solido Pt_1 Parte_1 Controparte_1 fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado in favore di , nel limite TE del 50%, compensandole per il resto, spese che liquida, già effettuata la riduzione decisa, nella misura di € 12.032,15, oltre al 15 % ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra per il F.G.V.S., e Parte_1 [...]
Controparte_1
DA' ATTO, atteso il totale rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali, che ricorrono in capo a per il F.G.V.S., , e Parte_1 Controparte_1 TE
le condizioni di cui all'art. 13, c.1quater, DPR 115/02, per il versamento del doppio
[...] contributo unificato.
28 Genova, lì 4.3.2024
Il Consigliere est.
Dott. Lorenzo Fabris
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
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