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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/04/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione fallimentare
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4-1/2025
PROMOSSO DA
CASSA EDILE A.M.I.CA. (ASSISTENZA MUTUALITÀ ISTRUZIONE CATANESE), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, via Francesco Gallo nn. 28/38,
c.f. 80008450878, rappresentata e difesa dall'avv. Agatella Monaco, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
R.S. COSTRUZIONI S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Grammichele (CT), via Falconara, n. 14, P.IVA 05935100874.
RESISTENTE CONTUMACE
* * *
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
R.S. Costruzioni S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Grammichele, via Falconara n. 14, proposto da Cassa Edile A.M.I.C.A.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
va dichiarata la contumacia della società resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, eseguita dalla Cancelleria all'indirizzo pec risultante dal
Registro delle Imprese;
ritenuta la legittimazione ad agire della società ricorrente, atteso che la stessa ha prodotto cinque distinti decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi emessi nei confronti della resistente nonché l'atto di pignoramento con il quale è stata introdotta la procedura esecutiva mobiliare pendente presso l'intestato Tribunale;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI, in considerazione della forma societaria prescelta nonché dell'attività svolta, come risultante dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale, ossia: “lavori edili, costruzione, ristrutturazione, manutenzione di edifici di qualsiasi tipo e natura”; rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCI e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che, nel caso di specie, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa grava per legge, così impedendo a questo Collegio di verificare l'insussistenza dei requisisti di fallibilità di cui alla citata disposizione del nuovo codice della crisi di impresa;
ritenuto, inoltre, come emerge anche dall'esame delle informative rese dall'Agenzia delle
Entrate -Riscossione e dall'INPS, che la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria consente di reputare ampiamente integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5,
CCII; ritenuto, inoltre, che la società resistente versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dalla sussistenza di un indebitamento che presumibilmente non riguarda solo gli Enti istituzionali e l'odierna ricorrente, ma anche soggetti terzi, come emerge dall'emissione nel 2023 da parte di questo
Tribunale di altro decreto ingiuntivo nei confronti della resistente e dal mancato deposito dei bilanci sin dalla data di costituzione della società (2022); ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di R.S. Costruzioni S.r.l.s., in persona del legale rappresentante Renna Carmen Fajdia, con sede in Grammichele, via Falconara
n. 14, codice fiscale e partita iva 05935100874, numero REA CT - 448904;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Emanuele Vento con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 16.09.2025 alle ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 7 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione fallimentare
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4-1/2025
PROMOSSO DA
CASSA EDILE A.M.I.CA. (ASSISTENZA MUTUALITÀ ISTRUZIONE CATANESE), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, via Francesco Gallo nn. 28/38,
c.f. 80008450878, rappresentata e difesa dall'avv. Agatella Monaco, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
R.S. COSTRUZIONI S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Grammichele (CT), via Falconara, n. 14, P.IVA 05935100874.
RESISTENTE CONTUMACE
* * *
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
R.S. Costruzioni S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Grammichele, via Falconara n. 14, proposto da Cassa Edile A.M.I.C.A.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
va dichiarata la contumacia della società resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, eseguita dalla Cancelleria all'indirizzo pec risultante dal
Registro delle Imprese;
ritenuta la legittimazione ad agire della società ricorrente, atteso che la stessa ha prodotto cinque distinti decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi emessi nei confronti della resistente nonché l'atto di pignoramento con il quale è stata introdotta la procedura esecutiva mobiliare pendente presso l'intestato Tribunale;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI, in considerazione della forma societaria prescelta nonché dell'attività svolta, come risultante dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale, ossia: “lavori edili, costruzione, ristrutturazione, manutenzione di edifici di qualsiasi tipo e natura”; rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCI e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che, nel caso di specie, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa grava per legge, così impedendo a questo Collegio di verificare l'insussistenza dei requisisti di fallibilità di cui alla citata disposizione del nuovo codice della crisi di impresa;
ritenuto, inoltre, come emerge anche dall'esame delle informative rese dall'Agenzia delle
Entrate -Riscossione e dall'INPS, che la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria consente di reputare ampiamente integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5,
CCII; ritenuto, inoltre, che la società resistente versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dalla sussistenza di un indebitamento che presumibilmente non riguarda solo gli Enti istituzionali e l'odierna ricorrente, ma anche soggetti terzi, come emerge dall'emissione nel 2023 da parte di questo
Tribunale di altro decreto ingiuntivo nei confronti della resistente e dal mancato deposito dei bilanci sin dalla data di costituzione della società (2022); ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di R.S. Costruzioni S.r.l.s., in persona del legale rappresentante Renna Carmen Fajdia, con sede in Grammichele, via Falconara
n. 14, codice fiscale e partita iva 05935100874, numero REA CT - 448904;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Emanuele Vento con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 16.09.2025 alle ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 7 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo