Art. 2-bis. (( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, nonche' di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica. 2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))