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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 482/2023 R.G. promossa da
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sara
Baldon, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Noventa Padovana
(PD) via Risorgimento 14, giusta procura in atti;
-attrice opponente-
nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Antonio D'Alesio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Treviso in Via Fonderia n. 10, giusta procura in atti;
convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1067/2022 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 30.12.2022 (R.G. 2574/2022).
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in vista dell'udienza del 10.12.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1067/2022 depositato il 30.12.2022, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto all , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 23.037,80 oltre interessi e spese della
[...]
procedura di ingiunzione, quale importo dovuto per lavorazioni agricole eseguite.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
(in seguito anche ), ha proposto tempestiva
[...] Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo esponendo in fatto e in diritto:
- che da anni l'opponente si affida al servizio per conto terzi della CP_1 [...]
per lavorazioni agricole quali semina, trinciatura, Controparte_1
trasporto di prodotti agricoli e anche allevamento bovini;
- che nel corso degli anni, le lavorazioni ed i relativi prezzi sono sempre stati preventivamente concordati tra le parti mentre per quanto concerne le lavorazioni eseguite negli anni 2021 e 2022, di cui alle fatture azionate, non è mai stato concordato alcun corrispettivo;
- che le fatture azionate con decreto ingiuntivo sono la fattura 2/2022 relativa a
“trinciatura e trasporto mais ceroso”, “trinciatura e trasporto sorgo” e “semina sorgo” eseguite dalla nel 2021 e la fattura 18/2022 per attività di “trinciatura Controparte_1 grano e orzo con trasporto” eseguita nel 2022;
- che i prezzi per le lavorazioni descritte nelle fatture azionate, non sono stati concordati e sono sproporzionati rispetto alle tariffe in uso delle associazioni di categoria per la provincia di Rovigo indicando i prezzi stilati da CP_2
-che la trinciatura di sorgo e mais ceroso di cui alla fattura 2/2022 non è stata eseguite a regola d'arte dall'opposta, in particolare i residui della trinciatura stoccati definiti
“insilato” rappresentati da cibo per il bestiame, sono stati trinciati in maniera grossolana determinando conseguenze negative per l'opponente ovvero la difficoltà di stoccaggio e formazione di muffe e lieviti nocive per gli animali, compromettendo la loro alimentazione ed il fatto che gran parte dei pezzi grossi non hanno potuto essere mangiati dai bovini, perché difficili da masticare.
pag. 2/12 -che la lavorazione non corretta della ha pregiudicato la crescita del bestiame CP_1 dell'attrice, cagionando ingenti danni economici all'azienda derivanti da: “a) insilato avariato e scartato dalla trincea ancor prima di farlo assumere al bestiame;
b) costo della manodopera per smaltire l'insilato versato nella mangiatoia ma scartato dai bovini;
c) acquisto di altro insilato per compensare quello scartato e garantire al bestiame il fabbisogno giornaliero”;
- che il danno economico patito dall' ammontava ad € Parte_1
78.399,00 di cui € 10.800,00 per perdita annua di insilato scartato in trincea;
€
11.184,00 per perdita annua di insilato scartato dal bestiame;
€ 18.000,00 per costo della manodopera per rimozione insilato scartato dalla mangiatoia e € 38.415,00 quale costo per l'acquisto di insilato anno 2021-2022, lamentando inoltre un rallentamento della crescita del bovino, a causa della somministrazione di cibo inidoneo, con un decremento di valore della carne macellata del 10-15% con deprezzamento bestiame;
- che nel caso di specie le tariffe da applicare erano quelle di cui al prezziario stilato dall' e quindi in applicazione delle tariffe medie di cui alla tabella, il prezzo CP_2 complessivo per i lavori commissionati ammonterebbe ad € 15.560,40 (iva compresa), anziché € 23.037,30;
- formulando eccezione riconvenzionale di compensazione del credito ingiunto, con i danni patiti dall'attrice per effetto dell'inadempimento di deducendo Controparte_1
che nulla doveva essere versato alla società opposta, atteso che i danni superavano l'importo ingiunto.
L'opponente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento le seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Ing.
1067/2022, R.G. 2574/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo, e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve l' Parte_2
, per i motivi di cui in narrativa.
[...]
Nel merito, in subordine: accertati e dichiarati l'applicabilità delle tariffe in CP_2
mancanza di accordo sul corrispettivo dei servizi resi dalla convenuta, nonché
l'inadempimento di parte convenuta ed i danni patiti dall'attrice opponente per effetto
pag. 3/12 dell'inadempimento, previa compensazione dei rispettivi crediti, accertare e dichiarare che l' nulla deve alla società Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t. In ogni caso: con vittoria Controparte_1
di spese e compensi di lite, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, a CPA ed IVA ed ogni altra successiva occorrenda”
Si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_1
(in seguito anche solo ) contestando le deduzioni avversarie
[...] Controparte_1
ed esponendo:
- che parte opponente non aveva mai mosso alcuna contestazione in ordine alle lavorazioni eseguite dall'opposta e/o al prezzo applicato precedentemente all'instaurazione del presente giudizio;
- l'inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza dell'eccezione di compensazione svolta dall'opponente, escludendo la compensazione giudiziale con il presunto credito risarcitorio avanzato dall'opponente in via di eccezione, per non essere l'asserito credito né certo né liquido né esigibile, ed essendo i lamentati danni non provati documentalmente;
- il difetto di prova da parte dell'opponente che “(i) l'insilato inutilizzabile come mangime sia quello trinciato dalla società opposta e non sia quello acquistato presso questo o quell'altro fornitore;
(ii) che l'insilato scartato, assuntamente generato dalla trinciatura fatta dall'ingiungente sia pari alle percentuali indicate dall'ingiunta; (iii)
l'acquisto di mangimi da parte dell'ingiunta sia dovuta all'errata trinciatura ascrivibile all'ingiungente; (iv) la scarsa qualità dell'insilato prodotto dalla trinciatura eseguita dall'ingiungente sia dovuta al lavoro fatto da questa”;
- contestando l'imputabilità alla società opposta di una non corretta trinciatura del prodotto, attribuendo invece la causa dei lamentati ed asseriti danni (muffe) ad una cattiva qualità delle piante di mais ceroso e sorgo da trinciare dell'opponente ed anche del compattamento dell'insilato in trincea, attività eseguita non dalla Controparte_1 bensì dall'opponente, oltre ad evidenziare la negligenza dell'opponente nella conservazione del prodotto trinciato;
- in ordine al credito opposto in compensazione, ha precisato che non esisteva un credito liquido ed esigibile derivante da danni provocati da , non essendo peraltro di CP_1
pag. 4/12 facile e pronta liquidazione il presunto danno lamentato dall'opponente, sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum;
- che l'entità del compenso fatturato dal ricorrente nel ricorso monitorio era in linea con le tariffe edite da A.P.I.U.M.A.I. (Associazione tra Piccoli Imprenditori Utenti
Macchine Agricole ed Industriali della Provincia di Padova).
L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà per l'opposto decreto, non essendo l'opposizione fondata su valida prova scritta e non essendo di facile e pronta soluzione;
nel merito: respingersi
l'opposizione proposta per le ragioni di cui in narrativa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1067/2022 del G.U. di I grado dell'Ecc.mo Intestato Tribunale;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il compenso chiesto dall'ingiungente non sia in linea con gli usi, ridursi lo stesso nella minor somma ritenuta di giustizia, determinata anche secondo equità. Comunque con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Con ordinanza in data 17.7.2023, il Giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma di € 18.839,26 e assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte in vista dell'udienza del 10.12.2024, e con ordinanza 12.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto pag. 5/12 tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, l'opposizione risulta infondata e deve quindi essere rigettata.
Anzitutto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente.
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti
(Cass. 17.11.1994 n. 9708).
Inoltre, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a pag. 6/12 paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U.
30.10.2001 n. 13533).
Quindi, sulla convenuta opposta incombe l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento delle fatture azionate, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dall'opponente deducendo l'esistenza di un controcredito risarcitorio rappresentato da un danno patito in ragione dei vizi dell'insilato fornito dall'opposta.
Sul punto, come noto, in tema di eccezione riconvenzionale e compensazione giudiziale, la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., n. 23225/2016) ha chiarito che: -se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
-se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già - pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
Inoltre, le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione,
pag. 7/12 rigetta la domanda.
La giurisprudenza, anche di merito, ha chiarito che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio”; Trib. Milano, Sez. XI, 02.07.2020, n. 3884; Trib. Siena,
07.11.2019, n. 1125).
Ora, nel caso di specie, l'eccezione riconvenzionale di compensazione avanzata dall'opponente deve ritenersi inammissibile stante la contestazione nell'an e nel quantum ad opera dell'opposta, la non certezza del controcredito e l'assenza di liquidità dello stesso, oltre che l'assenza dei requisiti della facile e pronta liquidazione.
Si osserva che tutte le allegazioni dell'opponente denotano un controcredito non certo, avendo la medesima parte chiesto in prima memoria una CTU per verificare a chi fossero imputabili i vizi lamentati, e anche nell'accertamento dell'eventuale quantum risarcitorio, l'opponente ha prodotto cospicua documentazione e chiesto a sua volta una
CTU per conteggiare e verificare svariati profili, tra cui il valore di mercato del mais ceroso nell'annata 2021-2022, il costo della manodopera in un'azienda come quella dell'attrice, il nesso di causalità tra la somministrazione di insilato avariato ed il ridotto calo ponderale dei bovini allevati dall'opponente, escludendo che potesse trattarsi di credito di pronta liquidazione e a nulla rilevando la presenza dello stesso rapporto giuridico, considerato che in caso di allegazioni di danni, il titolo deriva dal vizio allegato e dai danni asseriti.
Quand'anche si ritenesse l'eccezione riconvenzionale di compensazione ammissibile, in ogni caso, non è stata fornita la prova dell'inadempimento dell'opposta e dei conseguenti lamentati danni come di seguito illustrato.
Nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova certa in ordine all'esistenza del titolo, nonché del contenuto e dell'oggetto della prestazione commissionata.
Il credito fatto valere riguarda la fattura 2/2022 (doc. 2 fascicolo monitorio) per lavori di trinciatura e trasporto mais ceroso, trinciatura e trasporto sorgo, semina sorgo e la fattura 18/2022 (doc. 3 fascicolo monitorio) per lavori di trinciatura grano e orzo con pag. 8/12 trasporto.
Il rapporto tra le parti non è in contestazione, l'opponente non contesta di aver usufruito delle prestazioni dell'opposta descritte nelle fatture azionate, che l'opposta abbia eseguito la prestazione di “trinciatura”.
Parte opponente ha contestato che limitatamente alla trinciatura di mais ceroso di cui alla fattura 2/2022, le lavorazioni fatturate non furono eseguite a regola d'arte e, perciò, il corrispettivo non sarebbe dovuto.
A fondamento della doglianza l' ha depositato due Parte_1
fotografie ritraenti una scarsa quantità di insilato, peraltro non collocabili temporalmente (doc. 3 parte attrice); un certificato di un medico veterinario risalente all'11.10.2022, attestante lo stato di salute dei capi di bestiame e contenente generiche valutazioni in ordine allo stato di conservazione dell'insilato (doc. 2 parte attrice); - una relazione sottoscritta da un alimentarista, su carta intestata alla stessa società opponente e, dunque, di formazione unilaterale (doc. 4 parte opponente).
Dalle emergenze istruttorie non risulta provato l'acquisto di insilato ulteriore, la necessità di smaltimento dell'insilato, né che le condizioni di salute del bestiame siano dipese dalla qualità dell'insilato fornito dalla società opposta, come neppure che le “aree marcescenti dell'insilato dall'odore acre” riscontrato, fossero riconducibili alla trinciatura eseguita dall'opposta.
L'opposta ha precisato, sin dalla comparsa di risposta, che la qualità del prodotto fornito
è rispondente alla qualità delle piante oggetto di trinciatura, evidenziando come l'attività di compattamento dell'insilato in trincea, ossia nel luogo di conservazione dell'insilato, non era stata eseguita dalla stessa, bensì curata dalla azienda agricola opponente.
Sul punto l'opponente non ha contestato in modo specifico, nella propria prima memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c, che ella stessa si era occupata della conservazione e della stivatura del prodotto, e che i vizi e i danni dalla stessa allegati potessero essere riconducibili, come allegato dall'opposta, a propria negligenza od errori nella conservazione.
A fronte delle allegazioni di parte convenuta circa la cattiva qualità delle piante dell'opponente oggetto di trinciatura, quale causa dei lamentati vizi, documentato da fotografie raffiguranti rilevi satellitari (docc.
5-6 parte opposta), parte opponente nella pag. 9/12 propria prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. si è limitata a formulare contestazioni del tutto generiche ed espresse in forma meramente dubitativa: “Non vi è prova che si tratti di un rilievo satellitare, non è dato sapere come siano state scaricate le foto (che ben potrebbero essere state manomesse e ritoccate”, il documento “potrebbe essere stato confezionato ad hoc”, “Non è dato sapere se quanto descritto corrisponda a verità”, “va accertato, anche con apposita CTU, a chi è imputabile la responsabilità per i vizi”, risultando anche la richiesta di CTU espressa in forma dubitativa, nella parte in cui si chiede di accertare a chi sia imputabile la presenza dei vizi, senza tuttavia la produzione di propria CTP che accertasse, appunto, la causa dei vizi.
Sulla scorta delle doglianze attoree, in relazione ai lamentati danni, difetta sotto il profilo probatorio il nesso di causa tra la condizione del bestiame, la necessità di acquisto di ulteriore insilato e la qualità dell'insilato consegnato dall'opposta, in considerazione del fatto che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare come, detto alimento, fosse stata la causa unica o preponderante del mancato aumento di peso dei capi, e della necessità di acquisto di ulteriore insilato.
Irrilevante risulta la documentazione depositata dalla parte attrice con la propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., atteso che la presenza di bestiame in entrata ed in uscita nel 2021 e nel 2023 (docc.
9-10 parte opponente) ed il peso dei bovini non è di per sé elemento sufficiente a comprovare la qualità dell'insilato consegnato dalla società opposta.
In ogni caso, di fronte alle eccezioni e contestazioni presentate dall'opposta, tuttavia, era l'opponente a dover dare eventualmente dimostrazione che la causa dei vizi dell'insilato non dipendesse da cause esterne, ma proprio dalla condotta dell'opposta, prova che l'opponente non ha fornito, né in via presuntiva, e neppure producendo una propria perizia di parte, anzi, domandando lo svolgimento di CTU del tutto esplorativa.
Peraltro, mai l'opponente ha prodotto nel presente procedimento corrispondenza relativa ad eventuali contestazioni immediate, dalla stessa rivolte all'opposta, circa le prestazioni oggetto di giudizio, avendo sollevato dubbi e pretese soltanto una volta ricevuta l'ingiunzione oggetto di giudizio, neppure a seguito della diffida di pagamento delle fatture in oggetto del 22.11.2022 (doc. 5 fascicolo monitorio) inviata dall'opposta a mezzo Pec.
pag. 10/12 In conclusione, appare incontestata la avvenuta consegna da parte dell'opposta del prodotto richiesto dall'opponente; così come può ritenersi provato che nessuna immediata contestazione in ordine ad eventuali vizi del bene sia stata formulata dall' . Parte_1
Inoltre, parte opponente ha contestato il mancato accordo sui prezzi indicati nelle fatture, deducendo inoltre che i prezzi applicati sono asseritamente “sproporzionati e abnormi rispetto alle tariffe in uso delle associazioni di categoria per la provincia di
Rovigo”, precisamente l'associazione CP_2
La doglianza è priva di fondamento.
Innanzitutto, l'odierna opponente, ha formulato la predetta doglianza per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante le lavorazioni descritte nelle fatture siano collocabili nel periodo 2021-2022.
In secondo luogo, limitatamente alle lavorazioni eseguite nel 2021 (fatt. 2/2022) va rilevato che nello stesso tariffario dell'anno 2021, depositato dalla parte opponente (doc.
1 parte attrice), si legge che le tariffe riportate sono meramente indicative: “il presente tariffario è uno strumento indicativo”, “le tariffe possono essere soggette a variazioni da parte dell'impresa agromeccanica, a causa di variabili stagionali strettamente correlate al meteo o alla biodiversità del terreno e del microclima che caratterizza ogni singolo appezzamento lavorato”, ed in ordine alle lavorazioni eseguite nel 2022 (fattura
18/2022) era di per sé giustificabile un aumento delle tariffe dal 20 al 25% come previsto dalla stessa APIUMAI (doc. 9 parte opposta).
Dunque, considerata la quantità di lavori eseguiti dalla convenuta in un considerevole arco temporale per conto dell'opponente, appare del tutto verosimile che fossero state concordate tra le parti tariffe non del tutto corrispondenti a quelle indicative contenute nel citato tariffario e che comunque i prezzi richiesti dalla convenuta risultano conformi agli usi.
Ancora, la circostanza che la stessa opponente faccia riferimento al prezziario e agli usi locali, e ne abbia chiesto l'accertamento anche per mezzo di CTU, dimostra in via indiretta che la stessa opponente ritenesse dalla stessa dovuto il prezzo (consono e congruo), per le prestazioni eseguite dall'opposta, non essendoci quindi elementi idonei per paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
pag. 11/12 A dimostrazione delle proprie allegazioni, non soccorre la prova orale richiesta dall'attrice opponente risultando inammissibili i numerosi capitoli di prova (n. 42) afferenti a circostanze generiche, valutative, da dimostrarsi in via documentale e relativi ad aspetti tecnici non dimostrabili per mezzo di testimoni, e parimenti inammissibile la richiesta CTU dal medesimo formulata in quanto esplorativa, dal contenuto generico non circoscritto e non specifico, come da ordinanza del 1.7.2024 che si richiama integralmente.
Va quindi pronunciato l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione compensi da € 5.201,00 a
26.000,00) ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
2022, valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 1067/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 30.12.2022 (R.G. 2574/2022) dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Rigetta le ulteriori domande proposte dall'opponente l' Parte_1
;
[...]
3) Condanna l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] della somma di € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, 19.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 482/2023 R.G. promossa da
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sara
Baldon, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Noventa Padovana
(PD) via Risorgimento 14, giusta procura in atti;
-attrice opponente-
nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Antonio D'Alesio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Treviso in Via Fonderia n. 10, giusta procura in atti;
convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1067/2022 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 30.12.2022 (R.G. 2574/2022).
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in vista dell'udienza del 10.12.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1067/2022 depositato il 30.12.2022, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto all , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 23.037,80 oltre interessi e spese della
[...]
procedura di ingiunzione, quale importo dovuto per lavorazioni agricole eseguite.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
(in seguito anche ), ha proposto tempestiva
[...] Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo esponendo in fatto e in diritto:
- che da anni l'opponente si affida al servizio per conto terzi della CP_1 [...]
per lavorazioni agricole quali semina, trinciatura, Controparte_1
trasporto di prodotti agricoli e anche allevamento bovini;
- che nel corso degli anni, le lavorazioni ed i relativi prezzi sono sempre stati preventivamente concordati tra le parti mentre per quanto concerne le lavorazioni eseguite negli anni 2021 e 2022, di cui alle fatture azionate, non è mai stato concordato alcun corrispettivo;
- che le fatture azionate con decreto ingiuntivo sono la fattura 2/2022 relativa a
“trinciatura e trasporto mais ceroso”, “trinciatura e trasporto sorgo” e “semina sorgo” eseguite dalla nel 2021 e la fattura 18/2022 per attività di “trinciatura Controparte_1 grano e orzo con trasporto” eseguita nel 2022;
- che i prezzi per le lavorazioni descritte nelle fatture azionate, non sono stati concordati e sono sproporzionati rispetto alle tariffe in uso delle associazioni di categoria per la provincia di Rovigo indicando i prezzi stilati da CP_2
-che la trinciatura di sorgo e mais ceroso di cui alla fattura 2/2022 non è stata eseguite a regola d'arte dall'opposta, in particolare i residui della trinciatura stoccati definiti
“insilato” rappresentati da cibo per il bestiame, sono stati trinciati in maniera grossolana determinando conseguenze negative per l'opponente ovvero la difficoltà di stoccaggio e formazione di muffe e lieviti nocive per gli animali, compromettendo la loro alimentazione ed il fatto che gran parte dei pezzi grossi non hanno potuto essere mangiati dai bovini, perché difficili da masticare.
pag. 2/12 -che la lavorazione non corretta della ha pregiudicato la crescita del bestiame CP_1 dell'attrice, cagionando ingenti danni economici all'azienda derivanti da: “a) insilato avariato e scartato dalla trincea ancor prima di farlo assumere al bestiame;
b) costo della manodopera per smaltire l'insilato versato nella mangiatoia ma scartato dai bovini;
c) acquisto di altro insilato per compensare quello scartato e garantire al bestiame il fabbisogno giornaliero”;
- che il danno economico patito dall' ammontava ad € Parte_1
78.399,00 di cui € 10.800,00 per perdita annua di insilato scartato in trincea;
€
11.184,00 per perdita annua di insilato scartato dal bestiame;
€ 18.000,00 per costo della manodopera per rimozione insilato scartato dalla mangiatoia e € 38.415,00 quale costo per l'acquisto di insilato anno 2021-2022, lamentando inoltre un rallentamento della crescita del bovino, a causa della somministrazione di cibo inidoneo, con un decremento di valore della carne macellata del 10-15% con deprezzamento bestiame;
- che nel caso di specie le tariffe da applicare erano quelle di cui al prezziario stilato dall' e quindi in applicazione delle tariffe medie di cui alla tabella, il prezzo CP_2 complessivo per i lavori commissionati ammonterebbe ad € 15.560,40 (iva compresa), anziché € 23.037,30;
- formulando eccezione riconvenzionale di compensazione del credito ingiunto, con i danni patiti dall'attrice per effetto dell'inadempimento di deducendo Controparte_1
che nulla doveva essere versato alla società opposta, atteso che i danni superavano l'importo ingiunto.
L'opponente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento le seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Ing.
1067/2022, R.G. 2574/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo, e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve l' Parte_2
, per i motivi di cui in narrativa.
[...]
Nel merito, in subordine: accertati e dichiarati l'applicabilità delle tariffe in CP_2
mancanza di accordo sul corrispettivo dei servizi resi dalla convenuta, nonché
l'inadempimento di parte convenuta ed i danni patiti dall'attrice opponente per effetto
pag. 3/12 dell'inadempimento, previa compensazione dei rispettivi crediti, accertare e dichiarare che l' nulla deve alla società Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t. In ogni caso: con vittoria Controparte_1
di spese e compensi di lite, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, a CPA ed IVA ed ogni altra successiva occorrenda”
Si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_1
(in seguito anche solo ) contestando le deduzioni avversarie
[...] Controparte_1
ed esponendo:
- che parte opponente non aveva mai mosso alcuna contestazione in ordine alle lavorazioni eseguite dall'opposta e/o al prezzo applicato precedentemente all'instaurazione del presente giudizio;
- l'inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza dell'eccezione di compensazione svolta dall'opponente, escludendo la compensazione giudiziale con il presunto credito risarcitorio avanzato dall'opponente in via di eccezione, per non essere l'asserito credito né certo né liquido né esigibile, ed essendo i lamentati danni non provati documentalmente;
- il difetto di prova da parte dell'opponente che “(i) l'insilato inutilizzabile come mangime sia quello trinciato dalla società opposta e non sia quello acquistato presso questo o quell'altro fornitore;
(ii) che l'insilato scartato, assuntamente generato dalla trinciatura fatta dall'ingiungente sia pari alle percentuali indicate dall'ingiunta; (iii)
l'acquisto di mangimi da parte dell'ingiunta sia dovuta all'errata trinciatura ascrivibile all'ingiungente; (iv) la scarsa qualità dell'insilato prodotto dalla trinciatura eseguita dall'ingiungente sia dovuta al lavoro fatto da questa”;
- contestando l'imputabilità alla società opposta di una non corretta trinciatura del prodotto, attribuendo invece la causa dei lamentati ed asseriti danni (muffe) ad una cattiva qualità delle piante di mais ceroso e sorgo da trinciare dell'opponente ed anche del compattamento dell'insilato in trincea, attività eseguita non dalla Controparte_1 bensì dall'opponente, oltre ad evidenziare la negligenza dell'opponente nella conservazione del prodotto trinciato;
- in ordine al credito opposto in compensazione, ha precisato che non esisteva un credito liquido ed esigibile derivante da danni provocati da , non essendo peraltro di CP_1
pag. 4/12 facile e pronta liquidazione il presunto danno lamentato dall'opponente, sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum;
- che l'entità del compenso fatturato dal ricorrente nel ricorso monitorio era in linea con le tariffe edite da A.P.I.U.M.A.I. (Associazione tra Piccoli Imprenditori Utenti
Macchine Agricole ed Industriali della Provincia di Padova).
L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà per l'opposto decreto, non essendo l'opposizione fondata su valida prova scritta e non essendo di facile e pronta soluzione;
nel merito: respingersi
l'opposizione proposta per le ragioni di cui in narrativa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1067/2022 del G.U. di I grado dell'Ecc.mo Intestato Tribunale;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il compenso chiesto dall'ingiungente non sia in linea con gli usi, ridursi lo stesso nella minor somma ritenuta di giustizia, determinata anche secondo equità. Comunque con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Con ordinanza in data 17.7.2023, il Giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma di € 18.839,26 e assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte in vista dell'udienza del 10.12.2024, e con ordinanza 12.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto pag. 5/12 tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, l'opposizione risulta infondata e deve quindi essere rigettata.
Anzitutto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente.
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti
(Cass. 17.11.1994 n. 9708).
Inoltre, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a pag. 6/12 paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U.
30.10.2001 n. 13533).
Quindi, sulla convenuta opposta incombe l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento delle fatture azionate, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dall'opponente deducendo l'esistenza di un controcredito risarcitorio rappresentato da un danno patito in ragione dei vizi dell'insilato fornito dall'opposta.
Sul punto, come noto, in tema di eccezione riconvenzionale e compensazione giudiziale, la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., n. 23225/2016) ha chiarito che: -se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
-se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già - pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
Inoltre, le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione,
pag. 7/12 rigetta la domanda.
La giurisprudenza, anche di merito, ha chiarito che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio”; Trib. Milano, Sez. XI, 02.07.2020, n. 3884; Trib. Siena,
07.11.2019, n. 1125).
Ora, nel caso di specie, l'eccezione riconvenzionale di compensazione avanzata dall'opponente deve ritenersi inammissibile stante la contestazione nell'an e nel quantum ad opera dell'opposta, la non certezza del controcredito e l'assenza di liquidità dello stesso, oltre che l'assenza dei requisiti della facile e pronta liquidazione.
Si osserva che tutte le allegazioni dell'opponente denotano un controcredito non certo, avendo la medesima parte chiesto in prima memoria una CTU per verificare a chi fossero imputabili i vizi lamentati, e anche nell'accertamento dell'eventuale quantum risarcitorio, l'opponente ha prodotto cospicua documentazione e chiesto a sua volta una
CTU per conteggiare e verificare svariati profili, tra cui il valore di mercato del mais ceroso nell'annata 2021-2022, il costo della manodopera in un'azienda come quella dell'attrice, il nesso di causalità tra la somministrazione di insilato avariato ed il ridotto calo ponderale dei bovini allevati dall'opponente, escludendo che potesse trattarsi di credito di pronta liquidazione e a nulla rilevando la presenza dello stesso rapporto giuridico, considerato che in caso di allegazioni di danni, il titolo deriva dal vizio allegato e dai danni asseriti.
Quand'anche si ritenesse l'eccezione riconvenzionale di compensazione ammissibile, in ogni caso, non è stata fornita la prova dell'inadempimento dell'opposta e dei conseguenti lamentati danni come di seguito illustrato.
Nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova certa in ordine all'esistenza del titolo, nonché del contenuto e dell'oggetto della prestazione commissionata.
Il credito fatto valere riguarda la fattura 2/2022 (doc. 2 fascicolo monitorio) per lavori di trinciatura e trasporto mais ceroso, trinciatura e trasporto sorgo, semina sorgo e la fattura 18/2022 (doc. 3 fascicolo monitorio) per lavori di trinciatura grano e orzo con pag. 8/12 trasporto.
Il rapporto tra le parti non è in contestazione, l'opponente non contesta di aver usufruito delle prestazioni dell'opposta descritte nelle fatture azionate, che l'opposta abbia eseguito la prestazione di “trinciatura”.
Parte opponente ha contestato che limitatamente alla trinciatura di mais ceroso di cui alla fattura 2/2022, le lavorazioni fatturate non furono eseguite a regola d'arte e, perciò, il corrispettivo non sarebbe dovuto.
A fondamento della doglianza l' ha depositato due Parte_1
fotografie ritraenti una scarsa quantità di insilato, peraltro non collocabili temporalmente (doc. 3 parte attrice); un certificato di un medico veterinario risalente all'11.10.2022, attestante lo stato di salute dei capi di bestiame e contenente generiche valutazioni in ordine allo stato di conservazione dell'insilato (doc. 2 parte attrice); - una relazione sottoscritta da un alimentarista, su carta intestata alla stessa società opponente e, dunque, di formazione unilaterale (doc. 4 parte opponente).
Dalle emergenze istruttorie non risulta provato l'acquisto di insilato ulteriore, la necessità di smaltimento dell'insilato, né che le condizioni di salute del bestiame siano dipese dalla qualità dell'insilato fornito dalla società opposta, come neppure che le “aree marcescenti dell'insilato dall'odore acre” riscontrato, fossero riconducibili alla trinciatura eseguita dall'opposta.
L'opposta ha precisato, sin dalla comparsa di risposta, che la qualità del prodotto fornito
è rispondente alla qualità delle piante oggetto di trinciatura, evidenziando come l'attività di compattamento dell'insilato in trincea, ossia nel luogo di conservazione dell'insilato, non era stata eseguita dalla stessa, bensì curata dalla azienda agricola opponente.
Sul punto l'opponente non ha contestato in modo specifico, nella propria prima memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c, che ella stessa si era occupata della conservazione e della stivatura del prodotto, e che i vizi e i danni dalla stessa allegati potessero essere riconducibili, come allegato dall'opposta, a propria negligenza od errori nella conservazione.
A fronte delle allegazioni di parte convenuta circa la cattiva qualità delle piante dell'opponente oggetto di trinciatura, quale causa dei lamentati vizi, documentato da fotografie raffiguranti rilevi satellitari (docc.
5-6 parte opposta), parte opponente nella pag. 9/12 propria prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. si è limitata a formulare contestazioni del tutto generiche ed espresse in forma meramente dubitativa: “Non vi è prova che si tratti di un rilievo satellitare, non è dato sapere come siano state scaricate le foto (che ben potrebbero essere state manomesse e ritoccate”, il documento “potrebbe essere stato confezionato ad hoc”, “Non è dato sapere se quanto descritto corrisponda a verità”, “va accertato, anche con apposita CTU, a chi è imputabile la responsabilità per i vizi”, risultando anche la richiesta di CTU espressa in forma dubitativa, nella parte in cui si chiede di accertare a chi sia imputabile la presenza dei vizi, senza tuttavia la produzione di propria CTP che accertasse, appunto, la causa dei vizi.
Sulla scorta delle doglianze attoree, in relazione ai lamentati danni, difetta sotto il profilo probatorio il nesso di causa tra la condizione del bestiame, la necessità di acquisto di ulteriore insilato e la qualità dell'insilato consegnato dall'opposta, in considerazione del fatto che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare come, detto alimento, fosse stata la causa unica o preponderante del mancato aumento di peso dei capi, e della necessità di acquisto di ulteriore insilato.
Irrilevante risulta la documentazione depositata dalla parte attrice con la propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., atteso che la presenza di bestiame in entrata ed in uscita nel 2021 e nel 2023 (docc.
9-10 parte opponente) ed il peso dei bovini non è di per sé elemento sufficiente a comprovare la qualità dell'insilato consegnato dalla società opposta.
In ogni caso, di fronte alle eccezioni e contestazioni presentate dall'opposta, tuttavia, era l'opponente a dover dare eventualmente dimostrazione che la causa dei vizi dell'insilato non dipendesse da cause esterne, ma proprio dalla condotta dell'opposta, prova che l'opponente non ha fornito, né in via presuntiva, e neppure producendo una propria perizia di parte, anzi, domandando lo svolgimento di CTU del tutto esplorativa.
Peraltro, mai l'opponente ha prodotto nel presente procedimento corrispondenza relativa ad eventuali contestazioni immediate, dalla stessa rivolte all'opposta, circa le prestazioni oggetto di giudizio, avendo sollevato dubbi e pretese soltanto una volta ricevuta l'ingiunzione oggetto di giudizio, neppure a seguito della diffida di pagamento delle fatture in oggetto del 22.11.2022 (doc. 5 fascicolo monitorio) inviata dall'opposta a mezzo Pec.
pag. 10/12 In conclusione, appare incontestata la avvenuta consegna da parte dell'opposta del prodotto richiesto dall'opponente; così come può ritenersi provato che nessuna immediata contestazione in ordine ad eventuali vizi del bene sia stata formulata dall' . Parte_1
Inoltre, parte opponente ha contestato il mancato accordo sui prezzi indicati nelle fatture, deducendo inoltre che i prezzi applicati sono asseritamente “sproporzionati e abnormi rispetto alle tariffe in uso delle associazioni di categoria per la provincia di
Rovigo”, precisamente l'associazione CP_2
La doglianza è priva di fondamento.
Innanzitutto, l'odierna opponente, ha formulato la predetta doglianza per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante le lavorazioni descritte nelle fatture siano collocabili nel periodo 2021-2022.
In secondo luogo, limitatamente alle lavorazioni eseguite nel 2021 (fatt. 2/2022) va rilevato che nello stesso tariffario dell'anno 2021, depositato dalla parte opponente (doc.
1 parte attrice), si legge che le tariffe riportate sono meramente indicative: “il presente tariffario è uno strumento indicativo”, “le tariffe possono essere soggette a variazioni da parte dell'impresa agromeccanica, a causa di variabili stagionali strettamente correlate al meteo o alla biodiversità del terreno e del microclima che caratterizza ogni singolo appezzamento lavorato”, ed in ordine alle lavorazioni eseguite nel 2022 (fattura
18/2022) era di per sé giustificabile un aumento delle tariffe dal 20 al 25% come previsto dalla stessa APIUMAI (doc. 9 parte opposta).
Dunque, considerata la quantità di lavori eseguiti dalla convenuta in un considerevole arco temporale per conto dell'opponente, appare del tutto verosimile che fossero state concordate tra le parti tariffe non del tutto corrispondenti a quelle indicative contenute nel citato tariffario e che comunque i prezzi richiesti dalla convenuta risultano conformi agli usi.
Ancora, la circostanza che la stessa opponente faccia riferimento al prezziario e agli usi locali, e ne abbia chiesto l'accertamento anche per mezzo di CTU, dimostra in via indiretta che la stessa opponente ritenesse dalla stessa dovuto il prezzo (consono e congruo), per le prestazioni eseguite dall'opposta, non essendoci quindi elementi idonei per paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
pag. 11/12 A dimostrazione delle proprie allegazioni, non soccorre la prova orale richiesta dall'attrice opponente risultando inammissibili i numerosi capitoli di prova (n. 42) afferenti a circostanze generiche, valutative, da dimostrarsi in via documentale e relativi ad aspetti tecnici non dimostrabili per mezzo di testimoni, e parimenti inammissibile la richiesta CTU dal medesimo formulata in quanto esplorativa, dal contenuto generico non circoscritto e non specifico, come da ordinanza del 1.7.2024 che si richiama integralmente.
Va quindi pronunciato l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione compensi da € 5.201,00 a
26.000,00) ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
2022, valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 1067/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 30.12.2022 (R.G. 2574/2022) dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Rigetta le ulteriori domande proposte dall'opponente l' Parte_1
;
[...]
3) Condanna l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] della somma di € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, 19.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 12/12