Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Il giudice dott. Giulia Simoni, nella causa civile iscritta al n. r.g. 294/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
ORDINANZA
rilevato che le parti hanno depositato le note in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato (sebbene la parte opposta lo abbia fatto nel giudizio principale, anziché nel presente sub); rilevato che la parte opponente ha riportato nella citazione le deduzioni difensive a sostegno dell'eccezione d'incompetenza per territorio formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a soli fini espositivi e ha invece fondato l'opposizione odierna sui seguenti motivi: a) nullità dell'atto di precetto per la mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione; b) incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione prescelto dal creditore;
c) carenza di legittimazione attiva del creditore;
d) compensazione con crediti fondati su prova scritta;
che il motivo a) non appare fondato in quanto l'art. 480, comma 2, c.p.c. non prescrive l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione tra i requisiti di validità del precetto e il terzo comma della citata disposizione prevede unicamente che, qualora il creditore abbia omesso di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio in un comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato;
nel caso di specie, in cui l'elezione di domicilio è stata fatta, ma appare prima facie «anomala», siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione - il domicilio è stato eletto a Prato dove, secondo l'opponente, non vi sono beni da sottoporre ad espropriazione -, l'atto di precetto è valido, ma l'indicazione del creditore non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto, né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione, che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da aggredire (così Cass., 14/12/2017, n. 30141 la quale ha osservato che l'elezione di domicilio c.d. anomala determina unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.; v. anche Cass., 22/03/2021, n. 8024, secondo cui l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione);
che sul motivo c) può essere richiamato il decreto del 13/02/2025: la cessazione dell'impresa individuale non pare poter essere assimilata all'estinzione della società nel senso che, in virtù dell'identificazione tra imprenditore individuale e persona fisica, quest'ultima appare legittimata all'esecuzione forzata per un credito dell'impresa e sembra priva di rilevanza l'affermazione di agire quale titolare dell'omonima ditta individuale (ormai cessata);
che analogamente, in relazione al motivo d), appare infondata l'eccezione di compensazione in quanto basata su un credito illiquido e privo del requisito della certezza, in quanto oggetto di accertamento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente: in base ai principi generali, il giudice dell'opposizione a precetto può disporre la sospensione dell'efficacia di un titolo giudiziale, quale è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo pure in pendenza di opposizione ex art. 641 c.p.c., non per ragioni di merito, che possono essere vagliate dal giudice della cognizione, ma in forza delle contestazioni che legittimamente sono proponibili con l'opposizione esecutiva;
ritenuto, pertanto, che non sussista il presupposto del fumus boni iuris;
che non sia ravvisabile neppure il requisito del periculum in mora: nella citazione l'opponente aveva fatto impropriamente coincidere tale requisito con il fatto in sé considerato - di subire
-
un'esecuzione ingiusta;
nelle note scritte del 23/03/2025, stante l'intervenuto pignoramento, ha allegato genericamente che quest'ultimo paralizza l'operatività della cooperativa perché quest'ultima non potrebbe movimentare alcunché sul conto bancario, senza specificare se la società sia titolare di un unico conto corrente o di più conti e se tutti siano stati pignorati;
rilevato che l'offerta della cauzione non può surrogare i giusti motivi prescritti dal primo comma dell'art. 615 c.p.c., ma li presuppone;
ritenuto, pertanto, che non possa essere accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si comunichi.
Prato, 25/03/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni