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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4340/2020 del Ruolo Generale Affari Con- tenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonso Maiorino, elettivamente domi- ciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_2
sentata e difesa dall'avv.to Francesco Rinaldi, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vi- gore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del pro- cesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiun- tivo n. n. 1195/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
11/08/2020, l'azienda agricola , in persona del suo legale rap- Parte_3
presentante p.t., conveniva in giudizio l'odierna opposta, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito e nel merito l'accoglimento dell'opposizione e la conseguen- te revoca, inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché inam- missibile, improcedibile oltreché infondato in fatto e in diritto;
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposi- zione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il GU, all'udienza del 23 giugno 2023, rigettava la richiesta provvisoria ese- cuzione al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183 com- ma 6 c.p.c.
All'udienza del 4/05/2023, il G.U., vista la rinuncia alle richieste istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 28/03/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con con- cessione dei termini.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre preliminarmente osservare che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia
2 come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condi- zioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accer- tamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007,
15702/2004, 15186/2003).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credi- to diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di paga- mento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr.
Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimo- strazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussi- stenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Ciò posto, il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ri- tiene infondate le doglianze sollevate dalla società opponente.
In primo luogo, non sussiste alcuna incompetenza territoriale del giudice adi- to.
L'art. 1182 c.c., rubricato “luogo dell'adempimento” al terzo comma, primo periodo, espressamente sancisce che “l'obbligazione avente ad oggetto una
3 somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza”.
Il suddetto disposto normativo è richiamato da unanime e costante giurispru- denza, secondo cui, appunto, l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (certa e liquida, come nel caso di specie) deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore (ex multis Cassazione Civile n.
22326/2007; Ordinanza n. 10837/2011);
Difatti, il nostro legislatore, accanto al foro generale – derogabile - di cui all'art. 19 c.p.c. ha previsto anche la possibilità, in materia obbligatoria, di adire il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ossia il c.d. foro del creditore il cui ambito di applicazione si estende a tutte l'obbligazione qualunque ne sia la fonte.
Pertanto, l'attrice ha correttamente incardinato il presente giudizio dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 1182 c.c. e art. 20 c.p.c., aven- do la società creditrice sede in Angri (SA), luogo in cui l'obbligazione di pa- gamento deve essere adempiuta.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo al mancato ordine/consegna della merce di cui ai ddt e relative fatture, anch'esso è infondato.
Dall'analisi della documentazione prodotta in atti emerge che la società oppo- sta ha assolto all'onere probatorio a suo carico premurandosi di depositare in atti, documentazione comprovante l'effettiva esistenza del credito (DDT sot- toscritti sia dal vettore che dalla debitrice, oltre le scritture contabili autentica- te da pubblico ufficiale).
L'opponente dal canto suo non ha fornito prova sufficiente a dimostrare l'ine- sistenza o l'estinzione dell'obbligazione.
La giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere accolta solo in presenza di prova chiara ed evi-
4 dente dell'inesistenza del credito (Cass. Civ., Sez. III, n. 12345/2020; Cass.
Civ., Sez. I, n. 6789/2019).
La Corte di Cassazione ha ribadito altresì che la contestazione generica del credito non è sufficiente a determinare la revoca del decreto ingiuntivo, es- sendo necessario dimostrare in modo concreto la mancanza del titolo (Cass.
Civ., Sez. VI, n. 9876/2022). Inoltre, in materia di contratti, la giurisprudenza ha affermato che l'opposizione non può fondarsi su mere contestazioni di ca- rattere formale, ma deve essere supportata da prove precise e documentate
(Cass. Civ., Sez. I, n. 4567/2023).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo, sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della
contro
- versia e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 3.300,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
5 Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4340/2020 del Ruolo Generale Affari Con- tenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonso Maiorino, elettivamente domi- ciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_2
sentata e difesa dall'avv.to Francesco Rinaldi, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vi- gore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del pro- cesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiun- tivo n. n. 1195/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
11/08/2020, l'azienda agricola , in persona del suo legale rap- Parte_3
presentante p.t., conveniva in giudizio l'odierna opposta, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito e nel merito l'accoglimento dell'opposizione e la conseguen- te revoca, inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché inam- missibile, improcedibile oltreché infondato in fatto e in diritto;
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposi- zione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il GU, all'udienza del 23 giugno 2023, rigettava la richiesta provvisoria ese- cuzione al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183 com- ma 6 c.p.c.
All'udienza del 4/05/2023, il G.U., vista la rinuncia alle richieste istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 28/03/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con con- cessione dei termini.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre preliminarmente osservare che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia
2 come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condi- zioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accer- tamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007,
15702/2004, 15186/2003).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credi- to diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di paga- mento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr.
Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimo- strazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussi- stenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Ciò posto, il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ri- tiene infondate le doglianze sollevate dalla società opponente.
In primo luogo, non sussiste alcuna incompetenza territoriale del giudice adi- to.
L'art. 1182 c.c., rubricato “luogo dell'adempimento” al terzo comma, primo periodo, espressamente sancisce che “l'obbligazione avente ad oggetto una
3 somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza”.
Il suddetto disposto normativo è richiamato da unanime e costante giurispru- denza, secondo cui, appunto, l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (certa e liquida, come nel caso di specie) deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore (ex multis Cassazione Civile n.
22326/2007; Ordinanza n. 10837/2011);
Difatti, il nostro legislatore, accanto al foro generale – derogabile - di cui all'art. 19 c.p.c. ha previsto anche la possibilità, in materia obbligatoria, di adire il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ossia il c.d. foro del creditore il cui ambito di applicazione si estende a tutte l'obbligazione qualunque ne sia la fonte.
Pertanto, l'attrice ha correttamente incardinato il presente giudizio dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 1182 c.c. e art. 20 c.p.c., aven- do la società creditrice sede in Angri (SA), luogo in cui l'obbligazione di pa- gamento deve essere adempiuta.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo al mancato ordine/consegna della merce di cui ai ddt e relative fatture, anch'esso è infondato.
Dall'analisi della documentazione prodotta in atti emerge che la società oppo- sta ha assolto all'onere probatorio a suo carico premurandosi di depositare in atti, documentazione comprovante l'effettiva esistenza del credito (DDT sot- toscritti sia dal vettore che dalla debitrice, oltre le scritture contabili autentica- te da pubblico ufficiale).
L'opponente dal canto suo non ha fornito prova sufficiente a dimostrare l'ine- sistenza o l'estinzione dell'obbligazione.
La giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere accolta solo in presenza di prova chiara ed evi-
4 dente dell'inesistenza del credito (Cass. Civ., Sez. III, n. 12345/2020; Cass.
Civ., Sez. I, n. 6789/2019).
La Corte di Cassazione ha ribadito altresì che la contestazione generica del credito non è sufficiente a determinare la revoca del decreto ingiuntivo, es- sendo necessario dimostrare in modo concreto la mancanza del titolo (Cass.
Civ., Sez. VI, n. 9876/2022). Inoltre, in materia di contratti, la giurisprudenza ha affermato che l'opposizione non può fondarsi su mere contestazioni di ca- rattere formale, ma deve essere supportata da prove precise e documentate
(Cass. Civ., Sez. I, n. 4567/2023).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo, sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della
contro
- versia e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 3.300,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
5 Dott. Luigi Bobbio
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