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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/10/2024, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1541 /2020 R.G. promossa
DA
elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Via Kennedy 24 98066 AT , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.
FICARRA FRANCESCO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
E NEI CONFORNTI DI
Società unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile Controparte_2
1999, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in IL, Via
San Prospero n. 4, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IL
, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito P.IVA_2 Controparte_3
(già giusto atto di variazione di denominazione sociale dell'1 giugno Controparte_4
2021, iscritto in data 8 giugno” 2021) con sede legale in Roma, alla Via Adolfo Ravà n.
75, P.IVA , giusta procura a rogito NO , rep. n. 42.733, racc. P.IVA_3 Persona_1
n. 13.243, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Luca Polverino (C.F. - che dichiara di voler ricevere le C.F._2 comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec , al Email_1 numero di fax n. 06 99345228) e dall'Avv. Luigi Coluccino (CF
– che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e C.F._3
1 notificazioni all'indirizzo pec e al numero di fax n. 06 Email_2
99345228
INTERVENUTA
, elettivamente domiciliato in rappresentato e difeso dall'avv.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA avente per OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Sono comparsi: l'avv. Francesco Ficarra, per parte attrice e l'avv. M.
Merlo, in sostituzione dell'avv. Coluccino per parte opposta.
L'avv. Ficarra si riporta in atti e insiste nell'ammissione di ctu tecnico contabile al fine di verificare l'usurarietà del tasso di mora applicato e, in subordine, precisa le conclusioni
L'avv. Merlo si riporta in atti, contesta quanto ex adverso richiesto, precisa le conclusioni e chiede la decisione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. (doc. 3), ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a. In via cautelare sospendere l'efficacia del precetto del 12 ottobre 2020 notificato il 17 ottobre 2020 all'attrice.
In via principale e nel merito:
a. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova
e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
2 l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
b. Accertare e dichiarare la nullità del precetto per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiararlo invalido e/o nullo.
c. Accertare e dichiarare la nullità del precetto del 12 ottobre 2020 per usurarietà del tasso di interesse effettivamente calcolato nella relativa specifica, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
d. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la illegittimità/nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche con riferimento al contratto di finanziamento n. 4529712 effettuata nel calcolo operato nel precetto e, per l'effetto, accertare e dichiararne la invalidità/nullità, conseguentemente rideterminando l'importo dovuto con applicazione dei tassi d'interesse contemplati dall'art 117 T.B. ovvero l'esatto dare ed avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in ragione del saggio legale, senza capitalizzazioni.
e. In ragione di quanto precede si chiede all'On. le G.I. di voler accertare
e provvedere alla rettifica delle valute nella misura in cui verranno individuate nella chiesta c.t.u.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge di cui si chiede la distrazione in quanto le prime anticipate ed i secondi non riscossi”.
Si è costituita, spiegando intervento volontario la quale CP_2 cessionaria del credito di , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali.
Tanto premesso, l'opposizione in esame - da qualificare come opposizione all'esecuzione in quanto viene contestato il diritto della convenuta istante di procedere ad esecuzione, e non come opposizione agli atti esecutivi non essendo stati dedotti vizi dei singoli atti di esecuzione – deve essere rigettata.
L'esecuzione, nel caso di specie, è stata minacciata in base ad un titolo di formazione giudiziale, nella specie il decreto ingiuntivo n. 78/2018 del
3 Tribunale di Barcellona P.G., dichiarato definitivamente esecutivo in quanto non opposto nei termini di legge.
Per consolidata giurisprudenza, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (tra le tante
Cassazione 22402/2008; Cassazione 20594/2007, Cassazione 8928/2006;
Cassazione 9061/1999). Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può deliberare i motivi del merito del titolo giudiziale, quali quelli dedotti dall'odierna attrice.
Essa lamenta la usurarietà degli interessi moratori applicati, senza indicare peraltro quali fossero le soglie usura per il tipo di operazione al momento della conclusione del contratto.
Trattasi, all'evidenza, di un motivo di contestazione della legittimità del titolo che andava proposto in un eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, l'opposta ha dimostrato la correttezza del calcolo degli interessi moratori, secondo quanto indicato in contratto (cfr. schema in comparsa di costituzione).
Ancora, l'opponente lamenta l'applicazione di interessi anatocistici.
Dalla lettura dell'atto di citazione sembrerebbe che l'attrice faccia riferimento ad un rapporto di conto corrente, essendo le difese richiamate relative alla tematica dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per il correntista.
Invero, il titolo in forza del quale è stato concesso il decreto ingiuntivo è un contratto di finanziamento.
Per quanto precede, l'opposizione va respinta e l'opponente condannata alle spese in favore della parte convenuta, liquidate al valore minimo in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
4 Definitivamente decidendo, così provvede: rigetta, per le causali di cui in parte motiva, l'opposizione; condanna l'attrice al pagamento, in favore della di € 2.540,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1541 /2020 R.G. promossa
DA
elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Via Kennedy 24 98066 AT , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.
FICARRA FRANCESCO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
E NEI CONFORNTI DI
Società unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile Controparte_2
1999, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in IL, Via
San Prospero n. 4, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IL
, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito P.IVA_2 Controparte_3
(già giusto atto di variazione di denominazione sociale dell'1 giugno Controparte_4
2021, iscritto in data 8 giugno” 2021) con sede legale in Roma, alla Via Adolfo Ravà n.
75, P.IVA , giusta procura a rogito NO , rep. n. 42.733, racc. P.IVA_3 Persona_1
n. 13.243, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Luca Polverino (C.F. - che dichiara di voler ricevere le C.F._2 comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec , al Email_1 numero di fax n. 06 99345228) e dall'Avv. Luigi Coluccino (CF
– che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e C.F._3
1 notificazioni all'indirizzo pec e al numero di fax n. 06 Email_2
99345228
INTERVENUTA
, elettivamente domiciliato in rappresentato e difeso dall'avv.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA avente per OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Sono comparsi: l'avv. Francesco Ficarra, per parte attrice e l'avv. M.
Merlo, in sostituzione dell'avv. Coluccino per parte opposta.
L'avv. Ficarra si riporta in atti e insiste nell'ammissione di ctu tecnico contabile al fine di verificare l'usurarietà del tasso di mora applicato e, in subordine, precisa le conclusioni
L'avv. Merlo si riporta in atti, contesta quanto ex adverso richiesto, precisa le conclusioni e chiede la decisione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. (doc. 3), ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a. In via cautelare sospendere l'efficacia del precetto del 12 ottobre 2020 notificato il 17 ottobre 2020 all'attrice.
In via principale e nel merito:
a. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova
e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
2 l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
b. Accertare e dichiarare la nullità del precetto per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiararlo invalido e/o nullo.
c. Accertare e dichiarare la nullità del precetto del 12 ottobre 2020 per usurarietà del tasso di interesse effettivamente calcolato nella relativa specifica, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
d. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la illegittimità/nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche con riferimento al contratto di finanziamento n. 4529712 effettuata nel calcolo operato nel precetto e, per l'effetto, accertare e dichiararne la invalidità/nullità, conseguentemente rideterminando l'importo dovuto con applicazione dei tassi d'interesse contemplati dall'art 117 T.B. ovvero l'esatto dare ed avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in ragione del saggio legale, senza capitalizzazioni.
e. In ragione di quanto precede si chiede all'On. le G.I. di voler accertare
e provvedere alla rettifica delle valute nella misura in cui verranno individuate nella chiesta c.t.u.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge di cui si chiede la distrazione in quanto le prime anticipate ed i secondi non riscossi”.
Si è costituita, spiegando intervento volontario la quale CP_2 cessionaria del credito di , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali.
Tanto premesso, l'opposizione in esame - da qualificare come opposizione all'esecuzione in quanto viene contestato il diritto della convenuta istante di procedere ad esecuzione, e non come opposizione agli atti esecutivi non essendo stati dedotti vizi dei singoli atti di esecuzione – deve essere rigettata.
L'esecuzione, nel caso di specie, è stata minacciata in base ad un titolo di formazione giudiziale, nella specie il decreto ingiuntivo n. 78/2018 del
3 Tribunale di Barcellona P.G., dichiarato definitivamente esecutivo in quanto non opposto nei termini di legge.
Per consolidata giurisprudenza, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (tra le tante
Cassazione 22402/2008; Cassazione 20594/2007, Cassazione 8928/2006;
Cassazione 9061/1999). Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può deliberare i motivi del merito del titolo giudiziale, quali quelli dedotti dall'odierna attrice.
Essa lamenta la usurarietà degli interessi moratori applicati, senza indicare peraltro quali fossero le soglie usura per il tipo di operazione al momento della conclusione del contratto.
Trattasi, all'evidenza, di un motivo di contestazione della legittimità del titolo che andava proposto in un eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, l'opposta ha dimostrato la correttezza del calcolo degli interessi moratori, secondo quanto indicato in contratto (cfr. schema in comparsa di costituzione).
Ancora, l'opponente lamenta l'applicazione di interessi anatocistici.
Dalla lettura dell'atto di citazione sembrerebbe che l'attrice faccia riferimento ad un rapporto di conto corrente, essendo le difese richiamate relative alla tematica dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per il correntista.
Invero, il titolo in forza del quale è stato concesso il decreto ingiuntivo è un contratto di finanziamento.
Per quanto precede, l'opposizione va respinta e l'opponente condannata alle spese in favore della parte convenuta, liquidate al valore minimo in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
4 Definitivamente decidendo, così provvede: rigetta, per le causali di cui in parte motiva, l'opposizione; condanna l'attrice al pagamento, in favore della di € 2.540,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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