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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/12/2024, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13044/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti TEDESCHI FRANCESCO e NATILLA Parte_1
TAMARA
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale COroparte_1 rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti LOIACONO ANTONELLA e NERO NICOLA
Resistente
Oggetto: retribuzione ferie;
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società CO (d'ora innanzi, per brevità, anche ), e, COroparte_1 premesso di essere stato dipendente della parte convenuta dal 02.10.1979 al 31.03.2020, epoca di collocamento in quiescenza, con qualifica e mansioni di Capo Stazione (par. 158) del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000, deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti:
1 - Indennità di trasferta prevista dall'art. 20 A CCNL del 23.7.1976, e viene corrisposta al personale aziendale quando il lavoratore effettua un turno di servizio fuori dalla residenza assegnatagli;
- Indennità di Diaria prevista dal CCNL art. 21 A del 23.07.1976 e spetta al lavoratore quando il turno di servizio comporta una permanenza fuori dalla residenza per un determinato tempo;
- Indennità di disponibilità prevista dagli accordi aziendali del 3.2.1998 e 09.06.1998, e viene corrisposta per le qualifiche di macchinista, capotreno, conduttore, agente di movimento e conducente di linea, quando il lavoratore risulta impegnato in attività non di condotta (di riserva, disponibilità o di manovra);
- Indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15° ora prevista dall'accordo aziendale del 3.2.1998 e viene corrisposta per l'eventuale supero delle ore eccedenti l'undicesima ora;
- Indennità di produttività (cia del 2 giugno 1988);
- Indennità giornaliera;
- Premio di produttività;
- Indennità ordinaria notturna;
- Retribuzione per lavoro straordinario;
- Indennità ore di scorta prevista dagli accordi aziendali del 3.2.1998 e 09.06.1998, e viene corrisposta per le qualifiche di macchinista, capotreno, conduttore, agente di movimento e conducente di linea;
- Indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5a;
- Indennità aziendale;
- Interessenze;
che la società convenuta, allorquando versava la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
quindi rassegnava le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'Azienda. Il tutto oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, la parte resistente contestava le avverse pretese ed eccepiva la prescrizione, quantomeno parziale, dei crediti azionati, concludendo per il rigetto della domanda.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei limiti, nei termini e per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, mette conto richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa
2 indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Deve, infatti, rilevarsi che la domanda, tenuto conto della formulazione testuale delle conclusioni di cui al ricorso, ha ad oggetto il riconoscimento della esatta retribuzione spettante nei periodi di ferie.
Tanto premesso, va segnalato che si rinvengono precedenti di segno favorevole alle ragioni del lavoratore resi in fattispecie analoga alla presente dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, le cui argomentazioni - unitamente a quelle ulteriori, necessarie allo scrutinio del caso di specie - rilevanti nell'ipotesi all'odierno esame, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., tra le altre, sentenza n. 3524/2021 del Tribunale di Bari, Sez.
Lavoro).
Occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
Come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art.10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
Sul versante della regolamentazione di diritto Eurounitario, si rammenta che l'art. 31 n.2 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
E l'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione (di cui all'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n.131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n.
350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza CGUE, Per 15.09.2011, C-155/10, c. , della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i Per_1 passi essenziali. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario… In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie
3 annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., punto 50; e a., cit., punto 58). Persona_3 CP_3 Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08,
Parviainen).
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore. Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
4 Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE, 22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio).
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce. Mette conto riportarne il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) che Per_1 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”. E' altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683).
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE
15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
5 In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, inoltre b) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi,
“unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo), oppure c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore. Ovverosia, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. Ancora, non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore. Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nei seguenti termini si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. … Resta da osservare che - come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) - l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito
"il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_1 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre, dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.” (cfr. Cass. n. 22401/20; n.13425/19).
6 Anche con la sentenza n. 20216/22 la Corte ha ribadito che: “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice Europeo, se le voci analiticamente indicate dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dagli istanti, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Come visto, sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre, dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Ebbene, ad avviso del Giudicante deve pervenirsi a un giudizio negativo con riferimento alla indennità di produttività, premio di produttività, indennità ordinaria notturna e retribuzione per lavoro straordinario.
Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
7 Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche - si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione.
Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro straordinario e notturno non possono essere considerate ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro notturno, domenicale o festivo citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa.
Ancora, l'indennità di produttività non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
La produttività, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati.
Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità. Per altro verso, con riferimento alle non meglio specificate indennità aziendale e interessenze, si osserva che parte ricorrente ha del tutto mancato di fornirne una - sia pure elementare - descrizione, avendo pure omesso la puntuale allegazione della fonte contrattuale dei predetti emolumenti, per cui non può affermarsene l'obbligo di inclusione nella retribuzione spettante nei periodi di ferie.
Diversamente, si perviene a un giudizio positivo con riferimento alle altre indennità analiticamente indicate in ricorso.
Come anticipato in premessa, la parte ricorrente ha specificatamente indicato, quali indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse alle mansioni svolte, i seguenti emolumenti:
- Indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5 A;
- Indennità di disponibilità prevista dagli accordi aziendali del 3.2.1998 e 09.06.1998, e viene corrisposta per le qualifiche di macchinista, capotreno, conduttore, agente di movimento e conducente di linea, quando il lavoratore risulta impegnato in attività non di condotta (di riserva, disponibilità o di manovra);
- Indennità ore scorta prevista dagli accordi aziendali del 3.2.1998 e 09.06.1998, e viene corrisposta per le qualifiche di macchinista, capotreno, conduttore, agente di movimento e conducente di linea;
- Indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15° ora prevista dall'accordo aziendale del 3.2.1998 e viene corrisposta per l'eventuale supero delle ore eccedenti l'undicesima ora;
- Indennità di trasferta prevista dall'art. 20 A CCNL del 23.7.1976, e viene corrisposta al personale aziendale quando il lavoratore effettua un turno di servizio fuori dalla residenza assegnatagli;
- Indennità di Diaria prevista dal CCNL art. 21 A del 23.07.1976 e spetta al lavoratore quando il turno di servizio comporta una permanenza fuori dalla residenza per un determinato tempo.
Le allegazioni di parte ricorrente risultano debitamente suffragate dalle previsioni degli accordi contrattuali richiamati nella precedente elencazione, risultando che:
8 l'Indennità di presenza è prevista dall'accordo nazionale e dall'accordo aziendale del 06.10.1988;
l'Indennità di disponibilità è disciplinata dall'accordo aziendale che ha regolamentato l'istituto della
“disponibilità” con riferimento ai turni di servizio del personale di macchina, consentendo una maggiore flessibilità rispetto all'orario di inizio e all'orario di fine servizio del personale di macchina, con un'articolazione del turno più flessibile rispetto alle esigenze aziendali in ingresso e/o in uscita;
l'indennità di disponibilità e l'indennità ore scorta prevista dagli accordi aziendali del 3.2.1998 e 09.06.1998; l'indennità fuori nastro compete, appunto, per le ore di lavoro fuori nastro "intendendosi per tali quelle eccedenti l'undicesima ora"; la retribuzione per diarie e trasferte è poi espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976.
Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Con particolare riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, trattasi chiaramente di indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni del ricorrente. Sul punto vale osservare che il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione è disciplinato dagli artt. 20 (per l'indennità di trasferta) e 21 (diaria ridotta) del CCNL 23.7.76 a seconda che si tratti di personale degli impianti fissi -al quale si applica l'art. 20 -, ovvero di personale viaggiante - al quale si applica l'art. 21. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato da detto art. 21 e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza (mentre la differente indennità di trasferta compete, quando il personale viaggiante venga comandato a prestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri, ovvero ai sensi dell'art. 21, comma 4 "quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente articolo 20").
Le suddette voci, quindi, sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo (le indennità trasferta e diaria ridotta sono, infatti, correlate all'espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o rimesse diversi dai propri,
l'indennità di presenza, disponibilità sono correlate alle giornate di effettiva presenza in servizio dell'operatore con le mansioni in discorso).
Le indennità dedotte in ricorso, alla luce dei principi sopra passati in rassegna ed in considerazione delle loro specifiche caratteristiche funzionali, sono da ricomprendere nella retribuzione ordinaria da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie.
Sotto tale profilo è, infatti, da ritenere che le suddette voci siano tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e vadano, al contempo, a compensare le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo.
Ciò posto, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa (con decorrenza dall'anno
2007), emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
9 Né pare che ad una diversa conclusione possa pervenirsi in rapporto alle allegazioni della parte resistente secondo cui l'inclusione delle indennità di trasferta e diaria ridotta nella retribuzione ordinaria, utile ai fini della determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, risulterebbe in contrasto con la natura di rimborso spese propria di tali indennità, quanto meno in relazione alla parte sottratta ad imposizione contributiva e fiscale.
Sotto tale profilo, occorre, infatti, rammentare che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (vds. da ultimo Cass. civ. sez. Lav. n. 17253/18) “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che:
a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non
è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 18479 del 2014; Cass. n. 27826 del 2009; Cass. n. 3278 del 2004).
Nella specie, come può, peraltro, evincersi dai dati riportati nei prospetti di calcolo allegati al ricorso, cha attestano la sistematicità dell'erogazione degli emolumenti in parola, alla parte ricorrente è abitualmente richiesto di prestare la propria attività al di fuori della residenza di servizio o presso altri depositi o rimesse (o, comunque, secondo le condizioni che danno diritto all'indennità di diaria ridotta o di trasferta), sicché deve ritenersi che si tratti di una peculiare e abituale forma di collaborazione richiesta ai dipendenti, nei termini di cui alle pronunce della Corte di Cassazione dappresso richiamate, che viene, appunto, compensata con le suddette voci, a cui deve essere, quindi, riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile.
Sulla scorta di tutto quanto sin qui evidenziato, è, pertanto, da ritenere che le indennità riepilogate in premessa siano da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate allo svolgimento ordinario della prestazione lavorativa.
Né può essere condivisa la tesi della parte convenuta, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea risulterebbero applicabili con esclusivo riferimento agli ordinamenti in cui l'effettiva fruizione delle ferie sia assicurata con minori guarentigie, in cui cioè il lavoratore possa rinunciare alla fruizione delle ferie e nemmeno può obiettarsi che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
Sotto tali profili è, infatti, evidente che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito
10 dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_3 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della
Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58)". Va poi per altro verso evidenziato che: “l'interpretazione CP_3 offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
Alla luce di siffatte considerazioni, appare superabile pure l'eccezione di parte resistente relativa alla presunta inidoneità della incidenza retributiva differenziale, nel caso di specie, a sortire l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alla fruizione delle ferie.
Non può, poi, ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità. Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo. Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione Europea. L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/ stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
Appare superabile pure l'eccezione relativa alla presunta inidoneità/scarsità della incidenza retributiva differenziale, nel caso di specie, a sortire l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alla fruizione delle ferie.
In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione, si osserva quanto segue.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali - di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
11 L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Non convince, in senso contrario, il richiamo alla sentenza Lock della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, in particolare, al par. 21 della stessa pronuncia. Ivi infatti il crisma della concretezza è stato riferito non già all'effetto dissuasivo, ma al pregiudizio subìto dal lavoratore, nonostante si fosse trattato di uno svantaggio finanziario differito (“considerato che, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”).
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di irrisorietà sostenendo la indispensabilità di una reale e concreta portata dissuasiva della minore retribuzione per il periodo di ferie. Anche sotto questo versante, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale spinge a conclusioni differenti rispetto a quelle patrocinate dalla parte datoriale, se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21 sentenza Williams). Così, l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole non serve ai fini della determinazione dell'incidenza della perdita (tale per cui, se essa fosse modesta, la domanda giudiziale del prestatore andrebbe rigettata perché infondata, in assenza di un effetto concretamente dissuasivo).
La fissazione di un arco temporale di riferimento, piuttosto, serve a comprendere: - quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie;
- in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente. Come pure deve escludersi che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento del ricorso la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
Come chiarito da altra giurisprudenza di merito, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia UE, 13.12.2018, C-358/17, ha affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”. Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE è del 15.9.2011), e, come condivisibilmente Per_1 evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto 35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale.
Parallelamente, non può valere utilmente, ai fini del rigetto della domanda, il criterio dell'inscindibilità delle clausole di cui alla contrattazione collettiva. Anche a voler invalidare l'intera disciplina stabilita dalle parti sociali, la regola giuridica di risulta sarebbe sempre e comunque quella, discendente dalla direttiva 88/2003/CE, di corrispondenza tra retribuzione per il lavoro effettivo e retribuzione per il periodo minimo di ferie garantito dalla normativa dell'Unione Europea.
12 Va accolta, invece, l'osservazione secondo cui deve aversi riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti al periodo di quattro settimane di ferie minime garantite ai sensi della Direttiva
2003/88/CE.
Invero, in proposito si rileva che la Suprema Corte, in recente arresto (v. Cassazione civile sez. lav.,
23/06/2022 n. 20216), ha osservato:
“28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché
l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure”.
Ai fini dell'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è, dunque, corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile riconoscimento CP_4 giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
A questo punto vale rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore
13 l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente-creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione delle seguenti: indennità di produttività, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, retribuzione per lavoro straordinario, indennità aziendale e interessenze, come sopra precisato.
Infine, è solo parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente che, tuttavia, assume la decorrenza del termine in corso di rapporto di lavoro. Sul punto vale la pena richiamare l'arresto della Suprema Corte secondo cui, appunto, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 26246/2022 alle cui ampie motivazioni si rimanda).
Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l.n. 92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art.18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente ha diritto a vedersi corrisposte le differenze relative al periodo successivo al 18.07.2007.
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta, nei limiti sopra indicati, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della indennità di produttività, del premio di produttività, dell'indennità ordinaria notturna, della retribuzione per lavoro straordinario, dell'indennità aziendale e interessenze. Di conseguenza, la società va condannata al pagamento in favore COroparte_1 del ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dal 18.07.2007, oltre ad accessori come per legge sino al saldo.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il computo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata
14 come da dispositivo, in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni ad altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dai medesimi difensori, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con atto Parte_1 depositato il 30.11.2022, nei confronti di in COroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti e nei termini indicati in parte motiva, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della indennità di produttività, del premio di produttività, dell'indennità ordinaria notturna, della retribuzione per lavoro straordinario, dell'indennità aziendale e interessenze e, per l'effetto, condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al COroparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dal 18.07.2007, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
2) compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua parte liquidata in € 1.450,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 10.12.2024
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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