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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 986/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Parte_2
[...]
con il patrocinio degli avv. TAGLIARENI MARIO e MOTTA ROBERTA
( ) , con elezione di domicilio presso avv. TAGLIARENI C.F._2
MARIO;
ATTORI opponenti
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. NERVI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA e PAOLINI EDOARDO ( , con C.F._3 CP_2
elezione di domicilio in PIAZZA UNGHERIA 6 ROMA, presso e nello studio dell'avv.
NERVI ANDREA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
in via cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto notificato nelle date su elencate, allegato sub doc.1, posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata per la sussistenza di gravi motivi dovuti al pregiudizio grave ed irreparabile che ne discenderebbe;
in via primaria nel merito accertato il difetto assoluto di legittimazione ad agire in executiviis della società
finalizzato ad ottenere anticipatamente il rilascio dell'immobile Controparte_1 oggetto del decreto di trasferimento che, per le ragioni esposte in atto, e per
l'opponibilità del contratto di locazione in relazione all'ingiunzione di liberazione, mantiene il diritto, la validità ed esigibilità condizionata alla scadenza del termine prorogato fino al 31/08/2027,
e per l'effetto, dichiarare che , per i motivi esposti in atti, non ha diritto ad oggi Controparte_1
e comunque fino alla data di scadenza naturale del contratto di locazione del 31.08.2027, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti
Di parte opposta:
- in via preliminare, per i motivi tutti esposti, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o la tardività dell'opposizione avversaria;
- in via principale e nel merito, stante la fondatezza dei motivi tutti esposti, voglia rigettare l'opposizione avversaria perché palesemente infondata sia in fatto che in diritto.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ex DM 147/2022, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge anche della fase cautelare
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto , , Parte_2 Parte_2
-sua coniuge- deducevano che avevano ricevuto atto di precetto per il Parte_1
rilascio dell'immobile e ne eccepivano la nullità in quanto mancava il diritto di agire in executivis in costanza di contratto di locazione ancora vigente e tacitamente rinnovato sino al 31.8.27 in loro favore.
pagina 2 di 6 e proponevano opposizione Parte_2 Parte_2 Parte_1
deducendo in particolare la mancanza dell'efficacia esecutiva del titolo perchè difettava la legittimazione passiva di : egli non risiedeva né abitava all'indirizzo Parte_2
dove è ubicato l'immobile oggetto di rilascio.
Eccepivano poi che avevano il diritto di abitare nell'immobile oggetto di condanna al rilascio, in forza di un contratto di locazione non disdettato dal custode;
il decreto di trasferimento sarebbe invero illegittimo perchè non avrebbe considerato la presenza del contratto di locazione stipulato nel 2015 e quindi ben prima dell'avvio della procedura esecutiva;
l'aggiudicatario ben sapeva della presenza della locazione e aveva prestato acquiescenza all'esercizio del diritto di abitazione da parte di e Parte_1 Parte_2
; il danno che poteva causare il rilascio forzoso non sarebbe stato riparabile
[...]
considerando ad esempio che in essa le parti vi vivevano insieme al figlio minorenne.
Nel dettaglio, il contratto di locazione era stato stipulato il 30.8.15 con validità fino al
31.8.19 e prevedeva un primo periodo di 4 anni con rinnovo tacito per un secondo quadriennio ovvero fino al 30.8.23. Il G.E. aveva ingiunto anche ai sensi dell'art 560 cpc all'esecutato e a chiunque detenesse l'immobile il rilascio del compendio immobiliare.
Tuttavia il custode avrebbe dovuto inviare alla scadenza del rinnovo tacito -fino al
31.8.19- una raccomandata di disdetta con termine antecedente di sei mesi alla scadenza
-o di 4 mesi in base alla clausola contrattuale-. Ma nessuna disdetta era stata inviata, neppure dalla società aggiudicataria , antecedente alla scadenza del secondo quadriennio e quindi ne derivava l'inesigibilità del diritto della società a entrare in possesso dell'immobile. A causa della errata comunicazione effettuata dal custode della procedura esecutiva n.121/2018 ,riunita alla 163/2018 (ove egli non aveva informato il
GE che il contratto era opponibile alla procedura), il GE ingiungeva il rilascio. Il contratto infatti era stato stipulato nell'anno 2015 , ben prima del pignoramento dell'immobile che , all'epoca proprietario del bene, ebbe a consegnare Parte_2
pagina 3 di 6 al custode avv. Ferri in occasione dell'accesso del 31.10.18. L'esecuzione interveniva nell'anno 2018 e quindi durante il primo quadriennio di locazione che andava a scadere nel 2019. Il custode, poi nominato anche delegato alla vendita, non aveva provveduto a inviare alla conduttrice la raccomandata nel termine contrattuale di 4 mesi o di Pt_1
legge di sei mesi prima della scadenza e anzi aveva chiesto alla conduttrice il pagamento dei canoni a favore della procedura. La procedeva al pagamento. Anche l'avviso Pt_1
di vendita era dunque errato in quanto si diceva che il bene veniva venduto libero da iscrizioni, trascrizioni, sequestri..
L'aggiudicatario acquistava poi il bene nella consapevolezza del diritto all'abitazione della e del suo nucleo familiare perchè la era dipendente della società Pt_1 Pt_1
Bricofer e anche ed entrambi erano stati licenziati dalla società, Parte_2
illegittimamente. Il contratto di locazione era dunque valido e opponibile fino almeno al
31.8.27 e quindi mancava il diritto ad agire esecutivamente dell'opposta essendo la società subentrata in qualità di locatore sino al 31.8.27.
Si costituiva eccependo la tardività dell'opposizione ove si Controparte_1
qualificasse opposizione ex art. 617 cpc (proposta oltre i termini dei 20 giorni dalla notifica del precetto per rilascio) e l'inammissibilità ove si trattasse di opposizione all'esecuzione in quanto era tardiva ormai ogni contestazione al decreto di trasferimento che era passato in giudicato e non più sindacabile;
nel merito era infondata la opposizione: in base alla documentazione in atti risultava invero cessato il contratto di locazione alla scadenza del 31.8.23 e quindi non opponibile all'aggiudicatario la disdetta da parte del custode risultava indicata nell'avviso di Controparte_1
vendita (doc. 5 fasc. convenuto), nella relazione del delegato del 29.10.19 (doc. 4) e nella dichiarazione del legale contenuta nella lettera del 5.3.20 ove si ammetteva la scadenza del contratto allo scadere del semestre (e non del quadrimestre), ovvero al
31.8.23; vi era poi la disdetta stessa in atti (doc. 3 fasc. opposto).
pagina 4 di 6 Veniva respinta l'istanza di inibitoria.
La causa veniva poi trattenuta in decisione il 29.1.25.
L'opposizione è risultata inammissibile e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In primis è legittimato passivo, in quanto debitore esecutato e invero Parte_2
il decreto di trasferimento del G.E. ingiungeva “all'esecutato e a chiunque detenga o ne faccia uso il rilascio del compendio…”.
L'odierna opposizione poi, ove qualificata come opposizione agli atti esecutivi, è tardiva in quanto notificata oltre i 20 giorni di legge (notifica del precetto il 3 aprile e il 27 aprile mentre l'opposizione è stata notificata via pec l'1.6.24); qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, è inammissibile, in quanto le contestazioni sul titolo andavano a suo tempo sollevate avverso il decreto di trasferimento del 6.10.22 che è invece divenuto definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2
;
[...] Parte_2
Condanna , in solido a Parte_1 Parte_2 Parte_2
rimborsare alla parte le spese di lite, ivi comprese quelle della Controparte_1
fase di inibitoria, che si liquidano in € 4900,0 di cui euro 1700 per la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva, euro 1000,00 per la fase di trattazione e euro 1000,00 per la fase decisoria, oltre iva, cap e rimb. sp. gen.
pagina 5 di 6 Cosi' deciso in data 30.1.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6