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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/10/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3446/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON IO VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3446/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marzia Parte_1
RO e AR LI, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Alfieri Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo scritto già documentato in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 ha premesso che questo Tribunale, Parte_1 con sentenza n. 821/2011 del 13 giugno-14 luglio 2011, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio un tempo celebrato con , contestualmente prevedendo, per Controparte_1 quanto d'interesse, la collocazione preferenziale materna del figlio (allora minorenne) Per_1
(nato il [...]) e ponendo a proprio carico l'obbligo di contribuire al
[...] mantenimento del minore mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Deducendo la sopravvenuta condizione di indipendenza economica di , divenuto Persona_1 nel frattempo maggiorenne, lo stesso ricorrente ha chiesto allora modificarsi le suddette determinazioni divorzili con la revoca dell'obbligo di mantenimento monetario del figlio e la ripetizione delle somme corrisposte successivamente alla sua stabile occupazione lavorativa retribuita.
si è costituita in giudizio il 22 aprile 2025 depositando comparsa con la quale ha Controparte_1 contestato la stabilità dell'impiego lavorativo reperito dal figlio e, valorizzandone peraltro la ridotta remuneratività, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e celebrata l'udienza di comparizione delle parti, il 17 ottobre 2025 è stato documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
All'udienza del 21 ottobre 2025 le parti hanno dato conto della sottoscrizione, da parte di
[...]
, di un contratto di lavoro della durata di tre anni e con retribuzioni pattuite nella Parte_2 misura di circa Euro 1.300,00 netti al mese.
Sono state pertanto precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque del tutto conforme al comune presupposto di fatto rappresentato dalla sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne . Persona_1
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra gli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, in parziale modifica delle determinazioni di cui alla sentenza di divorzio n. 821/11, pronunciata da questo Tribunale il 13 giugno-14 luglio 2011, provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti di cui all'atto scritto datato 13 ottobre 2025 e depositato il 17 ottobre 2025.
Così deciso in Parma il 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON IO VO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON IO VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3446/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marzia Parte_1
RO e AR LI, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Alfieri Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo scritto già documentato in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 ha premesso che questo Tribunale, Parte_1 con sentenza n. 821/2011 del 13 giugno-14 luglio 2011, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio un tempo celebrato con , contestualmente prevedendo, per Controparte_1 quanto d'interesse, la collocazione preferenziale materna del figlio (allora minorenne) Per_1
(nato il [...]) e ponendo a proprio carico l'obbligo di contribuire al
[...] mantenimento del minore mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Deducendo la sopravvenuta condizione di indipendenza economica di , divenuto Persona_1 nel frattempo maggiorenne, lo stesso ricorrente ha chiesto allora modificarsi le suddette determinazioni divorzili con la revoca dell'obbligo di mantenimento monetario del figlio e la ripetizione delle somme corrisposte successivamente alla sua stabile occupazione lavorativa retribuita.
si è costituita in giudizio il 22 aprile 2025 depositando comparsa con la quale ha Controparte_1 contestato la stabilità dell'impiego lavorativo reperito dal figlio e, valorizzandone peraltro la ridotta remuneratività, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e celebrata l'udienza di comparizione delle parti, il 17 ottobre 2025 è stato documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
All'udienza del 21 ottobre 2025 le parti hanno dato conto della sottoscrizione, da parte di
[...]
, di un contratto di lavoro della durata di tre anni e con retribuzioni pattuite nella Parte_2 misura di circa Euro 1.300,00 netti al mese.
Sono state pertanto precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque del tutto conforme al comune presupposto di fatto rappresentato dalla sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne . Persona_1
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra gli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, in parziale modifica delle determinazioni di cui alla sentenza di divorzio n. 821/11, pronunciata da questo Tribunale il 13 giugno-14 luglio 2011, provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti di cui all'atto scritto datato 13 ottobre 2025 e depositato il 17 ottobre 2025.
Così deciso in Parma il 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON IO VO