Articolo 3 della Legge 28 giugno 1955, n. 768
Articolo 2
Versione
13 settembre 1955
Art. 3.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nella misura corrispondente al valore in lire italiane 5.000 dollari U.S.A. annui, fara' carico allo stanziamento del capitolo 297 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 13 settembre 1955