Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2194/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2194/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
13.12.2024, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Mosconi ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via Nazario Sauro n. 4/C, presso il
Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Rosi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via Oslavia n. 4, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Torgiano (PG) in data 19/08/2012 (Atto n. 8, Anno
2012, Parte I); con i figli: , nato a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...], minorenni;
pagina 1 di 5
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi, già separati di fatto, continueranno a vivere in autonome dimore, serbandosi reciproco rispetto: la IG.ra continuerà ad abitare nella casa già adibita a dimora familiare, Parte_1
sita in Foligno, Via Cagliari n. 3, condotta in locazione in virtù di contratto stipulato in data
28/10/2021, mentre il IG. continuerà ad abitare in Foligno (PG), Via delle Rose Parte_2
n. 10;
2) L'immobile, sito in Foligno, Via Cagliari n. 3, continuerà ad essere condotto in locazione dalla
IG.ra la quale continuerà ad occuparlo unitamente ai due figli minori con essa Parte_1 conviventi. La OR si accollerà per l'intero il pagamento del canone di Parte_1
locazione del predetto immobile e sarà direttamente obbligata nei confronti del locatore anche per tutte le spese accessorie al rapporto in quanto assegnataria della casa familiare. Il IGnor Parte_2
comunicherà al locatore la propria disdetta dal predetto contratto di locazione. In ipotesi di mancato pagamento del canone di locazione da parte della IG.ra con l'attivazione di Parte_1
eventuali recuperi di crediti da parte del locatore anche nei confronti del IGnor lo stesso Parte_2
provvederà alla rivalsa nei confronti della;
Parte_1
3) I figli e restano affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4) Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, dando avviso alla madre almeno 24 ore prima. Potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18,00, quando li preleverà dalla dimora familiare, sino alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà presso la madre, con possibilità di pernottamento presso la dimora paterna, riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva. Potrà altresì tenerli con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 12:00 (o all'uscita da scuola), sino alla domenica sera alle ore 21:00, quando li riaccompagnerà presso la dimora materna. Durante le
Festività Natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alternati, il periodo che va dal
24 al 31 dicembre ed il periodo che va dal 1° al 6 gennaio (nell'anno in corso l'alternanza inizierà con la madre); durante le Festività Pasquali, ciascun genitore trascorrerà con i due figli tre giorni, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive (giugno - settembre di ogni anno), ciascun genitore trascorrerà con in figli quindici giorni anche non consecutivi, avendo cura di indicare all'altro il luogo prescelto per la vacanza ed i relativi recapiti. I figli trascorreranno i pagina 2 di 5 rispettivi compleanni con entrambi i genitori, salvo diverso accordo. Il predetto calendario potrà essere variato di comune accordo tra le parti, avuto riguardo alle esigenze dei figli ed a quelle lavorative dei genitori;
5) Ogni scelta relativa alla vita personale, scolastica e sanitaria dei figli dovrà essere effettuata di comune accordo fra entrambi i genitori, avuto riguardo alle inclinazioni ed attitudini dei figli. Ciascun genitore si impegna ad informare l'altro circa lo stato di salute e la vita scolastica dei figli, rendendosi all'occorrenza reperibile;
6) Il padre concorrerà al mantenimento dei due figli mediante corresponsione di un assegno mensile di
€ 500,00 (euro cinquecento/00), di cui € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio. Il pagamento verrà effettuato in favore della IG.ra entro il giorno venti (20) Parte_1
del mese di riferimento, bonificando il relativo importo al seguente IBAN: IT
04U0347501605CC0012289979 L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7) Le spese straordinarie di natura scolastica (da intendersi per tali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per libri di testo, trasporto, tasse scolastiche, gite, stage e tirocini), medico - sanitaria (non usufruibili con il SSN) e ricreativa che si renderanno necessarie per i figli, verranno ripartite tra i coniugi al 50% e dovranno essere concordate preventivamente (fatta eccezione per quelle indilazionabili ed urgenti), oltre ad essere adeguatamente documentate, anche per le eventuali detrazioni fiscali.
8) L'assegno universale verrà percepito per l'intero importo dalla IG.ra . A tal fine, Parte_1
il IG. si impegna a prestare il consenso necessario affinché il relativo importo mensile Parte_2
venga percepito nella misura del 100% dalla moglie;
9) Sin dalla sottoscrizione del presente accordo, il IG. potrà prelevare dalla Parte_2
dimora familiare i propri residui beni ed effetti personali;
10) Il IG. manterrà l'utilizzo dell'autovettura tipo “Opel Astra” targata Parte_2
DZ552XL, di proprietà della IG.ra , assumendo ogni onere economico per bollo, Parte_1
premio assicurativo e spese di manutenzione.
11) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per i due figli minori;
12) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni rapporto di natura personale e patrimoniale, di non possedere beni mobili, immobili e mobili registrati in comproprietà, né risparmi comuni e rinunciano entrambi ad ogni pretesa, azione ed eccezione inerente i rapporti e i diritti sorti pagina 3 di 5 durante la convivenza matrimoniale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto previsto nel presente accordo;
13) Le spese relative alla presente procedura restano integralmente compensate tra le parti;
14) Le parti convengono che il presente accordo esplicherà effetti dalla data di omologa della presene ricorso.
15) Sottoscrivono il presente accordo i procuratori delle Parti, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ai sensi della Legge Forense”.
All'udienza del 26.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
20.12.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 5 che hanno contratto matrimonio civile in Torgiano (PG) in data 19/08/2012 (Atto Pt_2
n. 8, Anno 2012, Parte I);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torgiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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