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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/07/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 48/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
” (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in breve ”, con sede in Terni, Via Controparte_1
Gian Battista Vico, n. 12/A. Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 17/06/2025 dal creditore (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Amadei ed esaminata la C.F._1 documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 19/06/2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione al debitore del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 23.06.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016); precisato, a tal riguardo, che non rileva ai fini della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione l'indirizzamento di detta comunicazione di cancelleria al domicilio digitale assegnato alla debitrice in data 04.01.2023 dal conservatore del registro delle imprese d'ufficio, ai sensi dall'art. 16, co. 6 e 6-bis, del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009 come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (come risulta dalla visura camerale in atti), e ciò, in quanto una volta che risulti alla Cancelleria il perfezionamento della notificazione presso il domicilio digitale del debitore risultante dal registro delle imprese, un ulteriore approfondimento in ordine all'origine volontaria o meno dell'indirizzo iscritto frusterebbe le finalità della disciplina in materia di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, volta a coniugare le esigenze di tutela del debitore con quelle di celerità che caratterizzano le procedure concorsuali in applicazione dell'art. 40, co. 6, CCII (v. CdA Bari 07/02/2025, n. 164; CdA Napoli, 26/01/2024, n. 17 e CdA Napoli, 25/08/2023, n.71);
1 rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 15.07.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dalla ricorrente con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito risulta dal verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RI00000/2018-97, avente n. PROT. 18493, redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Terni-Rieti in data 02.10.2018 e avente valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo, ex art. 12, co. 3 D.Lgs. 23.04.2004 n. 124, nonché da atto di precetto in data 26.07.2024, per un importo complessivo pari ad € 13.825,32;
considerato che
sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, in primo luogo, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice;
precisato, a riguardo, che è ammessa dal nostro ordinamento la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale delle imprese cooperative che svolgano attività commerciale, sottoposte anche alla liquidazione giudiziale, oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio discretivo della prevenzione (art. 295 CCII); considerato che, nel caso di specie, dalla visura camerale aggiornata acquisita in atti, risulta che l'oggetto sociale sia quello dell'attività di facchinaggio, pulizia e manutenzione del paesaggio e stoccaggio rifiuti;
considerato, altresì, che, in data 18.03.2014, la società resistente si è iscritta all'Albo Società cooperative nella sezione “cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg.” come
“cooperativa di produzione e lavoro”, adottando il modello organizzativo adottato della società a responsabilità limitata (v. p. 6 della visura camerale); evidenziato, d'altro canto, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, notiziato dell'istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 CCII, ha comunicato, in data 30/06/2025, che l'attività della cooperativa resistente rientra in quelle di cui all'art. 2195 c.c., e che dunque, alla stessa risulta applicabile sia la disciplina della liquidazione giudiziale sia quella della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 2545-terdecies c.c., rappresentando altresì di non aver finora avviato alcun procedimento per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa;
precisato, infatti, che sebbene i pareri e gli atti adottati dall'Autorità di vigilanza, nell'esercizio dei poteri attribuitile dalla legge, non assumano carattere vincolante per l'autorità giudiziaria chiamata a delibare l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, quanto ivi dichiarato in merito alla natura commerciale o meno dell'attività svolta dalla cooperativa richiede di essere eventualmente superato dalla documentazione in atti (arg. ex Cass. 29245/2021);
2 ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, a fronte del citato parere, può dirsi provata la natura commerciale dell'attività svolta dalla società resistente, la quale, per escludere l'apertura della liquidazione giudiziale, avrebbe dovuto dimostrare la mutualità esclusiva o prevalente della propria attività ex artt. 2511 c.c. e ss. (attività prevalentemente in favore dei soci o utenti di beni o servizi;
l'avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci), non essendo sufficiente la menzione della stessa nell'oggetto sociale, dovendosene al contrario verificare l'effettività (v. Cass. 25478/2019); considerato, infatti, che di attività d'impresa può discorrersi tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. 22955/2020, Cass. 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018) e deve essere escluso solo qualora l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass., Sez. Un., 3353/1994; Cass. 22955/2020, Cass. 14250/2016), senza che rilevi, invece, il fine altruistico in ipotesi perseguito (Cass. 17399/2011); ritenuto, quindi, che - tenuto conto che il requisito del cd. lucro oggettivo non è inconciliabile con il fine mutualistico (ben potendo sussistere anche in una società cooperativa che operi nei confronti dei propri soli soci) - anche la società cooperativa, ove svolga attività commerciale, può essere assoggettata a liquidazione giudiziale in caso di insolvenza, in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c. (Cass. 25478/2019, 9567/2017, 14250/2016, 6835/2014) che, nel prevederne espressamente la fallibilità, riconosce implicitamente che le società cooperative possono svolgere attività commerciale (Cass. 29245/2021); precisato altresì che la debitrice non è una “cooperativa sociale” di cui alla legge n. 381 del 1991, uniche cooperative che meritano di ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112/2017, come imprese sociali (risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, ora liquidazione giudiziale, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 112/2017, in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies c.c., v. Cass. 29801/2023); considerato inoltre che la debitrice non costituendosi non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci e inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); considerato, peraltro, che la Direzione Provinciale di Terni dell'Agenzia delle Entrate, con nota del 03/07/2025, ha attestato che “non risultano dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti al deposito del ricorso”, e che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha riferito, con nota del 01/07/2025, la sussistenza di debiti già iscritti a ruolo per € 426.396,57, somma che, di per sé sola, risulta prossima alla relativa soglia di legge (pari ad € 500.000,00); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di
3 apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente (inadempimento, peraltro, già di per sé, per entità e caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto, in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente: v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04): dalla cessazione dell'attività di impresa in data 31/12/2018, risultante dall'attestazione trasmessa dall' in data 02/07/2025, nonché dallo stato CP_2
“inattivo” della società indicato nella visura camerale aggiornata;
dall'irreperibilità della debitrice presso la sede risultante dal Registro delle Imprese (constatata, nel verbale di pignoramento negativo del 06.09.2024, dall'Ufficiale giudiziario, il quale ha attestato che all'indirizzo indicato aveva rinvenuto “un locale vuoto e chiuso da tempo”); dall'omesso deposito delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, nonché, presso l'ufficio del Registro delle Imprese, di qualsivoglia bilancio di esercizio (v. la visura camerale in atti;
adempimento, invece, specificamente prescritto per le società cooperative a mutualità prevalente dagli artt. 2512 e 2513 c.c.); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 426.396,57 (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass. 9856/06); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
”; Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
dato atto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 201 CCII deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per ragioni di ordine sistematico, in quanto il comma 10 dell'art. 201 CCII, prevede, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII, che “il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale”; ritenuto, parimenti, soggetto alla medesima sospensione feriale il termine per la fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo stabilito dall'art. 49, co. 3, lett. d), CCII (cfr., seppur nel vigore della legge fallimentare, Cass. 12960/2012); visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
4 DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
” (C.F. ), con sede in Terni, Controparte_1 P.IVA_1
Via Gian Battista Vico, n. 12/A; NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore il dott. , invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 26/11/2025, ore 09:45, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
” (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in breve ”, con sede in Terni, Via Controparte_1
Gian Battista Vico, n. 12/A. Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 17/06/2025 dal creditore (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Amadei ed esaminata la C.F._1 documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 19/06/2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione al debitore del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 23.06.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016); precisato, a tal riguardo, che non rileva ai fini della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione l'indirizzamento di detta comunicazione di cancelleria al domicilio digitale assegnato alla debitrice in data 04.01.2023 dal conservatore del registro delle imprese d'ufficio, ai sensi dall'art. 16, co. 6 e 6-bis, del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009 come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (come risulta dalla visura camerale in atti), e ciò, in quanto una volta che risulti alla Cancelleria il perfezionamento della notificazione presso il domicilio digitale del debitore risultante dal registro delle imprese, un ulteriore approfondimento in ordine all'origine volontaria o meno dell'indirizzo iscritto frusterebbe le finalità della disciplina in materia di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, volta a coniugare le esigenze di tutela del debitore con quelle di celerità che caratterizzano le procedure concorsuali in applicazione dell'art. 40, co. 6, CCII (v. CdA Bari 07/02/2025, n. 164; CdA Napoli, 26/01/2024, n. 17 e CdA Napoli, 25/08/2023, n.71);
1 rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 15.07.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dalla ricorrente con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito risulta dal verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RI00000/2018-97, avente n. PROT. 18493, redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Terni-Rieti in data 02.10.2018 e avente valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo, ex art. 12, co. 3 D.Lgs. 23.04.2004 n. 124, nonché da atto di precetto in data 26.07.2024, per un importo complessivo pari ad € 13.825,32;
considerato che
sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, in primo luogo, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice;
precisato, a riguardo, che è ammessa dal nostro ordinamento la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale delle imprese cooperative che svolgano attività commerciale, sottoposte anche alla liquidazione giudiziale, oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio discretivo della prevenzione (art. 295 CCII); considerato che, nel caso di specie, dalla visura camerale aggiornata acquisita in atti, risulta che l'oggetto sociale sia quello dell'attività di facchinaggio, pulizia e manutenzione del paesaggio e stoccaggio rifiuti;
considerato, altresì, che, in data 18.03.2014, la società resistente si è iscritta all'Albo Società cooperative nella sezione “cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg.” come
“cooperativa di produzione e lavoro”, adottando il modello organizzativo adottato della società a responsabilità limitata (v. p. 6 della visura camerale); evidenziato, d'altro canto, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, notiziato dell'istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 CCII, ha comunicato, in data 30/06/2025, che l'attività della cooperativa resistente rientra in quelle di cui all'art. 2195 c.c., e che dunque, alla stessa risulta applicabile sia la disciplina della liquidazione giudiziale sia quella della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 2545-terdecies c.c., rappresentando altresì di non aver finora avviato alcun procedimento per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa;
precisato, infatti, che sebbene i pareri e gli atti adottati dall'Autorità di vigilanza, nell'esercizio dei poteri attribuitile dalla legge, non assumano carattere vincolante per l'autorità giudiziaria chiamata a delibare l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, quanto ivi dichiarato in merito alla natura commerciale o meno dell'attività svolta dalla cooperativa richiede di essere eventualmente superato dalla documentazione in atti (arg. ex Cass. 29245/2021);
2 ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, a fronte del citato parere, può dirsi provata la natura commerciale dell'attività svolta dalla società resistente, la quale, per escludere l'apertura della liquidazione giudiziale, avrebbe dovuto dimostrare la mutualità esclusiva o prevalente della propria attività ex artt. 2511 c.c. e ss. (attività prevalentemente in favore dei soci o utenti di beni o servizi;
l'avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci), non essendo sufficiente la menzione della stessa nell'oggetto sociale, dovendosene al contrario verificare l'effettività (v. Cass. 25478/2019); considerato, infatti, che di attività d'impresa può discorrersi tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. 22955/2020, Cass. 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018) e deve essere escluso solo qualora l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass., Sez. Un., 3353/1994; Cass. 22955/2020, Cass. 14250/2016), senza che rilevi, invece, il fine altruistico in ipotesi perseguito (Cass. 17399/2011); ritenuto, quindi, che - tenuto conto che il requisito del cd. lucro oggettivo non è inconciliabile con il fine mutualistico (ben potendo sussistere anche in una società cooperativa che operi nei confronti dei propri soli soci) - anche la società cooperativa, ove svolga attività commerciale, può essere assoggettata a liquidazione giudiziale in caso di insolvenza, in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c. (Cass. 25478/2019, 9567/2017, 14250/2016, 6835/2014) che, nel prevederne espressamente la fallibilità, riconosce implicitamente che le società cooperative possono svolgere attività commerciale (Cass. 29245/2021); precisato altresì che la debitrice non è una “cooperativa sociale” di cui alla legge n. 381 del 1991, uniche cooperative che meritano di ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112/2017, come imprese sociali (risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, ora liquidazione giudiziale, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 112/2017, in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies c.c., v. Cass. 29801/2023); considerato inoltre che la debitrice non costituendosi non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci e inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); considerato, peraltro, che la Direzione Provinciale di Terni dell'Agenzia delle Entrate, con nota del 03/07/2025, ha attestato che “non risultano dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti al deposito del ricorso”, e che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha riferito, con nota del 01/07/2025, la sussistenza di debiti già iscritti a ruolo per € 426.396,57, somma che, di per sé sola, risulta prossima alla relativa soglia di legge (pari ad € 500.000,00); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di
3 apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente (inadempimento, peraltro, già di per sé, per entità e caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto, in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente: v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04): dalla cessazione dell'attività di impresa in data 31/12/2018, risultante dall'attestazione trasmessa dall' in data 02/07/2025, nonché dallo stato CP_2
“inattivo” della società indicato nella visura camerale aggiornata;
dall'irreperibilità della debitrice presso la sede risultante dal Registro delle Imprese (constatata, nel verbale di pignoramento negativo del 06.09.2024, dall'Ufficiale giudiziario, il quale ha attestato che all'indirizzo indicato aveva rinvenuto “un locale vuoto e chiuso da tempo”); dall'omesso deposito delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, nonché, presso l'ufficio del Registro delle Imprese, di qualsivoglia bilancio di esercizio (v. la visura camerale in atti;
adempimento, invece, specificamente prescritto per le società cooperative a mutualità prevalente dagli artt. 2512 e 2513 c.c.); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 426.396,57 (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass. 9856/06); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
”; Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
dato atto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 201 CCII deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per ragioni di ordine sistematico, in quanto il comma 10 dell'art. 201 CCII, prevede, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII, che “il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale”; ritenuto, parimenti, soggetto alla medesima sospensione feriale il termine per la fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo stabilito dall'art. 49, co. 3, lett. d), CCII (cfr., seppur nel vigore della legge fallimentare, Cass. 12960/2012); visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
4 DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
” (C.F. ), con sede in Terni, Controparte_1 P.IVA_1
Via Gian Battista Vico, n. 12/A; NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore il dott. , invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 26/11/2025, ore 09:45, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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