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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/08/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6087 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
MA (RM), Corso Vittoria Colonna n. 196, presso lo studio dell'avv. Augusto Manni (pec:
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti Email_1 allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via in
Arcione n. 71, presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole (pec:
), che la rappresenta e difende giusta procura notarile Email_2 alle liti allegata alla comparsa di costituzione (all. A)
CONVENUTO
Oggetto: contratto di somministrazione di energia elettrica – manomissione del contatore – prescrizione
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 3 luglio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere l'accertamento negativo del credito asseritamente vantato, nei suoi
1 confronti, dalla (d'ora in avanti anche solo , Controparte_1 CP_2 dell'importo di € 7.154,17, risultante dalla fattura n. 58043205026363A.
A fondamento della domanda svolta, l'attore ha dedotto, in sintesi: di essere stato titolare dell'utenza di fornitura elettrica n. 616100122, codice POD IT 001E616100122, riferita all'immobile di sua proprietà sito in Grottaferrata (RM), via Colle delle Ginestre 72/A, in virtù di contratto concluso con la in data 3.3.2021 E- Controparte_1
Distribuzione S.p.A. aveva accertato una situazione irregolare quanto alla misura dei prelievi relativi al predetto POD, rispetto alla quale egli aveva declinato ogni responsabilità, dovendosi imputare l'accertata manomissione del contatore al precedente proprietario dell'immobile, suo dante causa;
infatti, l'intestazione dell'utenza, già esistente, era stata a lui volturata dopo l'acquisto dell'immobile; fino all'asportazione del contatore, per di più, aveva CP_2 tenuto un comportamento scorretto, non effettuando la lettura e la rilevazione dei consumi in maniera regolare;
a seguito della verifica aveva ricevuto la fattura n. 58043205026363A, datata
9.5.2022 e con scadenza 30.5.2022, con richiesta di pagamento della somma di € 7.154,17 per i consumi ricostruiti in relazione al periodo compreso tra aprile 2017 e novembre 2020; tale pretesa creditoria di era, oltreché infondata perché il prelievo irregolare era iniziato CP_2 in un'epoca in cui l'utenza era intestata al suo dante causa, anche per lo più prescritta per decorso del termine di prescrizione biennale introdotto dalla legge di bilancio 2018 (L. n.
205/2017) e applicabile, in forza dell'abrogazione dell'art. 1, comma 5, avvenuta ad opera della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), anche ai casi di emissione tardiva della fattura per responsabilità accertata dell'utente; vane erano risultate le richieste di storno della fattura e di ricalcolo delle somme non prescritte inoltrate prima del giudizio e anche il tentativo di mediazione si era concluso con esito negativo, essendo sempre rimasta ferma sulla CP_2 propria posizione in merito all'applicabilità della prescrizione quinquennale.
Sulla scorta di ciò, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On
Tribunale adito, previa ogni necessaria e più opportuna declaratoria di rito e di merito: (i) accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare che l'importo di € 7.154,17 di cui alla fattura n.
58043205026363A del 9.5.2022 emessa dal per il Controparte_1 periodo aprile 2017-novembre 2020 non è dovuto per intervenuta prescrizione del diritto al corrispettivo nei termini specificati in premessa;
(ii) per l'effetto dichiarare nulla/annullare la suddetta fattura destituendola di ogni effetto, ivi compresa ogni relativa ragione di credito da parte della convenuta (iii) condannare la società Controparte_1
2 convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi direttamente in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 17.3.2023, CP_2 deducendo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta, premessa la distinzione dei ruoli, normativamente prevista, tra distributore e venditore nell'ambito del mercato dell'energia elettrica, ha esposto di aver correttamente emesso la fattura contestata dall'attore a seguito della comunicazione da parte di E-
Distribuzione S.p.A., ricevuta il 27.4.2022, dell'accertamento dei prelievi irregolari di energia elettrica determinati dalla manomissione del contatore servente l'utenza intestata a
[...]
e tempestivamente e regolarmente denunciati dal distributore anche all'autorità Parte_1 giudiziaria;
ha poi dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trovando applicazione quella quinquennale in ipotesi di responsabilità dell'utente; peraltro, la condotta del Parte_1 integrava il delitto di furto di energia elettrica, dovendosi perciò applicare il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato e, comunque, la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.
Sulla scorta di tali deduzioni ha concluso chiedendo al Tribunale di CP_2
“…..rigettare tutte le domande ex adverso proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, ovvero, in ogni caso, non provate. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., rifiutata dall'attore, la causa è stata documentalmente istruita attesa l'inammissibilità e l'irrilevanza di tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
La causa viene decisa con la presente sentenza, depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (applicabile ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 164/2024), all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale svolte dalle parti all'udienza del
3.7.2025.
***********
Il giudizio verte sull'accertamento negativo del credito vantato da nei CP_2 confronti di di cui alla fattura n. 58043205026363A di € 7.154,17, che Parte_1 sarebbe originato dal contratto, pacificamente intercorso tra le parti, di somministrazione di
3 energia elettrica presso l'immobile, di proprietà dell'attore, sito in Grottaferrata, via Colle delle
Ginestre 72/A.
Nella prospettazione attorea, il credito non sussiste perché la manomissione accertata dal distributore non sarebbe a lui riferibile, essendo avvenuta prima del suo subentro nel rapporto di fornitura di energia elettrica, che era originariamente intestato al precedente proprietario dell'immobile. In ogni caso, il credito di derivante dalla ricostruzione dei consumi CP_2 per prelievi irregolari di energia elettrica, sarebbe quasi integralmente prescritto per decorso del termine biennale di legge.
Così compendiati i fatti per cui è giudizio, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e vada respinta per quanto di seguito si va ad esporre.
Sotto il primo profilo, l'attore – che non ha specificamente contestato né in sede di verifica (svoltasi in sua presenza e dunque nel pieno rispetto del suo diritto al contraddittorio) né in giudizio l'esistenza di una manomissione del contatore – ha dedotto di essere subentrato, per effetto di voltura, in un'utenza che era già attiva e intestata al precedente proprietario dell'immobile e di avere verosimilmente “ereditato” da quest'ultimo la situazione di irregolarità dei prelievi, della quale non potrebbe, pertanto, essere ritenuto responsabile.
Tali allegazioni attoree, oltreché generiche, sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti (cfr., in particolare, verbale di verifica) risulta che il 3.3.2021 i tecnici di E- Distribuzione S.p.A. hanno riscontrato una dolosa alterazione del contatore (POD IT 001E616100122), asportato dall'immobile sito in
Grottaferrata, via Colle delle Ginestre 72/A in data 18.11.2020 e intestato a
[...]
PE (sul contatore prelevato risulta persino la dicitura “ , v. fotografie allegate alla Parte_1 denuncia trasmessa alla Procura, doc. 1 di parte convenuta), mediante manomissione della calotta, rottura dei tenoni e saldature interne;
hanno altresì accertato che, a causa di ciò, tra l'1.3.2016 (data di inizio della manomissione) e il 18.11.2020, il misuratore aveva registrato consumi inferiori del 82,36% rispetto a quelli reali, con evidente beneficio per l'utente.
A fronte di tali prove documentali, il – che neppure ha contestato di aver Parte_1 usufruito della maggior quantità di energia elettrica prelevata dallo strumento – si è limitato ad affermare che la manomissione sarebbe riferibile all'opera di un terzo;
egli avrebbe cioè
“certamente ereditato al momento della voltura a suo nome a seguito dell'acquisto dell'immobile” (v. pag. 2 della citazione) la situazione di alterazione del gruppo di misura.
4 L'attore non ha tuttavia mai chiaramente dedotto né tantomeno provato: 1) le generalità di tale soggetto, da cui ha acquistato l'immobile e che sarebbe il vero responsabile della manomissione;
2) la data in cui ha acquistato l'immobile e chiesto a la voltura CP_2 dell'utenza a proprio nome.
A quest'ultimo proposito, anzi, va evidenziato che la parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che il contratto di somministrazione è stato sottoscritto dal in data 22.2.2016, cioè subito prima dell'avvenuta manomissione, Parte_1 risalente all'1.3.2016; tale, puntuale allegazione della società convenuta non è stata oggetto di specifica replica e contestazione da parte dell'attore nelle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c.
e ciò consente di ritenere provato (art. 115 c.p.c.) che la manomissione sia avvenuta in un momento in cui era già intervenuta la voltura in favore dell'odierno attore.
Si rammenti peraltro che, per insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, è onere del cliente-utente (tanto più che, nella presente controversia, il Parte_1 ricopre il ruolo di attore) dimostrare l'ascrivibilità ad un terzo della manomissione del contatore, dando evidenza al contempo di aver adottato ogni possibile cautela, propria del custode, rispetto al gruppo di misura: “in tema di contratti di somministrazione…il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass., 19 luglio 2018, n.
19154); “in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto
a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (così Cass., 17 maggio 2022, n. 15771).
Il non ha assolto detto onere probatorio, limitandosi ad avanzare un'istanza di Parte_1 ordine di esibizione inammissibile perché volta a supplire, per l'appunto, la genericità delle allegazioni contenute negli scritti difensivi;
peraltro, la documentazione contrattuale richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o è in possesso del (che è parte del contratto) o, in caso di Parte_1 smarrimento, avrebbe agevolmente potuto essere reperita dal medesimo, anche mediante richiesta di consegna di una copia a prima del giudizio;
l'istanza è anche CP_2
5 esplorativa, giacché il ben avrebbe potuto dedurre e dimostrare per altra via, Parte_1 quantomeno, il momento (a suo dire successivo rispetto alla manomissione del contatore) in cui
è divenuto proprietario dell'immobile, attraverso la produzione in giudizio del rogito notarile.
Consegue a quanto esposto l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui la manomissione del contatore sarebbe imputabile a terzi.
Tale manomissione, accertata dai tecnici del competente distributore, ha implicato una minore contabilizzazione, per -82,36%, dei consumi registrati (a dispetto di quanto sostenuto da parte attrice, dunque, i consumi venivano verosimilmente rilevati, da remoto, dal distributore –
e sulla scorta di questi, nel corso del rapporto, venivano emesse le fatture pagate dal Parte_1
– ma si trattava di consumi sottostimati proprio per effetto dell'alterazione dell'apparecchio realizzata dall'utente), che costituisce un illecito e determina per il gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile;
la prova del "quantum" di tale danno risarcibile può essere data dalla società fornitrice “anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass., 21 maggio 2019, n.
13605). sulla base delle risultanze comunicate da E-Distribuzione S.p.A. (anche CP_2 graficamente riportate nella comunicazione ricevuta sia dall'attore che dalla convenuta), ha calcolato l'importo dovuto per i maggiori consumi, pari a € 7.154,17, in modo corretto, applicando il coefficiente di correzione accertato in sede di verifica.
Era onere dell'attore procedere ad una contestazione puntuale del quantum e, quindi, del criterio di ricalcolo adoperato, senza limitarsi, anche in questo caso, ad avanzare richieste istruttorie esplorative (nello specifico, l'ordine di esibizione del “grafico” afferente ai consumi con le relative “letture eseguite o rilevate o assunte” e del “prospetto riepilogativo dei consumi” per il periodo dal 2011 al 2020, istanza peraltro inammissibile nei confronti di che, CP_2 per legge, è soltanto il fornitore di energia elettrica e non il distributore proprietario dell'apparecchio e deputato a controllarlo e a compiere le letture).
Parimenti infondata è l'allegazione attorea circa l'avvenuta estinzione del diritto di credito di di € 7.154,17, per intervenuta prescrizione biennale. CP_2
A tal fine, giova ricostruire, in modo sintetico, il quadro normativo di riferimento.
6 La regola codicistica è che i crediti riguardanti “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” si prescrivono nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2948
n. 4 c.c.; si applica, tuttavia, il termine ancor più breve di due anni ove si tratti di crediti portati da fatture con scadenza successiva al 1 marzo 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 10, L. n.
205/2017, salvo quando “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”; in tale ultima ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della stessa L. n. 205/2017, non si applicano cioè le disposizioni del comma 4 e, quindi, la prescrizione biennale, bensì quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Peraltro, il legislatore, con l'art 1, comma 295, L. n. 160/2019, ha abrogato con efficacia ex nunc e, quindi, solo dal 1 gennaio 2020, il citato comma 5 dell'art. L. n. 205/2017, così estendendo l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche alle ipotesi in cui l'erronea o mancata rilevazione dei consumi sia dipesa dal cliente finale.
La prescrizione breve si giustifica, in generale, per il fatto che le prestazioni oggetto del contratto di somministrazione si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, dando vita ad un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale. Di conseguenza, il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori (di regola, mensili o, come nel caso di specie, bimestrali), in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, con conseguente assoggettamento del relativo credito alla prescrizione breve quinquennale o biennale, a seconda del momento in cui è sorto il diritto di credito.
Quanto al dies a quo di decorrenza dei richiamati termini di prescrizione breve (biennale o quinquennale), questo va pur sempre individuato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel giorno a partire dal quale “il diritto può essere fatto valere”. Con riferimento ai contratti di somministrazione di energia elettrica, trovando applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 79/1999 e le delibere
ARERA, atti normativi in forza dei quali il soggetto incaricato delle letture dei consumi è unicamente il cd. distributore locale, che le comunica poi alla società di vendita, in linea di principio la prescrizione non inizia perciò a decorrere prima che quest'ultima abbia ricevuto, dall'incaricato della distribuzione, la comunicazione dei dati concernenti i consumi effettivi. È solo a partire da tale data, infatti, che la società fornitrice viene a conoscenza dell'esatta quantità di energia erogata e consumata dall'utente ed altresì della precisa entità del proprio
7 credito. Pertanto, è solo da tale comunicazione che quest'ultimo può essere fatto valere mediante l'emissione della fattura di conguaglio o della fattura relativa alla ricostruzione dei consumi fraudolenti.
Resta altresì applicabile l'art. 2941 n. 8 c.c., a mente del quale è sospeso il termine di prescrizione tra il debitore, che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
Facendo applicazione di tali disposizioni normative e di tali principi, nel caso di specie alcuna prescrizione può reputarsi maturata.
S'inizi con il dire che al credito scaturito dai consumi compresi fino al 1 marzo 2018
(prima cioè dell'entrata in vigore della L. n. 205/2017) si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per stessa ammissione dell'attore (v. pag. 5 dell'atto di citazione), con conseguente interruzione del relativo termine, da parte di mediante la fattura CP_2 per cui è causa.
Parimenti, la prescrizione non è maturata rispetto ai consumi del periodo maggio 2020 – novembre 2020, essendo stata interrotta mediante la stessa fattura del maggio 2022 (anche tale dato è pacifico, siccome ammesso dallo stesso attore nell'atto introduttivo a pag. 5).
Quanto all'importo dovuto per il periodo dal 1 marzo 2018 al 1 gennaio 2020, l'attore invoca la prescrizione biennale sostenendo l'applicabilità dell'art. 1, comma 4, l. n. 205/2017 in luogo del comma 5, attesa l'abrogazione di quest'ultimo ad opera dell'art. 1, comma 295, l. n.
160/2019.
L'assunto non può condividersi dal momento che la citata disposizione abrogativa del comma 5 dell'art. L. n. 205/2017 produce effetti solo per l'avvenire (v. art. 11 delle preleggi), ossia per il periodo successivo al 1 gennaio 2020 (data dell'entrata in vigore), non per il passato, in difetto di una differente disciplina di diritto intertemporale;
per il periodo pregresso, quindi, resta ferma l'applicabilità della più lunga prescrizione quinquennale (sulla quale, d'altronde, il creditore ha riposto legittimo affidamento), trattandosi di un'ipotesi di consumi ricostruiti ex post a causa di una condotta illecita e, quindi, di responsabilità dell'utente.
A tale ultimo riguardo, si precisa che l'accertamento della responsabilità del è Parte_1 stato effettuato proprio nell'odierno giudizio civile, ove sono emerse sia la manomissione del contatore sia l'imputabilità di tale condotta al cliente (che non ha provato, come era suo onere, la responsabilità di terzi).
8 A giudizio del Tribunale non rileva affatto, invece, che non si sia addivenuti al medesimo accertamento in sede penale in quanto il è stato, da ultimo, prosciolto (peraltro con Parte_1 sentenza di cui non è stata offerta la prova documentale del passaggio in giudicato).
Anzitutto, va evidenziato che il proscioglimento è intervenuto per mero difetto della querela e non per l'accertamento, nel merito, dell'insussistenza del fatto o che il non Parte_1 lo ha commesso, sicché non ha efficacia vincolante (cfr. anche artt. 652 e ss. c.p.p.) la sentenza depositata dall'attore con le note conclusive, che per di più è stata pronunciata senza la partecipazione al processo di CP_2
Inoltre, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2947 c.c., la Corte di Cassazione ha chiarito che
“qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi” (cfr. ex plurimis Cass., 11 dicembre 2024, n. 32021).
Pertanto, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione applicabile – ma lo stesso ragionamento è valido ai fini dell'applicabilità dell'art. 1, comma 5, l. n. 205/2017 – il giudice civile può e deve compiere un accertamento autonomo circa la sussistenza della responsabilità del soggetto.
Ne consegue che, essendo emersa, nel caso concreto (per quanto sopra ampiamente argomentato), la sottrazione di energia elettrica tramite manomissione del gruppo di misura, imputabile al la prescrizione applicabile è quella quinquennale ai sensi dell'art. 1, Parte_1 comma 5, l. n. 205/2017, che non era maturata alla data di esercizio del diritto da parte della convenuta.
Alla conclusione della non estinzione del diritto di credito si giungerebbe, peraltro, anche applicando la prescrizione biennale reiteratamente invocata dall'attore e anche in relazione all'ultimo periodo da esaminare, quello compreso tra il 1° gennaio 2020 e maggio 2020.
Occorre infatti considerare che ha potuto esercitare il proprio diritto solo dal CP_2
27.4.2022, cioè dalla data in cui E-Distribuzione S.p.A., soggetto normativamente deputato ad effettuare le verifiche sul contatore, le ha trasmesso la comunicazione contenente la notizia dell'accertamento dei prelievi irregolari e il verbale di verifica.
9 Prima di tale momento, non potendo effettuare alcun controllo sul contatore, attesa la ripartizione di funzioni tra società di distribuzione e di vendita di energia e considerata la dolosa manomissione del contatore ad opera del debitore (v. art. 2941 n. 8 c.c.), non CP_2 avrebbe potuto emettere alcuna fattura per rivendicare i proprio maggior credito (nello stesso senso si veda Trib. Firenze, sent. n. 3733/2024, secondo cui “il termine di prescrizione decorre dalla scoperta della manomissione del contatore e dalla comunicazione dei consumi da parte del distributore”).
Dalla data del 27.4.2022 il diritto è stato esercitato, tramite la fattura contestata dal ben prima del decorso del termine biennale di prescrizione. Parte_1
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la domanda attorea, di accertamento negativo del credito vantato da va integralmente respinta. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. 147/2022), ai medi per le fasi di studio e introduttiva e ai minimi per quelle successive. Lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da nei Parte_1 confronti della Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri in data 8 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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