CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1188/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1188/2024 R.G. promossa da
, Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4
elettivamente domiciliati in Parte_5
PALERMO, VIA R.L. 24/8, presso lo studio dell'avv. LA MALFA
RI STELLA, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLATA
1 CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 3041/2024 emessa dal Tribunale di Genova, in persona del
Giudice Unico Dott. Bucarelli Enzo nell'ambito del giudizio N.R.G.
1641/2024, pubblicata in data 22.11.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nata Parte_1
a Dores do Indaia/MG, il 11.03.1959, (C.F. CPF. 510.570.506-87) e residente in [...]de Freitas, n° 1094, Appartamento 101,
Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile;
[...]
, nata a [...]/MG, il 08.01.1964, Controparte_3
(C.F. CPF. 779.408.306-00) e residente in [...]
Amaro, n° 99, San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
[...]
nata a [...]/MG, il 20.03.2000, (C.F. CPF. Parte_4
) e residente in [...], n° 948, C.F._1
Belo Horizonte, stato di Minas Gerais, Brasile;
Parte_5
nato a [...]/MG, il 07.01.2002, (C.F. CPF.
[...]
075.641.756-21) e residente in [...], n° 948,
Belo Horizonte, stato di Minas Gerais, Brasile;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni,
pag. 2/15 trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza dell'odierno ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello ed in ogni caso confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande. Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso promosso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile, di procedere alle CP_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di ovvero ovvero Persona_1 Persona_2
ovvero ovvero , Persona_3 Persona_4 Persona_3
cittadino italiano, nato a [...] il [...], figlio di e Per_5 [...]
, emigrato all'estero (in Brasile) dalla Liguria. Persona_6
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi)
pag. 3/15 documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837) ed evidenziando altresì che non era stato prodotto il certificato di morte dell'avo capostipite e dunque non era stato provato che l'avo fosse sopravvissuto al 17.03.1861. Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 1641/2024, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava nel merito il ricorso.
Il Tribunale affrontava la posizione giuridica dell'avo, il sig.
[...]
nato a [...] il [...], dunque, nato prima della Persona_1
nascita del Regno d'Italia (17/03/1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 ed emigrato in Brasile, con certezza, anteriormente a pag. 4/15 tali date (nel 1832). In Brasile si era sposato e generato la sua progenie, tra cui il figlio, sig. ascendente degli odierni appellati, nato a Persona_7
Baependi nel 1835.
Il Tribunale sosteneva, dunque, la rilevanza del Code civile napoleonico del 1804 che, in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 all'art 34, statuiva che il suddito che si stabiliva in paese straniero con animo di non più ritornare, perdeva il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità del suddito.
Il Tribunale, difatti, rilevava la presenza di una pluralità di indici ed elementi che consentivano di comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato. In particolare evidenziava che “aver affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver avuto figli e nipoti addirittura prima dell'Unità d'Italia e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno
Stato che ancora nemmeno esisteva (al momento della filiazione, infatti, al più poteva trasmettere, se avesse avuto l'animo di ritornare, quella sabauda del Regno di Sardegna), non essere rientrato in Italia (forse anche per ragioni anagrafiche) nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino”.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza per “errata comprensione e applicazione della norma e sulla inversione dell'onere della prova.”
pag. 5/15 In particolare, a loro giudizio, l'art. 34 (in combinato disposto con l'art. 36) del c.c. albertino del 1837 imporrebbe di ritenere compiuto l'effetto di perdita della cittadinanza conseguente alla stabile emigrazione in paese estero solo a fronte di un'intimazione del AN del rientro;
in difetto, invece, avrebbe comportato solo la perdita del godimento dei diritti civili.
Inoltre, impugnano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, ha sostenuto che l'animo di non più tornare può essere provato sulla base di sole presunzioni e nella parte in cui ha comunque erroneamente valutato gli elementi idonei a dimostrare l'animo di non più tornare. Gli appellanti, inoltre, sottolineano che è proprio il Codice civile all'art. 2697 a prevedere che chi eccepisce l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto deve provare i fatti su cui si fonda la eccezione per cui in capo al richiedente vi è l'onere di dimostrare la condizione di figlio mentre spetta alla controparte provare eventuali fatti interruttivi.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite. Difatti, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'accoglimento dell'appello dovrà comportare la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
Condivide la decisione del primo Giudice secondo cui il sig. si stabilì Per_1
in Brasile con animo di non ritornare e debba per ciò ritenersi aver perso la qualità di cittadino sabaudo, ovvero, e poco muta, il godimento dei diritti pag. 6/15 civili inerenti quella qualità e, per effetto dell'art. 17 Code civil 1804, o a maggior ragione della disciplina consuetudinaria ligure, o a tutto concedere dell'art. 34 c.c. albertino del 1837; ed in ogni caso, per effetto degli artt. 19
e 20 c.c. albertino del 1837, non abbia potuto trasmettere la cittadinanza ai figli, né abbia acquisito mai, visti gli artt. 1 e soprattutto 2 RD. n.
2606/1865 e 13 CC 1865, la cittadinanza italiana.
Sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , difatti, si CP_1
tratterebbe di una norma processuale.
Aggiunge, inoltre, che è onere della controparte allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l.
n. 555/1912.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
Il motivo di appello riguarda l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva pag. 7/15 anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Controparte_1
Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità di suddito del
Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con
“l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dal Code civil napoleonico del 1804 all'art. 17, riprodotto in modo sostanzialmente identico nel Codice albertino del 1837 all'art. 34, il quale statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Baependi.
Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
pag. 8/15 Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di
Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Controparte_1
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel CP_1
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti pag. 9/15 dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del AN di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
pag. 10/15 Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
AN , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_8
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel CP_4
senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da pag. 11/15 quanto argomentato sul punto dal , non è mai Controparte_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.5. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter CP_1
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
3.6 Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
3.7 La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio
pag. 12/15 competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.8 L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
4.1. Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo, con conseguente rigetto del secondo motivo di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
[...] Controparte_3 Parte_4
contro la sentenza del
[...] Parte_5
Tribunale di Genova n. 1641/2024
pag. 13/15 - dichiara che nata a [...] Per_1 Parte_1
Indaia/MG, il 11.03.1959, (C.F. CPF. 510.570.506-87) e residente in
Rua Herculano de Freitas, n° 1094, Appartamento 101, Belo
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile;
[...]
nata a [...] Controparte_3
Indaia/MG, il 08.01.1964, (C.F. CPF. 779.408.306-00) e residente in
Rua Doutor Eduardo Amaro, n° 99, San Paolo, stato di San Paolo,
Brasile; nata a [...] Parte_4
Horizonte/MG, il 20.03.2000, (C.F. CPF. ) e C.F._1
residente in [...], n° 948, Belo Horizonte, stato di Minas Gerais, Brasile;
nato Parte_5
a Belo Horizonte/MG, il 07.01.2002, (C.F. CPF. 075.641.756-21) e residente in [...], n° 948, Belo Horizonte sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese del grado di appello compensate.
Genova, 10/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 14/15 pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1188/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1188/2024 R.G. promossa da
, Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4
elettivamente domiciliati in Parte_5
PALERMO, VIA R.L. 24/8, presso lo studio dell'avv. LA MALFA
RI STELLA, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLATA
1 CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 3041/2024 emessa dal Tribunale di Genova, in persona del
Giudice Unico Dott. Bucarelli Enzo nell'ambito del giudizio N.R.G.
1641/2024, pubblicata in data 22.11.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nata Parte_1
a Dores do Indaia/MG, il 11.03.1959, (C.F. CPF. 510.570.506-87) e residente in [...]de Freitas, n° 1094, Appartamento 101,
Belo Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile;
[...]
, nata a [...]/MG, il 08.01.1964, Controparte_3
(C.F. CPF. 779.408.306-00) e residente in [...]
Amaro, n° 99, San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
[...]
nata a [...]/MG, il 20.03.2000, (C.F. CPF. Parte_4
) e residente in [...], n° 948, C.F._1
Belo Horizonte, stato di Minas Gerais, Brasile;
Parte_5
nato a [...]/MG, il 07.01.2002, (C.F. CPF.
[...]
075.641.756-21) e residente in [...], n° 948,
Belo Horizonte, stato di Minas Gerais, Brasile;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni,
pag. 2/15 trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza dell'odierno ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello ed in ogni caso confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande. Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso promosso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile, di procedere alle CP_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di ovvero ovvero Persona_1 Persona_2
ovvero ovvero , Persona_3 Persona_4 Persona_3
cittadino italiano, nato a [...] il [...], figlio di e Per_5 [...]
, emigrato all'estero (in Brasile) dalla Liguria. Persona_6
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi)
pag. 3/15 documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837) ed evidenziando altresì che non era stato prodotto il certificato di morte dell'avo capostipite e dunque non era stato provato che l'avo fosse sopravvissuto al 17.03.1861. Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 1641/2024, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava nel merito il ricorso.
Il Tribunale affrontava la posizione giuridica dell'avo, il sig.
[...]
nato a [...] il [...], dunque, nato prima della Persona_1
nascita del Regno d'Italia (17/03/1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 ed emigrato in Brasile, con certezza, anteriormente a pag. 4/15 tali date (nel 1832). In Brasile si era sposato e generato la sua progenie, tra cui il figlio, sig. ascendente degli odierni appellati, nato a Persona_7
Baependi nel 1835.
Il Tribunale sosteneva, dunque, la rilevanza del Code civile napoleonico del 1804 che, in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 all'art 34, statuiva che il suddito che si stabiliva in paese straniero con animo di non più ritornare, perdeva il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità del suddito.
Il Tribunale, difatti, rilevava la presenza di una pluralità di indici ed elementi che consentivano di comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato. In particolare evidenziava che “aver affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver avuto figli e nipoti addirittura prima dell'Unità d'Italia e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno
Stato che ancora nemmeno esisteva (al momento della filiazione, infatti, al più poteva trasmettere, se avesse avuto l'animo di ritornare, quella sabauda del Regno di Sardegna), non essere rientrato in Italia (forse anche per ragioni anagrafiche) nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino”.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza per “errata comprensione e applicazione della norma e sulla inversione dell'onere della prova.”
pag. 5/15 In particolare, a loro giudizio, l'art. 34 (in combinato disposto con l'art. 36) del c.c. albertino del 1837 imporrebbe di ritenere compiuto l'effetto di perdita della cittadinanza conseguente alla stabile emigrazione in paese estero solo a fronte di un'intimazione del AN del rientro;
in difetto, invece, avrebbe comportato solo la perdita del godimento dei diritti civili.
Inoltre, impugnano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, ha sostenuto che l'animo di non più tornare può essere provato sulla base di sole presunzioni e nella parte in cui ha comunque erroneamente valutato gli elementi idonei a dimostrare l'animo di non più tornare. Gli appellanti, inoltre, sottolineano che è proprio il Codice civile all'art. 2697 a prevedere che chi eccepisce l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto deve provare i fatti su cui si fonda la eccezione per cui in capo al richiedente vi è l'onere di dimostrare la condizione di figlio mentre spetta alla controparte provare eventuali fatti interruttivi.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite. Difatti, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'accoglimento dell'appello dovrà comportare la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
Condivide la decisione del primo Giudice secondo cui il sig. si stabilì Per_1
in Brasile con animo di non ritornare e debba per ciò ritenersi aver perso la qualità di cittadino sabaudo, ovvero, e poco muta, il godimento dei diritti pag. 6/15 civili inerenti quella qualità e, per effetto dell'art. 17 Code civil 1804, o a maggior ragione della disciplina consuetudinaria ligure, o a tutto concedere dell'art. 34 c.c. albertino del 1837; ed in ogni caso, per effetto degli artt. 19
e 20 c.c. albertino del 1837, non abbia potuto trasmettere la cittadinanza ai figli, né abbia acquisito mai, visti gli artt. 1 e soprattutto 2 RD. n.
2606/1865 e 13 CC 1865, la cittadinanza italiana.
Sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , difatti, si CP_1
tratterebbe di una norma processuale.
Aggiunge, inoltre, che è onere della controparte allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l.
n. 555/1912.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
Il motivo di appello riguarda l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva pag. 7/15 anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Controparte_1
Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità di suddito del
Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con
“l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dal Code civil napoleonico del 1804 all'art. 17, riprodotto in modo sostanzialmente identico nel Codice albertino del 1837 all'art. 34, il quale statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Baependi.
Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
pag. 8/15 Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di
Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Controparte_1
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel CP_1
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti pag. 9/15 dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del AN di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
pag. 10/15 Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
AN , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_8
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel CP_4
senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da pag. 11/15 quanto argomentato sul punto dal , non è mai Controparte_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.5. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter CP_1
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
3.6 Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
3.7 La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio
pag. 12/15 competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.8 L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
4.1. Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo, con conseguente rigetto del secondo motivo di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
[...] Controparte_3 Parte_4
contro la sentenza del
[...] Parte_5
Tribunale di Genova n. 1641/2024
pag. 13/15 - dichiara che nata a [...] Per_1 Parte_1
Indaia/MG, il 11.03.1959, (C.F. CPF. 510.570.506-87) e residente in
Rua Herculano de Freitas, n° 1094, Appartamento 101, Belo
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile;
[...]
nata a [...] Controparte_3
Indaia/MG, il 08.01.1964, (C.F. CPF. 779.408.306-00) e residente in
Rua Doutor Eduardo Amaro, n° 99, San Paolo, stato di San Paolo,
Brasile; nata a [...] Parte_4
Horizonte/MG, il 20.03.2000, (C.F. CPF. ) e C.F._1
residente in [...], n° 948, Belo Horizonte, stato di Minas Gerais, Brasile;
nato Parte_5
a Belo Horizonte/MG, il 07.01.2002, (C.F. CPF. 075.641.756-21) e residente in [...], n° 948, Belo Horizonte sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese del grado di appello compensate.
Genova, 10/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 14/15 pag. 15/15