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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 845 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(P.I. e C.F. ), corrente in Cosenza, via Nicola Parte_1 P.IVA_1
Parisio n. 26, in persona del legale rappresentante p.t. - nata a [...] il Parte_2
27.10.1972 ed ivi residente in [...] (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Cosenza, via Acri n. 3, presso lo studio dell'Avv. Osvaldo Vetere che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona di quale Controparte_1 Controparte_2
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Atto Notaio – Roma Repertorio n. 180134 raccolta n. 12348 del 22/06/2023, Persona_1
rilasciata da , con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_3
00142, elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), alla via Roma n. 43, presso lo Studio dell'avv.
Luigi Russo che la rapp.ta e difende giusta procura speciale del 15/03/2023, allegata in calce alla comparsa e conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio resistente nonchè
, in persona del Direttore pro Controparte_4
tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse CP_5
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._2 Controparte_6 C.F._3 CP_7
(C.F. ) con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in Cosenza,
[...] C.F._4
alla via P. de Roberto, n. 34
resistente nonchè
- Sede di Controparte_8
Cosenza, in persona del Direttore Regionale per la Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono, dell'Ufficio Legale dell'Ente, giusta procura per
Notar n. 17470 del Repertorio e n. 18366 della Raccolta, elettivamente domiciliato Persona_2 presso l'ufficio legale in Cosenza via Isonzo n. 48
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La società in epigrafe, premesso di aver ricevuto in data 12/02/2024 comunicazione preventiva di fermo amministrativo su motociclo di sua proprietà, premesso di limitare la sua opposizione alle n. 4 cartelle di competenza del Giudice del Lavoro, lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per Con l'omessa notifica delle prodromiche cartelle nonché, in relazione alla cartella recante crediti dell'
l'omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella, vale a dire l'ordinanza ingiunzione e la prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/81; infine, assumeva l'illegittimità del preavviso siccome il bene in questione è strumentale all'esercizio della sua attività.
Con Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano gli enti impositori ( e di Cosenza) CP_8 nonché l'agente della riscossione argomentando diffusamente in ordine all'inammissibilità ovvero all'infondatezza del ricorso. La causa – matura per la decisione sulla base degli atti – è stata rinviata per discussione con assegnazione di termine per note su istanza della difesa attorea;
indi, decisa con la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per note sostitutive dell'udienza di discussione.
In punto di ammissibilità del ricorso, è opportuno premettere che come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato (cfr. da ultimo Cass. n. 18041/2019 in parte motiva) la qualificazione della domanda di impugnazione del preavviso di fermo operata nella sentenza impugnata non tiene conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell' arresto del
22/07/2015, n.15354. Ivi, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, le Sezioni Unite hanno rilevato che— quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene— il fermo non può non essere ricostruito come misura alternativa alla esecuzione. Trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento e, come tale, essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite, sempre in sede di regolamento di competenza, con la sentenza del 27/04/2018 nr. 10261, nella quale si trova precisato che la impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è una azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere alla iscrizione del fermo sia che si contesti la iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.
Logico corollario del principio affermato è che, trattandosi di azione di accertamento negativo, ad essa si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. La Corte di legittimità ( Cass., sez. III, 27 novembre 2015 nr. 24234) ha già affermato— tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77 DPR 602/1973— che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'articolo 618, commi secondo e terzo cod.proc.civ. per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello . Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione avverso il preavviso di fermo nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi, palesandosi in tal modo la fondatezza del ricorso per le ragioni di diritto sin qui evidenziate ( per il medesimo principio: Cass Sez. 2, Ordinanza n. 20224 del 2018 ).
Pertanto, in via preliminare, deve ritenersi l'ammissibilità dell'opposizione posto che non trova applicazione il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. posto che L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18041/2019, conf. n. 29132/2019).
Tanto ritenuto in via preliminare, parte ricorrente ha limitato la sua opposizione alle “quattro cartelle di competenza del giudice del lavoro”, indicando con la dovuta specificità soltanto la cartella n. Con 03420230014925956001 emessa dall' di Cosenza;
nel resto – dalla disamina dell'atto impugnato e dalla citazione in giudizio dell' si desume che le altre tre cartelle in contestazione sono la CP_8
cartella nr. 03420210031337157000, nr. 03420220019442137000 e la nr. 03420220032051523000, recanti crediti di titolarità dell' . CP_8
Parte ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha negato in via preventiva la notifica delle cartelle, sostenendo che, in assenza di prova della notifica, i crediti sono ampiamente prescritti.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio, ha contrastato tale eccezione, assumendo che lo stesso è stato interrotto dalla regolare notifica delle cartelle, offrendone prova a mezzo della documentazione allegata.
Orbene, dalla documentazione prodotta dal concessionario si evince la rituale notifica delle quattro cartelle di pagamento;
in particolare, la cartella n. 03420230014925956001 è stata notificata in data
14.9.2023 e le cartelle recanti crediti suddette sono state notificate, rispettivamente, nelle date CP_8
1.8.2022, 23.9.22 e 21.1.2023.
Contr La prova della rituale notifica delle cartelle è stata offerta dalla produzione documentale di di cui parte ricorrente contesta l'utilizzabilità in ragione della tardiva costituzione in giudizio.
Orbene, deve farsi qui applicazione del consolidato orientamento della Corte di legittimità (da ultimo, sent. n. 14755/2018) secondo cui “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado).
In applicazione di tali principi, deve affermarsi la piena utilizzabilità ai fini probatori della documentazione prodotta dal concessionario, acquisiti agli atti di causa ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Orbene, per come detto, le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate alla società ricorrente ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 in comb. disp. con l'art. 60 ter del DPR 600/73.
In ordine all'eccezione di prescrizione, si evidenzia che sulla questione della legittimazione passiva, da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (sentenza n. 7514/2022).
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica delle cartelle, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583/18, richiamata da Cass. n.
29294/2019), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. n.
29294/2019).
Venendo ai motivi di opposizione all'esecuzione (azione non soggetta a termini ex art. 615 c.p.c.) si osserva quanto segue.
Procedendo alla disamina dei crediti di titolarità dell' , stante la prova della notifica delle cartelle CP_8
alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esse contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi.
Al contempo, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata anche per il periodo successivo alla notifica dei titoli.
Sul punto, valga premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Nel caso di specie, alcuna prescrizione è maturata siccome dalla data di notifica delle tre cartelle in esame (1.8.2022, 23.9.2022 e 23.1.2023) il preavviso di fermo impugnato è stato notificato entro il successivo quinquennio (in data 12.2.2024) con effetti interruttivi.
Con Per quanto concerne la cartella n. 03420230014925956001 emessa dall' di Cosenza, notificata il
14.9.2023, valga osservare quanto segue.
In base al consolidato e granitico orientamento della Suprema Corte di legittimità (sin dalle Sezione
Unite n. 190/92) in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni – attualmente venti- dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. nn. 15149/2005; 16997/06; 2819/06;
9180/2006; 5871/2007; 21793/2010; 14387/2012; 14496/2013; 22080/17; 26843/2018).
Inoltre, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata (cfr. Cass. n. 21793/2010).
Tanto premesso, parte opponente sin dal ricorso afferma la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 32/2020 siccome notificata nelle mani di , mentre alla data della notifica Parte_3
(22.9.2020) legale rappresentante della società era . Parte_2
Orbene, l'assunto si rivela del tutto infondato;
dalla visura camerale della società opponente si evince che è legale rappresentante della società opponente dal 9.5.2019, essendo Parte_2
subentrata a , legale rappresentante dal 9.11.2016. Parte_3
Orbene, l'illecito in contestazione – che ha riguardato la prestazione di lavoro “in nero” dal 1.1.2018 al
27.1.2018 proprio della lavoratrice , attuale legale rappresentante della società – è Parte_2
stato commesso da nella qualità – all'epoca di legale rappresentante della società. Parte_3
In tale qualità, è stato ritenuto responsabile delle violazioni di cui al verbale unico di Parte_3
accertamento, notificato il 19.3.2018, al predetto, quale autore della violazione. Pertanto, la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta correttamente nei suoi confronti (in data
22.9.2020) siccome autore dell'illecito amministrativo di cui al verbale unico di accertamento, non assumendo – all'evidenza – alcun rilievo che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del responsabile e della società quale obbligato in solido non fosse più legale Parte_3
rappresentante, essendo lo stesso l'autore dell'illecito amministrativo e permanendo tale responsabilità in capo alla persona fisica del trasgressore all'epoca delle violazioni, come per l'appunto Parte_3
nel caso di specie.
Va premesso, richiamandosi l'insegnamento della SC: a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della "solidarietà" (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della "riserva di legge" (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81 (cfr. Cass. n. 11954/2003).
Il sistema della legge 24 novembre 1981, n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del
"concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della
"solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 (fattispecie relativa ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzioni per infrazioni alle norme sul collocamento commesse dal responsabile di società in nome collettivo, emessa nei confronti del socio a titolo di responsabilità solidale con l'autore dell'illecito - e non della società, in forza dell'art. 2291 cod. civ. -, laddove l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - ha precisato la S. C. con sentenza n. 12321/2004, nell'affermare il principio che precede - prevede unicamente la responsabilità dell'autore della violazione e, in solido con esso a titolo di responsabilità patrimoniale, quella della persona giuridica o dell'ente o dell'imprenditore).
Dal principio di personalità della responsabilità discende che, per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, la morte dell'autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l'inefficacia dell'ordinanza ingiuntiva e l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata;
la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione (la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.: cfr. nn.
27650/18, 6737/16, 22199/10 e 5880/07).
Il terzo comma della legge n. 689/1981 all'art. 6 disciplina la solidarietà nelle violazioni amministrative e stabilisce che "Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta". E' stato precisato che in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177 del 11/01/1999 Rv. 522143; conf. n. 30766/2018).
Pertanto, è stato chiamato a rispondere della violazione commessa quale autore Parte_3 dell'illecito amministrativo ed essendo le sanzioni amministrative improntate al principio di personalità
(estinguendosi solo per effetto della morte del trasgressore) e, pertanto, correttamente la notifica è stata effettuata nei suoi confronti.
Orbene, stante quanto sopra, parte ricorrente del tutto inammissibilmente, pur avendo ricevuto la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione, oppone in questa sede la cartella di pagamento – ritualmente notificata in data 14.9.2023- eccependo – inammissibilmente – la prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/81 decorrente dalla data di accertamento dell'illecito ma si tratta di doglianza inammissibile per come rilevato, stante la notifica tanto dell'ordinanza ingiunzione quanto della cartella di pagamento.
La cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria avrebbe potuto essere opposta in questa sede solo ove la parte ricorrente avesse dedotto l'omessa o irregolare notifica dell'ordinanza ingiunzione e tanto al fine di recuperare il mezzo di tutela non potuto esercitare in precedenza proprio in conseguenza dell'omessa notifica della stessa. Peraltro, anche ove così fosse stato, l'opposizione si sarebbe rivelata del pari inammissibile atteso che il giudizio di opposizione ex art. 6 cit. avverso la cartella esattoriale quale primo atto con il quale la parte ricorrente è venuta a conoscenza della sanzione, deve essere proposta nel termine di 30 giorni mentre nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione soltanto il 4.3.2024 a fronte della notifica della cartella di pagamento in data 14.9.2023.
Detto altrimenti, stante la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione (per le ragioni sopra esposte), parte ricorrente non ha diritto alcuno a “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (opposizione ex art. 22 legge n. 689/81; art. 6 d.lgs. n. 150/2011).
L'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella si rivela, pur ammissibile (trattandosi di fatto estintivo successivo alla notifica del titolo) infondata.
Invero, dalla notifica della cartella in data 14.9.2023, il termine quinquennale ex art. 28 della legge n.
689/81 è stato interrotto tempestivamente con la notifica dell'opposto preavviso di fermo in data
12.02.2024.
Infine, parte opponente sostiene l'illegittimità della misura in ragione della strumentalità del moto ciclo sul quale è preannunciata l'iscrizione del fermo.
Sul punto, si osserva che se pure l'art. 86 comma 2 del D.P.R. n. 602/73, per come modificato dal DL
69/2013 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013) prevede che il debitore nei 30 giorni successivi alla notifica del preavviso di fermo possa comunicare all'agente della riscossione che il bene è strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o della professione (e nel caso di specie risulta in data 23.2.2024 tale comunicazione da parte della ricorrente al fine di impedire l'iscrizione del fermo); ciò posto, ritiene il giudice che tale strumentalità non sia comprovata siccome – premesso che la società risulta da visura esercitare attività di bar senza cucina con laboratorio di gastronomia fredda senza neppure avere un lavoratore dipendente negli anni 2021/2022/2023 – la dedotta “prevalente attività di consegna a domicilio” per la quale sarebbe indispensabile il motociclo non risulta in alcun modo provata, non risultando nell'oggetto sociale della società che, peraltro, non risulta neppure avere un dipendente.
Pertanto, la dedotta strumentalità è soltanto affermata e priva di qualsivoglia supporto probatorio che sarebbe stato onere della ricorrente offrire.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuno in € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 845 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(P.I. e C.F. ), corrente in Cosenza, via Nicola Parte_1 P.IVA_1
Parisio n. 26, in persona del legale rappresentante p.t. - nata a [...] il Parte_2
27.10.1972 ed ivi residente in [...] (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Cosenza, via Acri n. 3, presso lo studio dell'Avv. Osvaldo Vetere che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona di quale Controparte_1 Controparte_2
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Atto Notaio – Roma Repertorio n. 180134 raccolta n. 12348 del 22/06/2023, Persona_1
rilasciata da , con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_3
00142, elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), alla via Roma n. 43, presso lo Studio dell'avv.
Luigi Russo che la rapp.ta e difende giusta procura speciale del 15/03/2023, allegata in calce alla comparsa e conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio resistente nonchè
, in persona del Direttore pro Controparte_4
tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse CP_5
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._2 Controparte_6 C.F._3 CP_7
(C.F. ) con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in Cosenza,
[...] C.F._4
alla via P. de Roberto, n. 34
resistente nonchè
- Sede di Controparte_8
Cosenza, in persona del Direttore Regionale per la Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono, dell'Ufficio Legale dell'Ente, giusta procura per
Notar n. 17470 del Repertorio e n. 18366 della Raccolta, elettivamente domiciliato Persona_2 presso l'ufficio legale in Cosenza via Isonzo n. 48
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La società in epigrafe, premesso di aver ricevuto in data 12/02/2024 comunicazione preventiva di fermo amministrativo su motociclo di sua proprietà, premesso di limitare la sua opposizione alle n. 4 cartelle di competenza del Giudice del Lavoro, lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per Con l'omessa notifica delle prodromiche cartelle nonché, in relazione alla cartella recante crediti dell'
l'omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella, vale a dire l'ordinanza ingiunzione e la prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/81; infine, assumeva l'illegittimità del preavviso siccome il bene in questione è strumentale all'esercizio della sua attività.
Con Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano gli enti impositori ( e di Cosenza) CP_8 nonché l'agente della riscossione argomentando diffusamente in ordine all'inammissibilità ovvero all'infondatezza del ricorso. La causa – matura per la decisione sulla base degli atti – è stata rinviata per discussione con assegnazione di termine per note su istanza della difesa attorea;
indi, decisa con la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per note sostitutive dell'udienza di discussione.
In punto di ammissibilità del ricorso, è opportuno premettere che come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato (cfr. da ultimo Cass. n. 18041/2019 in parte motiva) la qualificazione della domanda di impugnazione del preavviso di fermo operata nella sentenza impugnata non tiene conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell' arresto del
22/07/2015, n.15354. Ivi, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, le Sezioni Unite hanno rilevato che— quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene— il fermo non può non essere ricostruito come misura alternativa alla esecuzione. Trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento e, come tale, essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite, sempre in sede di regolamento di competenza, con la sentenza del 27/04/2018 nr. 10261, nella quale si trova precisato che la impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è una azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere alla iscrizione del fermo sia che si contesti la iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.
Logico corollario del principio affermato è che, trattandosi di azione di accertamento negativo, ad essa si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. La Corte di legittimità ( Cass., sez. III, 27 novembre 2015 nr. 24234) ha già affermato— tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77 DPR 602/1973— che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'articolo 618, commi secondo e terzo cod.proc.civ. per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello . Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione avverso il preavviso di fermo nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi, palesandosi in tal modo la fondatezza del ricorso per le ragioni di diritto sin qui evidenziate ( per il medesimo principio: Cass Sez. 2, Ordinanza n. 20224 del 2018 ).
Pertanto, in via preliminare, deve ritenersi l'ammissibilità dell'opposizione posto che non trova applicazione il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. posto che L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18041/2019, conf. n. 29132/2019).
Tanto ritenuto in via preliminare, parte ricorrente ha limitato la sua opposizione alle “quattro cartelle di competenza del giudice del lavoro”, indicando con la dovuta specificità soltanto la cartella n. Con 03420230014925956001 emessa dall' di Cosenza;
nel resto – dalla disamina dell'atto impugnato e dalla citazione in giudizio dell' si desume che le altre tre cartelle in contestazione sono la CP_8
cartella nr. 03420210031337157000, nr. 03420220019442137000 e la nr. 03420220032051523000, recanti crediti di titolarità dell' . CP_8
Parte ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha negato in via preventiva la notifica delle cartelle, sostenendo che, in assenza di prova della notifica, i crediti sono ampiamente prescritti.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio, ha contrastato tale eccezione, assumendo che lo stesso è stato interrotto dalla regolare notifica delle cartelle, offrendone prova a mezzo della documentazione allegata.
Orbene, dalla documentazione prodotta dal concessionario si evince la rituale notifica delle quattro cartelle di pagamento;
in particolare, la cartella n. 03420230014925956001 è stata notificata in data
14.9.2023 e le cartelle recanti crediti suddette sono state notificate, rispettivamente, nelle date CP_8
1.8.2022, 23.9.22 e 21.1.2023.
Contr La prova della rituale notifica delle cartelle è stata offerta dalla produzione documentale di di cui parte ricorrente contesta l'utilizzabilità in ragione della tardiva costituzione in giudizio.
Orbene, deve farsi qui applicazione del consolidato orientamento della Corte di legittimità (da ultimo, sent. n. 14755/2018) secondo cui “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado).
In applicazione di tali principi, deve affermarsi la piena utilizzabilità ai fini probatori della documentazione prodotta dal concessionario, acquisiti agli atti di causa ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Orbene, per come detto, le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate alla società ricorrente ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 in comb. disp. con l'art. 60 ter del DPR 600/73.
In ordine all'eccezione di prescrizione, si evidenzia che sulla questione della legittimazione passiva, da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (sentenza n. 7514/2022).
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica delle cartelle, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583/18, richiamata da Cass. n.
29294/2019), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. n.
29294/2019).
Venendo ai motivi di opposizione all'esecuzione (azione non soggetta a termini ex art. 615 c.p.c.) si osserva quanto segue.
Procedendo alla disamina dei crediti di titolarità dell' , stante la prova della notifica delle cartelle CP_8
alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esse contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi.
Al contempo, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata anche per il periodo successivo alla notifica dei titoli.
Sul punto, valga premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Nel caso di specie, alcuna prescrizione è maturata siccome dalla data di notifica delle tre cartelle in esame (1.8.2022, 23.9.2022 e 23.1.2023) il preavviso di fermo impugnato è stato notificato entro il successivo quinquennio (in data 12.2.2024) con effetti interruttivi.
Con Per quanto concerne la cartella n. 03420230014925956001 emessa dall' di Cosenza, notificata il
14.9.2023, valga osservare quanto segue.
In base al consolidato e granitico orientamento della Suprema Corte di legittimità (sin dalle Sezione
Unite n. 190/92) in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni – attualmente venti- dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. nn. 15149/2005; 16997/06; 2819/06;
9180/2006; 5871/2007; 21793/2010; 14387/2012; 14496/2013; 22080/17; 26843/2018).
Inoltre, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata (cfr. Cass. n. 21793/2010).
Tanto premesso, parte opponente sin dal ricorso afferma la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 32/2020 siccome notificata nelle mani di , mentre alla data della notifica Parte_3
(22.9.2020) legale rappresentante della società era . Parte_2
Orbene, l'assunto si rivela del tutto infondato;
dalla visura camerale della società opponente si evince che è legale rappresentante della società opponente dal 9.5.2019, essendo Parte_2
subentrata a , legale rappresentante dal 9.11.2016. Parte_3
Orbene, l'illecito in contestazione – che ha riguardato la prestazione di lavoro “in nero” dal 1.1.2018 al
27.1.2018 proprio della lavoratrice , attuale legale rappresentante della società – è Parte_2
stato commesso da nella qualità – all'epoca di legale rappresentante della società. Parte_3
In tale qualità, è stato ritenuto responsabile delle violazioni di cui al verbale unico di Parte_3
accertamento, notificato il 19.3.2018, al predetto, quale autore della violazione. Pertanto, la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta correttamente nei suoi confronti (in data
22.9.2020) siccome autore dell'illecito amministrativo di cui al verbale unico di accertamento, non assumendo – all'evidenza – alcun rilievo che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del responsabile e della società quale obbligato in solido non fosse più legale Parte_3
rappresentante, essendo lo stesso l'autore dell'illecito amministrativo e permanendo tale responsabilità in capo alla persona fisica del trasgressore all'epoca delle violazioni, come per l'appunto Parte_3
nel caso di specie.
Va premesso, richiamandosi l'insegnamento della SC: a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della "solidarietà" (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della "riserva di legge" (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81 (cfr. Cass. n. 11954/2003).
Il sistema della legge 24 novembre 1981, n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del
"concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della
"solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 (fattispecie relativa ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzioni per infrazioni alle norme sul collocamento commesse dal responsabile di società in nome collettivo, emessa nei confronti del socio a titolo di responsabilità solidale con l'autore dell'illecito - e non della società, in forza dell'art. 2291 cod. civ. -, laddove l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - ha precisato la S. C. con sentenza n. 12321/2004, nell'affermare il principio che precede - prevede unicamente la responsabilità dell'autore della violazione e, in solido con esso a titolo di responsabilità patrimoniale, quella della persona giuridica o dell'ente o dell'imprenditore).
Dal principio di personalità della responsabilità discende che, per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, la morte dell'autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l'inefficacia dell'ordinanza ingiuntiva e l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata;
la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione (la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.: cfr. nn.
27650/18, 6737/16, 22199/10 e 5880/07).
Il terzo comma della legge n. 689/1981 all'art. 6 disciplina la solidarietà nelle violazioni amministrative e stabilisce che "Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta". E' stato precisato che in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177 del 11/01/1999 Rv. 522143; conf. n. 30766/2018).
Pertanto, è stato chiamato a rispondere della violazione commessa quale autore Parte_3 dell'illecito amministrativo ed essendo le sanzioni amministrative improntate al principio di personalità
(estinguendosi solo per effetto della morte del trasgressore) e, pertanto, correttamente la notifica è stata effettuata nei suoi confronti.
Orbene, stante quanto sopra, parte ricorrente del tutto inammissibilmente, pur avendo ricevuto la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione, oppone in questa sede la cartella di pagamento – ritualmente notificata in data 14.9.2023- eccependo – inammissibilmente – la prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/81 decorrente dalla data di accertamento dell'illecito ma si tratta di doglianza inammissibile per come rilevato, stante la notifica tanto dell'ordinanza ingiunzione quanto della cartella di pagamento.
La cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria avrebbe potuto essere opposta in questa sede solo ove la parte ricorrente avesse dedotto l'omessa o irregolare notifica dell'ordinanza ingiunzione e tanto al fine di recuperare il mezzo di tutela non potuto esercitare in precedenza proprio in conseguenza dell'omessa notifica della stessa. Peraltro, anche ove così fosse stato, l'opposizione si sarebbe rivelata del pari inammissibile atteso che il giudizio di opposizione ex art. 6 cit. avverso la cartella esattoriale quale primo atto con il quale la parte ricorrente è venuta a conoscenza della sanzione, deve essere proposta nel termine di 30 giorni mentre nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione soltanto il 4.3.2024 a fronte della notifica della cartella di pagamento in data 14.9.2023.
Detto altrimenti, stante la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione (per le ragioni sopra esposte), parte ricorrente non ha diritto alcuno a “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (opposizione ex art. 22 legge n. 689/81; art. 6 d.lgs. n. 150/2011).
L'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella si rivela, pur ammissibile (trattandosi di fatto estintivo successivo alla notifica del titolo) infondata.
Invero, dalla notifica della cartella in data 14.9.2023, il termine quinquennale ex art. 28 della legge n.
689/81 è stato interrotto tempestivamente con la notifica dell'opposto preavviso di fermo in data
12.02.2024.
Infine, parte opponente sostiene l'illegittimità della misura in ragione della strumentalità del moto ciclo sul quale è preannunciata l'iscrizione del fermo.
Sul punto, si osserva che se pure l'art. 86 comma 2 del D.P.R. n. 602/73, per come modificato dal DL
69/2013 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013) prevede che il debitore nei 30 giorni successivi alla notifica del preavviso di fermo possa comunicare all'agente della riscossione che il bene è strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o della professione (e nel caso di specie risulta in data 23.2.2024 tale comunicazione da parte della ricorrente al fine di impedire l'iscrizione del fermo); ciò posto, ritiene il giudice che tale strumentalità non sia comprovata siccome – premesso che la società risulta da visura esercitare attività di bar senza cucina con laboratorio di gastronomia fredda senza neppure avere un lavoratore dipendente negli anni 2021/2022/2023 – la dedotta “prevalente attività di consegna a domicilio” per la quale sarebbe indispensabile il motociclo non risulta in alcun modo provata, non risultando nell'oggetto sociale della società che, peraltro, non risulta neppure avere un dipendente.
Pertanto, la dedotta strumentalità è soltanto affermata e priva di qualsivoglia supporto probatorio che sarebbe stato onere della ricorrente offrire.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuno in € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti