Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2473 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Marco Lo Giudice e Serino Luigi presso cui el.te do presso i loro Parte_1 indirizzi digitali
Appellante
E
del merito rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui el.te dom.to in Controparte_1
Napoli alla via Diaz 11
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 14.9.2024 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Avellino n. 294 del 14.3.2024 che aveva rigettato la sua richiesta di risarcimento del danno per essere stata assunta circa un anno dopo rispetto alla data di legittima assunzione.
Con due motivi di appello ma tra loro integrati, l'appellante deduceva che la sentenza era errata nella parte in cui non aveva valutato che c'erano tutte le condizioni per risarcire il danno. Aveva fatto domanda di assunzione nel settembre del 2001 , l'allora Provveditorato l'aveva esclusa dalla graduatoria illegittimamente come avevano poi stabilito sia il Tar che il Consiglio di Stato .
Successivamente dopo la sentenza del Tar in data 7.3.2002 veniva assunta con decorrenza giuridica dall'1
.
9.2002. Se il convenuto attraverso le sue articolazioni provinciali avesse ben operato , l'appellante CP_1 non avrebbe perso le retribuzioni da settembre 2001 al marzo 2002 di cui chiedeva il risarcimento.
Si costituiva il ed eccepiva la prescrizione del diritto nonché l'infondatezza dell'appello e chiedeva CP_1 la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato e nei limiti di cui in motivazione va accolto. In primo luogo va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal sotto due profili. Il primo che la lettera di interruzione non CP_1 sarebbe mai arrivata.
In realtà l'appellante ha provato di aver inviato la lettera di interruzione e la stessa è stata consegnata via Pec all'indirizzo del Ministero. Era il a dover provare che la Pec non era mai arrivata anche perché per CP_1 questo tipo di comunicazione non è necessario il formato elm. Vi era una presunzione di conoscenza .
Circa il difetto di mandato, la Corte osserva che la lettera di interruzione della prescrizione non ha bisogno di un mandato scritto ma è sufficiente che il procuratore faccia riferimento ad un mandato da parte dell'assistito e il riferimento alla causa in corso come è avvenuto nel caso di specie.
L'avv. aveva dichiarato di agire a nome e per conto dell'attuale appellante e con riferimento alla Per_1 presente causa . La lettera quindi è pienamente valida e altrettanto validamente ha interrotto la prescrizione che iniziava a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato nel 2007 e non al momento della sentenza Tar poi appellata dallo stesso ex art. 2945/2 cc. Il risarcimento richiesto è CP_1 di natura contrattuale e quindi il diritto si prescriveva in dieci anni poiché la lettera interruttiva è del 2016.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato poiché l'appellante ha provato, seppur per presunzioni, che l'aver attribuito la riserva “N” per invalidità civile e la preferenza “S” sempre per invalidità civile con la rideterminazione della graduatoria ha comportato l'assunzione a distanza di pochi mesi dalla sentenza del
Tar che aveva annullato gli atti del Provveditorato che non avevano riconosciuto le predette attribuzioni .
Inoltre se l'assunzione non fosse avvenuta a seguito della sentenza del Tar sarebbe dovuta avvenire comunque nel settembre 2001 dato che l'appellante non aveva avuto alcuna riserva e alcun riconoscimento di invalidità civile da parte del Provveditorato nel momento dell'assunzione .
In altri termini nel settembre del 2001 il mancato riconoscimento dell'invalidità civile aveva comportato l'esclusione dalla graduatoria , nel marzo del 2002 dopo la sentenza del Tar invece l'appellante veniva direttamente assunta. Logicamente non si può non ritenere che ciò sia avvenuto a seguito del riconoscimento giudiziario della sua invalidità che se presa in considerazione a settembre avrebbe determinato l'inclusione dell'appellante nella graduatoria e la sua assunzione.
Quindi oltre all'illegittimità della condotta del Ministero vi è anche il danno conseguente al mancato guadagno delle retribuzione per il periodo che va dal settembre 2001 al marzo 2002.
Tuttavia la misura del risarcimento non potrà essere pari a tutte le retribuzioni pese poiché l'appellante non ha prestato la sua attività lavorativa. In via equitativa sarà pari al 30 % netto della retribuzione persa e quindi pari a euro 3194,00 oltre interessi dalla data dell'1.9.2011 al soddisfo . Le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate per due terzi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo dato il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie parzialmente la domanda e in riforma della sentenza di primo grado condanna il CP_1 appellato al pagamento della somma di euro 3194,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi dall'1.9.2011 al soddisfo;
B) Compensa per due terzi le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna il al pagamento del CP_1 restante terzo che liquida in euro 850,00 per il primo grado e 1000,00 per il secondo grado oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione .
Napoli 28.1.2025
Il Presidente rel