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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 487 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DELL'11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 487/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, cf, , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCIACCA GIUSEPPE
- ricorrente -
e
(C.F. Controparte_1
) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.2.2025 la ricorrente in epigrafe ha premesso che, a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro con la società “MSC MALTA
SEA FARERS” in data 04/04/2024, ha presentato domanda di NASPI e che l' con CP_1
nota del 06/06/2024 ha rigettato la detta richiesta per mancanza delle settimane contributive e/o la prevalenza richiesta per la concessione della prestazione.
L' costituendosi in giudizio, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto CP_1
variamente argomentando. Istruita con la documentazione prodotta dalle parti la causa è stata decisa, a seguito di trattazione dell'udienza dell'11.6.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta pacifico e documentato in atti che la ricorrente ha svolto attività lavorativa con mansioni di “Casinò dealer” dalla compagnia di navigazione “MSC MALTA SEA
FARERS” a bordo di nave da crociera “MSC Seaview”, per 40 ore settimanali con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di mesi sei e che il rapporto di lavoro è cessato per circostanze non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
La Naspi assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l.28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con
“la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Nel caso concreto la ricorrente ha svolto lavoro marittimo all'estero, presso uno
Stato Comunitario, qual è appunto Malta.
Trova applicazione, quindi, la regolamentazione comunitaria di cui all'art. 65 del
Regolamento CE n. 883/2004, come modificato dal Regolamento UE n. 465/2012, che al comma 2 prevede che “ La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello
Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. (….). Il comma
5 dello stesso articolo prevede che Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto
a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza”.
Il Regolamento sopra richiamato ha individuato la competenza prioritaria e non derogabile dello Stato di residenza in materia di misure di contrasto alla disoccupazione e solo in via facoltativa, senza il venir meno della competenza dello Stato di residenza, si consente che il lavoratore si ponga “a disposizione” degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione. Con circolare n. 105 del 2015, l'ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012.
Ha precisato che “L'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall'istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato. I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza (….).
Le Strutture territoriali, ricevuta la domanda di prestazione, dovranno: a) accertare che si tratti di persona residente in Italia;
infatti, il fattore determinante ai fini dell'applicazione dell'articolo in esame è che la residenza degli interessati nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, si collochi in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti.
In proposito, si ritiene utile ribadire che, in base alla definizione di cui all'articolo 1 lettera j) del regolamento (CE) n. 883/2004, il termine “residenza” indica il luogo in cui la persona risiede abitualmente. L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la residenza laddove, tra le istituzioni di due o più Stati membri, insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare n. 82 del 2010). b) verificare che si tratti di persona che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 65. Al riguardo si rammenta che l'articolo 65 del regolamento (CE)
n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri.
Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del regolamento (CE) n.
883/2004, “lavoratore frontaliero” è “qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana”.
Ai sensi e per l'applicazione del citato articolo 65 si considerano lavoratori diversi dai frontalieri coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è esercitata
l'attività subordinata o autonoma. La Commissione amministrativa, con la Decisione U2 del 12 giugno
2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010), ha individuato una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l'articolo 65.5:a) i marittimi, cioè persone che esercitano un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base)”.
In sostanza, sulla base della normativa comunitaria di riferimento, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione a coloro che nel corso della loro ultima attività lavorativa risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, spetta all'Istituzione dello Stato di residenza ed è a carico di detto Stato.
Inoltre, i requisiti per il riconoscimento del diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazione di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.
Ritornando al caso concreto, non vi sono dubbi o contestazioni sul fatto che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro comunitario MSC MALTA SEA FARERS, Malta dal 27.9.2023 al 28.3.2024 e che il rapporto di lavoro è cessato per circostanze indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Occorre a questo punto verificare se la ricorrente possiede i requisiti per ottenere la Naspi, come prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.
Dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che la ricorrente al momento della domanda amministrativa del 4.4.2024 era in possesso di tutti requisiti per il riconoscimento della prestazione: stato di disoccupazione involontario dal 28.3.2024; oltre 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione, come risulta dall'estratto contributivo in atti;
più di 30 giorni di lavoro effettivo.
Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di alla percezione della indennità di disoccupazione NASpi dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
4.4.2024 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa CP_1
prestazione dalla domanda amministrativa oltre interessi legali;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Marsala il 13.06.2025
Il Giudice Monica D'Angelo