Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2005, n. 15149
CASS
Sentenza 18 luglio 2005

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In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per Cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi - rispettivamente, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e del combinato disposto degli artt. 111 Cost. e 618, ultimo comma, cod. proc. civ. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello. (Nella specie, relativa ad opposizione avverso avviso di mora - emesso in riferimento a sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazione del codice della strada - con la quale era stata dedotta l'avvenuta prescrizione, dopo l'irrogazione della sanzione, della pretesa sanzionatoria e quindi l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo, la S.C. ha ritenuto competente il giudice di pace ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., a conoscere della impugnazione e dichiarato,quindi, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la relativa decisione, essendo previsto in materia di opposizione all'esecuzione il rimedio dell'appello).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2005, n. 15149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15149
Data del deposito : 18 luglio 2005

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