Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
In caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima.
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- 1. Sanzioni amministrative, società di persone, illecito, soci amministratori, automatica imputazione, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 febbraio 2019
- 2. Illecito amministrativo contestato a Snc: responsabile solo la persona fisicaAccesso limitatoLeonardo Serra · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI DE, OS IO, SPIG SpA, COFIMCO Srl, questi ultimi due rispettivamente in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato FRANCO GALLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO ROSSI, giusta deleghe a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEL TESORO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 08905/95 proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TI DE, OS IO, SPIG SpA, COFIMCO Srl, questi ultimi due nei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato FRANCO GALLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO ROSSI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5320/94 della Pretura di MILANO, depositata il 22/12/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Rossi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con nota del 27 luglio 1982, il Ministero federale delle Finanze di Bonn, in forza della Convenzione italo-tedesca sull'assistenza amministrativa e giuridica in materia tributaria, segnalò all'omologo dicastero italiano che, in relazione ad alcune forniture di impianti industriali - venduti da due Società tedesche, la EX e la HE EN ad una Società polacca, la EX OP - le Società italiane FI S.a.s. ( ora FI S.r.l. ) e SP S.r.l. ( ora SP S.p.a. ) avevano percepito dalla Società tedesche provvigioni di intermediazione, accreditate su conti tenuti presso banche svizzere;
e che, in particolare, fra il dicembre 1975 ed il maggio 1977 risultavano accreditati su detti conti D.M. 728.388, 86. La nota precisava, altresì, che la Società EX aveva riferito che, senza l'intervento delle due Società italiane, la vendita dei predetti impianti industriali non avrebbe certamente avuto buon esito.
Al termine di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, risultò che la Società HE EN e la Società FI avevano concluso un contratto di rappresentanza per l'Italia dei prodotti della Società tedesca, valido dal 1 aprile 1976 al 31 dicembre 1977. Sulla base di tali accertamenti, DE AT - nella sua qualità di socia accomandataria della FI e di presidente del c.d.a. della SP - ed il marito, NI MO - quale "organizzatore" delle due Società - furono imputati, in concorso fra loro, del delitto p. e p. dagli artt. 1 comma 2 e 2 della legge n.159 del 1976, per avere costituito fuori del territorio dello Stato, senza la prescritta autorizzazione, illecite disponibilità valutarie a favore delle predette Società.
Con sentenza n.1134 del 15 novembre 1988, il Tribunale di Milano dichiarò non doversi precedere in ordine ai predetti reati a seguito della loro "depenalizzazione", operata dalla legge n.455 del 1988, e dispose la trasmissione degli atti all'Ufficio Italiano dei Cambi per l'eventuale perseguimento di illeciti amministrativi.
1.2 Il Ministro del Tesoro, con decreto n.103905 del 18 luglio 1990 - ritenuto che la AT ed il MO dovevano considerarsi responsabili della violazione delle richiamate disposizioni della legge n.159 del 1976, "per avere illecitamente costituito all'estero disponibilità in valuta, corrisposte a titolo di provvigioni, per un ammontare complessivo di D.M.
728.388, 86, pari al controvalore di £.245.057.550" - determinò, a carico dei predetti e delle Società, quali obbligate in solido, la sanzione pecuniaria amministrativa di £.245.057.550. 1.3 Avverso tale decreto proposero opposizione, dinanzi al ET di Milano, la AT, il MO, la SP S.p.a. e la FI S.r.l., deducendo, in particolare e fra l'altro, l'insussistenza delle violazioni e la completa estraneità ad esse della AT, e chiedendo, conseguentemente, l'annullamento del decreto opposto, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata. In via istruttoria, gli opponenti chiesero di provare testimonialmente che la AT non si era mai recata presso la sede delle Società, se non occasionalmente, per il tempo necessario alla partecipazione alle periodiche assemblee e che la stessa non si era mai occupata dei singoli affari trattati dalle Società medesime, ed inoltre che nessuna somma era stata versata alla FI e alla SP. Costituitasi, l'Amministrazione del Tesoro instò per il rigetto dell'opposizione.
Il ET adito, con sentenza n.5320 del 22 dicembre 1994, in parziale accoglimento dell'opposizione, ridusse la sanzione irrogata a £.147.034.530, confermando per il resto il decreto opposto. In particolare, il ET ha fondato la decisione sulle seguenti argomentazioni: A)- Sul piano della ricostruzione dei fatti, il Giudicante ha accertato che: A1)- "....due società tedesche, la EXe....e la HE EN avevano versato - in relazione ad un contratto di fornitura di macchinari ad una società polacca, la EX OP.... - D.M. 728.388,86. a titolo di provvigioni alla SP ed alla FI, su conti correnti cifrati da queste intrattenute presso banche svizzere";
A2) - "....era stato concluso un contratto di rappresentanza per l'Italia valido dall'1.4.76 al 31.12.77 fra la FI e la EN, mentre non vennero trovati altri documenti attestanti rapporti commerciali fra quest'ultima e le società opponenti";
A3)- "Iniziato procedimento penale, MO NI si presentava spontaneamente al PM e nell'occasione dichiarava di essere lui ad occuparsi della gestione delle società...., di avere accettato in tale sua veste la proposta del conoscente dr. Karl Warnecke, procuratore della EX...., di essere indicato nella contabilità delle società tedesche come beneficiario degli importi che queste dovevano versare agli intermediari polacchi, in quanto questi ultimi non potevano essere menzionati come percettori degli importi, mentre vi era necessità di annotare regolarmente le somme da versare nella contabilità delle debitrici"; B)- La sussistenza delle violazioni contestate è stata affermata in base e alle concorrenti considerazioni, secondo cui:
B1)- "Gli opponenti non contestano di essere stati intestatari, per il tramite delle società...., di conti correnti cifrati presso banche svizzere, ne' contestano che su detti conti siano transitate le somme di cui all'incolpazione....; B2)- "È evidente, pertanto, in considerazione delle informazioni contenute nella nota del Ministero DErale delle Finanze del 27.7.82 e delle stesse ammissioni degli opponenti, che deve ritenersi provato che nella disponibilità delle società FI e SP presso i conti cifrati da queste intrattenute fossero state accreditate le somme indicate nel decreto ministeriale"; B3)- "....in ogni caso lo stesso accreditamento sul conto vale a configurare la costituzione di disponibilità valutarie all'estero a favore delle dette società non essendo necessario a riguardo che la disponibilità degli importi perduri per un lasso di tempo rilevante...."; C)- L'affermata inammissibilità della prova per testimoni, dedotta dagli opponenti, per assolute genericità ed apoditticità, si fonda, in particolare, sui concorrenti rilievi: C1)- che "era a carico degli opponenti la prova che per avvenimenti del tutto particolari e straordinari e nonostante le contrastanti risultanze obiettive, essi non avessero mai ottenuto la disponibilità degli importi in contestazione"; C2)- che nelle deduzioni probatorie "non vengono mai indicati i nomi degli effettivi beneficiari delle provvigioni, e lo stesso MO nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al PM si è ben guardato dal dare queste informazioni, inoltre nei capitoli di prova, così come nelle dichiarazioni provenienti dalla EX....e dal dr.K.Wernecke....non viene indicato quale ruolo rivestissero e quali servizi avessero prestato gli intermediari polacchi, ne' chi avesse assicurato che le provvigioni erano effettivamente pervenute a cittadini del gruppo orientale, neppure poi si deduce con quali modalità tutto ciò sarebbe avvenuto"; C3)- che "gli opponenti non deducono alcuna circostanza al fine di giustificare il proprio comportamento, scarsamente plausibile, consistito nel prestarsi a compiere nell'interesse esclusivo della società tedesca attività all'epoca penalmente rilevanti per la legislazione italiana senza riceverne alcun tornaconto e per puro altruismo ...... comportamento ....... tanto meno comprensibile, proprio se si considera che dalla contabilità ufficiale delle società opponenti nessun affare risulta concluso in relazione al rapporto di rappresentanza all'epoca in corso con la EN"; D)- Per quanto riguarda la particolare posizione della AT, la affermata irrilevanza dei capitoli di prova per testimoni dedotta, e tendente a dimostrare la sostanziale estraneità della medesima alla gestione delle due Società di cui era amministratrice, è basata sulle concorrenti considerazioni, secondo cui: D1)- "il dovere che grava su un amministratore di una società di accertare che siano rispettate tutte le disposizioni di legge concernenti l'attività della società stessa comporta la responsabilità diretta dell'amministratore per le violazioni amministrative poste in essere dalla società, a meno che dimostri che nell'ambito di quest'ultima sussiste una specifica suddivisione di competenze, che comporta l'individuazione di altro soggetto come responsabile del settore di attività in questione e con conferimento di tutti i necessari poteri"; D2)- "Nessuna prova ha dedotto a riguardo l'opponente in relazione alla FI, non essendo certo sufficiente ad esimerla da responsabilità il suo disinteresse per la gestione sociale che si voleva poi provare con una mera prova testimoniale"; D3)- Per quanto riguarda la Società SP, ne' le procure conferite dalla AT nel corso del c.d.a. del 3 gennaio 1974, e nemmeno il mandato ad negotia del 7.11.75 sono idonei ad esimere l'opponente da responsabilità, in quanto- tenuto conto della analitica elencazione dei poteri conferiti nei due atti - in essi non può ritenersi compreso il potere di aprire un conto cifrato presso banche estere e di autorizzare accrediti sullo stesso, anche in considerazione dei risvolti penalistici di eventuali mandati di tal natura;
D4)- "....la SP, cui si riferiscono le procure in discussione, era all'epoca una società a responsabilità limitata e....gravava sull'amministratrice l'obbligo di evitare atti pregiudizievoli alla società, ai sensi dell'art.2392 c.c. richiamato dall'art. 2487 c.c."; D5)- "Ad abundantiam va poi rilevato che....assume ben poca rilevanza un'eventuale esclusione di responsabilità della AT in relazione alla SP per effetto delle procure rilasciate a terzi, rimanendo quest'ultima comunque responsabile per la gestione della FI"; E)- Per quanto attiene alla commisurazione della sanzione, il Giudicante - premesso che, alla specie, è applicabile l'art. 22 d.P.R. n.148 del 1988; e che, in parte qua, il decreto opposto appare viziato da carenza di motivazione circa i criteri applicati per la determinazione della sanzione ed i motivi che hanno portato alla sua applicazione nella misura massima - ha ritenuto equo ridurla, ai sensi dell'art. 11 della legge n.689 del 1981, al 60% del valore della valuta oggetto della violazione.
1.4 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione DE AT, NI MO, la SP S.p.a. e la FI S.r.l., deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste, con controricorso, il Ministro del Tesoro, il quale ha anche spiegato ricorso incidentale, articolato in un motivo, cui resistono, con controricorso illustrato con la predetta memoria, i ricorrenti principali.
All'esito dell'odierna discussione, il difensore dei ricorrenti ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 I ricorsi principale ( n.7436 del 1995 ) ed incidentale ( n.8905 del 1995 ), in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ex art. 335 cod.proc.civ.
2.2 Con il primo motivo ( con cui deducono "violazione degli artt. 4 ex d.l. 6 giugno 1956 n.476 nonché degli artt. 2710, 2721 c.c., 244 e 245 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.3, 4 e 5 stesso codice" ), i ricorrenti principali contestano l'affermazione pretorile, secondo cui la prova dell'illecito sarebbe stata raggiunta, sostenendo, in contrario, che: a)- la decisione non terrebbe presente che un conto "cifrato" non è intestato ad alcun nome e non crea, perciò, alcuna disponibilità dell'importo versato sul conto stesso;
b)- nella specie, risulterebbe soltanto che nella contabilità delle società tedesche, che hanno provveduto agli accreditamenti, la FI e la SP sono indicate come destinatarie degli stessi;
la qual circostanza costituirebbe nulla più che un indizio, e non certo la prova dell'effettivo potere di disposizione degli importi accreditati da parte degli opponenti;
c)- la prova testimoniale dedotta sarebbe stata proprio diretta a far confermare da chi era in grado di farlo - avendolo già dichiarato - chi erano gli effettivi destinatari del conto;
d)- non essendo titolari dei conti "cifrati", e non conoscendo ne' i nomi, ne' i ruoli dei destinatari effettivi degli accreditamenti, la prova testimoniale dedotta non avrebbe potuto essere formulata in modo più specifico;
e) - nella nota informativa del Ministero delle Finanze di Bonn "si dice soltanto che nella contabilità delle società tedesche esistono versamenti, su conti svizzeri cifrati, a favore di società italiane per attività di intermediazione, che le società tedesche dichiarano che le società italiane hanno svolto a loro favore, e non che detto ministero ha accertato che effettivamente le società italiane hanno svolto attività di intermediazione per conto delle società tedesche" ( cfr. Ricorso, pag. 10 ); f)- "L'indicazione delle società italiane come destinatarie degli accrediti è stata opera delle società tedesche. Le società italiane hanno acconsentito solo nella speranza di poter operare in Italia ed in altro mercato, senza neanche lontanamente immaginare - non avendo creato alcuna disponibilità all'estero a loro favore - che da tale compiacente comportamento potessero loro derivare tutte le conseguenze di cui al presente processo e già in quello penale" ( cfr. Ricorso, pag. 11 ). Con il secondo motivo ( con cui deducono "violazione degli artt.2487 c.c., 4 d.l. 6 giugno 1956 n.476; 2709, 2710, 2771 c.c. e 244 e 245 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3, 4 e 5 stesso codice" ), i ricorrenti medesimi criticano la decisione impugnata, sostenendo che anche l'affermazione di responsabilità della AT si fonderebbe sull'errore "di aver dato per accertato che le società avessero acceso conti intestati alle società rappresentate dalla AT presso banche svizzere, mentre agli atti tale prova non esiste assolutamente" ( cfr. Ricorso, pag. 13).
Con il terzo motivo ( con cui deducono: "Violazione dell'art. 2055 c.c. in relazione all'art. 360 n.
3 - Contraddittorietà di motivazione - art. 360 n.5 c.p.c." ), i ricorrenti principali rilevano "la palese contraddizione in cui cade il ET nel ritenere che la S.ra AT debba rispondere in via solidale anche per i fatti della SP, che la stessa decisione riconosce non esserle addebitabili stante l'attribuzione di deleghe a terzi" (cfr. Ricorso, pagg. 13-14 ).
2.3 Con l'unico motivo del ricorso incidentale ( con cui deduce "violazione dell'art. 23 2 comma DPR 31.3.1988 n.148 e dell'art. 2 RDL 5.12.1938 n.1928, in relazione art. 360 1 comma n.3 cod.proc.civ." ), l'Amministrazione del Tesoro censura la decisione impugnata, sostenendo che la sanzione applicabile nella specie sarebbe, non già quella prevista dall'art. 22 d.P.R. n.148 del 1988, bensì quella prevista dall'art. 2 R.d.l. n.1928 del 1938, secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del d.P.R. del 1988; sicché, la sanzione in concreto irrogata lo sarebbe stata nella misura minima.
2.4 Il ricorso principale è infondato.
Il suo primo motivo è inammissibile. Infatti, dall'attenta analisi delle critiche argomentate dai ricorrenti nei confronti della sentenza impugnata, risulta chiaramente che le stesse tendono a contestare, per un verso, la valutazione delle prove, poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità degli opponenti, operata dal ET di Milano, e, per l'altro, la dichiarazione di inammissibilità e/o di irrilevanza della prova per testimoni dagli stessi dedotta ed articolata. Ma ambedue le serie di critiche appaiono inammissibili in questa sede, in quanto la motivazione della decisione, relativa al giudizio di fatto, è sufficiente, univoca ed esente da errori logici e giuridici.
Per quanto attiene alla valutazione delle prove, non è, innanzitutto, esatto il rilievo dei ricorrenti, secondo cui il ET avrebbe fondato il proprio convincimento sull'unico "indizio" rappresentato dalla unilaterale contabilizzazione, da parte delle predette Società tedesche nei loro documenti, degli accreditamenti de quibus a favore della FI e della SP:
infatti - come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza (cfr., supra, n.1.3, lett. A1-A3 ) - l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti medesimi per illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero si fonda su tre diversi e concorrenti elementi probatori, e cioè, la nota ministeriale tedesca del 1982 ( cfr., supra, n.1.1 ); il rapporto di rappresentanza EN - FI (cfr., supra, nn.
1.1 e 1.3, lett. A2); e le dichiarazioni rese dal MO al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel corso del procedimento penale. Ciò posto, è sufficiente leggere le parti di motivazione della sentenza impugnata ( dianzi testualmente riprodotte, sub n.1.3, lett. B e C ) - dedicate specificamente alla valutazione delle prove documentali acquisite ed alla critica della prova per testimoni dedotta dagli attuali ricorrenti - per rilevare che la predetta affermazione di responsabilità si basa proprio sulla considerazione congiunta sia dei tre richiamati elementi probatori, sia delle osservazioni critiche relative alle omissioni riscontrate nella formulazione dei capitoli di prova, sia della non plausibilità della tesi difensiva ad essi sottesa ( cfr., supra, nn. 1.3, lett. C3 e 2.1, lett. f). Per quanto riguarda la dichiarata inammissibilità della prova per testimoni, per genericità della formulazione delle deduzioni relative, la censura proposta appare per più aspetti inammissibile:
sia perché - non avendo i ricorrenti testualmente riprodotto l'originaria formulazione della prova medesima - si rende impossibile valutarne il carattere "decisivo" ai fini del sindacato della motivazione relativa al diniego della sua ammissione;
sia perché, il ET di Milano, con ampia e corretta motivazione, dà compiutamente conto della affermata "non specificità" dei fatti dedotti ( cfr., supra, n.1.3, lett.C2 ), tenuto conto dell'onere della prova gravante sui ricorrenti medesimi;
sia, comunque, perché la censura medesima si fonda tutta sul presupposto che il Giudice a quo sarebbe giunto alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti stessi sulla base del surrichiamato "unico indizio", presupposto, questo, palesemente erroneo, come già dianzi sottolineato.
2.5 Il secondo e terzo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione, in quanto relativi alla sola posizione della ricorrente DE AT - sono infondati.
Valgono, innanzitutto - relativamente a parte del secondo motivo - le ragioni di inammissibilità dianzi argomentate relativamente al primo motivo. In secondo luogo, come sarà più ampiamente motivato in relazione all'esame del ricorso incidentale, alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d.P.R. 29 settembre 1987 n.454, il quale - richiamando, nel suo art. 23 comma 1 ultima proposizione, a proposito dei criteri di determinazione delle sanzioni, gli artt.
2-9 comma 1 della legge generale sull'illecito amministrativo n.689 del 1981 - rinvia anche, ovviamente, ad uno dei principi espressi dall'art. 6 comma 3, secondo cui, in caso di violazione amministrativa riferibile ad una società, avente o non personalità giuridica, la sanzione dev'essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto ( rappresentante o dipendente, in senso lato, dell'impresa, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze ), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima ( cfr., ad es., Cass. n. 5212 del 1989 ). Ribadita la pacifica circostanza ( cfr., supra, n.1.1 ) secondo cui, all'epoca della commissione dell'illecito in questione, la AT era socia accomandataria della FI e presidente del c.d.a. della SP, il fondamento della responsabilità della ricorrente risulta chiaramente riferito dal Giudice a quo - il quale ha correttamente richiamato l'art. 2392 cod.civ. ( ma v. anche art. 2260 comma 2 ) - alla omissione dell'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione della società in relazione all'adempimento dei doveri imposti dalle leggi. Del resto, non può non rilevarsi una continuità fra la vigente e la precedente disciplina, contenuta nel R.d.l. 5 dicembre 1938 n.1928 ( Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie), convertito nella legge 2 giugno 1939 n.739, il quale, all'art. 4 comma 2, prevedeva specificamente che, quando il fatto che costituisce violazione delle norme in materia valutaria sia stato commesso nell'interesse di società commerciali, la società era tenuta al "pagamento della pena pecuniaria in solido con il presidente, gli amministratori, i sindaci, i funzionari e gli impiegati, i quali, con la loro azione od omissione, abbiano concorso nella violazione, o ne abbiano agevolato il compimento, o ne abbiano ostacolato l'accertamento" ( cfr., ad es., l'art. 22 comma 5 del d.P.R. n.148 del 1988 ). E questa Corte, nelle non numerose occasioni nelle quali ha affrontato l'interpretazione della disposizione del 1938 ( cfr. sentt.nn. 2266 del 1966, 21 del 1970, 602 del 1981 a s.u., 4995 del 1991 ), ha, però, costantemente affermato che la disposizione medesima prevede la responsabilità solidale della società e dell'amministratore, non solo quando questi abbia concorso direttamente nella violazione con la sua azione cosciente e volontaria, ma anche quando il suo comportamento si sia estrinsecato in una mera omissione - che abbia agevolato il compimento dell'illecito valutario - costituita dall'inosservanza dell'obbligo positivo di partecipare alla vita amministrativa della società con una costante vigilanza della sua attività; e che, a tal fine, è irrilevante la circostanza dell'esistenza di altri organi, cui sia congiuntamente affidato il potere di amministrazione, perché, pure in questo caso, la relativa responsabilità deriva dal non aver provocato il congiunto esercizio del potere di vigilanza (culpa in vigilando).
Alla luce di tali considerazioni, la motivazione della sentenza impugnata ( cfr., supra, n.1.3, lett.D ) appare, non soltanto ampia ed univoca, ma anche pienamente conforme ai richiamati principi.
3. Anche il ricorso incidentale, proposto dal Ministro del Tesoro, non è meritevole di accoglimento, in quanto alla fattispecie è applicabile il combinato disposto, risultante dagli artt.2 comma 2 secondo periodo della legge 21 ottobre 1988 n.455 ( Depenalizzazione degli illeciti valutari ) e 22 comma 1 lett.D) del d.P.R. 29 settembre 1987 n.454 ( Disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986 n.599), trasfuso poi, quasi testualmente, nell'art. 22 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria ).
Trattandosi, infatti, nel caso di specie, di fatto costituente reato ( p. e p. dagli artt. 1 comma 2 e 2 d.l. 4 marzo 1976 n.31, conv., con mod., nella legge 30 aprile 1976 n.159 ), commesso prima dell'entrata in vigore della legge n.455 del 1988 ( 13 novembre 1988: cfr. art.2 ), la fonte esclusiva di disciplina del rapporto è costituita, appunto, dall'art.1 comma 2 secondo periodo di questa legge, secondo cui "a tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore".
Dal momento che la violazione de qua è costituita, pacificamente (cfr., supra, n.1.2 ), dall'illecita costituzione all'estero di disponibilità in valuta, corrisposte a titolo di provvigione, per un ammontare complessivo pari a D.M.728.388,86, pari al controvalore di £.245.057.550; che tale delitto non è stato depenalizzato dall'art.2 della legge 26 settembre 1986 n.599 ( Revisione della legislazione valutaria ), entrata in vigore il 1 ottobre 1986 ( cfr. art.11 ), in quanto il valore dei beni che ne costituiscono l'oggetto supera i 100 milioni di lire;
e che la legge n.455 del 1988 ha trasformato in illeciti amministrativi tutte le violazioni previste come reato dal d.l. n.31 del 1976 e successive modificazioni ( "Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste come reato dal decreto-legge 4 marzo 1976 n.31....": art.1 comma 1), si tratta di accertare a quale fonte sanzionatoria rinvii la predetta disposizione transitoria di collegamento: se, in particolare, all'art. 2 del succitato ( cfr., supra, n.2.5 ) R.d.l. n.1928 del 1938, "vigente" al momento della commissione dell'illecito in questione - il quale, tra l'altro prescriveva che, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, il ministro per gli scambi e per le valute aveva facoltà di infliggere ai trasgressori delle norme in materia valutaria, con proprio decreto, pene pecuniarie, in misura non superiore ad un quintuplo delle divise, dei titoli delle merci o delle altre cose che costituiscono l'oggetto della violazione -; ovvero al d.P.R. n.454 del 1987 cit., il quale era "vigente" ( dal 1 ottobre 1988 per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie: cfr., art. 32 comma 1) al momento dell'entrata in vigore della legge n.455 del 1988 ( 13 novembre 1988; il t.u. n.148 del 1988 è entrato in vigore, successivamente, il 1 gennaio 1989 ).
Nel secondo senso dell'alternativa milita - come già ritenuto da questa Corte nell'unico precedente specifico, costituito dalla sent. n. 6965 del 1995, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal Collegio - la decisiva considerazione, secondo cui, nel momento della commissione dell'illecito de quo ( 1975-1977: cfr., supra, n. 1.1 ), non era previsto dall'ordinamento ( "dalle norme valutarie vigenti" ) il corrispondente "illecito non costituente reato di pari valore", e cioè, l'illecita costituzione all'estero di disponibilità valutarie superiori ai 100 milioni di lire ); illecito amministrativo, questo, che è stato introdotto dall'art.6 comma 2 lett.A) del d.P.R. n.454 del 1987 ( mentre l'analogo illecito amministrativo, avente ad oggetto la costituzione di disponibilità valutarie non superiori a cento milioni di lire, era stato introdotto, come rilevato dianzi, dall'art. 2 della legge n.599 del 1986 ). Sicché, per la specie di illecito in questione,
l'espressione "norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore" non può che riferirsi a quelle disposizioni in vigore alla data del 13 novembre 1988, corrispondente all'inizio di efficacia della legge di depenalizzazione n.455 del 1988. Con l'ulteriore conseguenza che - siccome la violazione delle disposizioni di cui al citato art. 6 comma 2 d.P.R. n.454 del 1987 è sanzionata dal successivo art. 22
del decreto medesimo - è quest'ultima la disposizione applicabile al caso di specie, per quanto attiene alla determinazione della misura della sanzione, prefigurata dal legislatore come pena proporzionale al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione. Ciò posto, l'erroneo riferimento del ET di Milano all'art. 22 del d.P.R. n.148 del 1988 - in quanto, come già rilevato, non ancora vigente alla data di entrata in vigore della legge n.455 del 1988 - non rende illegittima la decisione, ma deve essere semplicemente "corretto", ai sensi dell'art. 384 comma 2 cod.proc.civ., nel riferimento all'art. 22 d.P.R. n.454 del 1987, perché l'art. 22 comma 1 lett. D), applicato concretamente nella specie ( cfr., supra, n.1.3, lett. E ) è sostanzialmente identico in ambedue le fonti normative.
4. Vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, per intero, fra le parti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 settembre 1998. Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 1999.