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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1367/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2953/2023 depositato il 05/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3666/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908126 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908124 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908125 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908123 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2, coeredi della De cuius Nominativo_1, hanno impugnato la sentenza n. 3666/2022 del 18/10/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Siracusa con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla loro dante causa contro gli Avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 – 2017 del Comune di Siracusa (cfr. sentenza di I grado in atti).
Hanno dedotto l'illegittimità - per i motivi che di seguito saranno esaminati - del provvedimento originariamente impugnato e l'erroneità della prima sentenza, hanno concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso introduttivo avverso gli Avvisi IMU 2014 - 2017 riferiti ad un terreno agricolo (Indirizzo_1) ritenendo che la scrittura privata del 17 gennaio 2005 con la quale, secondo la prospettazione della Ricorrente, la stessa aveva rinunciato al diritto di usufrutto, non era opponibile al Comune per difetto di data certa difettando la trascrizione nei pubblici registri immobiliari
(cfr. sentenza di I grado in atti).
La sentenza di primo grado è immune da vizi e va condivisa.
1.- Le appellanti, sono coeredi della De cuius Nominativo_1 per “rappresentazione” del padre rinunciante.
Hanno dedotto la opponibilità della scrittura privata del 2005 nonostante l'assenza di trascrizione.
L'Amministrazione finanziaria così come gli enti locali rientrano nel concetto civilistico di "terzo" ex articolo
2704 c.c..
2.- La scrittura privata del 17 gennaio 2005 non è stata trascritta nei pubblici registri immobiliari fino al 2019: ben quattordici anni dopo la sua stipulazione e, successivamente, al periodo oggetto di pretesa (cfr. documentazione in atti).
L'Ente impositore (Comune) ha documentato la sussistenza del presupposto impositivo attraverso la pubblicità immobiliare: nella fattispecie – come detto – nessuna trascrizione era stata eseguita (cfr. documentazione in atti).
3.-Pertanto, il Comune (correttamente) ha ritenuto il presupposto impositivo in ragione dei dati rilevati dai pubblici registri immobiliari: ovvero la titolarità del diritto di usufrutto in capo a Nominativo_1 per tutto il periodo oggetto di accertamento (cfr. Avviso di accertamento originariamente impugnato).
La De cuius in data 13 aprile 2006 risultava (ancora) titolare del diritto di usufrutto sui terreni oggetto di pretesa nè aveva dichiarato al Comune di Siracusa di non essere più il soggetto passivo dell'imposta. (cfr. ispezione ipotecaria in atti).
Il Comune ha discaricato le sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi (cfr. documentazione in atti).
4.- La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Parte appellante - Cassazione civile, Sez. V, Ord.
19/02/2025, n. 4329) non può ritenersi pertinente alla presente controversia considerata la sostanziale diversità delle questioni ivi sottese ed affrontate non sovrapponibili a quelle qui in esame.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella moltepicità e novità delle qustioni sottoposte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2953/2023 depositato il 05/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3666/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908126 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908124 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908125 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908123 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2, coeredi della De cuius Nominativo_1, hanno impugnato la sentenza n. 3666/2022 del 18/10/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Siracusa con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla loro dante causa contro gli Avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 – 2017 del Comune di Siracusa (cfr. sentenza di I grado in atti).
Hanno dedotto l'illegittimità - per i motivi che di seguito saranno esaminati - del provvedimento originariamente impugnato e l'erroneità della prima sentenza, hanno concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso introduttivo avverso gli Avvisi IMU 2014 - 2017 riferiti ad un terreno agricolo (Indirizzo_1) ritenendo che la scrittura privata del 17 gennaio 2005 con la quale, secondo la prospettazione della Ricorrente, la stessa aveva rinunciato al diritto di usufrutto, non era opponibile al Comune per difetto di data certa difettando la trascrizione nei pubblici registri immobiliari
(cfr. sentenza di I grado in atti).
La sentenza di primo grado è immune da vizi e va condivisa.
1.- Le appellanti, sono coeredi della De cuius Nominativo_1 per “rappresentazione” del padre rinunciante.
Hanno dedotto la opponibilità della scrittura privata del 2005 nonostante l'assenza di trascrizione.
L'Amministrazione finanziaria così come gli enti locali rientrano nel concetto civilistico di "terzo" ex articolo
2704 c.c..
2.- La scrittura privata del 17 gennaio 2005 non è stata trascritta nei pubblici registri immobiliari fino al 2019: ben quattordici anni dopo la sua stipulazione e, successivamente, al periodo oggetto di pretesa (cfr. documentazione in atti).
L'Ente impositore (Comune) ha documentato la sussistenza del presupposto impositivo attraverso la pubblicità immobiliare: nella fattispecie – come detto – nessuna trascrizione era stata eseguita (cfr. documentazione in atti).
3.-Pertanto, il Comune (correttamente) ha ritenuto il presupposto impositivo in ragione dei dati rilevati dai pubblici registri immobiliari: ovvero la titolarità del diritto di usufrutto in capo a Nominativo_1 per tutto il periodo oggetto di accertamento (cfr. Avviso di accertamento originariamente impugnato).
La De cuius in data 13 aprile 2006 risultava (ancora) titolare del diritto di usufrutto sui terreni oggetto di pretesa nè aveva dichiarato al Comune di Siracusa di non essere più il soggetto passivo dell'imposta. (cfr. ispezione ipotecaria in atti).
Il Comune ha discaricato le sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi (cfr. documentazione in atti).
4.- La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Parte appellante - Cassazione civile, Sez. V, Ord.
19/02/2025, n. 4329) non può ritenersi pertinente alla presente controversia considerata la sostanziale diversità delle questioni ivi sottese ed affrontate non sovrapponibili a quelle qui in esame.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella moltepicità e novità delle qustioni sottoposte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NA