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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6686/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006029230027298040 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 524/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26/09/2024 al Resistente_1 spa - Gamma Tributi srl, concessionario della riscossione delle entrate del Comune di Salerno, depositato il 25/10/2024 ed iscritto al n.6686/2024 del
RGR, il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione n.2024000602923002729804, notificata il 27/06/2024 per la somma complessiva di € 5.718,38 sulla scorta di solleciti di pagamento per TARI anni dal 2010 al 2014 ed un successivo preavviso di fermo, e precisamente:
1) Sollecito n. 46071 Tari 2010 notificato il 12.08.2015 (successivo preavviso di fermo n. 142954/2023 notificato l'01.03.2023);
2) liquidazione n. 4956 per Tari anno 2011 notificato il 16/10/2014 (successivo preavviso di fermo n.
142954/2023 notificato l'1/3/2023);
3) liquidazione n.11564 per Tari anno 2012 notificato il 16/10/2014 (successivo preavviso di fermo n.
142954/2023 notificato l'1/3/2023);
4) Sollecito n. 50884 per Tari anno 2013 notificato l'01/12/2015 (successivo preavviso di fermo n. 142954/2023 notificato l'1/3/2023);
5) Sollecito n. 67371 per Tari anno 2014 notificato l'01/12/2015 (successivo preavviso di fermo n.
142954/2023 notificato l'1/3/2023).
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti per omessa notifica degli atti presupposti e del successivo atto interruttivo;
2. carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituivano in giudizio congiuntamente Municipia spa per il R.T.I. ed il Comune di Salerno, che controdeducevano, eccependo la regolare pregressa notifica degli atti sottesi all'intimazione, documentando la successiva notifica dell'ingiunzione n. 48147 avvenuta nel 2022 e del preavviso di fermo n.142954 avvenuta nel 2023 a mani del destinatario, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata;
inoltre, rappresentavano che per consolidata giurisprudenza di legittimità il provvedimento redatto in conformità al modello ministeriale era correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti notificati, che in quanto conosciuti o conoscibili dal contribuente non necessitavano di allegazione all'atto impugnato.
Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente con attribuzione al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.
Ciò in quanto il concessionario della riscossione ha documentato la notifica di atti interruttivi, tra cui, da ultimo, quella del preavviso di fermo n. 142954, avvenuta l'01/03/2023: ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione. Parimenti infondata l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato: la Suprema Corte ha ormai statuito che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione dell'atto prodromico non pagato e precedentemente notificato, che non va allegato, essendo sufficiente indicarne gli estremi (ex multis: Cass. sent. 34416/2023, ord. n. 10692/2024, ord. 21066/2022).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE CHE LIQUIDA IN
EURO 500,00 OLTRE ONERI DI LEGGE SE DOVUTI, DA ATTRIBUIRE AL DIFENSORE
ANTISTATARIO.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6686/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006029230027298040 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 524/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26/09/2024 al Resistente_1 spa - Gamma Tributi srl, concessionario della riscossione delle entrate del Comune di Salerno, depositato il 25/10/2024 ed iscritto al n.6686/2024 del
RGR, il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione n.2024000602923002729804, notificata il 27/06/2024 per la somma complessiva di € 5.718,38 sulla scorta di solleciti di pagamento per TARI anni dal 2010 al 2014 ed un successivo preavviso di fermo, e precisamente:
1) Sollecito n. 46071 Tari 2010 notificato il 12.08.2015 (successivo preavviso di fermo n. 142954/2023 notificato l'01.03.2023);
2) liquidazione n. 4956 per Tari anno 2011 notificato il 16/10/2014 (successivo preavviso di fermo n.
142954/2023 notificato l'1/3/2023);
3) liquidazione n.11564 per Tari anno 2012 notificato il 16/10/2014 (successivo preavviso di fermo n.
142954/2023 notificato l'1/3/2023);
4) Sollecito n. 50884 per Tari anno 2013 notificato l'01/12/2015 (successivo preavviso di fermo n. 142954/2023 notificato l'1/3/2023);
5) Sollecito n. 67371 per Tari anno 2014 notificato l'01/12/2015 (successivo preavviso di fermo n.
142954/2023 notificato l'1/3/2023).
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti per omessa notifica degli atti presupposti e del successivo atto interruttivo;
2. carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituivano in giudizio congiuntamente Municipia spa per il R.T.I. ed il Comune di Salerno, che controdeducevano, eccependo la regolare pregressa notifica degli atti sottesi all'intimazione, documentando la successiva notifica dell'ingiunzione n. 48147 avvenuta nel 2022 e del preavviso di fermo n.142954 avvenuta nel 2023 a mani del destinatario, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata;
inoltre, rappresentavano che per consolidata giurisprudenza di legittimità il provvedimento redatto in conformità al modello ministeriale era correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti notificati, che in quanto conosciuti o conoscibili dal contribuente non necessitavano di allegazione all'atto impugnato.
Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente con attribuzione al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.
Ciò in quanto il concessionario della riscossione ha documentato la notifica di atti interruttivi, tra cui, da ultimo, quella del preavviso di fermo n. 142954, avvenuta l'01/03/2023: ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione. Parimenti infondata l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato: la Suprema Corte ha ormai statuito che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione dell'atto prodromico non pagato e precedentemente notificato, che non va allegato, essendo sufficiente indicarne gli estremi (ex multis: Cass. sent. 34416/2023, ord. n. 10692/2024, ord. 21066/2022).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE CHE LIQUIDA IN
EURO 500,00 OLTRE ONERI DI LEGGE SE DOVUTI, DA ATTRIBUIRE AL DIFENSORE
ANTISTATARIO.