Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2025, proposto da GI VI, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Missineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1375/2024, pubblicata in data 19/6/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, notificata il 14/8/2024 e passata in giudicato il 14/9/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa SI SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato e depositato in data 02.07.2025) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza il giudice ordinario ha statuito come segue in favore dell’odierna parte ricorrente:
“ 1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per l’importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; 2) rigetta il ricorso per la parte restante; 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite .”
La ricorrente ha evidenziato:
- l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero;
- il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione;
- l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta;
- la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza predetta, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Con specifico riferimento alle modalità della richiesta ottemperanza parte ricorrente ha chiesto l’emissione della carta del docente.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata, con mero foglio di stile.
3. Alla camera di consiglio del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Il ricorso va accolto.
Emerge, difatti, dalla documentazione allegata al ricorso che:
- la sentenza oggetto dell’invocata ottemperanza è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 17.02.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 17.02.2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Tanto rilevato, le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore di parte ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con caricamento dell’importo complessivo pari ad € 2.500,00.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere all’attivazione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo di € 2.500,00 in relazione agli anni scolastici suddetti entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
7. È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
8. Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle ulteriori somme richieste, il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente avente ad oggetto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, debba essere respinta, essendo tale misura non funzionale e utile, in considerazione della nomina di un Commissario ad acta, atteso che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza plenaria, "il mantenere l'astreinte, nonostante la nomina di un organo straordinario incaricato di adempiere, farebbe perdere alla stessa il carattere composito di stimolo e sanzione, lasciando inammissibilmente residuare solo quest'ultimo in una statuizione claudicante non più sussumibile nella nozione di astreinte" (T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 08/01/2025, n.14 che richiama Consiglio di Stato, Ad. plen., 9 maggio 2019 n. 7).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero intimato e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 150,00 per spese vive (contributo unificato) ed € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell’avvocato Michela Sauro per dichiarato anticipo;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
SI SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SA | PI SS |
IL SEGRETARIO