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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/08/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 19 novembre2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.222/2021 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Angela Parte_1
Pagliaro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E
, in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Aledino Di Donato, che la rappresenta e difende giusta procura in calce memoria difensiva di costituzione RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.; Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- Accerta che la ricorrente, , ha svolto, in via prevalente e Parte_1 continuativa, mansioni superiori corrispondenti rispettivamente al VI livello nel periodo dal 1.01.2014 al 6.03.2014, al VII livello nel periodo dal 7.03.2014 al 3.10.2018 ed all'VIII livello nel periodo dal 4.10.2018 al 14.06.2021 di cui al CCNL FedergasAcqua e, per l'effetto;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere, in favore della ricorrente, l'importo lordo di €.42.747,28 a titolo di differenze retributive, ivi compresa quota TFR, maturate in ragione dei superiori inquadramenti sopra descritti, oltre interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese de giudizio liquidate complessivamente in
€.5.553,00 per competenze generali, oltre al 15%, per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
[...]
n 60 giorni. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2021, la ricorrente, , in servizio a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze della inquadrata al IV livello CCNL Federgasacqua, con qualifica CP_1 di “Addetto recupero crediti”, dopo aver premesso che:
- sin dal 2014 svolge mansioni superiori, come formalizzate con nota della del 31.12.2013 prot. CP_1
1 8142, con cui veniva comunicato il nuovo Funzionigramma, con la specifica delle attività da svolgere: aggiornamento legislativo-normativo; primo supporto su materie giuridico-amministrative e relazione con eventuali patrocinatori legali;
assistenza alla gestione dei pacchetti assicurativi;
supporto all'ufficio acquisti per predisposizione degli atti e delle procedure di evidenza pubblica: acquisti gare e appalti;
predisposizione stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi secondo la normativa pubblicistica che disciplina l'esercizio dei servizi aziendali;
gestione dei conteziosi;
gestione delle procedure della commissione di conciliazione previste dal regolamento della stessa;
responsabile della trasparenza;
già responsabile della prevenzione della corruzione con verbale del CDA n.19 del CP_1
23.09.2013;
- con comunicazione prot. n.1447 del 06.03.2014, venivano assegnate alla ricorrente le seguenti deleghe: “FIRMA: le comunicazioni relative al recupero crediti oltre l'emissione corrente;
le comunicazioni relative al funzionamento della commissione conciliazione dei contenziosi;
le comunicazioni relative agli adempimenti sulla trasparenza – anticorruzione;
i pareri legali richiesti dalle aree-uffici della società; le proposte di risoluzione bonaria delle vertenze nonché quelle relative alla definizione preventiva delle pratiche che potrebbero dar luogo a contenziosi , a condizione che l'importo concordato non superi EURO 500; ha il potere di spese fino a Euro 2.000,00/ mese per evitare disservizi S.I.I. e contenziosi con utenti da rendicontare entro la prima settimana mediante apposita modulistica contenente motivi, criteri scelta fornitore e attestazione di regolare fornitura/ esecuzione lavori;
l'amministrazione provvederà a rendicontare globalmente con cadenza mensile le spese all'A.U.”
- in data 14.11.2014 veniva approvata, con delibera A. U. n. 21, l'articolazione organizzativa con cui venivano ribadite le funzioni già assegnate alla ricorrente – coordinata da un responsabile dei servizi- in merito all'ufficio legale, contratti e contenziosi, come pure confermata con delibera n. 20 del
26.05.2015;
- con n. 38 del 28.12.2016, veniva nominata responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, “con ogni funzione e potere idoneo e congruo per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”.
- con comunicazione del 22.06.2018 prot. 3301, veniva incaricata, come da disposizione dell'A.U. n.
53 del 22.05.2018 quale DPO (Data Protection Officer);
- in data 3.10.2018, con nota prot. 4851, veniva comunicata la Disposizione dell'A.U. n. 107 del
2.10.2018 nonché il nuovo funzionigramma con cui venivano evidenziate le seguenti attribuzioni nei confronti della ricorrente: UFFICIO DI SUPPORTO ALL'A.U.: Anticorruzione e DPO, in posizione di autonomia e indipendenza;
Affari legali, contenzioso e contratti); ciò posto, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare che la Dott.ssa ha svolto dal 2014 ad Parte_1 oggi le mansioni superiori corrispondenti all'VIII livello del CCNL Federgasacqua, in modo prevalente, definitivo e continuativo, in favore della datrice di lavoro e per l'effetto, dichiarare il diritto della CP_1
2 ricorrente ad essere inquadrata nel superiore livello VIII di cui al CCNL Federgasacqua, prodotto in atti ed applicabile al rapporto contrattuale dedotto, con decorrenza dal 2014 ad oggi, nonché condannare la CP_1
[...
alla corresponsione in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate in ragione delle mansioni superiori, corrispondenti all'VIII livello CCNL Federagasacqua, della somma di euro 42.142,14, come specificatamente indicata in relazione alle singole voci nei conteggi analitici allegati al ricorso in riferimento al periodo da maggio 2014 ad oggi, salva diversa somma, maggiore o minore di giustizia, oltre assolvimento degli oneri previdenziali. Con rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.”
Si è costituita in giudizio, la contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di CTU contabile, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa mediante deposito della sentenza.
La ricorrente ha proposto domanda di riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al profilo professionale di Responsabile dell'Ufficio Legale, riconducibile all'VIII livello del CCNL Federgasacqua a far data dal 1.01.2024.
Al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, secondo il CCNL Federgasacqua la posizione di IV° livello - di appartenenza del ricorrente - ricomprende “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa a distruzioni generali non necessariamente dettagliate. Profili esemplificativi: - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro. smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al
3 completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.; - operatore
EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.; - addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc;”
Stabilisce l'art. 18 del CCNL Federgasacqua che appartiene invece al VIII livello il lavoratore che
“..svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza, in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto altamente specialistico;
-opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza relative a processi e sistemi di lavoro;
- elementi qualificanti:
1-attività di interpretazione di norme ad elevata discrezionalità;
2- autonomia di tempi e metodologie superiore al mese;
3- responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva;
4- interpretazione ed elaborazione di informazioni complesse;
5- esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello universitario. …”
Nello specifico, il profilo di “Responsabile legale” indicato nella suddetta declaratoria contrattuale, ricomprende il “Lavoratore che gestisce le problematiche legali della società interagendo con le funzioni aziendali, è riferimento dei legali esterni per la definizione ed il coordinamento delle attività inerenti al contenzioso.”
Ciò premesso, - tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dalla documentazione complessivamente versata in atti – risulta dimostrato che nel corso del tempo la ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” mansioni superiori a quelle di formale inquadramento sia pure nei limiti che verranno di seguito spiegati.
Va infatti precisato che, in forza della nota della del 31.12.2013 prot. 8142 con cui veniva CP_1 comunicato il nuovo Funzionigramma, venivano assegnate alla ricorrente mansioni consistenti in: aggiornamento legislativo-normativo; primo supporto su materie giuridico-amministrative e relazione con eventuali patrocinatori legali;
assistenza alla gestione dei pacchetti assicurativi;
supporto all'ufficio acquisti per predisposizione degli atti e delle procedure di evidenza pubblica: acquisti gare e appalti;
predisposizione stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi secondo la normativa pubblicistica che disciplina l'esercizio dei servizi aziendali;
gestione dei contenziosi;
gestione delle procedure della commissione di conciliazione previste dal regolamento della stessa;
responsabile della trasparenza;
responsabile della prevenzione della corruzione.
4 Le suddette attività, - il cui svolgimento in concreto è stato corroborato dalle dichiarazioni dei testi escussi -, pur non presentando, sotto il profilo qualitativo, quel livello di autonomia e di responsabilità connotanti la declaratoria di VIII livello, tuttavia, si connotano senza dubbio per un grado di maggiore complessità, specializzazione, autonomia operativa nonché responsabilità dei risultati operativi (sia delle attività svolte direttamente, sia di quelle coordinate) che vanno ben oltre il compimento di attività di segreteria, di archiviazione e di smistamento di documenti caratterizzanti il IV livello per essere invece più correttamente riconducibili, - specie con riguardo alle attività di supporto nella risoluzione delle questioni e nella gestione dei contenziosi e delle procedure della commissione di conciliazione -, nell'ambito delle “attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio” caratterizzanti la declaratoria di VI livello.
Successivamente, con comunicazione della del 06.03.2014, prot. n.1447 venivano assegnate alla CP_1 ricorrente una pluralità di deleghe implicanti il potere di firma relativamente alle comunicazioni concernenti il recupero crediti ed il funzionamento della commissione conciliazione dei contenziosi nonché gli adempimenti sulla trasparenza – anticorruzione e la definizione preventiva delle pratiche con valore concordato non superiore ad €.500,00, oltre all'attribuzione di un potere di spesa fino ad €.2.000,00/ mese da rendicontare entro la prima settimana mediante apposita modulistica.
Orbene, in considerazione del fatto che, a partire da detta data e sino al 2018, i testi hanno confermato che le attività della ricorrente si caratterizzavano per aver direttamente collaborato con i responsabili degli altri settori anche interfacciandosi con i legali esterni, occupandosi in qualità di responsabile della Commissione di conciliazione delle relative pratiche e delle transazioni, le suddette mansioni appaiano pienamente riconducibili nell'ambito della declaratoria di VII livello professionale che ricomprende i “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali
e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. …”, non ritenendosi invece pienamente raggiunta la prova del livello di autonomia e di responsabilità proprio dell'VIII livello.
In data 3.10.2018, con nota prot. 4851, veniva comunicata la disposizione dell'A.U. n. 107 del 2.10.2018 nonché il nuovo funzionigramma con cui venivano attribuite alla ricorrente funzioni di supporto all'Amministratore Unico in materia di Anticorruzione e DPO, in posizione di autonomia e indipendenza. In proposito, la testimone responsabile dell'area commerciale della all'udienza Testimone_1 CP_1 del 11.02.2022 ha riferito che “..la ricorrente ha fatto istituire un programma parallelo a quello dell'ANAC per la registrazione dei CIG affinché la stessa possa adempiere periodicamente alle comunicazioni previste dal ruolo ricoperto, in quanto responsabile anticorruzione”.
Orbene, come risulta confermato all'istruttoria espletata, le suddette mansioni venivano svolte dalla ricorrente, senza avvalersi di segreteria tecnica o collaboratori, direttamente a supporto dell'Amministratore
Unico. Il teste , in qualità di responsabile dell'area tecnica della all'udienza del Testimone_2 CP_1
5 11.02.2022 ha riferito, quanto ai contenuti delle ricerche e di studio su cui era stata richiesta la consulenza della ricorrente, che gli stessi venivano direttamente recepiti dalla direzione aziendale, precisando: “Ne sono
a conoscenza in quanto facevamo riunioni periodiche tra i responsabili unitamente all'amministratore unico
e lo stesso ha sempre recepito la parte legale riportata dalla collega ”. Parte_1
Inoltre, è stato del pari accertato che, in qualità di Data Protection Officer, la ricorrente, a partire dal
2018, si è occupata del controllo, della revisione e dell'aggiornamento delle informative e della modulistica relativa (raccolta consenso degli utenti, dipendenti, fornitori, consulenti, collaboratori), ai sensi della normativa sulla privacy.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, a partire dal 4.10.2018, in considerazione della progressiva implementazione delle attribuzioni assegnate alla ricorrente anche in funzione del modifiche all'organigramma aziendale, le mansioni svolte dalla ricorrente, complessivamente considerate, appaiono riconducibili all'VIII livello rivendicato in quanto, oltre ad essere pienamente aderenti, sotto il profilo contenutistico a quelle connotanti il profilo di “Responsabile legale (gestione problematiche legali, interazione con le funzioni aziendali, punto di riferimento per i legali esterni), si estrinsecano sostanzialmente nel coordinamento di un'unità organizzativa di primaria importanza mediante lo svolgimento di “funzioni professionali di contenuto altamente specialistico” caratterizzate da “autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire”, oltre che da “responsabilità sui risultati …amministrativi delle funzioni presidiate …”.
Per quanto concerne l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della S.C. s.p.a., è necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
- scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del
6 personale (art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione alle mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore all'inquadramento corrispondente deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art.2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16 o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Venendo quindi alla determinazione del “quantum” da riconoscersi in favore della ricorrente, ritiene questo giudice che, - rilevata la congruità, l'analiticità e la correttezza metodologica dei conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio tra quanto corrisposto e quanto dovuto in favore della medesima in riferimento alle mansioni effettivamente prestate nel periodo lavorativo considerato, l'importo calcolato dal CTU debba essere riquantificato, - previa rideterminazione delle differenze retributive in ragione degli inquadramenti superiori da riconoscersi in capo alla ricorrente nei limiti sopra descritti, (VI livello nel periodo dal 1.01.2014 al 6.03.2014 ; VII livello nel periodo dal 7.03.2014 al 3.10.2018; VIII livello nel periodo dal 4.10.2018 al
14.06.2021) -, in complessivi €.42.747,28, ivi compresa quota TFR, maturate in ragione dei superiori inquadramenti sopra descritti, alla cui corresponsione in favore della ricorrente va condannata CP_1 oltre agli interessi legali su dette somme dalle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la prevalente soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di
[...]
CP_1
Sulmona, 19 novembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
7
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 19 novembre2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.222/2021 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Angela Parte_1
Pagliaro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E
, in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Aledino Di Donato, che la rappresenta e difende giusta procura in calce memoria difensiva di costituzione RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.; Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- Accerta che la ricorrente, , ha svolto, in via prevalente e Parte_1 continuativa, mansioni superiori corrispondenti rispettivamente al VI livello nel periodo dal 1.01.2014 al 6.03.2014, al VII livello nel periodo dal 7.03.2014 al 3.10.2018 ed all'VIII livello nel periodo dal 4.10.2018 al 14.06.2021 di cui al CCNL FedergasAcqua e, per l'effetto;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere, in favore della ricorrente, l'importo lordo di €.42.747,28 a titolo di differenze retributive, ivi compresa quota TFR, maturate in ragione dei superiori inquadramenti sopra descritti, oltre interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese de giudizio liquidate complessivamente in
€.5.553,00 per competenze generali, oltre al 15%, per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
[...]
n 60 giorni. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2021, la ricorrente, , in servizio a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze della inquadrata al IV livello CCNL Federgasacqua, con qualifica CP_1 di “Addetto recupero crediti”, dopo aver premesso che:
- sin dal 2014 svolge mansioni superiori, come formalizzate con nota della del 31.12.2013 prot. CP_1
1 8142, con cui veniva comunicato il nuovo Funzionigramma, con la specifica delle attività da svolgere: aggiornamento legislativo-normativo; primo supporto su materie giuridico-amministrative e relazione con eventuali patrocinatori legali;
assistenza alla gestione dei pacchetti assicurativi;
supporto all'ufficio acquisti per predisposizione degli atti e delle procedure di evidenza pubblica: acquisti gare e appalti;
predisposizione stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi secondo la normativa pubblicistica che disciplina l'esercizio dei servizi aziendali;
gestione dei conteziosi;
gestione delle procedure della commissione di conciliazione previste dal regolamento della stessa;
responsabile della trasparenza;
già responsabile della prevenzione della corruzione con verbale del CDA n.19 del CP_1
23.09.2013;
- con comunicazione prot. n.1447 del 06.03.2014, venivano assegnate alla ricorrente le seguenti deleghe: “FIRMA: le comunicazioni relative al recupero crediti oltre l'emissione corrente;
le comunicazioni relative al funzionamento della commissione conciliazione dei contenziosi;
le comunicazioni relative agli adempimenti sulla trasparenza – anticorruzione;
i pareri legali richiesti dalle aree-uffici della società; le proposte di risoluzione bonaria delle vertenze nonché quelle relative alla definizione preventiva delle pratiche che potrebbero dar luogo a contenziosi , a condizione che l'importo concordato non superi EURO 500; ha il potere di spese fino a Euro 2.000,00/ mese per evitare disservizi S.I.I. e contenziosi con utenti da rendicontare entro la prima settimana mediante apposita modulistica contenente motivi, criteri scelta fornitore e attestazione di regolare fornitura/ esecuzione lavori;
l'amministrazione provvederà a rendicontare globalmente con cadenza mensile le spese all'A.U.”
- in data 14.11.2014 veniva approvata, con delibera A. U. n. 21, l'articolazione organizzativa con cui venivano ribadite le funzioni già assegnate alla ricorrente – coordinata da un responsabile dei servizi- in merito all'ufficio legale, contratti e contenziosi, come pure confermata con delibera n. 20 del
26.05.2015;
- con n. 38 del 28.12.2016, veniva nominata responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, “con ogni funzione e potere idoneo e congruo per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”.
- con comunicazione del 22.06.2018 prot. 3301, veniva incaricata, come da disposizione dell'A.U. n.
53 del 22.05.2018 quale DPO (Data Protection Officer);
- in data 3.10.2018, con nota prot. 4851, veniva comunicata la Disposizione dell'A.U. n. 107 del
2.10.2018 nonché il nuovo funzionigramma con cui venivano evidenziate le seguenti attribuzioni nei confronti della ricorrente: UFFICIO DI SUPPORTO ALL'A.U.: Anticorruzione e DPO, in posizione di autonomia e indipendenza;
Affari legali, contenzioso e contratti); ciò posto, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare che la Dott.ssa ha svolto dal 2014 ad Parte_1 oggi le mansioni superiori corrispondenti all'VIII livello del CCNL Federgasacqua, in modo prevalente, definitivo e continuativo, in favore della datrice di lavoro e per l'effetto, dichiarare il diritto della CP_1
2 ricorrente ad essere inquadrata nel superiore livello VIII di cui al CCNL Federgasacqua, prodotto in atti ed applicabile al rapporto contrattuale dedotto, con decorrenza dal 2014 ad oggi, nonché condannare la CP_1
[...
alla corresponsione in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate in ragione delle mansioni superiori, corrispondenti all'VIII livello CCNL Federagasacqua, della somma di euro 42.142,14, come specificatamente indicata in relazione alle singole voci nei conteggi analitici allegati al ricorso in riferimento al periodo da maggio 2014 ad oggi, salva diversa somma, maggiore o minore di giustizia, oltre assolvimento degli oneri previdenziali. Con rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.”
Si è costituita in giudizio, la contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di CTU contabile, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa mediante deposito della sentenza.
La ricorrente ha proposto domanda di riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al profilo professionale di Responsabile dell'Ufficio Legale, riconducibile all'VIII livello del CCNL Federgasacqua a far data dal 1.01.2024.
Al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, secondo il CCNL Federgasacqua la posizione di IV° livello - di appartenenza del ricorrente - ricomprende “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa a distruzioni generali non necessariamente dettagliate. Profili esemplificativi: - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro. smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al
3 completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.; - operatore
EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.; - addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc;”
Stabilisce l'art. 18 del CCNL Federgasacqua che appartiene invece al VIII livello il lavoratore che
“..svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza, in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto altamente specialistico;
-opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza relative a processi e sistemi di lavoro;
- elementi qualificanti:
1-attività di interpretazione di norme ad elevata discrezionalità;
2- autonomia di tempi e metodologie superiore al mese;
3- responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva;
4- interpretazione ed elaborazione di informazioni complesse;
5- esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello universitario. …”
Nello specifico, il profilo di “Responsabile legale” indicato nella suddetta declaratoria contrattuale, ricomprende il “Lavoratore che gestisce le problematiche legali della società interagendo con le funzioni aziendali, è riferimento dei legali esterni per la definizione ed il coordinamento delle attività inerenti al contenzioso.”
Ciò premesso, - tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dalla documentazione complessivamente versata in atti – risulta dimostrato che nel corso del tempo la ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” mansioni superiori a quelle di formale inquadramento sia pure nei limiti che verranno di seguito spiegati.
Va infatti precisato che, in forza della nota della del 31.12.2013 prot. 8142 con cui veniva CP_1 comunicato il nuovo Funzionigramma, venivano assegnate alla ricorrente mansioni consistenti in: aggiornamento legislativo-normativo; primo supporto su materie giuridico-amministrative e relazione con eventuali patrocinatori legali;
assistenza alla gestione dei pacchetti assicurativi;
supporto all'ufficio acquisti per predisposizione degli atti e delle procedure di evidenza pubblica: acquisti gare e appalti;
predisposizione stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi secondo la normativa pubblicistica che disciplina l'esercizio dei servizi aziendali;
gestione dei contenziosi;
gestione delle procedure della commissione di conciliazione previste dal regolamento della stessa;
responsabile della trasparenza;
responsabile della prevenzione della corruzione.
4 Le suddette attività, - il cui svolgimento in concreto è stato corroborato dalle dichiarazioni dei testi escussi -, pur non presentando, sotto il profilo qualitativo, quel livello di autonomia e di responsabilità connotanti la declaratoria di VIII livello, tuttavia, si connotano senza dubbio per un grado di maggiore complessità, specializzazione, autonomia operativa nonché responsabilità dei risultati operativi (sia delle attività svolte direttamente, sia di quelle coordinate) che vanno ben oltre il compimento di attività di segreteria, di archiviazione e di smistamento di documenti caratterizzanti il IV livello per essere invece più correttamente riconducibili, - specie con riguardo alle attività di supporto nella risoluzione delle questioni e nella gestione dei contenziosi e delle procedure della commissione di conciliazione -, nell'ambito delle “attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio” caratterizzanti la declaratoria di VI livello.
Successivamente, con comunicazione della del 06.03.2014, prot. n.1447 venivano assegnate alla CP_1 ricorrente una pluralità di deleghe implicanti il potere di firma relativamente alle comunicazioni concernenti il recupero crediti ed il funzionamento della commissione conciliazione dei contenziosi nonché gli adempimenti sulla trasparenza – anticorruzione e la definizione preventiva delle pratiche con valore concordato non superiore ad €.500,00, oltre all'attribuzione di un potere di spesa fino ad €.2.000,00/ mese da rendicontare entro la prima settimana mediante apposita modulistica.
Orbene, in considerazione del fatto che, a partire da detta data e sino al 2018, i testi hanno confermato che le attività della ricorrente si caratterizzavano per aver direttamente collaborato con i responsabili degli altri settori anche interfacciandosi con i legali esterni, occupandosi in qualità di responsabile della Commissione di conciliazione delle relative pratiche e delle transazioni, le suddette mansioni appaiano pienamente riconducibili nell'ambito della declaratoria di VII livello professionale che ricomprende i “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali
e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. …”, non ritenendosi invece pienamente raggiunta la prova del livello di autonomia e di responsabilità proprio dell'VIII livello.
In data 3.10.2018, con nota prot. 4851, veniva comunicata la disposizione dell'A.U. n. 107 del 2.10.2018 nonché il nuovo funzionigramma con cui venivano attribuite alla ricorrente funzioni di supporto all'Amministratore Unico in materia di Anticorruzione e DPO, in posizione di autonomia e indipendenza. In proposito, la testimone responsabile dell'area commerciale della all'udienza Testimone_1 CP_1 del 11.02.2022 ha riferito che “..la ricorrente ha fatto istituire un programma parallelo a quello dell'ANAC per la registrazione dei CIG affinché la stessa possa adempiere periodicamente alle comunicazioni previste dal ruolo ricoperto, in quanto responsabile anticorruzione”.
Orbene, come risulta confermato all'istruttoria espletata, le suddette mansioni venivano svolte dalla ricorrente, senza avvalersi di segreteria tecnica o collaboratori, direttamente a supporto dell'Amministratore
Unico. Il teste , in qualità di responsabile dell'area tecnica della all'udienza del Testimone_2 CP_1
5 11.02.2022 ha riferito, quanto ai contenuti delle ricerche e di studio su cui era stata richiesta la consulenza della ricorrente, che gli stessi venivano direttamente recepiti dalla direzione aziendale, precisando: “Ne sono
a conoscenza in quanto facevamo riunioni periodiche tra i responsabili unitamente all'amministratore unico
e lo stesso ha sempre recepito la parte legale riportata dalla collega ”. Parte_1
Inoltre, è stato del pari accertato che, in qualità di Data Protection Officer, la ricorrente, a partire dal
2018, si è occupata del controllo, della revisione e dell'aggiornamento delle informative e della modulistica relativa (raccolta consenso degli utenti, dipendenti, fornitori, consulenti, collaboratori), ai sensi della normativa sulla privacy.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, a partire dal 4.10.2018, in considerazione della progressiva implementazione delle attribuzioni assegnate alla ricorrente anche in funzione del modifiche all'organigramma aziendale, le mansioni svolte dalla ricorrente, complessivamente considerate, appaiono riconducibili all'VIII livello rivendicato in quanto, oltre ad essere pienamente aderenti, sotto il profilo contenutistico a quelle connotanti il profilo di “Responsabile legale (gestione problematiche legali, interazione con le funzioni aziendali, punto di riferimento per i legali esterni), si estrinsecano sostanzialmente nel coordinamento di un'unità organizzativa di primaria importanza mediante lo svolgimento di “funzioni professionali di contenuto altamente specialistico” caratterizzate da “autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire”, oltre che da “responsabilità sui risultati …amministrativi delle funzioni presidiate …”.
Per quanto concerne l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della S.C. s.p.a., è necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
- scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del
6 personale (art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione alle mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore all'inquadramento corrispondente deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art.2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16 o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Venendo quindi alla determinazione del “quantum” da riconoscersi in favore della ricorrente, ritiene questo giudice che, - rilevata la congruità, l'analiticità e la correttezza metodologica dei conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio tra quanto corrisposto e quanto dovuto in favore della medesima in riferimento alle mansioni effettivamente prestate nel periodo lavorativo considerato, l'importo calcolato dal CTU debba essere riquantificato, - previa rideterminazione delle differenze retributive in ragione degli inquadramenti superiori da riconoscersi in capo alla ricorrente nei limiti sopra descritti, (VI livello nel periodo dal 1.01.2014 al 6.03.2014 ; VII livello nel periodo dal 7.03.2014 al 3.10.2018; VIII livello nel periodo dal 4.10.2018 al
14.06.2021) -, in complessivi €.42.747,28, ivi compresa quota TFR, maturate in ragione dei superiori inquadramenti sopra descritti, alla cui corresponsione in favore della ricorrente va condannata CP_1 oltre agli interessi legali su dette somme dalle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la prevalente soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di
[...]
CP_1
Sulmona, 19 novembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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