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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2914 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Deborah SQUARZON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il giorno 22/02/1992 con atto n. 2, p.2 S. A, anno CP_2 CP_1
1992 del Comune di Santorso (VI), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. i signori e contribuiranno al mantenimento del figlio CP_2 CP_1
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, secondo Per_1
il sistema del mantenimento diretto, salvo le spese straordinarie che saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza;
3. si da atto che il figlio maggiorenne abita con il padre;
Per_1
4. le parti danno atto di avere regolato tutti i rapporti di tipo patrimoniale-
economico;
5. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, sì da non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro;
6. spese e competenze professionali a carico del sig. . CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Santorso (VI) in data 22/02/1992.
All'esito dell'udienza del 29/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 27/11/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 -concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento del figlio Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno poste integralmente a carico del sig. , così come CP_1
concordato tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Santorso (VI) il 22/02/1992 alle condizioni CP_1 CP_2
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
4 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santorso (VI) al n. 2, parte
II, serie A, anno 1992;
c) spese a carico di così come concordato tra le parti. CP_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2914 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Deborah SQUARZON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il giorno 22/02/1992 con atto n. 2, p.2 S. A, anno CP_2 CP_1
1992 del Comune di Santorso (VI), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. i signori e contribuiranno al mantenimento del figlio CP_2 CP_1
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, secondo Per_1
il sistema del mantenimento diretto, salvo le spese straordinarie che saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza;
3. si da atto che il figlio maggiorenne abita con il padre;
Per_1
4. le parti danno atto di avere regolato tutti i rapporti di tipo patrimoniale-
economico;
5. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, sì da non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro;
6. spese e competenze professionali a carico del sig. . CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Santorso (VI) in data 22/02/1992.
All'esito dell'udienza del 29/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 27/11/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 -concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento del figlio Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno poste integralmente a carico del sig. , così come CP_1
concordato tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Santorso (VI) il 22/02/1992 alle condizioni CP_1 CP_2
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
4 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santorso (VI) al n. 2, parte
II, serie A, anno 1992;
c) spese a carico di così come concordato tra le parti. CP_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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