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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/06/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2231/2021,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Teresa Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
soc. UNIPOL ass.ni s.p.a. elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to
Niciletta Pescatore , che la rappresenta e difende giuta procura in atti
Convenuta
Nonché
Controparte_1
convenuto/ contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 13/02/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE La domanda è accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
14/05/2020 in Acerra , alla Via Zara , alle ore 22,40 circa, mentre si trovava in qualità di conducente del ciclomotore tg X8PV9C , di proprietà di . Controparte_2
Nell'occasione , il prefato motoveicolo veniva attinto da una autovettura LA tg AW
997 AE, , di proprietà di , il cui conducente urtava il prefato Controparte_1
cioclomotore sul lato posteriore provocando la caduta al suolo del suo occupante.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva una perdita della capacità lavorativa , oltre che il danno morale per la sofferenza psichica subita.
Costituitasi la Unipol ass.ni spa quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'infondatezza della domanda espressa, segnatamente, la inverosimiglianza dei fatti accaduti con particolare riferimento alla carenza del nesso di causalità, contestanto, altresì, il quantum debeatur.
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativi chiarimenti, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che la diffida risulta recapitata al prefato soggetto giuridico coobligato in solido al responsabile civile in data 14 09 2020 , a fronte di un giudizio incoato il 08 04 2021, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Circa, poi, la improcedibilità della domanda espressa si osservi che , come disposto dall'art. 3 comma 1, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e… “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”. In questi casi infatti “l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, esaminando nello specifico il petitum processuale, la quantificazione del danno viene stimata dall'attore in misura ben superiore al limite di € 50.000,00 disposto dalla norma , evincendosi un quantum debeatur individuato in € 125.476,00, conseguendone il rigetto della eccezione.
Non coglie, altresì, nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta impresa assicuratrice afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha allegato la sussistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 21/09/2023 a mezzo interpello della teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratosi fratello dell'attore) . Testimone_1
Dalla deposizione resa in cotal sede si evince la sintesi che segue: ..” ADR: conosco i fatti di causa in quanto ho assistito personalmente ad un sinistro accaduto il giorno
14 05 2020 in Acerra , in Via Zara, mentre ,dopo aver parcheggiato la mia autovettura in loco, sono sceso dalla stessa;
ad un certo punto ho visto a pochi metri di distanza l'impatto tra due veicoli, ovvero, una autovettura LA Y ed un ciclomotore;
ADR: il punto di visuale era posto approssimativamente a 7/ 8 metri di stanza da me che percorrevo a piedi codesta strada sul marciapiede.
ADR: tanto accadeva di sera intorno alle ore 22,40 circa in una tratto viario fornito di pubblica illuminazione;
Data l'ora posso affermare che non vi fosse traffico o altri pedoni presenti;
ADR: ho visto sopraggiungere dinanzi a me sia la LA Y che lo scooter che precedeva quest'ultima; quello che ricordo è che l'autovettura, con il proprio lato anteriore, urtava il lato posteriore dello scooter provocandone la caduta al suo anche del conducente;
ADR: avvicinandomi mi sono reso conto che il conducente del motoveicolo era mio fratello il quando indossava il casco protettivo allacciato sul capo;
ADR; la tipologia di casco comprende una visiera;
ADR: l'impatto con la LA Y fu sul lato anteriore destro e il ciclomotore si riversò, di conseguenza, sul lato destro.
ADR: mio fratello a terra si duoleva per e conseguenze dell'impatto;
ADR: il conducente della autovettura dopo l'urto fermò la corsa e dalla stessa scese un uomo che non conosco;
ADR: questa appariva in stato di shock per l'accaduto;
ADR: date condizioni apparentemente gravi di mio fratello non mi sono preoccupato di avvertire e Autorità ma solo di portarlo al P.S Villa Dei Fiori di Acerra;
ADR: invero l'investitore venne a sincerarsi presso la clinica delle condizioni di salute di mio fratello;
ADR; presso la clinica mio fratello ha riferito ai sanitari , che hanno verbalizzato, la dinamica dei fatti lesivi;
E' la prima volta che rendo dichiarazioni testimoniali per un sinistro stradale;
Testi
confermo che l'autovettura non ha tentato una frenata prima dell'impatto e lo scooter non ha rallentato la sua corsa;
ADR: dopo l'impatto mio fratello non era in grado di deambulare autonomamente per cui ho dovuto sorreggerlo a braccia;
ADR: a mio avviso il conducente della vettura era un uomo di mezza età il quale mi ha solo lasciato il suo recapito telefonico…”
Orbene, va confermata la legittimità della escussione del teste ammesso, posto che il difensore della impresa assicuratrice ha ritenuto ricoressero gli estremi per la incapacità a testimoniare ex art .246 cpc del mentovato, tanto in virtù dei rapporti di parentela che legano la parte attrice del processo al teste referente. Questo giudice, all'uopo, ritiene di dover confermare in toto la legittimità del provvedimento reso in camera di consiglio a seguito della introduzione del teste, di cui si riporta pedissequamente il contenuto di motivazione… “ Atteso che , per giurisprudenza consolidata, l'interesse atto a determinare l'incapacità a testimoniare si identifica con quello espresso dall'art. 100 c.p.c.4 sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in una qualsiasi veste;
Posto che l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.
p.c., e' solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio gia' proposto da altri cointeressati;
considerato, pertanto, che la mera convivenza con l'attore, fratello del teste indicato, non può di per se considerarsi un interesse anche ipotetico a rappresentarsi parte del presente giudizio ciò posto , dispone la prosecuzione della attività ammessa in ordinanza…”
Non sussistendo, pertanto, ragioni di diritto di natura contraria rilevanti, deve concludersi per la regolarità in punto di diritto processuale e di merito circa l'escussione del teste ammesso.
Rapportando, poi, il fatto emerso dalla deposizione, alla fattispecie ipotetica applicabile in subiecta materia , si desume che il veicolo intestato al responsabile civile evocato in giudizio , abbia, di certo, violato la norma dispositiva di cui all'art. 149 del Codice
Della Strada, a mente della quale…” . Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono…” ( comma 1).
La giurisprudenza, poi, in relazione a tamponamenti, stabilisce che si presume la responsabilità del conducente che tampona per non aver rispettato tale distanza e che tale presunzione può essere smentita solo dimostrando la colpa esclusiva del veicolo tamponato, come ad esempio in caso di improvvisa frenata o di ostacolo imprevedibile
( ex multis, Cass. n. 3398/2023).
V'è più che la dinamica descritta dal teste appare del tutto corente con quella rappresentata nel corpo delle difese espresse nel libello introduttivo del giudizio.
Circa, poi, la natura giuridica delle “sommarie informazioni “rese da Controparte_1
, trattandosi di dichiarazioni rese al di fuori del giudizio, ovvero, non in contraddittorio, esse assumono una qualifica meramente indiziaria , in specie se non confermate in sede di attività istruttoria per interpello orale.
Oltretutto, la comune esperienza insegna che sulla scena di un sinistro, di norma, sopraggiunge sempre una folla di astanti, vuoi in quanto preoccupati delle conseguenze lesive, vuoi per mera curiosità, conseguendone che non sempre risulta agevole identificare e rammentare correttamente il numero di soggetti presenti sulla scena del sinistro.
Ciò posto, le prefate argomentazioni postulano per la genuinità della deposizione resa.
Ergo, dalla lettura dell'intero compendio istruttorio pertanto si evince che al conducente del veicolo ingenerante il sinistro commetteva una infrazione al Codice
Della Strada di cui all'art. 149, conseguendone la declaratoria di responsabilità esclusiva dell'evento lesivo in assenza di probva di segno opposto rilevanti.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU alla dott.ssa alla quale venivano posti i quesiti Persona_1
attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee
, loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto. In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Dalla disamina delle conclusioni rese, inoltre, dal consulente non si evince una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa.
Ai fini del calcolo, si ritiene congruo applicare le tabelle del D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto
2024 trattandosi di danno da micropermente( ovvero, inferiore al 10%).
Orbene, il perito cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine dell' 8 % ; temporanea assoluta giorni 45; temporanea parziale al 50 % gg 30; temporanea parziale al 25% di gg 30;
Per le spese mediche documentate il ctu le dichiara congrue nel limite di 368,73 euro.
Questo giudice , dalla lettura dell'iter sanitario ricavabile anche dalla esposizione resa dal consulente incaricato, non può esimersi dal sottolineare che la entità degli esiti dell'incidente non hanno di certo prodotto un incremento di sofferenza superiore alla media . Pertanto, non si ritiene congruo riconoscere un incremento percetualizzato sul danno permanente per la sofferenza patita a seguito delle lesioni.
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 18 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 15.278,05 ( valore punto danno biologico € 947,30 tratto dalla normativa vigente sopra richiamata). Per la temporanea totale di gg 45 si applica il valore di € 55,24 al di', pertanto il totale sarà
di €2.485,80 ;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 55,24 percentualizzato al 50%, ovvero il totale sarà € 828,60 ;per la temporanea parziale di gg
30 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di €
414,30.
Il tutto, oltre le spese mediche certificate quantificate in €368,73 .
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 19.375,48.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte
del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato,
onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria.
Ergo, la domanda va accolta e per lo effetto vanno condannati i convenuti in solido tra loro al pagamento del prefato importo in favore dell'attore , oltre interessi di legge dalla domanda e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accogliento della domanda attorea, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara la responsabilità esclusiva della prefata parte convenuta nella causazione del sinistro;
per lo effetto condanna la , in solido con , Controparte_3 Controparte_1
a pagare, in favore dell'attore, , la somma di €19.375,48. ,oltre interessi di legge dal dì della domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
condanna, altresì', la convenuta, in solido con il litisconsorte, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 813,90 per verosimili esborsi ed in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione , per compensi parametrati , con attribuzione ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola 6 giugno 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata