Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 379/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACETTO Parte_1 C.F._1
GUGLIELMO e RU OV
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCONE CP_1 C.F._2
VINCENZO
AVV (C.F. CP_2 TE
, con il patrocinio dell'avv. C.F._3 CP_2
CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CULTRONE Controparte_4 C.F._4
ENRICO
TERZO CHIAMATO DA CP_5
OGGETTO
Dichiarazione giudiziale di paternità
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione volto ad impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., notificato il 24/25 gennaio 2022 a , in proprio e quale genitore di , ed al CP_1 TE curatore speciale di quest'ultimo avv , esponeva di avere avviato da CP_2 Parte_1 qualche anno una convivenza more uxorio con , recentemente venuta meno;
che in data CP_1
pagina 1 di 5
che “verso la fine di Parte_1 agosto 2021 la ha tuttavia confessato al di aver avuto, in costanza di convivenza con CP_1 Parte_1 quest'ultimo, una relazione con , nato l'[...] a [...], e che dunque il Controparte_4 piccolo è figlio naturale di quest'ultimo”; di avere, insieme alla contattato il CP_3 CP_1 CP_4 che ha concordato con loro sulla necessità di sottoporsi, in uno al piccolo al test del DNA,al CP_3 fine di accertare definitivamente la paternità del minore. L'esame del DNA è stato quindi effettuato il 10.09.2021 presso il Laboratorio di Analisi Cannizzo s.r.l.di VI (RG), e da questi inviato allo specializzato con sede in Roma in via Castel Giubileo n. Parte_2
11. Il relativo referto, reso il 14.09.2021, e qui allegato, ha attestato con probabilità del 99,99% che padre naturale di è appunto il sig. , così come, di contro, ha conclamato CP_3 Controparte_4 che il sig. non lo è. Parte_1
Si costituiva , intendendo nulla rilevare in ordine alla domanda di disconoscimento CP_1 proposta dall'attore ; è piuttosto richiesta della deducente solamente quella di mantenere, Parte_1 anche all'esito di questo giudizio, lo stato attuale delle cose, quindi l'affido esclusivo di (o CP_3 meramente in subordine l'affido congiunto però con il collocamento del bimbo presso la madre), all'uopo anteponendo tutela e salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, in virtù dell'azione che qui ci occupa, questa parte ritiene necessario estendere questo giudizio pure nei confronti del già citato sig. , padre naturale del piccolo affinchè possa Controparte_4 CP_3 prendere posizione sulla paternità in questione e, conseguentemente, assumersi…. oneri della stessa.
Chiedeva dunque la GU statuire e dichiarare che il minore nato a [...] il TE 26.02.21 ( , non è figlio dell'odierno attore , bensì del terzo C.F._3 Parte_1 chiamato in causa sig. . Controparte_4
Si costituiva l'avv , nominata curatrice speciale del minore con atto del giudice tutelare CP_2 del 22.12.2021, rilevando di valutare come preminente interesse superiore alle esigenze e richieste delle parti e della stessa esigenza di verità l'interesse ed il benessere psicofisico del minore e CP_3 richiamando Corte cost. n. 272/2017, che ha evidenziato come la necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale. Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art. 263, fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore;
se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo
(come è nel caso dell'art. 264); se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità.
Anche il curatore speciale riteneva conveniente al fine di effettuare una serena valutazione della fattispecie in esame, coinvolgere il padre naturale anche al fine di valutare le Controparte_4 intenzioni dello stesso nonché il suo coinvolgimento ovvero la volontà dello stesso di assumere e svolgere la funzione di padre non solo biologico, garantendo al piccolo quella assistenza CP_3 morale ed affettiva di cui ha bisogno, evidenziando, a tal fine, che il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti con i due genitori.
Veniva autorizzata la chiamata in causa di , il quale nulla eccepiva in ordine alle Controparte_4 domande avanzate in atti dalle altre parti. Confermava di aver intrattenuto relazione con la IG.ra
, durante la quale è stato concepito il minore Essendosi sottoposto CP_1 TE spontaneamente a test del DNA e avendone appreso le risultanze, l'odierno terzo chiamato ha da tempo mantenuto frequentazione e contatto con il piccolo provvedendo in proporzione al CP_3 proprio reddito (come da Cud allegati) e alle proprie condizioni personali e familiari (lo stesso è
pagina 2 di 5 coniugato e padre di altri figli, cfr certificato stato di famiglia allegato) alle esigenze del figlio concepito fuori dal matrimonio.
Nel corso dell'istruttoria e sentiti ad interrogatorio formale, CP_1 Controparte_4 confermavano le circostanze dedotte agli atti di causa, ovvero che il aveva appreso dalla Parte_1
nell'agosto del 2021, che quest'ultima aveva intrattenuto una relazione con il che di CP_1 CP_4 comune accordo l'autore del riconoscimento, la madre ed il presunto padre biologico si erano sottoposti al test del DNA, unitamente al minore, da cui era emersa la paternità biologica del che dalla CP_4 fine di settembre 2021 ad oggi la aveva interrotto ogni relazione sentimentale e convivenza con il CP_1
; che dal settembre 2021 ad oggi il minore aveva intrattenuto rapporti Parte_1 TE esclusivamente con il padre naturale . Controparte_4
Vds. le dichiarazioni di “vero lo vedo quasi tutti i fine settimana;
ora il bambino ha due anni CP_4
e mezzo, ho cominciato a frequentarlo sin da quando aveva 8 mesi;
dice già le prime parole;
mi chiama papà; preciso che pernotta da me circa tre giorni a settimana, con la non abbiamo più CP_1 ripreso la relazione, una volta il bambino è rimasto a casa mia per 15 giorni;
mia moglie ha accolto il bambino di buon grado;
ho altri 6 figli avuti da mia moglie;
ho anche una nipotina di 4 anni.... già contribuisco economicamente da ottobre 2021; verso i soldi alla madre, circa € 150,00 al mese;
sono bracciante agricolo. Tra retribuzione e disoccupazione agricola al mese percepisco circa € 800,00 al mese. Sono d'accordo che il bambino stia a casa con la in prevalenza, con diritto di visita da CP_1 parte mia...”.
Vds. le dichiarazioni di “vero (l'interruzione dei rapporti tra e anche se CP_1 Parte_1 CP_3
vede quando viene a casa a vedere la figlia che ho avuto da lui;
è vero che il Parte_1 CP_3 vede il bambino ogni fine settimana;
il bambino per il resto vive con me a casa;
sto con la CP_4 figlia di 5 anni e due gemelli di nove anni, e avuti con Persona_1 Persona_2 Persona_3 il primo marito da cui siamo separati dal 2017.... Adr: vero, già contribuisce economicamente da ottobre 2021; versa a me i soldi, è vero sono circa € 150,00 al mese. Non lavoro, percepisco reddito di cittadinanza di € 1000 euro;
l'assegno unico ammonta ad € 650,00 complessivi per tutti i figli;
Sono d'accordo che il bambino stia a casa con me, con diritto di visita da parte del padre, non abbiamo contrasti sul punto;
ci tengo a stare con mio figlio...”.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU per accertare se le caratteristiche genetiche del minore confrontate con quelle di siano tali da provare o escludere TE Controparte_4
l'esistenza di un rapporto di filiazione del primo col secondo.
La CTU nominata dott.ssa concludeva come segue: “sono stati ricavati i profili Persona_4 genetici, analizzando il DNA estratto da tampone buccale del minore , della madre TE
, del presunto padre e del padre legale . L'indagine CP_1 Controparte_4 Parte_1 sugli STR autosomici, in base alla prima indagine visiva, supportata della analisi biostatistica...ha riportato il dato conclusivo LR=5,42e, quindi una probabilità di paternità del 99,99999999%, consente di concludere che è figlio biologico di . TE Controparte_4 CP_3 non è figlio biologico di , la cui paternità è esclusa con una probabilità del
[...] Parte_1 99,99999999%”.
Con la sentenza parziale 1267/2024 pubblicata il 30.7.2024 il Collegio, decidendo solo sulla domanda di impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. proposta da Parte_1
, ha dichiarato che quest'ultimo non è il padre di , nato a [...] il [...],
[...] TE ed inefficace il riconoscimento effettuato da dinanzi all'ufficiale di stato civile del Parte_1
Comune di Modica;
conseguentemente ha ordinato all'ufficiale di stato civile di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita, ex art. 48 DPR 396/2000.
Ha quindi con separata ordinanza disposto la prosecuzione del giudizio per l'esame della domanda di pagina 3 di 5 dichiarazione giudiziale di paternità, in adesione al principio di cui a Cass. SSUU 8288/2023, secondo il quale “......non si può escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus processus….tra azione di disconoscimento (o di impugnazione del riconoscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite
(ex art.40 c.p.c., se pendano davanti a giudici diversi, o ex art.274 c.p.c., se pendano dinanzi allo steso ufficio giudiziario) ovvero essere cumulativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del soggetto legittimato ad entrambe le azioni (ad es. il figlio e la madre)…. Il tutto, nel rispetto della cronologia e della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità ed attraverso una necessaria e rigorosa scansione (utilizzando il vigente meccanismo della «calendarizzazione») dei tempi procedurali e dell'attività istruttoria relativa all'azione pregiudicante, da esperire necessariamente in via prioritaria….. Rimane comunque ferma la necessità, in difetto di un intervento del legislatore e tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 177/22 …. di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, parziale, di disconoscimento, prima di potere esaminare la domanda, dipendente, di dichiarazione giudiziale di paternità...”.
La sentenza 1267/2024 è ora passata in giudicato.
Va dunque dichiarata giudizialmente la paternità di . Controparte_4
Con riguardo al cognome del figlio, in armonia con le richieste delle parti (vds. note dell'avv.
dichiarazione della del 7.1.2025 depositata dall'avv Cascone in data 13.1.2025, note CP_2 CP_1 della difesa del del 14.1.2025) e con il disposto dell'art. 262 comma 2 c.c., va disposta CP_4
l'attribuzione del solo cognome paterno, in difetto di elementi ostativi, prospettati dalle parti o risultanti agli atti di causa, e in considerazione anche della tenera età del minore.
Con riguardo ai provvedimenti ex art. 277 comma 2 c.c., per l'affidamento e il mantenimento del minore, il Collegio deve prendere atto di quanto rappresentato dalla difesa del con note del CP_4
14.1.2025, ovvero che il minore in limitazione della responsabilità genitoriale della , è CP_3 CP_1 stato collocato dal Tribunale per i Minorenni di Catania in casa famiglia;
il ha dichiarato di CP_4 avere già richiesto (per il tramite del Curatore assegnato al minore) l'affido del bambino, seppur temporaneo. Il Tribunale non ha inteso prendere provvedimento alcuno poiché non risulta ancora emessa sentenza conclusiva della presente procedura. Il si rivolgerà a breve al Tribunale CP_4 per i Minorenni per ottenere l'affido dell'incolpevole bambino. Provvederà ovviamente alle esigenze del bambino, una volta affidatogli. Produce richiesta inoltrata il 18.12.2024 all'avv curatore CP_6 del minore nel procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, nella quale le si dà notizia della pendenza del presente procedimento.
La circostanza dell'attuale collocamento del minore presso una comunità, senza contatto con la madre, su espressa richiesta del giudice relatore, è stata confermata dal curatore del medesimo avv
[...]
la quale ha altresì rappresentato di avere appreso che il Tribunale per i Minorenni ha, nel CP_2 mese di novembre 2024, sospeso la responsabilità genitoriale della madre , con un CP_1 provvedimento d'urgenza convalidato e confermato anche a dicembre 2024, e che il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni è ancora pendente.
Osserva il Collegio che l'azione per la dichiarazione della paternità o maternità naturale ha carattere personalissimo e la legittimazione al suo esercizio compete esclusivamente al figlio e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti. Se il soggetto legittimato è legalmente incapace, essa può essere promossa, nel suo interesse, unicamente dal genitore che esercita la potestà o dal tutore, in forza delle tassative ipotesi di sostituzione processuale previste dall'art. 273 cod. civ.. Ne consegue che l'eventuale nomina di curatore speciale (art. 274, ult. comma, cod. civ.) comporta la necessità della presenza di questi in giudizio - per tutelare l'incapace da possibili conflitti d'interesse con chi ha proposto l'azione -, ma non determina una legittimazione attiva concorrente con quella del genitore o del tutore, nè escludente la stessa (Cass. 2576/1993). L'art. 273 c.c., nel contemplare che l'azione per ottenere la declaratoria pagina 4 di 5 giudiziale di paternità o maternità naturale, può essere promossa, nell'interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà, configura un'estensione - rispetto ad un diritto personale del figlio - del potere di rappresentanza "ex lege" spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello "status". Ad un tal riguardo, non occorre che il genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore (Cass. 32309/2018).
Osserva il Collegio che, al momento della proposizione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, la responsabilità genitoriale della era integra, che alla domanda ha aderito il padre CP_1 biologico, che nel giudizio è stato sempre presente il curatore speciale del minore avv , CP_2 che ha costantemente valutato l'interesse del minore. Nel giudizio per la dichiarazione della paternità
o maternità naturale, il curatore speciale, una volta nominato - in quanto "rappresentante del minore e cioè soggetto investito dell'ufficio di far valere in giudizio gli interessi morali e materiali del minore medesimo relativi all'accertamento ed alla costituzione dello "status" di figlio naturale - non può che essere parte necessaria in ogni fase e grado del predetto giudizio, sia di ammissibilità che di merito
(Cass. 4857/1995).
Deriva da quanto sopra che, ferma la statuizione sulla paternità di non possono invece darsi CP_3 dal Collegio i provvedimenti di cui all'art. 277 comma 2 c.c., in pendenza del procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni sulla responsabilità genitoriale della;
ciò in quanto il minore CP_1 risulta attualmente collocato presso una comunità; ne consegue che l'assegno di mantenimento non può essere ricevuto dalla che attualmente non è collocataria del minore, mentre il diritto di visita del CP_1 deve essere vagliato, nel superiore interesse del minore, dal Tribunale per i Minorenni, che CP_4 allo stato dispone di informazioni più aggiornate e rilevanti, mai pervenute a questo Tribunale, ed in difetto di trasmissione degli atti ex art. 38 disp att c.c., comma primo terzo periodo.
Le spese di lite – comprese quelle di CTU, con separato decreto già liquidate e poste a carico solidale delle parti, e quindi per un terzo a carico dello Stato, in ragione dell'ammissione della e del CP_1 minore al patrocinio a spese dello Stato - vanno integralmente compensate, attesa la natura e l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che ( ), nato a [...] l'[...], è il padre di Controparte_4 C.F._4
(C.F.: , nato a [...] il [...]. TE C.F._3
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modica di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Dispone che il minore assuma il cognome del padre in TE Controparte_4 sostituzione al precedente, e ne ordina l'annotazione a norma di legge a cura dell'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Modica.
Compensa integralmente le spese di lite, comprese le spese di CTU.
Ragusa, 25 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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