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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2947/2022 r.g. e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Rumolo per procura in P.IVA_1
atti,
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa P_ C.F._1
dall'avv. Pasquale Falduto per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 novembre 2022
[...] ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 1, co. Parte_1
51, L. 92/2012, avverso l'ordinanza pronunciata in data 8/10/2022, con cui l'intestato Tribunale ha accertato l'illegittimità del licenziamento intimato il
28/02/2020 alla condannando la società alla reintegra della lavoratrice e P_
al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione fino al massimo di 12 mensilità.
In particolare, l'opponente ha contestato la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistente il requisito dimensionale ai fini dell'applicazione dell'art. 18 L. n. 300/1970, rappresentando che la Filiale di Polistena presso la quale risultava occupata la costituiva un'unità P_
organizzativa autonoma e, all'epoca del licenziamento, occupava soltanto n. 3 dipendenti. Ha esposto, inoltre, che i comportamenti posti in essere dalla ricorrente erano contrari alla normativa antiriciclaggio e al Regolamento di servizio n. 46/2019 che vietava di utilizzare il conto corrente dei dipendenti per finalità diverse dall'accredito dello stipendio. Infine, ha lamentato che le dichiarazioni rese dal teste in fase sommaria risultavano Testimone_1
mendaci poiché contrarie alla ricostruzione fattuale operata dalla stessa P_
in sede di ricorso.
Ha ritenuto quindi legittimo il licenziamento intimato alla dipendente, avendo la stessa posto in essere operazioni finalizzate alla elusione della normativa antiriciclaggio, nonché azioni contrarie alla normativa interna della
Banca.
Costituitasi in giudizio, ha resistito alla pretesa chiedendo P_ la conferma dell'ordinanza opposta e, in via riconvenzionale, ha domandato la modifica parziale del suddetto provvedimento eccependo la nullità del licenziamento perché determinato da motivo ritorsivo. Quindi, istruita la causa, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che “In tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non
è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa” (v. Cass. SS. UU. n.
141/2006).
È stato altresì chiarito che, ai fini dell'accertamento del requisito dimensionale richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, il numero dei dipendenti di un'articolazione aziendale priva di autonomia va sommato a quello dei lavoratori operanti presso l'unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in un altro comune. Diversamente, ove il datore di lavoro intenda avvalersi dell'autonomia di un'unità produttiva, è tenuto ad allegare e dimostrare specificatamente che le unità sono autonome sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello amministrativo (v. Cass. n.
29241/2017).
Ed invero per “unità produttiva” deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Deve escludersi, quindi, la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto ai generali fini dell'impresa (v. Cass. n. 19837/2004).
Ciò posto, nella fattispecie l' non ha dimostrato Controparte_2
l'autonomia, sotto il profilo organizzativo e amministrativo, della filiale di
Polistena ai fini della non cumulabilità dei lavoratori operanti presso tale articolazione aziendale con quelli in servizio presso le ulteriori sedi.
L'opponente, invero, si è limitata ad allegare uno schema dei dipendenti della
Banca, dal quale si evince che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro presso la sede di Polistena risultavano occupati soltanto n. 3 dipendenti, circostanza non rilevante ai fini dell'assolvimento del menzionato onere probatorio.
Pertanto, in assenza della prova dell'autonomia della sede presso cui era impiegata la lavoratrice, deve concludersi per l'esistenza di una stretta interdipendenza non solo amministrativa, ma anche funzionale, della suddetta unità rispetto all'intera struttura essendo tale differenziazione legata ad una fase di mera organizzazione esecutiva del lavoro, con conseguente conferma dell'ordinanza opposta in merito all'applicazione al caso di specie dell'art. 18
L. n. 300 del 1970.
3.- Con riferimento alla doglianza relativa alla sussistenza delle violazioni contestate, occorre premettere che nella locuzione “insussistenza del fatto contestato” di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, il fatto deve intendersi in senso giuridico e non meramente materiale, nel senso che tale nozione comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma tutte le ipotesi in cui il fatto, pur materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare rispetto al profilo oggettivo o soggettivo dell'imputabilità al dipendente (v., tra òle tante, Cass. n. 22881/2023). In altre parole, la tutela reale prevista dall'art. 18 cit. va invocata anche nell'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, non potendo ammettersi che possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile (v. Cass. n. 13383/2017 e n. 13799/2017).
Nella fattispecie, il licenziamento trae origine da una contestazione disciplinare nell'ambito della quale è stato addebitato alla di aver posto P_
in essere una serie di operazioni contrarie alle disposizioni interne della Banca ed elusive della normativa antiriciclaggio perché dirette ad impedire la movimentazione di conti correnti nella disponibilità del padre, tratto in arresto in data 18/07/2019 con l'accusa di associazione mafiosa.
In particolare, l'Istituto bancario ha contestato alla lavoratrice le seguenti operazioni: 1) in data 18 /07/2019 dal conto cointestato dei genitori ( CP_3
e ), in essere presso la Filiale di Siderno, veniva Testimone_1
disposto in favore di un bonifico online di 9.000,00 P_
euro (accreditato sul c/dipendente n. 2/006/ 161196 /79 della ricorrente);
2) in data 19/07/2019, perveniva sul c/dipendente della ricorrente n.
2/006/161196/79 un altro bonifico in accredito di 15.000,00 euro, proveniente da UBI BANCA e sempre come 'ordinanti' P_
EP e;
Testimone_1
3) in data 9/08/2019 la a poi tratto, sempre dal suo conto corrente P_
dipendenti, un assegno di 24.000,00 euro, intestato a sé medesima e portato all'incasso presso Banca UBI, Filiale di Siderno, ove i suoi genitori avevano il conto cointestato;
4) in data 9/12/2019 la ricorrente ha poi tratto dal suo conto corrente un assegno circolare di 25.000,00 euro, questa volta negoziato dalle
. CP_4
Il datore di lavoro ha ritenuto che dall'esame del c/c intestato alla ricorrente nel corso del 2019 sono stati registrati movimenti “Avere” per
79.500,00 euro e movimenti “Dare” per oltre 84.000,00 euro, a fronte di un reddito netto annuo di poco superiore a 21.000,00 euro. L'Istituto di credito ha quindi ritenuto che le operazioni eccedenti il reddito da lavoro dipendente della ricorrente risultavano illecite perché contrarie alla normativa antiriciclaggio e all'ordine di servizio n. 46/2019.
Ebbene, la ricostruzione operata dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento.
La doglianza relativa alla violazione della normativa antiriciclaggio da parte della lavoratrice è priva di fondamento poiché, da un lato, l'assoluzione del padre impedisce di configurare la provenienza illecita del denaro movimentato, dall'altro, il positivo riscontro del controllo operato sui conti denota l'impossibilità di addebitare comportamenti illeciti alla dipendente.
Ancora, non può ravvisarsi alcuna violazione delle norme interne poiché, come si evince dalla documentazione in atti, l'ordine di servizio n. 46/2019 invita il personale dipendente ad attenersi ad un Regolamento che contenente esclusivamente disposizioni relative alla concessione di finanziamenti per i lavoratori. È infatti allegato al suddetto ordine di servizio il Regolamento denominato “prescrizioni, modalità operative, e concessione di finanziamenti per il Personale Dipendente della BCC di ”, nell'ambito del quale la Parte_1
prescrizione relativa alla impossibilità di utilizzare il conto corrente dei dipendenti per funzioni diverse dall'accredito dello stipendio va circoscritta alla possibilità per gli stessi di accedere alle agevolazioni previste in materia di finanziamenti.
Va confermata, pertanto, l'ordinanza opposta nella parte in cui ha ritenuto che le operazioni contestate alla lavoratrice risultano perfettamente lecite e frutto di un ordinario rapporto da parte di un correntista privo di ogni carattere di illiceità.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 2.008,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando rigetta la domanda e condanna parte opponente a corrispondere alla parte opposta le spese di giudizio, liquidate in 2.008,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Palmi, 18/04/2025
Il Giudice del lavoro Claudia Oronos