CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa LL TA Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 659 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO LONGO Parte_1
ESTERDONATELLA,
appellante
E
, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1814/2022 , pubblicata in data 28/12/2022; progressione stipendiale.
FATTO..
1.Con ricorso depositato in data 27.6.2023, docente assunta a tempo Parte_1 indeterminato in data 1.09.2015, ha chiesto la parziale riforma della sentenza 28/12/22 del
Giudice del lavoro di Cosenza lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto maturato, durante il servizio preruolo, alla medesima progressione stipendiale di cui aveva fruito il corrispondente personale di ruolo e sulla conseguente domanda di condanna al
1 pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla postulata disapplicazione dell'art. 526 del d.lgs. 297/1994, da riconoscersi in contrasto col principio di non discriminazione che è sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 99/70/CE.
2. Il appellato non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
3.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte dell'appellante, decisa come segue.
DIRITTO.
4. L'appello è fondato.
5. La ricorrente aveva, in effetti, rivendicato (cfr. le conclusioni rassegnate a pag. 18 del ricorso introduttivo del giudizio) anche il differenziale retributivo maturato durante il servizio preruolo per effetto della medesima progressione economica riservata al personale che l'art. 526 del d.lgs. n.
297/1994 le aveva precluso1.
6. Su questa specifica domanda il tribunale non si è pronunciato e, pertanto, compete al giudice di appello delibarla 2.
7.La domanda va accolta alla stregua dell'insegnamento nomofilattico impartito dalla sentenza n.
22558 del 2016 della Cassazione e ormai consolidatosi3, secondo il quale la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo4.
8.Le differenze retributive maturate dall' appellante non devono essere contenute nei limiti della prescrizione quinquennale, che il ministero convenuto, restando contumace, non ha eccepito. Sicché gli vanno riconosciute tutte le eventuali differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità conseguita nei singoli rapporti di lavoro a termine, secondo la progressione stipendiale che è prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto per il personale di ruolo.
A tal proposito si rileva che, in base al CCNL per il quadriennio 1998/200, il dipendente matura un primo “scatto” di anzianità a partire dal terzo anno di servizio, conseguendo un livello retributivo superiore per poi ottenerne uno ulteriore al superamento della soglia di otto anni e via proseguendo alle cadenze stabilite. Il CCNL 4.8.2011 ha rimodulato la sequenza delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio fino a otto anni.
9.Gli importi dovuti dovranno essere maggiorati nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724.
10.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e dunque della reciproca parziale soccombenza , le spese del primo grado vanno compensate in ragione di un terzo;
i restanti due terzi vanno posti a carico del e liquidati come da dispositivo. CP_1
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 27/06/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1814/2022, pubblicata in data 28/12/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
-dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo;
e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle relative differenze CP_1 tra la retribuzione corrisposta all'appellante e quella spettante in forza della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
-compensa le spese in ragione di un terzo;
condanna il al pagamento dei restanti due terzi CP_1 liquidati per il primo grado in euro € 1.800,00 e per il secondo grado in euro 1940,00, oltre accessori di legge, da distrarre.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/7/2025.
La Presidente est.
LL TA
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Recita infatti la norma del primo comma: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. 2 Cass. 13705/2007: “Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito. 3 Cfr. Cass. 20918/2019: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
2 4 Così al paragrafo 3.8 della motivazione di Cass. 22558/2016.
3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa LL TA Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 659 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO LONGO Parte_1
ESTERDONATELLA,
appellante
E
, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1814/2022 , pubblicata in data 28/12/2022; progressione stipendiale.
FATTO..
1.Con ricorso depositato in data 27.6.2023, docente assunta a tempo Parte_1 indeterminato in data 1.09.2015, ha chiesto la parziale riforma della sentenza 28/12/22 del
Giudice del lavoro di Cosenza lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto maturato, durante il servizio preruolo, alla medesima progressione stipendiale di cui aveva fruito il corrispondente personale di ruolo e sulla conseguente domanda di condanna al
1 pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla postulata disapplicazione dell'art. 526 del d.lgs. 297/1994, da riconoscersi in contrasto col principio di non discriminazione che è sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 99/70/CE.
2. Il appellato non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
3.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte dell'appellante, decisa come segue.
DIRITTO.
4. L'appello è fondato.
5. La ricorrente aveva, in effetti, rivendicato (cfr. le conclusioni rassegnate a pag. 18 del ricorso introduttivo del giudizio) anche il differenziale retributivo maturato durante il servizio preruolo per effetto della medesima progressione economica riservata al personale che l'art. 526 del d.lgs. n.
297/1994 le aveva precluso1.
6. Su questa specifica domanda il tribunale non si è pronunciato e, pertanto, compete al giudice di appello delibarla 2.
7.La domanda va accolta alla stregua dell'insegnamento nomofilattico impartito dalla sentenza n.
22558 del 2016 della Cassazione e ormai consolidatosi3, secondo il quale la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo4.
8.Le differenze retributive maturate dall' appellante non devono essere contenute nei limiti della prescrizione quinquennale, che il ministero convenuto, restando contumace, non ha eccepito. Sicché gli vanno riconosciute tutte le eventuali differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità conseguita nei singoli rapporti di lavoro a termine, secondo la progressione stipendiale che è prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto per il personale di ruolo.
A tal proposito si rileva che, in base al CCNL per il quadriennio 1998/200, il dipendente matura un primo “scatto” di anzianità a partire dal terzo anno di servizio, conseguendo un livello retributivo superiore per poi ottenerne uno ulteriore al superamento della soglia di otto anni e via proseguendo alle cadenze stabilite. Il CCNL 4.8.2011 ha rimodulato la sequenza delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio fino a otto anni.
9.Gli importi dovuti dovranno essere maggiorati nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724.
10.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e dunque della reciproca parziale soccombenza , le spese del primo grado vanno compensate in ragione di un terzo;
i restanti due terzi vanno posti a carico del e liquidati come da dispositivo. CP_1
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 27/06/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1814/2022, pubblicata in data 28/12/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
-dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo;
e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle relative differenze CP_1 tra la retribuzione corrisposta all'appellante e quella spettante in forza della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
-compensa le spese in ragione di un terzo;
condanna il al pagamento dei restanti due terzi CP_1 liquidati per il primo grado in euro € 1.800,00 e per il secondo grado in euro 1940,00, oltre accessori di legge, da distrarre.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/7/2025.
La Presidente est.
LL TA
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Recita infatti la norma del primo comma: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. 2 Cass. 13705/2007: “Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito. 3 Cfr. Cass. 20918/2019: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
2 4 Così al paragrafo 3.8 della motivazione di Cass. 22558/2016.
3