Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
Il Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. è legittimato a emettere ordinanze ingiunzioni per le violazioni relative all'omissione, totale o parziale, di contributi e premi, anche senza delega del Presidente dell'Istituto, posto che l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, ha ribadito, in continuità con la disciplina previgente, che a tali dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2012, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ CO e F.LL CAPELL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMa, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato DE MATTEIS FERDINANDO MARIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 62/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/06/2006 R.G.N. 469/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza dell'8 giugno 2006, la Corte d'Appello di Bologna respingeva il gravame svolto dalla s.r.l. F.LL CapeLL e da AZ AN contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il Direttore della sede provinciale dell'INPS aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 19.286.200, per omissioni contributive riferite ad 11 dipendenti, nel periodo gennaio 1997- marzo 1998. 2. La Corte di merito riteneva: il Direttore della sede provinciale dell'INPS, competente ad emettere l'ordinanza opposta, non occorrendo, all'uopo, la preventiva delega da parte del Presidente dell'istituto; l'ordinanza de qua, contenere tutti gli elementi per determinare la sanzione richiesta, conformemente alla L. n. 843 del 1978, art. 35; inammissibile, per novità della questione, la lamentata carenza probatoria in ordine all'omessa produzione in giudizio del verbale di contestazione di illecito amministrativo;
ed infine, inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., il motivo di gravame concernente la denuncia del mancato accoglimento della domanda, L. n. 289 del 2002, ex art. 12 "rimettendosi a giustizia", attesa la deduzione di soli vizi di rito.
3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la s.r.l. F.LL CapeLL in liquidazione in persona del legale rappresentante pro-tempore, e AZ AN hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. L'INPS ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così, in sintesi, i motivi di ricorso con i quali è censurata la sentenza impugnata:
- violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, degli artt. 35, 18, 17, e L. n. 72 del 1875, art. 2 (primo motivo);
violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, art. 112 c.p.c, L. n. 843 del 1978, art. 30 (secondo motivo);
- violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., comma 1, dell'art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 414, 416 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2. (terzo motivo).
5. L'illustrazione dei motivi si conclude con i seguenti quesiti di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., con i quali si chiede alla Corte di dire se:
- il direttore delle sede provinciale INPS sia competente ad emettere ordinanza-ingiunzione e, conseguentemente, se la predetta ordinanza, in assenza di autorizzazione o delega del Presidente dell'INPS, sia legittima o illegittima (quesito per il primo motivo);
- se l'ordinanza de qua contenga tutti gli elementi utili previsti dalla legge per verificare l'esattezza degli importi indicati;
se il giudice d'appello si sia pronunciato ultra o extra petita e se la sanzione, di cui alla L. n. 843 del 1978, art. 30, comma 2, debba esser applicata solo per i lavoratori in relazione ai quali risulti l'omissione contributiva (quesito per il secondo motivo);
- se l'eccezione volta a contestare l'esistenza ovvero la prova dell'esistenza di un presupposto del diritto fatto valere dall'INPS sia un'eccezione rilevabile d'ufficio, e dunque esercitabile in ogni stato e grado del processo, e se lo stesso giudice d'appello, anche d'ufficio, avrebbe potuto rilevare la carenza probatoria della domanda dell'INPS (quesito per il terzo motivo).
6. Il primo motivo è infondato alla stregua del consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui in base al combinato disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 35, 18 e 17 e tenuto altresì conto del criterio di collegamento individuato nell'ufficio locale dell'ente previdenziale ed assistenziale ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 3, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, e dall'altro, dell'estensione, operata dalla L. 8 marzo 1985, n. 72, art. 2 (di conversione del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2), della normativa sullo stato giuridico dei dirigenti statali di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ai dirigenti degli enti pubblici non economici - con conseguente applicabilità a questi ultimi della disposizione di cui a tale D.P.R., art. 2, comma 2 a norma della quale "i dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi" -, legittimato ad emettere l'ordinanza- ingiunzione per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi è il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S., il quale non ha bisogno di preventiva delega da parte del Presidente dell'Istituto (v., Cass. SU, 11050/1994, cui si rinvia per l'ampia disamina della problematica e, ex multis, da ultimo, Cass. 14737/2002).
7. Tale situazione non è mutata nel nuovo contesto ordinamentale (in seguito all'abrogazione dell'art. 2 e alle disposizioni del Capo 1^ del D.P.R. n. 748 cit., e al D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 3 e 16 da parte del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 43 e successive modificazioni), atteso che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4, comma 2 ha ribadito che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" e il successivo art. 16, lett. f) ha confermato il potere dei medesimi dirigenti di promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere.
8. Il secondo motivo, pur evocando, nella rubrica che precede l'illustrazione, la censura di violazione di legge, involge, in effetti, doglianze avverso l'accertamento in fatto compiuto dal Giudice del merito, giacché si assume un vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla comprensione delle modalità di calcolo della violazione contestata e della relativa sanzione, in breve alla valutazione giudiziale della congruità della sanzione.
9. Invero, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
in riferimento al ricorso per Cassazione tale nuLLtà, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilila, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4, (cfr., ex plurimis, Cass. 359/2005). 10. Anche il terzo motivo è inammissibile. Invero, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la novità della questione concernente la mancata produzione in giudizio, da parte dell'Istituto opposto, del verbale di contestazione di illecito amministrativo, sul presupposto della tardività della doglianza, sollevata dagli opponenti soltanto con le note autorizzate e non tempestivamente introdotta, pertanto, nel giudizio di opposizione. 11. È altresì da dire che la doglianza non coglie comunque nel segno giacché il verbale di accertamento, noto al trasgressore in virtù dell'obbligatoria preventiva contestazione, dev'essere fatto oggetto di specifiche censure, involgenti la violazione del diritto di difesa per vizi inerenti al processo verbale di accertamento di illecito amministrativo, sicché, ove tali doglianze non vengano introdotte tempestivamente in giudizio, il predetto verbale deve ritenersi non solo regolarmente notificato all'opponente, ma soprattutto nella disponibilità dell'ingiunto sì da consentire di richiedere il vaglio giurisdizionale (ex multis, Cass. 20189/2008). 12. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012